CORTE D’APPELLO DI MILANO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 4063/2022 DEL 23/12/2022

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo MADDALONI                                         Presidente
dr. Giovanna FERRERO                                         Consigliere
dr. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2910/2021 promossa in grado d’appello
DA
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (C.F. 97015720580), elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI, 7 20129 MILANO presso lo studio dell’avv. MODONESI MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. LOSI TIZIANA (LSOTZN72C67F205C) PIAZZA GRANDI, 7 20129 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
- OMISSIS -,   elettivamente domiciliato in VIA PAOLINA, 221 55049 VIAREGGIO presso lo studio dell’avv. LAZZERETTI LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. MONARCA GIAN GALEAZZO (MNRGGL54M31H501Z) VIA CANOVA, 8 20145 MILANO;
APPELLANTE INCIDENTALE
FEDERAZIONE     ITALIANA     SPORT     EQUESTRI     (C.F.     97015720580), elettivamente domiciliato in PIAZZA GRANDI, 7 20129 MILANO presso lo studio dell’avv. MODONESI MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. LOSI TIZIANA (LSOTZN72C67F205C) PIAZZA GRANDI, 7 20129 MILANO;
- OMISSIS -, elettivamente domiciliato in VIALE UMBRIA, 25 20135 MILANO presso lo studio dell’avv. DE MICHEL ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv.
APPELLATI
avente ad oggetto: Prestazione d’opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI- F.I.S.E.
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adìta, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 14 agosto 2021 e pubblicata il 16 agosto 2021 n. 6979 (Rep. n. 6938/2021), così giudicare:
1. accogliere l’appello proposto dal Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri nei confronti dell’avv. - OMISSIS - e, per l’effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha confermato nei confronti del Comitato medesimo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano 28 aprile 2018 n. 9912/2018 e, quindi, dichiarare inesistente e/o nullo, ovvero annullare ovvero comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, comunque, statuire che le domande dell’avv. - OMISSIS - nei confronti del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri, sono inammissibili e/o infondate e che, ad ogni modo, nulla è dovuto all’avv. - OMISSIS - da parte del predetto Comitato, mandando assolto il medesimo, per i motivi esposti
2. preso atto che il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri ha rinunciato agli atti del giudizio d’appello nei confronti (esclusivamente) del signor - OMISSIS -, a spese compensate del grado del giudizio (come da rinuncia agli atti depositata il 25 luglio 2022), e che il signor - OMISSIS - ha accettato tale rinuncia, a spese compensate (come
da accettazione depositata il 28 luglio 2022), dichiarare estinto il giudizio d’appello di cui all’epigrafe, ex artt. 306 e 359 c.p.c., nel rapporto tra il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri ed il signor - OMISSIS -, a spese compensate del grado del giudizio.
3. condannare l’appellato avv. - OMISSIS - al rimborso delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio
Per - OMISSIS -.
Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano, previa occorrendo integrazione del contraddittorio nei confronti della FISE, previa occorrendo la fissazione di apposita udienza e con ogni altro provvedimento occorrendo, respingere l’appello proposto dal Comitato Regionale Lombardia FISE nei confronti dell’Avv. - OMISSIS -  in quanto inammissibile/improcedibile ed altresì infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 6979/2021 Tribunale di Milano. Con condanna dell’appellante alle spese del presente grado di giudizio.
In denegata ipotesi di accoglimento dell’appello principale ed in accoglimento dell’appello incidentale condizionato proposto dall’Avv. - OMISSIS - nei confronti di Federazione Italiana Sport Equestri FISE, in parziale riforma della sentenza n. 6979/21, rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo della Federazione Italiana Sport Equestri FISE e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9912/2018 nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri FISE, con condanna della stessa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 8.517,86, oltre interessi al tasso commerciale da calcolarsi dal dì del dovuto sino all’effettivo saldo.
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio. In via istruttoria:
si insiste nella richiesta, sempre riproposta e mai rinunciata, - di ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a Federazione Italiana Sport Equestri FISE l’esibizione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con particolare riferimento alla sezione ove sono indicati i contratti conclusi dalla FISE e dai suoi Comitati Regionali con professionisti; - di ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., al Comitato Regionale Lombardia FISE l’esibizione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, con particolare riferimento alla sezione ove sono riportati i contratti conclusi dal Comitato Regionale Lombardia FISE con professionisti in quanto volto a dimostrare la conoscenza, nonché l’approvazione, da parte di FISE delle somme dovute all’Avv. - OMISSIS -
Per FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI F.I.S.E.
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
In via principale
1. Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, i motivi di appello incidentale condizionato proposti dall’avv. - OMISSIS - contro la Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E., confermando, per quanto attiene a quest’ultima, la gravata sentenza del Tribunale di Milano n. 6979/2021.
2. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande svolte dall’avv. - OMISSIS - avverso la Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E. e il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E.
3. Condannare l’appellante avv. - OMISSIS - al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi, spese generali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’avv. - OMISSIS -  chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano ingiungeva, in solido fra loro, alla Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E. (d’ora innanzi FISE) e al Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri (ora Comitato Regionale Lombardia o Comitato) il pagamento dell’importo di € 8.517,86, oltre interessi, a titolo di compenso per l’assistenza stragiudiziale che il medesimo avv. - OMISSIS -  prestava in favore del Comitato Regionale Lombardia nel periodo dal 7.12.2017 al 5.2.2018, in forza del “contratto di assistenza stragiudiziale legale” del 27.1.2017 sottoscritto fra il medesimo ed il Comitato, allora rappresentato dal Presidente - OMISSIS -.
2. FISE ed il Comitato Regionale Lombardia presentavano separate opposizioni al decreto ingiuntivo.
Inoltre, entrambi chiedevano l’autorizzazione a chiamare in manleva il presidente del Comitato Regionale Lombardia - OMISSIS -.
I due distinti procedimenti originatisi dalle due opposizioni, assegnati al medesimo giudice, venivano riuniti nel presente giudizio.
Veniva anche autorizzata la chiamata in giudizio di - OMISSIS - . Solo FISE lo chiamava in manleva.
Tuttavia, - OMISSIS -  si costituiva in giudizio assumendo conclusioni anche nei confronti del Comitato anche se non il medesimo non lo aveva chiamato in causa.
3. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 6979/21 del 16.8.2021, ha così deciso.
Ritenuta la sussistenza di un’autonoma soggettività giuridica del Comitato Regionale Lombardia distinta da quella della FISE, nonché la validità del contratto stipulato in data 27.1.2017 fra il predetto Comitato e l’avv. - OMISSIS - , in quanto non applicabile allo stesso il d.lgs. n. 50/2016 -c.d. codice dei contratti pubblici-, in ragione del fatto che le Federazioni sportive non sono organismo di diritto pubblico, ha rigettato l’opposizione proposta dal Comitato Regionale Lombardia, confermando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Ha, invece, accolto l’opposizione della FISE, in quanto ritenuta estranea al rapporto giuridico instauratosi esclusivamente fra il - OMISSIS -  ed il Comitato Regionale Lombardia, non essendo rinvenibile nello statuto alcun obbligo della FISE di rispondere dei debiti contratti dai Comitati nei confronti dei terzi. Revocava quindi nei soli confronti della FISE il decreto ingiuntivo.
Ha rigettato le domande di manleva nei confronti di - OMISSIS - , di - OMISSIS -  e del Comitato Regionale Lombardia -ancorchè questa non fosse mai stata proposta- e ha ritenuto assorbita quella proposta da FISE.
Infine, quanto alle spese di lite, ha condannato il Comitato Regionale Lombardia a pagare quelle di - OMISSIS - ; ha condannato - OMISSIS -  a pagare quelle di FISE; ha condannato, in solido fra loro, il Comitato Regionale Lombardia, FISE e - OMISSIS -  a pagare le spese di lite di - OMISSIS - , stante l’infondatezza delle domande nei suoi confronti proposte dalle stesse.
4. Il Comitato Regionale della Lombardia ha proposto quattro motivi di appello.
4.1 Con il primo motivo deduce l’assenza di un’autonoma soggettività giuridica del Comitato Regionale Lombardia distinta da quella della FISE, di cui invece costituirebbe solo un’articolazione territoriale interna;
4.2 Con il secondo motivo lamenta l’omessa pronuncia in ordine all’eccepito difetto di rappresentanza del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, unicamente autorizzato dal Presidente della FISE, sulla base della delega rilasciata in data 9.6.2016 a tutti i Presidenti dei Comitati Regionali, a stipulare contratti che comportavano impegni di spesa inferiori all’importo di 5.000 €, posto che il contratto stipulato dall’allora Presidente del Comitato Regionale della Lombardia - OMISSIS -  con l’avv. - OMISSIS -  prevedeva un impegno di spesa di 40.000 € annui per un importo complessivo di 190.000 €. Conseguentemente, per tale ragione, indipendentemente dall’insussistenza della soggettività giuridica del Comitato, dal contratto non potevano comunque essere sorte obbligazioni a carico dello stesso;
4.3 Con il terzo motivo deduce l’erronea ritenuta inapplicabilità alle Federazioni Sportive del d.lgs. n.
50/2016 -c.d. codice appalti- con conseguente invalidità del contratto per contrarietà alle norme imperative ivi contenute;
4.4 Con il quarto motivo deduce il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice nel condannare l’appellante al pagamento delle spese di lite di - OMISSIS - , non avendolo evocato in giudizio.
5. L’avv. - OMISSIS -  ha chiesto il rigetto dell’appello principale e ha proposto appello incidentale condizionato nei confronti di FISE deducendo l’opponibilità alla FISE del contratto stipulato in data 27.1.2017 fra il medesimo e - OMISSIS - , in qualità di Presidente del Comitato Regionale della Lombardia, costituente il titolo del suo credito in quanto conosciuto e non contestato dalla stessa posto che: i) un primo contratto di assistenza legale stragiudiziale era stato stipulato in data 9.7.2013, fra l’avv. - OMISSIS -  ed il Comitato Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore; ii) tale contratto aveva avuto efficacia dal 16.6.2013 al 16.12.2016, rinnovandosi tacitamente per un ulteriore anno fino al 16.12.2017, in assenza di disdetta; iii) in data 27.1.2017, - OMISSIS - , in qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia e l’avv. - OMISSIS -  stipulavano un secondo contratto di contenuto uguale al primo con decorrenza dal 16.3.2017 al 16.12.2021; iv) il Presidente della FISE in data 7.3.2017 chiedeva a - OMISSIS - , in qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia di comunicare la disdetta del secondo contratto stipulato in data 27.1.2017 e del primo contratto del 9.7.2013 per evitarne un ulteriore tacito rinnovo; v) la disdetta da entrambi i contratti veniva comunicata da - OMISSIS -  all’avv. - OMISSIS -  in data 16.3.2017; vi) l’avv. - OMISSIS -  recedeva dal secondo contratto in data 6.2.2018; vii) in attuazione del secondo contratto -vigente dal 16.3.2017- l’avv. - OMISSIS -  ha emesso quattro fatture ed “il progetto notula” in data 5.2.2018:, le prime tre fatture -relative alle prestazioni per il periodo 9.3.2017-6.11.2017- sono state regolarmente saldate; la quarta fattura per il periodo 6.11.2017-6.12.2017 non veniva saldata e in merito alla stessa pende altro giudizio; le prestazioni per il periodo 7.12.2017-6.2.2018 oggetto della notula sono quelle oggetto del presente giudizio.
6. FISE ha chiesto il rigetto dell’appello incidentale condizionato.
7. - OMISSIS -  ha eccepito il difetto di capacità processuale del Comitato Regionale della Lombardia e, in subordine, ha chiesto il rigetto dell’appello principale.
8. In data 25.7.2022, i difensori del Comitato Regionale Lombardia, muniti di procura speciale a tal fine, depositavano la rinuncia all’appello e agli atti del giudizio nei confronti del solo - OMISSIS -  a spese del grado compensate che veniva accettata in data 28.7.2022 dal difensore del - OMISSIS - , munito anch’esso di procura speciale a tal fine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello principale del Comitato Regionale della Lombardia nei confronti dell’avv. - OMISSIS -  è fondato.
1.1 Il primo ed il secondo motivo vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L’avv. - OMISSIS -  con il ricorso monitorio assumeva di aver stipulato con il Comitato Regionale della Lombardia della FISE un contratto di consulenza in data 9.7.2013, poi sostituito da quello stipulato in data 27.1.2017 “vigente giusta comunicazione del 16.3.2017 da parte da parte del
C.R. Lombardia FISE, in esecuzione della nota prot. 01447 della FISE Centrale” -ricorso per d.i.- da cui era receduto in data 5.2.2018.
In forza del predetto contratto del 27.1.2017, egli aveva prestato assistenza legale stragiudiziale in favore del suddetto Comitato Regionale e degli affiliati al medesimo, maturando il diritto al compenso quantificato nella somma di € 8.517,86 per il periodo dal 7.12.2017 al 5.2.2018. Deduceva, altresì, di aver stipulato il contratto con il Comitato Regionale della Lombardia, dotato  di  autonoma  capacità  contrattuale,  in  quanto  dotato  di  “autonomia  amministrativa” rispetto alla FISE Centrale.
Quindi, l’avv. - OMISSIS -  individuava il Comitato Regionale della Lombardia come il debitore principale, mentre la FISE -nei cui confronti chiedeva anche l’emissione del decreto ingiuntivo- rispondeva in solido in quanto “ente periferico del primo, ancorché dotato di autonomia amministrativa". Infatti, secondo l’avv. - OMISSIS -  "dal combinato disposto degli artt. 17, 30, comma 2, lett k), 44 comma 1 e comma 9, dello Statuto F.I.S.E." si ricaverebbe la fonte di tale responsabilità solidale.
Il tribunale, ha ritenuto che il Comitato Regionale della Lombardia fosse un autonomo soggetto di diritto -differente da FISE-, titolare di un’autonoma capacità di stipulare i contratti.
Ciò in base alle seguenti argomentazioni:
-) condizione necessaria della sussistenza della autonoma soggettività giuridica di un’organizzazione territoriale di un’associazione nazionale è la presenza in capo alla stessa, sulla base di quanto stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto, di un patrimonio e di un’organizzazione autonoma;
-) i Comitati Regionali hanno un’organizzazione distinta ed indipendente da quella della FISE, in quanto gli art. 42 e 44 dello Statuto della FISE prevedono che il Consiglio direttivo e il Presidente del Comitato Regionale sono nominati da un’Assemblea costituita dai Presidenti degli Affiliati regionali, e, né il Presidente federale della FISE, né i membri del Consiglio federale, hanno diritto di voto e quindi non possono in alcun modo condizionarne la volontà;
-) i Comitati Regionali hanno la disponibilità di un patrimonio autonomo, in quanto “il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FISE stabilisce che i Comitati regionali sono “consegnatari dei beni afferenti le immobilizzazioni federali” e provvedono a realizzare i programmi “con risorse proprie” (artt. 24 e 27/6)” -pag. 7 sentenza-. Neppure contrasta questa conclusione l’art. 21, secondo comma, del Regolamento che stabilisce che i beni consegnati ai Comitati rimangono “in proprietà esclusiva” della FISE, “giacché la nozione di patrimonio autonomo non può essere circoscritta ai beni di proprietà esclusiva. Il patrimonio, infatti, è l’insieme dei rapporti giuridici (sia attivi sia passivi) suscettibili di valutazione economica e dunque anche situazioni diverse dal diritto di proprietà (tra cui, il diritto di utilizzare i beni della Federazione, di cui i Comitati regionali pacificamente sono titolari) ben possono fare parte di un patrimonio autonomo, come è il caso dell’opponente COMITATO” -pag. 7-8 sentenza-.
-) “la configurabilità di autonoma soggettività del COMITATO non è esclusa neppure dalla delibera federale 313/2016 (prodotta dal CRL come doc. 10), secondo la quale i Comitati non possano stipulare contratti “che impegnino legalmente la Federazione” oltre il valore di € 5.000,00. La limitazione del potere di rappresentanza che la FISE conferisce ai Comitati, infatti, non esclude che questi ultimi abbiano una distinta soggettività giuridica, la quale appunto non s’identifica nell’ampiezza dei poteri di rappresentanza” -pag. 8 sentenza-;
-) quanto all’assenza del codice fiscale e della partita Iva in capo al Comitato, il tribunale osservava: “In realtà, gli aa. 2 e 3 DPR 605/1973 consentono di affermare che la soggettività giuridica costituisce il presupposto dell’attribuzione del codice fiscale, ma non anche il contrario: si deve perciò negare che l’iscrizione all’anagrafe tributaria abbia efficacia costitutiva della soggettività giuridica e che tale iscrizione sia necessaria per vedersi riconoscere autonoma soggettività giuridica” -pag. 7 sentenza-.
Le riportate argomentazioni non paiono convincenti.
Infatti, al fine di stabilire se l’ente periferico di un’associazione riconosciuta -come nel caso di specie le Federazioni Sportive, ai sensi dell’15 del d. lgs. n. 242 del 1999-, sia, a sua volta, un’associazione non riconosciuta, è necessario verificare se nello Statuto dell’associazione siano presenti disposizioni che attribuiscono agli enti periferici della stessa la titolarità di un patrimonio autonomo e di un’autonomia organizzativa, in quanto presupposti costitutivi della soggettività giuridica.
In proposito, in ordine al requisito dell’autonomia patrimoniale, si osserva quanto segue.
I Comitati Regionali sono indicati dallo Statuto della FISE come organi periferici della stessa con compito di “promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell’attività sportiva in genere e, nella specie, di base; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio Federale” -art. 44 Statuto-.
L’art. 45 dello Statuto, intitolato “Il Presidente del Comitato Regionale” prevede, per quanto di interesse, che “Rappresenta la FISE ai fini sportivi nel territorio di competenza…”.
L’art. 27, quarto comma, dello Statuto prevede che “Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.E. e ne firma gli atti”.
Quindi, emerge dallo Statuto della FISE che il Presidente del Comitato Regionale non ha la rappresentanza legale dello stesso, in quanto l’unico rappresentante legale della FISE è il Presidente Federale.
L’art. 18 delle Norme di Attuazione dello Statuto della FISE prevede che “Gli Organi e organismi della F.I.S.E. (articolo 17 dello Statuto) hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento”.
L’art. 48 delle Norme di Attuazione dello Statuto prevede che “Al Presidente del Comitato Regionale spettano le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall’articolo 45 dello Statuto”.
L’art. 1, settimo comma, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede che “Il Bilancio FISE – preventivo e consuntivo – è unico, come unico è il patrimonio della Federazione. In esso confluiscono tutte le componenti economiche e patrimoniali, comprese quelle nascenti dalle strutture periferiche”.
L’art. 27, terzo comma, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità “Ai Comitati Regionali può essere attribuita nei limiti della loro competenza territoriale dal Consiglio Federale autonomia amministrativo-contabile. A tal fine promuovono e predispongono i programmi di attività e i piani programmatici da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale. Ai Comitati Regionali ai quali non è attribuita l’autonomia amministrativo-contabile operano come Delegati alla spesa”; il settimo comma “Alla realizzazione dei programmi i Comitati Regionali provvedono con le risorse proprie e con i fondi assegnati dal Consiglio Federale sulla base di criteri fissati dal Consiglio Federale. Eventuali fondi finalizzati non possono essere utilizzati per attività estranee ai fini cui sono destinati”.
L’art. 28, primo comma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede che “I mezzi economici per l’espletamento delle attività degli Organi Territoriali sono costituiti da:
a) i fondi assegnati dal Consiglio Federale derivante dal tesseramento federale;
b) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi, previo nulla osta rilasciato per iscritto dal legale rappresentante della FISE;
c) i ricavi provenienti da tasse gara federali e di diritti di segreteria, stabiliti dal Consiglio Federale;
d) i contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali, previo nulla osta rilasciato per iscritto dal legale rappresentante della FISE;
e) i ricavi derivanti da manifestazioni sportive organizzate nel territorio di competenza; il terzo comma “In relazione ai punti b), d), e) e f) i Comitati Regionali prima di procedere alla sottoscrizione di contratti o atti che impegnano legalmente la Federazione, devono essere provvedere a informare il Consiglio Federale e avere delega dal legale rappresentante della Federazione”.
Con delibera n. 313 del 19 aprile 2016, il Consiglio Federale “PRESO ATTO che i Comitati Regionali provvedono a garantire il normale funzionamento dell’organo territoriale federale, promuovendo, organizzando, diffondendo le discipline dello Sport Equestre nel territorio regionale di competenza in accordo con il Consiglio Federale; ACCERTATA l’esigenza di attribuire ai Presidenti dei Comitati Regionali, su delega del Presidente Federale, la possibilità di concludere accordi di natura commerciale, per la fruizione di beni e servizi, nonché accordi concernenti entrate da sponsorizzazione, diritti promo-pubblicitari, entrate di natura diversa, per le quali si prevede una deroga agli art. 28, per ricavi ed incassi territoriali, e in analogia a quanto indicato nei poteri del Consiglio Federale l’art. 45, per le spese in materia commerciale, fino alla concorrenza dell’importo di € 5.000,00, oltre IVA con l’obbligo di rendiconto”.
In attuazione di tale delibera, Il Presidente Federale, in data 9.6.20216, delegava “i presidenti dei Comitati Regionali FISE, per la sottoscrizione di contratti o atti che impegnano legalmente la Federazione fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), per ciascun impegno, con obbligo di rendiconto da rendersi al delegante, senza indugio, non appena avvenuta l’eventuale sottoscrizione dell’impegno”.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il Presidente del Comitato Regionale -da Statuto- non ha alcuna rappresentanza legale.
L’unico organo che nell’ambito della FISE -di cui i Comitati Regionale sono parte- ha la rappresentanza legale è il Presidente Federale che ha la legale rappresentanza della FISE. Quanto ai poteri di gestione, l’art. 28, primo comma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità elenca la fonte di provenienza dei mezzi economici per l’espletamento dell’attività dei Comitati.
Il terzo comma dello stesso articolo prevede espressamente che i Comitati Regionali, in relazione ai punti b), d), e) e f), prima di provvedere alla sottoscrizione di contratti o atti che impegnino legalmente la Federazione devono informare il Consiglio Federale e avere delega dal legale rappresentante della Federazione.
Le fonti di finanziamento espressamente indicate sono quelle “esterne” che possono appunto provenire da contratti stipulati dal Comitato con terzi.
Infatti, le rimanenti fonti sono quelle relative a fondi direttamente assegnati dal Consiglio Federali o ricavi provenienti da tasse gare federali -quindi gare direttamente organizzate dalla FISE-.
Si evince quindi che non sussiste alcuna autonoma capacità di stipulare contratti da parte dei Comitati Regionali.
Infatti, posto che ai sensi del già richiamato art. 18 delle Norme di Attuazione dello Statuto della FISE “Gli Organi e organismi della F.I.S.E. (articolo 17 dello Statuto) hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento”, non vi sono norme dello Statuto, né delle Norme di Attuazione dello stesso, né del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che prevedono una autonoma capacità di contrattare dei Comitati Regionali o del Presidente degli stessi.
Coerente con tali disposizioni è l’assenza del potere di rappresentanza legale del Presidente del Comitato Regionale.
Pertanto, in assenza di una fonte positiva che -come espressamente richiesto dal citato art. 18 delle Norme di Attuazione dello Statuto, il contenuto stringente della delega del Presidente Federale della FISE ai Presidente dei Comitati Regionali “per la sottoscrizione di contratti o atti che impegnano legalmente la Federazione fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), per ciascun impegno, con obbligo di rendiconto da rendersi al delegante, senza indugio, non appena avvenuta l’eventuale sottoscrizione dell’impegno”, non può che essere inteso nel senso che l’unica capacità contrattuale dei Presidenti dei Comitati Regionali è quella conferita con la delega stessa.
Da ciò, si evince che gli stessi non hanno un potere autonomo di stipulare i contratti.
Infatti, entro i limiti della delega essi assumono diritti e obblighi di cui è destinataria la FISE. Tuttavia,  un  ente  privo  di  autonoma  capacità  di  agire  comporta  che  lo  stesso  non  possa assumere diritti ed obblighi.
Tale circostanza è incompatibile con la soggettività giuridica dello stesso.
In proposito l’affermazione del Tribunale secondo cui “La limitazione del potere di rappresentanza che la FISE conferisce ai Comitati, infatti, non esclude che questi ultimi abbiano una distinta soggettività giuridica, la quale appunto non s’identifica nell’ampiezza dei poteri di rappresentanza”, alla luce di quanto esposto si connota come una affermazione astratta e apodittica in quanto non supportata da alcun riscontro nei richiamati atti che regolano positivamente le attribuzioni degli organi della FISE ed anzi contrastante con le risultanze degli stessi.
Neppure è condivisibile la conclusione del Tribunale in ordine alla sussistenza dell’autonomia patrimoniale dei Comitati Regionali.
Essa si fonda sugli art. 24 e 27, sesto comma, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FISE.
L’art. 24 prevede che “1. I consegnatari dei beni afferenti le immobilizzazioni federali sono:
a. Per il Centro Equestre Federale nella persona che il Segretario Generale riterra’ piu’ idonea nominare per i beni a loro assegnati risultanti dal libro inventari;
b. I Comitati Regionali nella persona del Presidente/Delegato per il bene in carico a ciascun Comitato Regionale.
c. Il Segretario Generale per il bene in carico alla sede centrale.
L’art. 27, sesto comma: “Alla realizzazione dei programmi i Comitati Regionali provvedono con le risorse proprie e con i fondi assegnati dal Consiglio Federale sulla base di criteri fissati dal Consiglio Federale.
Eventuali fondi finalizzati non possono essere utilizzati per attività estranee ai fini cui sono destinati”.
Tuttavia, l’art. 1, settimo comma, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede che “Il Bilancio FISE – preventivo e consuntivo – è unico, come unico è il patrimonio della Federazione. In esso confluiscono tutte le componenti economiche e patrimoniali, comprese quelle nascenti dalle strutture periferiche”.
L’art. 21 del medesimo Regolamento prevede “1. Tutti i beni costituenti oggetto del patrimonio della Federazione devono essere iscritti in un libro cespiti tenuto dalla Segreteria Generale ed aggiornato ogni anno.
2. I beni patrimoniali sono di proprietà esclusiva della Federazione, ancorchè il loro acquisto sia materialmente realizzato dai Comitati Regionali. I Presidenti Regionali sono responsabili dei beni mobili in uso presso le strutture territoriali (Comitato Regionale e Comitati Provinciali) di rispettiva pertinenza e devono, ogni anno in coincidenza della chiusura del Bilancio d’esercizio, inviare al Segretario Generale l’elenco dei beni in loro uso e eventuali fatture di acquisto di beni se autorizzati durante l’anno.
3. I beni patrimoniali sono descritti in appositi inventari in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.
4. I beni patrimoniali si distinguono in:
e) Immobilizzazioni immateriali;
f) Immobilizzazioni materiali (beni mobili e immobili);
g) Immobilizzazioni finanziarie”.
La lettura unitaria delle riportate disposizioni consente di affermare che: i) il patrimonio della FISE è unico ed in esso confluiscono tutte le componenti economico e patrimoniali “comprese quelle nascenti dalle strutture periferiche” -art.1, settimo comma; ii) i beni patrimoniali sono di proprietà esclusiva della FISE “ancorchè il loro acquisto sia materialmente realizzato dai Comitati Regionali” -art. 21, secondo comma; iii) i beni patrimoniali comprendono: beni mobili e immobili -immobilizzazioni materiali; immobilizzazioni immateriali; immobilizzazioni finanziarie.
Quindi si evince che tutti i beni patrimoniali, nessuno escluso, appartengono alla FISE -anche quelli materialmente acquistati dai Comitati-.
Coerentemente con tali disposizioni, l’art. 24 prevede che il consegnatario dei beni in carico ai Comitati Regionali sia il Presidente dello stesso, come il Segretario Generali lo è per i beni in carico alla sede centrale.
Questi ultimi sono quindi meri detentori dei beni che sono di proprietà esclusiva della FISE. Infine, le “risorse proprie” dei Comitati Regionali con cui gli stessi provvedono a realizzare i programmi  -unitamente  con  i  fondi  assegnati  dalla  FISE-  sono  quelle  acquisite  tramite  i contratti indicati nell’art. 28 del Regolamento di Contabilità che possono essere stipulati dai Comitati Regionali, su delega della FISE, entro l’importo massimo di 5.000 € e comunque i Comitati non dispongono di risorse proprie inteso come di loro proprietà, posto che tutti i beni sono di proprietà della FISE.
A riprova di quanto affermato i conti correnti su cui operano i Comitati Regionali sono intestati alla FISE ed il Presidente del Comitato Regionale opera sul conto corrente su delega del Presidente Federale.
Quindi anche in tal caso l’affermazione del primo giudice secondo cui “Neppure contrasta questa  conclusione  l’art.  21,  secondo  comma,  del  Regolamento  che  stabilisce  che  i  beni
consegnati ai Comitati rimangono “in proprietà esclusiva” della FISE, “giacché la nozione di patrimonio autonomo non può essere circoscritta ai beni di proprietà esclusiva. Il patrimonio, infatti, è l’insieme dei rapporti giuridici (sia attivi sia passivi) suscettibili di valutazione economica e dunque anche situazioni diverse dal diritto di proprietà (tra cui, il diritto di utilizzare i beni della Federazione, di cui i Comitati regionali pacificamente sono titolari) ben possono fare parte di un patrimonio autonomo, come è il caso dell’opponente COMITATO” è una affermazione fondata su un esame solo parziale delle disposizioni del Regolamento di Contabilità ed in contrasto con le stesse.
Quindi deve concludersi che i comitati non sono titolari di un patrimonio autonomo, difettando quindi di un requisito necessario per la sussistenza della soggettività giuridica.
Infine, anch e sott o il profil o dell ’autonom ia orga nizzati va , il primo giudice ha completamente trascurato di valutare i penetranti  poteri  di  controllo  della  FISE  sui  Comitati  Regionali, incompatibili con una autonoma soggettività giuridica degli stessi.
Infatti, il tribunale, nel rammentare che gli artt. 42 e 44 dello Statuto prevedono che gli organi dei Comitati Regionali sono nominati da un’Assemblea costituita dai Presidenti degli Affiliati regionali, ha del tutto omesso di considerare che l’art. 30, secondo comma, lett. m) dello stesso Statuto della FISE prevede espressamente il potere del Consiglio Federale di sciogliere i Comitati Regionali “per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi”.
Inoltre, tutti gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla gestione economica dei Comitati sono disciplinati e puntualmente regolati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FISE che stabilisce che: i) i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati Regionali sono parte del bilancio d’esercizio della FISE “in base al principio della unicità del patrimonio” -art. 29, ultimo comma-; ii) “I bilanci preventivi dei Comitati Regionali, redatti secondo lo schema tipo predisposto dalla Federazione, costituiscono componenti del bilancio preventivo della Federazione Italiana Sport Equestri” -art. 30-; iii) “I consuntivi dei Comitati Regionali sono parte del bilancio d’esercizio della Federazione” -art. 3-; iv) l’autonomia amministrativa è concessa ai Comitati dalla FISE e ove sussiste è soggetta a penetranti controlli della Federazione -“art. 27, terzo comma, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità “Ai Comitati Regionali può essere attribuita nei limiti della loro competenza territoriale dal Consiglio Federale autonomia   amministrativo-contabile. A tal fine promuovono e predispongono i programmi di attività e i piani programmatici da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale. Ai C omitat i  Regiona li  ai  quali  non  è  att ribui ta  l’ autonomia amministrativo-contabile operano come Delegati  alla  spesa”;  il  settimo   comma “Alla realizzazione dei programmi i Comitati Regionali provvedono con le risorse  proprie e con i fondi assegnati dal Consiglio Federale sulla base di criteri fissati dal  Consiglio Federale. Eventuali fondi finalizzati non possono essere utilizzati per attività  estranee ai fini cui sono destinati” -.
Questi elementi portano a concludere che i Comitati Regionali pur dotati di propri organi, eletti in autonomia dagli affiliati regionali, sono privi di una capacità di autodeterminazione e di autoregolamentazione dei propri interessi, in quanto l’intera loro attività è sottoposta a penetranti controlli della FISE che ha il potere di scioglierli.
Ciò esclude che i Comitati siano titolari di una autonomia organizzativa.
Tale ulteriore elemento è anch’esso incompatibile con la soggettività giuridica dei Comitati Regionali.
Infine, coerente con il quadro sin qui delineato è il fatto che i Comitati non sono titolari né di un proprio codice fiscale, né di una propria partita Iva.
Questo dato, svalutato dal Tribunale, ancorchè di per sé non decisivo, è tuttavia sintomatico dell’assenza della soggettività giuridica e, nel caso specifico, alla luce di quanto esposto, ne costituisce una ulteriore conferma.
Conclusivamente, i Comitati Regionali sono privi di soggettività giuridica.
Conseguentemente  nessuna  obbligazione  è  stata  assunta  dal  Comitato  Regionale  della Lombardia per effetto del contratto stipulato in data 27.1.2013 dal Presidente dello stesso con
 l’avv.  Monarc a.
Ciò in quanto: i) nessuna obbligazione può essere assunta dal Comitato Regionale, in quanto non è soggetto di diritto; ii) ove il contratto -concluso con abuso di poteri- producesse effetti, gli stessi si produrrebbero in capo alla FISE, con la conseguenza che sarebbe la stessa ad essere obbligata.
Non contrasta con questa ricostruzione il fatto che il contratto stipulato dal Presidente del Comitato Regionale della Lombardia in data 9.7.2013 sia stato eseguito.
Infatti, lo stesso, ancorchè stipulato dal medesimo in assenza di poteri, ha prodotto effetti – in capo alla FISE- perché è stato ratificato dalla stessa attraverso l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi del Comitato in cui era prevista la previsione di spesa. Conclusivamente, il decreto ingiuntivo nei confronti del Comitato deve essere revocato perché emesso nei confronti di soggetto privo di capacità giuridica.
1.2 Il terzo motivo è assorbito.
2. In conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale del Comitato Regionale della Lombardia, occorre esaminare l’appello incidentale condizionato dell’avv. - OMISSIS - .
In sostanza, l’avv. - OMISSIS -  assume che FISE ha ratificato il contratto azionato con il decreto ingiuntivo in quanto in attuazione del medesimo ha pagato tre fatture emesse per i compensi spettanti per il periodo 9.3.2017-6.11.2017 -ancorchè, peraltro non abbia pagato la fattura per il periodo 7-11- 2017-6.12.2017 -oggetto di altro decreto ingiuntivo- e quella relativa al periodo 7.12.2017-5.2.2018 oggetto del presente decreto ingiuntivo-.
In proposito si osserva quanto segue.
Il contratto stipulato in data 9.7.2013 con decorrenza dal 16.6.2013 e scadenza al 16.12.2016, si era tacitamente rinnovato per mancata disdetta per un anno.
Il contratto stipulato in data 27.1.2017 con decorrenza 16.3.2017 prevedeva espressamente la sostituzione del precedente contratto.
Dopo la stipula del contratto, - OMISSIS - , allora Presidente del Comitato della Regione Lombardia, con lettera del 30.1.2017, lo inviava alla FISE per "vostra ratifica" -doc. 15 Comitato-.
Il Presidente della FISE con lettera del 7.3.2017 comunicava quanto segue: "con riferimento alla proposta di incarico professionale dell'avv. - OMISSIS - , prima di sottoporre nuovamente la stessa al prossimo Consiglio Federale, La preghiamo di chiarire la natura della prestazione professionale, le modalità di svolgimento e come sia possibile valutare e quantificare le effettive prestazioni svolte. In attesa di valutare il conferimento dell'incarico si prega di dar corso alla disdetta dell'incarico del 27.1.2017 e del precedente in data 9.7.2013 onde evitarne il tacito rinnovo".
- OMISSIS - , in data 16.3.2017, "giuste disposizioni del Presidente Federale" formulava formale disdetta dell'incarico, sia conferito con il contratto in data 9.1.2017, sia con quello in data 9.7.2013, "onde evitarne il tacito rinnovo".
Quindi, FISE aveva espressamente manifestato la volontà di non ratificare il contratto del 27.1.2017 che costituisce la fonte dell’obbligazione fatta valere con il decreto ingiuntivo.
Tale volontà era stata comunicata all’avv. - OMISSIS - .
Quindi, il contratto stipulato in data 27.1.2017, azionato con il decreto ingiuntivo, era rimasto inefficace.
La ratifica tacita richiede comportamenti concludenti che manifestino in modo inequivoco la volontà del delegante di fare proprio il contratto.
Ciò, ancor più nel caso specifico, in cui il delegante aveva manifestato in modo espresso la propria volontà di non ratificarlo che aveva fatto comunicare all’avv. - OMISSIS - .
Inoltre, aveva fatto comunicare al medesimo anche la disdetta dal contratto del 9.7.2013, al fine di evitare un ulteriore tacito rinnovo.
Quindi la FISE aveva manifestato in modo inequivoco la volontà di interrompere ogni rapporto di consulenza con l’avv. - OMISSIS - .
Tale volontà era stata portata a conoscenza del medesimo.
Ciò esclude che possa essersi formata in capo allo stesso un’apparenza in ordine alla volontà di FISE di ratificare il contratto.
Le fatture pagate non contengono alcun riferimento al contratto -né quello del 9.7.2013, né quello del 27.1.2017-, limitandosi ad indicare il periodo temporale delle prestazioni che però si pongono in continuità con le prestazioni adempiute in esecuzione del contratto del 9.7.2013 in vigore.
Infatti, la fattura n. 55/16 del 29.11.2016 indica come periodo il trimestre dall’8.12.2016 all’8.3.2017. Le successive, i restanti periodi: la n.17/17 -9.3.2017-7.6.2017-; la 60/17 -7.9.17-6.11.17-.
Il pagamento delle stesse è quindi imputabile all’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto del 9.7.2013 che era ancora vigente fra le parti e in relazione al quale la FISE, in data 7.3.2017, aveva dato disposizioni al Presidente del Comitato Regionale Lombardia di darne espressa disdetta onde evitare un ulteriore tacito rinnovo.
Quindi, il pagamento delle stesse non può essere interpretato come pagamento delle prestazioni del contratto sottoscritto in data 27.1.2017 che era rimasto inefficace, in quanto espressamente ricusato da FISE, la cui volontà in tal senso era stata comunicato all’interessato.
Al contrario, proprio il mancato pagamento della fattura oggetto del presente decreto ingiuntivo per il periodo 7.12.2017-5.2.2018 che ormai esulava dal periodo del contratto del 9.7.2013 e quindi era imputabile esclusivamente al contratto del 27.1.2017 costituisce una conferma della volontà di FISE di non aver voluto ratificare quel contratto.
Ciò conferma ulteriormente che i pagamenti effettuati erano imputabili al contratto tacitamente rinnovato.
Né una volontà tacita di ratifica è desumibile dagli atti di questo giudizio.
Al contrario, sin dall’opposizione al decreto ingiuntivo, FISE ha subito contestato l’inopponibilità del contratto del 27.1.2017 in quanto stipulato in difetto di poteri di rappresentanza dal Presidente del Comitato Regionale della Lombardia e quindi l’improduttività di effetti dello stesso nei suoi confronti.
Conclusivamente, consegue il rigetto dell’appello incidentale condizionato dell’avv. - OMISSIS - .
3. Il  Comitato  Regionale  ha  rinunciato  agli  atti  del  giudizio  a  spese  compensate  nei  confronti  di - OMISSIS - che ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese.
Conseguentemente, per quanto concerne le suddette parti, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate.
4. Le spese devono essere così regolate.
L’avv. - OMISSIS - , stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio del Comitato Regionale della Lombardia che si liquidano secondo i valori medi del D.m.
n. 147/22, in quanto l’attività difensiva si è esaurita nella vigenza dello stesso, secondo lo scaglione di riferimento, quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 -di cui € 919 per studio; € 777 per la fase introduttiva; € 1.680 per la fase di trattazione; € 1.701 per la fase decisoria- e, quanto al giudizio di appello, in complessivi € 3.966,00 - di cui € 1.134 per studio; € 921 per la fase introduttiva; € 1.911 per la fase decisoria-.
Il medesimo deve essere anche condannato a pagare le spese del presente grado di giudizio di FISE, analogamente liquidate in complessivi € 3.966,00 - di cui € 1.134 per studio; € 921 per la fase introduttiva; € 1.911 per la fase decisoria-.
Sono compensate le spese fra il Comitato Regionale della Lombardia e - OMISSIS - .
P.Q.M.
La  Corte  d’Appello,  definitivamente  pronunciando,  ogni  contraria  istanza,  domanda,  eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara l’estinzione del giudizio fra il Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri-F.I.S.E. e - OMISSIS -
2. accoglie l’appello principale del Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri-F.I.S.E. nei confronti dell’avv. - OMISSIS - ;
3. rigetta l’appello incidentale condizionato dell’avv. - OMISSIS -  e, per l’effetto,
4. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6979/21 pubblicata il 16.8.2021;
5. revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri-F.I.S.E.;
6. condanna - OMISSIS -  a pagare al Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri-F.I.S.E. le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 3.966,00 per il giudizio di appello, il tutto oltre spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre Iva e Cpa se dovuti;
7. condanna - OMISSIS - a restituire al Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri-F.I.S.E. quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
8. condanna - OMISSIS - a pagare a Federazione Italiana Sport Equestri le spese del presente grado che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre Iva e Cpa se dovuti;
9. compensa le spese del presente grado fra il Comitato Regionale Lombardia e - OMISSIS -;
10. conferma nel resto la sentenza appellata;
11. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante incidentale - OMISSIS -, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall’art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 30.11.2022
IL CONSIGLIERE est.
Andrea  Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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