CORTE DI APPELLO DI MESSINA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 680/2022 DEL 25/10/2022
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Sebastiano Neri - Presidente Dott. Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 419/2019 r.g.a. vertente
TRA
- OMISSIS – spa……, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Gentile.
Appellante-appellata incidentale
E
- OMISSIS - , nata a Rometta (ME) il 19.10.1950, c.f. GNG NTL 50R59 H190O, - OMISSIS - , - OMISSIS - , tutti in proprio e nella qualità di eredi di - OMISSIS - e deceduto il 20.2.2013, e gli ultimi due anche nella qualità di soci e legali rappresentanti della società F.lli - OMISSIS - s.a.s., rappresentati e difesi dall’avv. G. La Face.
Appellati-appellanti incidentali
E
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. 00080270838, rappresentato e difeso dall’avv. Franciò.
Appellato-appellante incidentale
E
Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. e p.i. 03974420485, rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuel Sandoletti, Francesco Bonanni e Claudia Pasquini.
Appellata- appellante incidentale
E
- OMISSIS - Assicurazioni, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. …..8, rappresentata e difesa dall’avv. Rizzo.
Appellata
E
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80014130928, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.
Appellato
E
F.C. Messina Peloro srl in liquidazione, c.f. 01866810839, in persona dei liquidatori pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Cambria.
Appellata-appellante incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 667/2019 pubblicata in data 27.3.2019.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell’art. 221 d.l. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 04.07.2005, - OMISSIS - Santo, - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - e la Fratelli - OMISSIS - s.a.s. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la F.C. Messina Peloro S.r.l., il Comune di Messina, il Ministero degli Interni e la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Professionisti serie C. Esponevano che il 17.06.01 - OMISSIS - - OMISSIS - (figlio di - OMISSIS - e di - OMISSIS - , nonchè fratello di - OMISSIS - e di - OMISSIS - ) ed il germano - OMISSIS - si erano recati all’interno dello stadio “Celeste” di Messina per assistere alla partita di calcio Messina – Catania, valida per i c.d. “play-off” del campionato nazionale di serie C1, posizionandosi nella tribuna denominata “lato monte”. Alle ore 16.00 circa, un ordigno lanciato dalla c.d. “tribuna Valeria”, riservata ai tifosi della squadra ospite, era esploso in prossimità dei germani - OMISSIS - , che venivano trasportati al pronto soccorso del Policlinico Universitario. A causa dello scoppio, - OMISSIS - aveva subito gravi lesioni al capo-emicranio dx ed era stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia in stato di coma, mentre - OMISSIS - , che aveva subito lesioni alla spalla, al braccio e all’orecchio destri, era stato medicato e dimesso. Sottoposto ad operazione di “craniotomia frontale destra toilette del focolaio di lacero contusione”, - OMISSIS - era rimasto ricoverato senza più prendere conoscenza fino al 2.7.2001, data in cui era deceduto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate.
Aggiungevano gli attori che le indagini penali non avevano consentito l’identificazione dell’autore del gesto criminale, tanto che la Procura di Messina aveva chiesto l’archiviazione del procedimento aperto contro ignoti. Sottolineando l’alto rischio di incidenti che l’incontro di calcio palesava e l’inidoneità delle misure adottate al fine di evitare che oggetti potessero essere lanciati da un settore dello stadio ad un altro, gli attori evidenziavano la responsabilità di tutti i convenuti, secondo le rispettive posizioni, ex art. 2043 c.c. ed in ogni caso ex art. 2050 c.c., e formulavano le seguenti domande: ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno in ragione delle rispettive competente e ragioni, direttamente ovvero anche a titolo di eventuale concorso, per l’accaduto del 17.6.2001 all’interno dello stadio G. Celeste di Messina che ha causato il ferimento e la successiva morte in data 2.7.2001 del sig. ed il ferimento del sig. e conseguentemente, 2) Condannare i convenuti, con sentenza esecutiva come per legge, in solido tra loro, ovvero chi di ragione al risarcimento in favore degli attori nelle loro spiegate qualità come in narrativa specificamente elencate e per le singole voci di danno richieste da ognuno, di tutti i danni dagli stessi subiti, nella misura e somma richiesta e che sarà determinata in corso di causa, ovvero in quella che sarà determinata e riconosciuta dal Tribunale, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano le domande svolte nei loro confronti dagli attori.
La Lega Calcio veniva autorizzata alla chiamata in causa della Assitalia spa (che si costituiva) per essere tenuta indenne in caso di soccombenza.
Con citazione iscritta al n. 1270/2006 la FC Messina Peloro s.r.l. conveniva in giudizio, a sua volta, la - OMISSIS - Assicurazioni spa, chiedendo, in caso di soccombenza rispetto alle domande spiegate nel giudizio promosso da - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - e la Fratelli - OMISSIS - s.a.s., di essere tenuta indenne dalla compagnia assicuratrice in virtù della polizza per la responsabilità civile stipulata.
Si costituiva la - OMISSIS - che eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa della FC Messina Peloro srl.
Riuniti i due giudizi e istruita la causa, il Tribunale pronunciava sentenza con la quale riconosceva la responsabilità del Comune di Messina, della FC Messina Peloro e della Lega Calcio in ordine ai fatti verificatisi il 17 giugno 2001 e, per l’effetto, condannava i predetti al risarcimento del danno in favore di - OMISSIS - Natale, - OMISSIS - , - OMISSIS - e - OMISSIS - , mentre rigettava la domanda attorea proposta contro il Ministero dell’Interno.
Ai fini che rilevano in questa sede, il Tribunale evidenziava che “per le concrete-particolari congiunture ambientali non possa revocarsi in alcun dubbio come la gara calcistica in programma allo stadio Celeste di Messina in data 17.6.2001, rivestisse il crisma della pericolosità, essendo pericolosa di per sé, in ragione dei pregressi conflittuali rapporti tra le tifoserie delle due società calcistiche”. Esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero dell’Interno in ordine ai fatti oggetto di causa, e ciò in ragione del capillare servizio di sicurezza approntato in vista dell’incontro calcistico, il primo giudice esaminava le posizioni degli altri convenuti, giungendo alla conclusione che la barriera divisoria realizzata dal Comune di Messina fra i settori destinati al posizionamento delle due tifoserie si era rilevata insufficiente, come dimostrato dal fatto – emergente dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nel procedimento penale aperto contro ignoti a seguito dei fatti del 17.6.2001 – che fra i tifosi del Catania che avevano preso posto nella c.d. “tribuna Valeria” e quelli del Messina posizionati nel vicino settore curva nord (ove vi era il - OMISSIS - ) vi era stato un reciproco lancio di oggetti, fra cui petardi e corpi esplodenti, uno dei quali aveva colpito - OMISSIS - .
Da qui la responsabilità del Comune, proprietario dello stadio e soggetto che aveva realizzato la barriera rivelatasi insufficiente, che non poteva invocare a sua scusante il caso fortuito, dal momento che il lancio dei petardi non poteva considerarsi un fatto imprevedibile. Riguardo alla posizione della FC Messina Peloro srl, il Tribunale riconduceva la relativa responsabilità al paradigma della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., “venendo in rilievo una specifica obbligazione assunta con la vendita del biglietto al danneggiato” avente ad oggetto “la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale”, nonché a quella ex art. 2049 e 2050 c.c., in quanto organizzatrice dell’incontro e titolare della gestione dello stadio, giusta convenzione con il Comune di Messina del 5.2.2001.
Il Tribunale ravvisava la responsabilità concorrente della Lega Calcio (soggetto cui era riservata l’organizzazione delle gare di play-off e play out in base alla circolare n.42), che nella specie non aveva posto in essere una delega espressa liberatoria, mancando all’uopo la relativa prova, e che aveva indicato negli ispettori sig. - OMISSIS - e geom. - OMISSIS - i soggetti che avrebbero seguito la gara, circostanza questa che manifestava la partecipazione della Lega stessa all’organizzazione dell’evento sportivo.
Il Tribunale, escludendo il diritto degli attori al risarcimento dagli stessi reclamato iure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e morale, riconosceva a - OMISSIS - e - OMISSIS - , genitori di , per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la somma di € 180.00,00 ciascuno, e a - OMISSIS - e - OMISSIS - , fratelli della vittima, la somma di € 50.000,00 ciascuno, sempre a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno biologico avanzata da - OMISSIS - per le lesioni riportate a seguito del lancio del petardo che aveva provocato la morte del fratello, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da - OMISSIS - e - OMISSIS - “per perdita di chance economica che il famigliare con loro convivente avrebbe potuto far derivare alla famiglia di origine in uno ai due fratelli e “, nonché la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da - OMISSIS - e nella qualità di soci della società F.lli - OMISSIS - sas.
Il primo giudice accoglieva l’eccezione di prescrizione del diritto della FC Messina Peloro srl a essere tenuta indenne dalla - OMISSIS - Assicurazioni spa, per decorrenza del termine di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, ed accoglieva la domanda di manleva formulata dalla Lega Calcio nei confronti della - OMISSIS - spa, subentrata alla Assitalia spa.
Per la riforma della sentenza proponeva appello la - OMISSIS - spa. La FC Messina Peloro srl, il Comune di Messina, la Lega Calcio, - OMISSIS - , - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di eredi di - OMISSIS - si costituivano con rispettive comparse proponendo appello incidentale.
Si costituivano anche la - OMISSIS - assicurazioni spa e il Ministero dell’Interno.
All’udienza del 13.5.2021 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche. Rimessa sul ruolo per sopravvenuto impedimento di uno dei componenti del collegio, la causa veniva, quindi, nuovamente assegnata a sentenza all’udienza del 3.3.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L’appello della - OMISSIS - spa e della Lega Italiana Calcio Professionistico.
2.1 Con il primo motivo di appello la - OMISSIS - spa, condannata a tenere indenne la Lega Calcio da quanto la stessa è tenuta a pagare agli attori, deduce l’errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere la Lega Calcio responsabile di quanto occorso ai danni di - OMISSIS - il 17.6.2001. Al riguardo sostiene che la Lega, anche alla luce della circolare n. 42 richiamata in sentenza, si occupava della “mera organizzazione sportiva, circoscritta alla fissazione del giorno e dell’ora di disputa della partita, alla individuazione, attraverso l’organizzazione arbitrale, degli ufficiali di gara e degli ispettori che devono prestare assistenza agli stessi ed alle unità incaricate dalla giustizia sportiva di vigilare sul corretto svolgimento sportivo della gara”. Rispetto all’ordine e alla sicurezza pubblica – prosegue l’appellante - la Lega era del tutto estranea, come confermato dal fatto che le misure di prevenzione e di polizia erano state disposte dal Questore e dal Prefetto, mentre la realizzazione della parete divisoria con tubi innocenti e rete metallica non aveva visto la partecipazione della Lega stessa (come è emerso dalle deposizioni dei testi - OMISSIS - e - OMISSIS -).
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione la società di assicurazione denuncia la violazione degli artt. 1218, 2049, 2050 e 1228 c.c. da parte del primo giudice.
All’uopo deduce: a) nessuna responsabilità contrattuale dei convenuti era stata dedotta dagli attori e in ogni caso la Lega Calcio non aveva intrattenuto con i tifosi alcun rapporto contrattuale; b) anche la responsabilità ex art. 2049 c.c. per fatto degli ausiliari non era stata dedotta dagli attori e, in ogni caso, le forze di polizia preposte ai controlli dei tifosi non potevano essere qualificati come ausiliari dell’organizzazione, difettando nella specie un rapporto di “preposizione” connotato dal potere di direzione e vigilanza del preponente sulla condotta del preposto; c) la disputa di una gara sportiva non è di per sé pericolosa e in ogni caso la Lega Calcio aveva fatto quanto era in suo potere, vale a dire segnalare ai responsabili dell’ordine pubblico la delicatezza della gara e l’opportunità di disporre misure di sicurezza adeguate (v. lettera 6 giugno 2001).
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità del Ministero dell’Interno in ordine alla vicenda che ha determinato la morte di - OMISSIS - . Al riguardo evidenzia che le misure predisposte da Questura e Prefettura si sono rivelate da subito inadeguate, come confermato dalla relazione del vice questore aggiunto, dott. - OMISSIS -, in data 28.6.2001, e dalla relazione del dott. - OMISSIS - del 23.6.2001; lo stesso Ministero nella sua comparsa ha confermato che i controlli sui tifosi vennero eseguiti a campione; il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, nell’emettere l’ordinanza di archiviazione nel procedimento penale contro ignoti aperto a seguito dei fatti del 17.6.2001, aveva manifestato forti dubbi sulla diligenza degli addetti alle ispezioni nell’esecuzione delle direttive ricevute; la realizzazione della parete divisoria tra il settore dei tifosi del Catania e quello destinato ai tifosi del Messina era stata disposta su richiesta del Vice – Prefetto e del Questore di Messina.
La compagnia di assicurazione conclude chiedendo, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dai - OMISSIS - o, in subordine, la limitazione della responsabilità della Lega pro nella misura del 10%, essendo maggiormente responsabili tutti gli altri convenuti, in essi compreso il Ministero dell’Interno, con conseguente limitazione della condanna in manleva.
2.4 Con il primo motivo di gravame la Lega Italia Calcio, ribadendo quanto già evidenziato dalla - OMISSIS - spa nel suo atto di impugnazione, evidenzia di avere assunto, in ordine alla gara del 17.6.2001, il ruolo di mero organizzatore del format sportivo (c.d. Sentenza n. 680/2022 pubbl. il 24/10/2022 RG n. 419/2019 calendari), richiamando all’uopo l’art. 8 dello S Repert. n. 1535/2022 del 24/10/2022 nonché il successivo art. 9, comma 32, la domanda di iscrizione al campionato (all. 3 fascicolo I° grado) e i Comunicati Ufficiali n. 190/441 del 16 giugno 2000 (all. 1 fasc. I° grado) e n. 198/458 del 27 giugno 1999 (all. 2 fasc. I° grado), dai quali si evince anche il proprio ruolo di controllo preliminare al momento della presentazione delle domande di iscrizione ai campionati. Aggiunge sul punto che secondo il Tribunale, il predetto quadro regolamentare “si infrange con quanto previsto al riguardo dalla circolare n. 42” laddove, con riferimento alle gare di play-off e play-out del 2001-2002, era previsto che “l'organizzazione delle stesse è riservata alla Lega Professionisti Serie C, che opererà con propri incaricati amministrativi”. L’interpretazione fornita dal Tribunale diverge dalla lettera della circolare in quanto nella stessa si fa riferimento all’organizzazione sportiva di tutte le partite della fase play off del campionato. Lo stesso richiamo all’operato dei propri incaricati amministrativi (la gara sarà seguita “.... dai nostri Ispettori Sig. - OMISSIS - e Geom. - OMISSIS -..”) dimostra in modo inequivocabilmente il ruolo della Lega…In quest’ottica non si comprende come possa costituire motivo di responsabilità l’aver inviato allo stadio due ispettori amministrativi incaricati della verifica del regolare svolgimento - sotto l’aspetto “sportivo/agonistico” - di una partita alla quale assistevano migliaia di spettatori, quando all’evento prestavano servizio di vigilanza centinaia di agenti di polizia e decine di persone per i c.d. servizi da stadio all’uopo incaricati dalla società sportiva F.C. Messina Peloro s.r.l.”. La Lega richiama, poi, a conferma della propria estraneità ai fatti di causa, la legislazione entrata in vigore successivamente, vale a dire il d.lvo 9/2008 che distingue il profilo dell’organizzazione del singolo evento, attribuendone la responsabilità e oneri alla società sportiva, dal profilo dell’organizzazione della competizione (spettante alla Lega).
Sempre nell’ambito del motivo di impugnazione, la Lega Calcio evidenzia quanto segue: a) la propria estraneità alla tutela dell’ordine pubblico o alla sicurezza degli spettatori e alla vigilanza sull'idoneità dello stadio; b) il fatto di avere segnalato i rischi connessi all'evento agli enti ed alle Autorità preposte, giusta nota del 6.6.2001 indirizzata alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina e al Ministero dell’Interno; c) il teste - OMISSIS -, pubblico ufficiale dell'Ufficio del Genio Civile, confermava che la barriera divisoria fra le tifoserie fu realizzata dal Comune, secondo le indicazioni di Prefettura e Questura, a seguito di verifiche e sopralluoghi della Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli, che dettò le specifiche realizzative (incluse altezza e posizione) della barriera ed alla quale presero parte, tra gli altri, anche i Vigili del Fuoco (oltre alla società sportiva); d) il teste - OMISSIS -, direttore dei lavori incaricato dal Comune della realizzazione della barriera divisoria, confermava, a sua volta, la realizzazione del manufatto per la partita e che l’idoneità dello stesso venne verificata, nel corso di un sopralluogo, dalla Questura e dalla Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli, mentre le specifiche tecniche della barriera vennero decise all'esito di sopralluoghi dalle Autorità competenti (Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco, Comune,F.C. Messina Peloro s.r.l.); e) con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina, ha ricondotto l’eventus damni alla barriera installata all’interno dello stadio [“... emerge in maniera inconfutabile come la barriera divisoria avente un’altezza pari a sei metri circa (fatto incontestato) si sia rivelata insufficiente e/o inadeguata ad evitare il lancio di corpi esplodenti tra le due tribune dello stadio, che era proprio lo scopo per il quale la stessa era stata realizzata......”], senza considerare che tale barriera fu eretta dal Comune su prescrizione del Ministero degli Interni (Prefettura e Questura) e fu valutata come idonea dalla Commissione di Vigilanza Pubblici Spettacoli, dalla Prefettura, dalla Questura, dai Vigili del Fuoco e dal Comune; f) in ogni caso, dal procedimento penale contro ignoti poteva evincersi l'idoneità delle strutture dello stadio e delle misure di prevenzione dell'ordine pubblico approntate, all'esterno ed all'interno dello stadio stesso dalle autorità competenti (fra cui non rientra certo la Lega, che non aveva alcun compito di ordine e sicurezza pubblica ex T.U.L.P.S.); che l’Autorità Giudiziaria in sede penale aveva concluso addebitando la responsabilità del gravissimo episodio in via esclusiva all'ignoto autore del lancio dell'oggetto esplodente, "unica condotta causalmente rilevante a cagionare la morte" (v. richiesta di archiviazione ex art. 408, c.p.p. formulata dal P .M.), da considerarsi quale caso fortuito idoneo ad interrompere ogni nesso eziologico con la condotta dell'organizzatore dell'evento; g) in ogni caso la responsabilità per i fatti di cui è causa deve ascriversi al Ministero dell’Interno, per l’adozione delle misure di sicurezza e prevenzione adottate (sul punto l’appellante ribadisce sostanzialmente quanto già esposto dalla - OMISSIS - spa).
2.5 Con il secondo motivo di impugnazione la Lega Calcio denuncia la violazione degli artt. 1218, 2049, 2050 e 1228 c.c. da parte del primo giudice con argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate dalla - OMISSIS - spa (vedi par. 2.2).
2.6 Con il terzo motivo l’appellante chiede, in subordine, l’accertamento del minor grado della propria responsabilità in ordine ai fatti oggetto di causa.
2.7 L’esame dei motivi di appello richiede una puntualizzazione dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di attività pericolosa ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 c.c..
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte “la nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività” (si veda ex plurimis Cassazione 19180/2018). Ora, se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso, più rigida valutazione va compiuta riguardo all’organizzazione di un incontro di calcio professionistico o semi professionistico (come nella specie). Muta infatti radicalmente il quadro d'insieme, che, pur avendo nel suo nucleo il gioco sportivo intorno al pallone, si sviluppa e si amplifica ben oltre tale ambito. La spiccata conflittualità che si viene frequentemente a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione - e che ha gradualmente imposto l'adozione di misure sempre più severe al fine di prevenirne a quanto meno ridurne le conseguenze lesive - è purtroppo talmente scontata da far ritenere che, per le intemperanze violente dei tifosi che spesso si registrano durante le partite di calcio, l’organizzazione agonistica di un incontro calcistico assuma i connotati della intrinseca pericolosità. Pericolosità viepiù accentuata nel caso di specie in cui la gara calcistica programmata per il 17.6.2001 fra il Messina e il Catania era stata percepita come “a rischio” a causa dei pregressi conflittuali rapporti fra le tifoserie delle due società calcistiche. Il dato emerge in modo inconfutabile – come evidenziato dal primo giudice
- dalla circostanza “per cui fosse stata espressamente e specificamente individuata dal C.O.S.P. presso la Prefettura di Messina la necessità di approntare forme di controllo eccezionali atte ad evitare che i singoli spettatori conducessero all’interno dello stadio ordigni esplosivi o, comunque, oggetti idonei ad offendere, nonché di provvedere alla separazione delle tribune delle diverse tifoserie” (così a pag 4 della sentenza impugnata).
2.8 Rispetto all’organizzazione dell’incontro Messina-Catania del 17.6.2001 la Lega Professionisti non può essere ritenuta estranea.
Il primo giudice sul punto ha evidenziato come la posizione processuale assunta dalla Lega, che vorrebbe confinare il proprio ruolo all’ambito dell’organizzazione del format sportivo (c.d. calendari), al controllo preliminare al momento della presentazione delle domande di iscrizione ai campionati, alla designazione degli arbitri e al controllo della regolarità della gara sotto il profilo strettamente sportivo, si scontra con alcuni dati, quali la previsione della circolare n. 42 e la nota del 6.6.2001.
Ebbene, la valutazione operata dal primo giudice sul punto va condivisa in questa sede per i motivi che seguono.
Va puntualizzato che non è in contestazione che nell’organizzazione delle gare dei play off la Lega abbia avuto comunque un ruolo (ruolo che l’appellante vorrebbe confinare al piano dell’organizzazione del c.d. format sportivo, della designa arbitrale di quant’altro sopra evidenziato al punto 2.4).
Non è nemmeno contestato quanto evidenziato in sentenza secondo cui la Lega nell’organizzazione delle gare dei play off avrebbe potuto avvalersi della collaborazione delle società calcistiche.
Ed invero, risulta che nell’organizzazione della gara Messina – Catania la Lega si sia avvalsa della società FC Messina Peloro srl. Riscontro al fatto che la Lega non fosse estranea all’organizzazione dell’incontro proviene, infatti, dalla nota del 6.6.2001 con la quale la stessa Lega, nel richiedere al Prefetto e al Questore di Messina la predisposizione del servizio d’ordine pubblico al fine di assicurare lo svolgimento dell’incontro già fissato per il 17.6.2001, rappresentava che l’organizzazione della gara era stata delegata alla società Messina e che la stessa “sarà seguita dai nostri ispettori sig. - OMISSIS - e geom. - OMISSIS -”. L’esigenza della Lega di richiedere alle autorità competenti la predisposizione di un adeguato servizio d’ordine pubblico per l ’incontro già fissato è indizio grave e preciso in ordine al fatto che la Lega non avesse solo il compito di fissare il calendario degli incontri o di procedere alla designa degli arbitri o ancora di vigilare sulla regolarità sportiva della gara, ma che avesse anche un ruolo nell’organizzazione dell’evento e del connesso aspetto della sicurezza degli spettatori.
Che poi la delega alla società FC Messina Peloro non avesse un effetto totalmente liberatorio di responsabilità non può essere affermato perché manca una prova di una siffatta delega avente carattere esclusivo.
La stessa polizza assicurativa stipulata con l’Assitalia (alla quale poi è subentrata la - OMISSIS - spa) prevedeva che “la società Assitalia … assicura la responsabilità civile del contraente/assicurato … nella sua qualità di organizzatrice, compresa la gestione … delle gare di play off e play out di serie C1 e C2 (campionato 2000/2001)”. Ora, se effettivamente il compito ruolo della Lega fosse stato quello della mera organizzazione sportiva, circoscritta alla fissazione del giorno e dell’ora di disputa della partita, alla individuazione, attraverso l’organizzazione arbitrale, degli ufficiali di gara e degli ispettori che devono prestare assistenza agli stessi ed alle unità incaricate dalla giustizia sportiva di vigilare sul corretto svolgimento sportivo della gara, sarebbe arduo comprendere l’oggetto del rischio assicurato, tenuto conto poi del fatto che la polizza stipulata per il periodo 24.4.2001/30.6.2001 (e quindi per un periodo limitato nel quale ricadevano le gare di play off) prevedeva un massimale di £. 3.000.000.000 “per ogni sinistro ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita” indicato sempre in £. 3.000.000.000.
Il fatto che la normativa entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto di causa distingua il profilo dell’organizzazione del singolo evento, attribuendone la responsabilità e oneri alla società sportiva, dal profilo dell’organizzazione della competizione (spettante alla Lega), non muta la ricostruzione sopra operata, proprio perché tale normativa non può avere portata retroattiva.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge come la responsabilità della Lega sia stata individuata dal primo giudice sulla base del ruolo assunta dall’ente nell’organizzazione dell’evento. Tale riferimento lascia intendere come la responsabilità in questione sia stata affermata in relazione al disposto dell’art. 2050 c.c. in tema di esercizio di attività pericolose.
Ciò rende superfluo l’esame dei profili del motivo di impugnazione con i quali la - OMISSIS - spa e La Lega sostengono che la sentenza sarebbe viziata poiché in citazione gli attori non avrebbero fatto alcun riferimento alla responsabilità contrattuale della Lega e alla responsabilità ex art. 2049 e 1228 c.c. per fatto degli ausiliari.
2.9 Nella prospettiva dell’art. 2050 c.c., va confermata la affermata responsabilità della Lega Calcio. Ed invero, la presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cassazione 16170/2022).
In punto di fatto si osserva che l'istruttoria condotta in corso di causa ha condotto ad appurare lo svolgimento dei fatti, che possono essere sintetizzati come segue.
In data 17.6.2001, in occasione della partita di calcio del campionato di serie C1 Messina-Catania organizzata per tale data a Messina, presso lo stadio “Giovanni Celeste” e con programmazione dell'ora di inizio alle ore 17,15, - OMISSIS - , tifoso della squadra peloritana, faceva ingresso allo stadio in orario compreso fra le 15,45 e le 16,00 prendendo posto, unitamente al fratello, nel settore denominato curva nord. In tale occasione il settore che confina con la curva nord, la c.d. “Tribuna Valeria”, veniva riservata ai tifosi della squadra ospite, i quali vi accedevano poco dopo l’ingresso del - OMISSIS - nello stadio (considerando come punto di riferimento la visuale del rettangolo di gioco da parte del - OMISSIS - , i tifosi del Catania si trovavano esattamente alla sua destra). Le due tifoserie erano materialmente divise non solo da un settore della gradinata in cui si trovava il - OMISSIS - e che non era accessibile, ma anche da una rete e da una struttura divisoria laterale rigida, entrambe di altezza di circa 6 metri, al fine di impedire lanci di corpi contundenti.
Appena i tifosi del Catania facevano ingresso nel settore loro riservato, fra le due tifoserie rivali, rispettivamente posizionate nella Curva nord (i tifosi del Messina) e nella Tribuna Valeria (i tifosi del Catania), iniziava un lancio di oggetti, tra i quali petardi e altri non meglio identificati corpi esplodenti. Proprio uno di questi ordigni colpiva il - OMISSIS - al volto, nella zona fronto-orbitale destra.
Tale ricostruzione emerge dalle deposizione dei testi - OMISSIS - (“… non appena entrò la tifoseria del Catania vi furono una moltitudine di petardi lanciati dalla tribunale c.d. Valeria – riservata alla tifoseria ospite – verso la tribunale lato monte”) e - OMISSIS - (“tra il settore ove eravamo alloggiati noi e quello riservato agli ospiti vi era una rete verticale di 5, 6 o 7 metri. Sono certo che fra i due settori non ci fossero reti orizzontali a copertura…”), - OMISSIS -, segretario della Lega all’epoca dei fatti (che ha riferito fra le altre cose in ordine al fatto che la partita si presentava “a rischio”), dalla richiesta di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Messina del 13.5.2002 e dall’ordinanza di archiviazione del Gip in data 9.12.2002. Le condizioni del povero - OMISSIS - apparivano subito gravi. Il giovane veniva trasportato immediatamente al vicino Pronto soccorso del Policlinico Universitario, in cui faceva ingresso alle 16,10, ove veniva stilato referto di “grave trauma encefalico”. Il successivo esame TAC, eseguito alle 17,15, evidenziava “focolaio lacero contusivo cerebrale frontale dx con lieve deviazione a sx della linea mediana”. Ricoverato presso il reparto di neurologia, il - OMISSIS - , che versava in stato comatoso, subiva un continuo peggioramento sino al 2 luglio, allorquando decedeva.
E’ pacifico che lo svolgimento dell’incontro fra il Messina e il Catania era stato segnalato quale incontro avente una peculiare pericolosità, per la nota rivalità fra le due tifoserie e per i loro scontri fisici in occasione di precedenti incontri e per la posta in gioco (spareggio per la promozione in serie B).
Per la situazione di alto rischio paventato, a far data dal 7.6.2001 “si erano tenute riunioni del COSP al fine di predisporre le misure ritenute adeguate a fronteggiare la presenza di circa 500 tifosi etnei allo stadio Celeste e dunque a prevenire rischi di turbativa all’ordine pubblico” (v. richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 4510/01 r.g.n.r.).
Il Questore di Messina aveva poi predisposto servizi di controllo e operativi per la giornata del 17 giugno, giusta ordinanza del 16 giugno.
Con tale provvedimento si disponevano non solo controlli all’esterno e all’interno dello stadio, già avviati il giorno precedente l’incontro, ma anche misure al fine di fronteggiare l’arrivo a Messina dei tifosi catanesi.
Dalla richiesta di archiviazione del P.M. e dall’ordinanza del Gip sopra menzionate risulta che, fra le misure indicate per prevenire incidenti, era stata disposta l’adeguata ispezione dei tifosi del Catania “al fine di privarli di tutti gli oggetti, compresi agrumi, aste rigide, che possano essere utilizzati in caso di disordini”. La richiesta del P.M. evidenzia che “la relazione del dr. - OMISSIS - – comandato con 150 … uomini ai controlli alla stazione ferroviaria di Messina Galati, indicata quale luogo di arrivo di tutti i circa 500 tifosi catanesi previsti al seguito della squadra – enuclea tutta l’attività svolta in ossequio alle disposizioni ricevute, compresi controlli, ispezioni ed allontanamento di coloro che comunque erano privi di regolare biglietto d’ingresso alla stadio. Ai punti 4,5,6,7 della relazione si riferisce di controlli ed ispezioni a seguito dei quali erano stati trattenuto zaini, monete, artifici pirici, petardi, aste rigide, accendini e perfino la cintura dei pantaloni…Dalla relazione dott. - OMISSIS - e - OMISSIS - emerge poi che i tifosi etnei dopo i controlli, erano stati convogliati su autobus dell’ATM e condotti, sotto scorta, sino allo stadio”.
Dato acquisito all’odierno procedimento è la costruzione di una barriera di altezza di circa 6 metri che doveva separare le tifoserie rivali, collocate rispettivamente nella curva nord (i tifosi messinesi) e nella “Tribuna Valeria” (i tifosi etnei).
L’esecuzione dell’opera era stata curata dal Comune di Messina a seguito di sopralluogo effettuato alla stadio al quale presero parte, il Sindaco di Messina, un Vice prefetto, il Questore di Messina, il sig. - OMISSIS - per l’associazione calcio Messina, un ingegnere del Genio Civile e un geometra dell’ufficio dell’ingegnere capo del Comune di Messina (v. verbale di sopralluogo dell’8.6.2021).
Ora, ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno è necessaria l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno, riconducibili all'esercente; tale nesso deve consistere in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa.
La sussistenza del nesso causale fra l’attività pericolosa in questione e l’evento infausto occorso al - OMISSIS - è evidente. Il lancio del petardo che colpiva al volto il tifoso del Messina non costituiva, infatti, un fatto imprevedibile e imprevenibile, tenuto conto del rischio di incidenti insito nella gara valutata come a rischio nella fase di organizzazione dell’incontro. L’incidente avveniva nella fase immediatamente precedente l’inizio della partita e all’interno dello stadio.
D’altronde, per come verrà meglio illustrato nel prosieguo della presente decisione allorchè verranno affrontati i profili di responsabilità del Comune e del Ministero dell’Interno, le misure in concreto eseguite si sono rivelate assolutamente insufficienti, se è vero che alla prima verifica della loro tenuta ed efficacia, vale a dire immediatamente dopo l’ingresso nella tribuna Valeria dei tifosi del Catania, si verificava il lancio di una moltitudine di oggetti ( fra cui l’ordigno che causava la morte di - OMISSIS - ) da un settore all’altro dello stadio ove avevano preso posto rispettivamente le tifoserie rivali.
Ebbene, la Lega avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto qualcos’altro, oltre l’invio della nota del 6.6.2001, poiché l’art. 2050
c.c. pretende un qualcosa in più, dal momento che la prova a discarico ivi richiesta riguarda l'effettiva adozione di "tutte le misure idonee ad evitare il danno", stante la prevedibilità concreta del pericolo.
La Lega aveva indubbiamente un onere di preventiva conoscenza della misure predisposte e della loro idoneità ex ante a prevenire incidenti, e ciò anche al fine di valutare l’opportunità di suggerire misure ulteriori quali la limitazione o la totale interdizione dell’accesso allo stadio dei tifosi, una maggiore presenza di forze dell’ordine sugli spalti, la predisposizione di controlli più stringenti all’ingresso dello stadio attraverso perquisizioni non a campione ma estese a tutta la tifoseria ospite, o ancora un maggiore distanziamento delle tifoserie, la realizzazione di una parete divisoria di altezza maggiore e con protezione orizzontale, o in ultima analisi la valutazione della possibilità di far giocare l’incontro a porte chiuse o in altra struttura idonea a garantire maggiore sicurezza.
Ciò esclude anche di potere configurare nella specie il caso fortuito, poiché l’introduzione di materiale esplodente all’interno dello stadio, al pari del lancio dell’ordigno da un settore all’altro dello stadio, era un fatto prevedibile e prevenibile, attraverso l’adozione di misure più adeguate, che in relazione alle circostanze concrete conosciute e conoscibili ex ante, avrebbero dovuto essere prese in considerazione. Non si ritiene pertanto che la Lega e la società assicuratrice abbiano fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c..
2.10 Il motivo di appello incidentale con il quale la Generali Assicurazioni spa intende fare valere la responsabilità del Ministero dell’Interno è inammissibile.
Ed invero, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa (Cassazione 11199/2021).
Ora, nel costituirsi nel giudizio di primo grado la Assitalia Spa non aveva formulato alcuna domanda di rivalsa né alcuna domanda di accertamento della misura percentuale di responsabilità della propria assicurata.
Nell’odierno giudizio di appello la Generali spa ha concluso chiedendo, in via subordinata, di “accertare l’effettivo grado di responsabilità della Lega Italiana Calcio Professionistico nella misura minimale e percentuale che risulterà di giustizia e, conseguentemente, dichiarare la stessa tenuta al risarcimento del danno in detta misura percentuale, con espressa esclusione del vincolo di solidarietà con gli altri enti/soggetti che la Corte riterrà eventualmente responsabili in ordine al decesso del sig. - OMISSIS - …”.
La Lega non ha proposto in appello alcuna domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido, essendosi limitata a chiedere nel presente grado di giudizio “in via subordinata…accertare l’effettivo grado di responsabilità della Lega Italiana Calcio Professionistico nelle misura minimale e percentuale che risulterà di giustizia e, conseguentemente dichiarare la stessa tenuta al risarcimento del danno in detta misura percentuale, con espressa esclusione del vincolo di solidarietà con gli altri enti/soggetti …”.
Va aggiunto quanto segue: a) che la richiesta di limitazione della responsabilità con esclusione del vincolo di solidarietà è manifestamente infondata, poiché per effetto del concorso nella causazione dell’illecito ogni concorrente risponde verso il danneggiato per l’intero (art. 2055 c.c.); b) nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna3 (nella specie nelle conclusioni dell’atto di appello la Lega non ha chiesto l’accertamento delle percentuale di responsabilità in vista di un regresso verso gli altri condebitori solidali). In ogni caso la Lega – che ha richiamato la propria comparsa di costituzione in primo grado contenente la richiesta di accertamento dell’effettivo grado della sua responsabilità
- avrebbe dovuto formulare uno specifico motivo di gravame avverso la sentenza sul presupposto di un rigetto implicito della domanda o, in alternativa, dell’omessa pronuncia.
3. L’appello del Comune di Messina.
3.1 Il Comune di Messina invoca la riforma della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità del Ministero dell’Interno, in ordine al decesso di - OMISSIS - , e nella parte in cui è stata affermata la responsabilità di esso appellante incidentale.
3.2 In ordine alla propria responsabilità affermata nella impugnata sentenza, l’ente territoriale con il primo motivo di impugnazione all’uopo formulato denuncia la contraddittorietà e illogicità della decisione, nonché la violazione degli artt. 2043, 2049, 2050, 2051, 1228 c.c.. Evidenzia sul punto che all’epoca dei fatti non aveva la disponibilità della struttura “G. Celeste” avendola data in concessione per la stagione agonistica 2000/2001 alla società F.C. Messina Peloro srl; che in presenza di un rapporto concessorio di un bene pubblico la responsabilità per i danni subiti da terzi ricade sul concessionario; che fra gli oneri del concessionario vi era “la guardiania, pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto” e il mantenimento dell’impianto, da parte della Società, “in perfetto stato di efficienza e di conservazione”; che la concessione prevedeva l’esonero del concedente da responsabilità per i danni causati a terzi derivati dalla concessione dello stadio e imponeva alla concessionaria l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per la loro copertura; che il Comune aveva solo l’obbligo della straordinaria manutenzione della struttura; che solo la FC Messina Peloro e la Lega avevano il potere di organizzazione, direzione e controllo dell’evento sportivo; che il Tribunale ha errato nell’applicare l’art. 2049 c.c. e l’art. 2051 c.c., norme queste invocabili solo in caso di danni causati da carenza di manutenzione dell’impianto o da un problema strutturale dello stesso; che l’ente territoriale, non avendo avuto alcun ruolo nell’organizzazione dell’evento, non poteva essere ritenuto responsabile né ai sensi dell’art. 2050 c.c. né ai sensi dell’art. 1218 c.c..
3.3 Con il secondo motivo di appello incidentale il Comune denuncia la illegittimità della sentenza nella parte in cui l’ente territoriale è stato ritenuto responsabile per avere eretto la rete divisoria, giudicata inadeguata. Al riguardo evidenzia che l’innalzamento della rete era stato richiesto dal Viceprefetto e dal Questore di Messina, durante il sopralluogo effettuato presso lo stadio G. Celeste l’8 giugno 2001 (come confermato dal teste Ing. - OMISSIS - del Genio Civile, presente al sopralluogo). Per quanto di propria competenza, esso appellante aveva rispettato le prescrizioni (altezza, materiali etc.) concordate da tutte le parti presenti al sopralluogo dell’8 giugno e del 15 giugno 2001; ed è pacifico che sul piano tecnico i lavori fossero stati eseguiti a regola d’arte, come confermato dai testi. Come ritenuto anche dal GIP con ordinanza del 9.12.2002, l’altezza della rete era stata determinata sulla base di una ragionevole previsione, basata sull’esperienza, della sufficienza a prevenire, quantomeno in massima parte, il lancio di oggetti e petardi, ostacolando senz’altro il lancio diretto. Infatti, solo una piccola parte degli oggetti lanciati fra le tifoserie era riuscito a valicare la rete. La protezione non poteva essere parametrata sul possesso da parte di un tifoso, di un vero e proprio ordigno, così come non lo era rispetto al possesso di armi la cui disponibilità da parte dei tifosi, in considerazione dei controlli disposti, non era prevedibile. La rete doveva essere considerata come misura ad abundantiam, volta soprattutto ad evitare il contatto fra le tifoserie ed evitare il lancio diretto di oggetti. Aggiunge l’ente che il giudice di prime cure si è discostato, senza motivare, dall’ordinanza del GIP, e non ha valutato le prove raccolte nel procedimento penale, e acquisite a quello civile, nonostante le stesse fossero del tutto compatibili con quelle del processo civile, ed anzi più qualificate (esame tecnico dei filmati disponibili e consulenza tecnica, a fronte delle mere prove testimoniali).
3.4 Quanto alla responsabilità del Ministero dell’Interno, il Comune, evidenzia che dalle relazioni dei funzionari di polizia, dott. - OMISSIS - e dott. - OMISSIS - redatte rispettivamente in data 28.6.2001 e 23.6.2001, è emerso che, dopo l’ingresso dei tifosi del Catania nella tribuna “Valeria”, il contingente di polizia nel settore in questione era stato incrementato a causa del lancio di petardi ed oggetti. Aggiunge sul punto che l’Avvocatura dello Stato stessa aveva dedotto in primo grado nella comparsa di risposta che i controlli erano stati effettuati “necessariamente a campione”; che non è stato chiarito se e quali controlli fossero stati predisposti per i tifosi catanesi provenienti da Catania via auto, atteso che i posti di blocco erano stati collocati presso il casello autostradale, mentre i tifosi provenienti da Catania via treno erano stati controllati alla stazione di Galati; che dalle riprese risulta il lancio di numerose bombe carta fumogeni ed oggetti contundenti, oltre all’ordigno per cui è causa.
3.5 In ordine al motivo di appello da ultimo illustrato proposto dall’ente territoriale e volto a far valere la responsabilità del Ministero dell’Interno valgono le considerazioni già svolte in sede di esame dell’analogo motivo di gravame proposto dalle - OMISSIS - spa.
Il Comune non ha svolto in primo grado alcuna domanda di rivalsa, sicchè il motivo in questione è inammissibile.
3.6 Gli altri motivi di appello sono infondati.
L'atto convenzionale tra concedente e concessionario, laddove esonera il concedente da responsabilità per i danni causati a terzi derivati dalla concessione dello stadio, ha valore di contratto che ha forza di legge tra le parti e giova nei rapporti interni a distribuire obblighi e responsabilità. Ne consegue l'inopponibilità ai terzi danneggiati di tale convenzione, dovendo i soggetti responsabili, nei confronti di questi ultimi, essere individuati secondo le ordinarie regole di imputazione degli atti e comportamenti da cui deriva la responsabilità civile per il danno arrecati a terzi.
Ora, pur non essendo organizzatore dell’evento, il Comune, proprietario del bene, comunque manteneva l’obbligo di manutenzione straordinaria dello stadio ed era, quindi, responsabile per i danni derivanti a terzi per vizi strutturali del bene o da una cattiva esecuzione di opere straordinarie. Nella specie, è vero che il Comune eseguiva i lavori di costruzione della parete divisoria su richiesta del COSP, ma è anche vero che, l’ente, in quanto proprietario della struttura investito dell’esecuzione dell’opera aveva il dovere di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’opera e in ordine alla idoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, vale a dire garantire la sicurezza degli spettatori da possibili lanci di oggetti o materiale esplodente da un settore all’altro degli spalti.
La inidoneità della parete si è rivelata nella sua evidenza alla prima verifica, posto che all’ingresso dei tifosi del Catania si verificò un lancio di una moltitudine di oggetti e petardi, uno dei quali colpì al volto il - OMISSIS - , causandone la morte.
Ora, in relazione al pericolo di scontri ed incidenti preannunciato, il Comune avrebbe dovuto predisporre una misura più efficace, o mediante la costruzione di una parete più alta oppure con una protezione orizzontale, misura quest’ultima che non risulta essere stata eseguita (vedi deposizioni di - OMISSIS - e di - OMISSIS - , che era uno dei direttori dei lavori incaricato per la realizzazione della barriera). La situazione di rischio insita nella disputa della partita Messina-Catania lasciava prevedere ragionevolmente il verificarsi di incidenti mediante lanci di oggetti di qualunque tipo dagli spalti all’indirizzo della tifoseria contrapposta, fatto questo che imponeva misure più efficaci di quelle eseguite, quali una maggiore altezza della parete e una protezione orizzontale non realizzata.
Acquisita la prova del nesso causale fra la mancata predisposizione di una barriera adeguata e il danno, si configurare un profilo di colpa riconducibile all’art. 2043 c.c. in capo al Comune. La responsabilità dell’ente, quale ente proprietario che aveva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza della struttura e sull’efficacia degli interventi straordinari di sua competenza, può anche cogliersi sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., dovendosi escludere la sussistenza del caso fortuito per le ragioni già esposte.
Il giudice di primo grado non ha esplicitamente qualificato la responsabilità del Comune. Il riferimento contenuto in sentenza all’ente territoriale quale soggetto proprietario dello stadio ed esecutore della barriera rivelatasi inadeguata, però, lascia propendere per una riconducibilità dell’affermata responsabilità del Comune sia all’art. 2051 c.c. che all’art. 2043 c.c..
Tale qualificazione appare poi coerente alla prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda e al riferimento contenuto in citazione alla responsabilità del Comune quale ente proprietario della struttura ed esecutore materiale della parete divisoria.
La posizione di garanzia per l’incolumità di soggetti terzi venuti in contatto con la res esclude di configurare nello stesso un mero esecutore materiale di ordini impartiti da altri enti.
4. L’appello dei prossimi congiunti di - OMISSIS - .
4.1 Con il primo motivo di appello incidentale i prossimi congiunti di - OMISSIS - censurano la decisione del tribunale laddove è stato affermato quanto segue: “in ordine ai fatti come verificatisi, ritiene l’ufficio che nessuna responsabilità in ordine agli stessi nei confronti del Ministero dell’Interno”.
Secondo gli appellanti dall’istruttoria orale espletata e dall’acquisizione documentale del fascicolo relativo alle indagini svolte in sede penale “è emersa la corrispondenza dei fatti denunziati in citazione con gli accadimenti reali di quel tragico 17.6.2001 e le evidenti omissioni anche rispetto alle misure di sicurezza ritenute necessarie, immaginate e in realtà mal predisposte”. Al riguardo evidenziano come la situazione di pericolo insita nello svolgimento della gara calcistica fosse ben nota e conosciuta precedentemente al verificarsi della tragedia e, al riguardo, richiamano le disposizioni di carattere generale della Questura di Messina che evidenziavano i precedenti incontri disputatisi fra le squadre del Messina e del Catania il 12.2.2011, l’1.10.2000 e il 10.6.2000; le raccomandazioni di cui alla nota ministeriale nr. 559/442/1373/2 con riferimento alle partite di calcio dei campionati di serie a e b; la successiva nota nr. 559/442/1373/2 con la quale era stata prevista la possibilità di non fare iniziare o addirittura sospendere gli incontri di calcio, raccomandando, infine, la predisposizione di servizi mirati allo scopo di mantenere sgombri gli scaloni di accesso alle gradinate per consentire, in caso di necessità, rapidi spostamenti della forza pubblica operante ed efficaci interventi, anche di soccorso pubblico, in ogni settore del complesso sportivo; l’ordinanza della Questura di Messina dell’1.9.2000 che raccomandava il massimo impegno nella predisposizione di “attentissime misure preventive di vigilanza, controlli, accurata ispezione delle persone”, all'esterno ed all'interno dello stadio ed anche in relazione ai mezzi di trasporto utilizzati dagli spettatori”.
Quanto alla parete divisoria realizzata in previsione dell’incontro del 17.6.2001, gli appellanti evidenziano che la parete stessa di ml. 6,00 con rete metallica di protezione e tubi, che alla data dell’11.6.2001 non era stata ancora realizzata, con ogni probabilità era stata messa in piedi in fretta e non a regola d’arte.
Aggiungono i congiunti di - OMISSIS - che dall’esame della documentazione acquisita e dall’espletamento della prova testimoniale (vedi deposizione dei testi - OMISSIS -, - OMISSIS - e - OMISSIS - 4),
è emerso quanto segue: a) i cd “tifosi ospiti” nonostante tutte le misure di sicurezza predisposte e le ispezioni effettuate fuori dallo stadio, erano riusciti ad introdurre materiali esplosivi; b) le misure di “difesa passiva” ed in particolare la disposta e realizzata barriera che avrebbe dovuto impedire il lancio di oggetti ed ordigni esplosivi dal settore riservato agli ospiti si era rivelata assolutamente inidonea ad assolvere allo scopo cui era stata espressamente predisposta.
Sul punto gli appellanti concludono affermando che gli elementi sopra evidenziati depongono nel senso della responsabilità del Ministero, che avrebbe dovuto impedire lo svolgimento dell’evento per ragioni di ordine pubblico, oppure avrebbe dovuto predisporre misure adeguate alla tutela dell’incolumità degli spettatori, aggiungendo che “in ogni caso, si evidenzia come anche il mancato ed efficace controllo sulla corretta realizzazione e sulla idoneità delle misure imposte al Comune, alla società sportiva ed alla Lega (rete divisoria documentalmente inadeguata) costituisce espressa responsabilità omissiva in capo al Ministero”.
4.2 Il motivo è fondato.
Premesso che il Ministero dell’Interno, che ha svolto il servizio di controllo dell’ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio Messina-Catania, aveva una funzione di garanzia dell’incolumità degli spettatori, va osservato, in punto di diritto, che la affermazione di una responsabilità colposa del Ministero stesso impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante
- di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.
Partendo dal primo profilo, va ribadito che la partita Messina-Catania era stata segnalata come partita a “rischio”. Ed invero, da parte della Questura di Messina erano state predisposte misure che avrebbero dovuto prevenire qualsiasi turbativa dell’ordine pubblico derivanti dalla contrapposizione delle due tifoserie rivali. L’ordinanza del 16.6.2001 prescriveva – come si evince dalla richiesta di archiviazione del P.M. del 13.5.2002 – controlli all’esterno e all’interno dello stadio già dal giorno precedente l’incontro, e dettava disposizioni finalizzate ad un adeguato controllo dei tifosi del Catania, fra cui la loro sottoposizione “ad adeguata ispezione al fine di privarli di tutti gli oggetti compresi agrumi, aste rigide, che possano essere utilizzati in caso di disordini”.
L’impugnata sentenza si sofferma poi sulla fase attuativa delle misure disposte, vagliando la deposizione dell’allora dirigente del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. , dr. - OMISSIS - , il quale ha riferito degli accurati controlli eseguiti sui tifosi del Catania giunti alla stazione ferroviaria di Messina - Galati (perquisizioni personali che avevano portato al rinvenimento di numerosi oggetti che i tifosi non potevano portare allo stadio e che erano stati custoditi per poi essere riconsegnati alla fine dell’incontro, accompagnamento dei tifosi stessi sui pullman), e del teste dr. - OMISSIS - il quale ha riferito che il suo compito era quello di accompagnare i tifosi sino al settore loro destinato, specificando che tale attività era preceduta da un’ispezione personale sugli stessi prima dello loro trasferta sugli autobus dell’ATM che doveva portarli senza soluzione di continuità allo stadio. Il teste aggiunge “preciso che l’ispezione personale di cui ho poc’anzi riferito … è diretta a verificare che non trasportassero oggetti vietati… In relazione al capo D, le circostanze ivi contenute, a differenza del servizio da me svolto, sono dovute al fatto che il dott. - OMISSIS - aveva l’incarico di controllare i tifosi provenienti con il treno, pertanto, mentre quelli controllati da me hanno spontaneamente lasciato in auto tutto ciò che non poteva essere portato, per quelli provenienti con il treno si è reso necessario operare per come relazionato dal collega - OMISSIS -”.
Dalle deposizioni dei testi - OMISSIS - e - OMISSIS - emerge chiaramente che i tifosi del Catania, subito dopo il loro ingresso nel settore loro riservato dello stadio, cominciarono a lanciare una moltitudine di oggetti e petardi. Tale circostanze si possono evincere anche dalla richiesta di archiviazione del P.M. : “ appena i tifosi al seguito del Catania calcio facevano ingresso allo stadio, tra loro e i tifosi messinesi che si trovavano nella curva nord – settore in cui, si ripete, aveva preso posto - OMISSIS - – iniziava un lancio di oggetti, tra i quali anche petardi ed altri non meglio identificati corpi esplodenti. Proprio uno di questi ordigni colpiva - OMISSIS - al volto…”. Ed ancora nella richiesta di archiviazione si legge: “se è fuor di dubbio che un numero anche considerevole di petardi e altri artifici pirici sono evidentemente sfuggiti ai controlli, come purtoppo testimoniano le riprese visive delle fasi precedenti l’inizio dell’incontro di calcio, occorre tuttavia tenere presente che nello svolgimento dei loro compiti di P.S. gli agenti di servizio potevano procedere solo ad ispezioni esterne dei tifosi, mentre altri controlli necessariamente invasivi sulle persone, quali le perquisizioni, avrebbero potuto essere compiuti di iniziativa solo nei casi previsti dall’art. 103 dpr 309/90 e 41 R.D. 773/31 … di contro dalla lettura degli atti non si rileva alcun elemento fattuale che avrebbe potuto in qualche modo giustificare il ricorso a tale forma di controllo”.
Nell’ordinanza di archiviazione del 9.12.2002 il Gip afferma che “non si vede cos’altro le autorità potessero disporre per evitare l’introduzione nello stadio di ordigni di quel tipo. In una situazione quale quella in cui si è verificato l’evento, è indispensabile contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di garantire comunque il deflusso della tifoseria, assicurando il diritto di assistere la gara. Perquisizioni personali più invasive dei controlli sopra indicati sarebbero stati impossibili senza allungare in maniera intollerabile i tempi delle verifiche…”. Sia la richiesta del P.M. che l’ordinanza di archiviazione ipotizzano, sulla base di una consulenza redatta nel corso delle indagini preliminari, che l’ordigno che aveva attinto al volto il - OMISSIS - aveva dimensioni non superiori a 19 cm e che ben avrebbe potuto essere realizzato utilizzando contenitori già combusti e successivamente riempiti con miscele esplodenti.
Ora, dal materiale probatorio esaminato emerge che numerosi petardi, oggetti esplodenti ed altri non meglio identificato materiale era sfuggito ai controlli della Polizia di Stato. Uno di questi ordigni lanciato all’indirizzo della tifoseria messinese posta nella curva nord colpiva al volto il - OMISSIS - . E’ logico ritenere che stante lo scambio di lanci di oggetti da un settore all’altro, l’ordigno che colpiva la vittima provenisse dal settore riservato ai tifosi del Catania (tribunale “Valeria”).
Non si condividono le argomentazioni del P.M. e del Gip in ordine all’esaustività delle misure predisposte e all’inesigibilità nei confronti delle forze dell’ordine di un comportamento diverso da quello di fatto tenuto. Le “esigenze di garantire il deflusso della tifoseria, assicurando il diritto di assistere alla gara” dovevano cedere il passo alla primaria esigenza di tutela della incolumità delle persone anche al costo di prolungare i tempi di inizio dell’incontro.
Il rischio di disordini ed incidenti in occasione della partita, rischio di cui le autorità di pubblica sicurezza erano a conoscenza, avrebbe dovuto suggerire l’adozione di misure ancora più invasive sulle persone al minimo sospetto di un atteggiamento non “giustificato” (art. 4 l. 152/1975)5, non dubitandosi che nella specie vi fosse un’operazione di polizia in corso.
Ed allora delle due l’una: o le misure di prevenzione disposte dalla Questura erano inadeguate a fronteggiare i pericoli di scontri ed incidenti prima o durante l’incontro “a rischio” Messina-Catania, oppure, in alternativa, tali misure sono state eseguite con negligenza, se è vero che, alla prima verifica della efficacia delle misure di prevenzione disposte, la situazione di disordine annunciata si manifestava con immediata virulenza non appena i tifosi del Catania facevano ingresso nello stadio.
Affermare che in occasione di un gara calcistica, il cui clima di tensione e ostilità fra le contrapposte tifoserie era stato ampiamente preannunciato, la morte di uno spettatore costituisca un fatto quasi inevitabile, un caso fortuito, non può essere condiviso in un ordinamento in cui la persona e la sua tutela costituiscono valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana e che appresta le dovute misure preventive e repressive delle condotte di detenzione di armi o materiale esplodente (vedi fra le altre l’art. 5 l. 152/1975) che possono mettere a rischio quella tutela.
Ulteriore elemento di responsabilità del Ministero dell’Interno va ravvisata nella predisposizione della barriera protettiva, sulla cui inadeguatezza è sufficiente riportarsi a quanto esposto allorchè è stata affrontata la posizione del Comune di Messina nella vicenda.
In ordine alla predisposizione di tale barriera la Prefettura e la Questura di Messina non sono estranei, in quanto quali membri del C.O.S.P. avevano dato le direttive in ordine all’esecuzione dell’opera (v. verbale di sopralluogo dell’8.6.2011) e in tale qualità avevano pure l’obbligo di controllarne la esecuzione e verificarne l’affidabilità.
In conclusione e in accoglimento del motivo, va, quindi, affermata la responsabilità del Ministero dell’Interno in ordine alla morte di - OMISSIS - .
4.3. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti incidentali denunciano l’erronea determinazione del danno non patrimoniale dagli subito. Evidenziano sul punto che “proprio in considerazione dei fatti tragici così come accaduti, delle sofferenze patite dalla famiglia durante l’agonia del povero Tonino, delle condizioni personali della famiglia e del vincolo familiare di convivenza, è evidente che la perdita del povero Tonino - OMISSIS - è stato un evento che ha profondamente cambiato e per sempre la vita dei poveri protagonisti, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una quantificazione più elevata del danno proprio in ragione delle tabelle del tribunale di Milano invocate in Sentenza. Infatti, quanto al danno non patrimoniale per la perdita del figlio convivente il Tribunale di Milano prevede una quantificazione che va da un minimo di € 165.960,00 ad un massimo di € 331.920,00, mentre per la perdita di un fratello si prevede un minimo di € 24.020.00 ed un massimo di € 144.130,00. Non vi è chi non veda come non appare condivisibile, proprio in considerazione della tragicità del fatto, dei legami familiari di convivenza che si esplicitavano anche nel fatto che tutta la famiglia lavorava insieme nell’azienda familiare, un piccolo ristorante a San del Mela, avrebbero dovuto far si che il Tribunale liquidasse un importo superiore rispetto a quello liquidato anche al massimo della previsione delle tabelle, pari ad € 331.920,00 per i genitori e ad € 144.130,00 per i fratelli”.
Gli appellanti, in sostanza, si dolgono della inadeguatezza del risarcimento del danno da perdita della relazione parentale operato dal primo giudice che, avendo fatto ricorso alle tabelle milanesi, avrebbe dovuto tenere conto di alcuni fattori per giungere ad una quantificazione più elevata.
Il motivo è fondato.
L’inadeguatezza della liquidazione del danno emerge già dal fatto che il Tribunale ha fatto ricorso alle tabelle milanesi. Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza n. 33005/2021) ha affermato il seguente principio di diritto: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in Sentenza n. 680/2022 pubbl. il 24/10/2022 RG n. 419/2019 Repert. n. 1535/2022 del 24/10/2022 punto di perdita di rapporto parentale, sicchè la decisione impugnata,
per quanto sopra osservato, deve essere riformata.
Va aggiunto che anche se gli appellanti invocano comunque una diversa liquidazione del danno sulla base delle tabelle milanesi, ciò non è di ostacolo all’applicazione delle diverse tabelle di Roma basata sul sistema a punti. Ed invero, è stato affermato da Cassazione n. 33005 del 2021 anche il seguente principio di diritto: "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto".
In applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Roma ai genitori di - OMISSIS - va riconosciuta la somma di € 304.007,70 ciascuno.
Tale somma è ottenuta moltiplicando il valore-punto di € 9.806,70 per la sommatoria dei punti previsti (in totale 31) per il tipo di relazione di parentela (20), per l’età della vittima (24 anni e quindi punti 4 per ciascuno dei genitori), per l’età del congiunto al momento del fatto (cinquanta - OMISSIS - e cinquantuno - OMISSIS - e quindi punti 3) e per la convivenza (punti 4).
A - OMISSIS - , fratello della vittima, va riconosciuta la somma di € 205.940,70, somma questa ottenuta moltiplicando il valore-punto di
€ 9.806,70 per la sommatoria dei punti previsti (in totale 21) per il tipo di relazione di parentela (7), per l’età della vittima (24 anni e quindi punti 4), per l’età del congiunto al momento del fatto (ventidue anni e quindi punti 4) e per la convivenza (punti 4).
A - OMISSIS - , fratello della vittima, va riconosciuta la somma di € 215.747,40, somma questa ottenuta moltiplicando il valore-punto di € 9.806,70 per la sommatoria dei punti previsti (in totale 22) per il tipo di relazione di parentela (7), per l’età della vittima (24 anni e quindi punti 4), per l’età del congiunto al momento del fatto (venti anni e quindi punti 5) e per la convivenza (punti 4).
Per - OMISSIS - e va, però, tenuto conto del fatto che nell’atto di appello veniva invocata la liquidazione di un importo, inferiore a quello spettante, pari a € 144.130,00 ciascuno.
Quanto spettante a - OMISSIS - , deceduto, pari a € 304.007,70 va ripartito fra gli eredi in ragione di un terzo ciascuno.
Pertanto a - OMISSIS - va riconosciuta la somma di € 304.004,70, iure proprio, e l’ulteriore somma di € 101.335,90, quale erede di - OMISSIS - , per un totale di € 405.340,60 alla data odierna, oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma devalutata alla data della morte del congiunto (2.7.2001) e poi via via rivalutata anno per anno.
A - OMISSIS - e a - OMISSIS - va riconosciuta la somma di € 144.130,00 ciascuno iure proprio, e l’ulteriore somma di € 101.335,90 ciascuno, quale erede di - OMISSIS - , per un totale di € 245.465,90, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma devalutata alla data della morte del congiunto (2.7.2001) e poi via via rivalutata anno per anno.
Nella riforma della sentenza e nella consequenziale pronuncia di condanna va tenuto conto del pagamento eseguito dalla - OMISSIS - spa in data 20.5.2019 della somma di € 595.079,88, di cui € 310.476,46 corrisposte a - OMISSIS - , ed € 142.301,71 ciascuno corrisposte a - OMISSIS - e a - OMISSIS - , da intendersi come acconto sulle maggiori somme dovute.
Ora in giurisprudenza si è affermato che “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cassazione 16027/2022).
La somma spettante a - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di erede di - OMISSIS - , alla data odierna pari a € 405.340,60, devalutata alla data della morte di - OMISSIS - (2.7.2011) è pari a € 279.931,35, mentre l’acconto di € 310.476,46, devalutato alla stessa data del 2.7.2011 ammonta a € 237.004,93.
Pertanto, gli obbligati in solido vanno condannati al pagamento, in favore di - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di erede di - OMISSIS - , della somma residua di € 42.926,42, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 2.7.2001 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi legali computati annualmente a far data dal 2.7.2001 sulla sorte capitale di
€ 42.926,42 via via rivalutata anno per anno.
La somma spettante a - OMISSIS - e - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di erede di - OMISSIS - , alla data odierna pari a € 245.465,90 ciascuno, devalutata alla data della morte di - OMISSIS - (2.7.2011) è pari a € 169.520,65 ciascuno, mentre l’acconto corrisposto di € 142.301,71 per ciascuno , devalutato alla stessa data del 2.7.2011 ammonta a € 108.627,26.
Pertanto, gli obbligati in solido vanno condannati al pagamento, in favore di - OMISSIS - e di - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di erede di - OMISSIS - , della somma residua di € 60.893,39 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 2.7.2001 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e con gli interessi legali computati annualmente a far data dal 2.7.2001 sulla sorte capitale di € 60.893,39 via via rivalutata anno per anno.
A far data dalla pubblicazione della sentenza, come conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore nei confronti di - OMISSIS - , - OMISSIS - e si trasforma in debito di valuta e, quindi, da tale momento andranno calcolati gli interessi nella misura legale sino all'effettivo soddisfo.
4.3 Con il terzo motivo di appello gli appellanti incidentali si dolgono della compensazione delle spese del primo grado di giudizio, evidenziando all’uopo la violazione del principio di soccombenza. Anche tale motivo è fondato. Sebbene alcuni profili risarcitori dedotti dagli attori non siano stati riconosciuti, pur tuttavia la soccombenza degli enti convenuti appare di entità tale da giustificare la loro condanna integrale alle spese.
5. L’Appello della FC Messina Peloro srl.
5.1 Con il primo motivo di impugnazione incidentale la FC Messina Peloro denuncia la illegittimità e invalidità della sentenza appellata per vizio di ultrapetizione. All’uopo deduce che il Tribunale ha addebitato ad essa appellante forme di responsabilità non dedotte (contrattuale ex art. 1218, 1223, 1228 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2049 c.c. ) ed ha applicato l’art. 2050 c.c., ponendo a base della sua decisione circostanze (la gestione, uso e conduzione dello stadio da parte della società sportiva) non indicate dagli attori, i quali avevano lamentato nei confronti della società calcistica una responsabilità ex art. 2043 e 2050 c.c. per avere organizzato l’incontro e per non avere ipotizzato di farlo disputare in altra struttura.
Il motivo, che per alcuni profili ha una sua valenza, non conduce alla riforma della decisione. I prossimi congiunti di - OMISSIS - avevano dedotto quale fonte della responsabilità della FC Messina il ruolo svolto dalla società calcistica nell’organizzazione dell’incontro e di “esercente dell’attività in questione”. La deduzione, quindi, consente di ricondurre la responsabilità ipotizzata al paradigma dell’art. 2050 c.c., tanto più che veniva anche evidenziato dagli attori la consapevolezza in capo agli organizzatori dei rischi connessi allo svolgimento dell’incontro. Il riferimento alla possibilità di far disputare la gara calcistica in uno stadio più sicuro altro non è che una esemplificazione del possibile profilo di colpa rilevante ai fini dell’art. 2043 c.c. (norma questa richiamata nella citazione introduttiva unitamente all’art. 2050 c.c.) della società organizzatrice dell’evento sportivo.
In ordina alla responsabilità contrattuale della società appellante, si osserva, in punto di diritto, che se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (Cassazione 108430/2007, 19938/2008, 30607/2018 5832/2021).
Ora, gli attori nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado chiedevano il risarcimento del danno in relazione a quanto accaduto al loro congiunto il giorno 17.6.2001 in occasione dell’incontro Messina-Catania, richiamando gli artt. 2043 e 2050 c.c. e la qualità della FC Messina Peloro srl di soggetto organizzatore dell’incontro. Nella memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori, ribadendo quanto già dedotto con la citazione, rappresentavano che la FC Messina, da un lato, avrebbe dovuto scegliere un qualsiasi altro stadio per la disputa dell’incontro, dall’altro richiamavano la giurisprudenza di merito secondo cui “sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatore dell’incontro di calcio professionistico per i danni subiti da uno spettatore colpito da oggetti lanciati da parte di altri tifosi”, per poi aggiungere che la società FC Messina avrebbe “dovuto adottare tutte le misure più idonee alla questione (barriera divisoria più efficiente, incontro a porte chiuse) ovvero far disputare la partita in un altro stadio più sicuro e meno rischioso per gli spettatori.
Il riferimento alla responsabilità contrattuale e alla necessità di adottare le misure idonee ad evitare il lancio di oggetti evidenziano, quindi, il mancato adempimento di doveri sicurezza verso gli spettatori da parte della Fc Messina Peloro quale società organizzatrice, che ben può integrare sia l’ipotesi della responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale.
I riferimenti all’art. 2050 c.c. e alla responsabilità contrattuale contenuti in sentenza non possono, quindi, ritenersi estranei al thema decidendum.
Pur riconoscendosi la fondatezza del motivo di gravame in ordine al riferimento contenuto in sentenza agli artt. 2049 e 1228 c.c. riguardanti rispettivamente la responsabilità extracontrattuale dei “padroni e committenti” e la responsabilità contrattuale per fatto degli “ausiliari”, posto che né in citazione e nemmeno nella memoria ex art. 183 c.c. gli attori hanno richiamato le norme in questione o aspetti fattuali tali da consentire al primo giudice di qualificare la responsabilità della Fc Messina Peloro secondo le previsioni normative ora menzionate, va osservato che il vizio, però, non è tale dar luogo alla riforma della sentenza per gli assorbenti rilievi, che saranno sviluppati nel prosieguo della motivazione, in ordine alla responsabilità della FC Messina ai sensi degli artt. 2050 c.c. e 1218 c.c..
5.2. Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante denuncia la “erroneità e nullità della decisione appellata, derivante dalla improcedibilità della riassunzione degli attori, dalla conseguente estinzione del giudizio e dalla carenza di domande (con ultra ed extrapetizione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.) verso la società tornata in bonis, rilevabile d'ufficio in ogni fase, stato e grado del procedimento”.
All’uopo deduce che “una volta interrotto il processo civile (per il dichiarato fallimento della FC Messina), le domande di riassunzione erano state ritenute improcedibili (per inosservanza delle forme e termini di cui agli artt. 305 c.p.c. e 24, 43, 52 e 95 L.F.) e, pertanto, il giudizio andava considerato estinto; e comunque le domande di riassunzione non si potevano considerare formulate nei confronti della società sportiva, sia perché la riassunzione era rivolta alla curatela e cioè alla società fallita in persona del curatore, sia perché i riassuntori non avevano dichiarato espressamente di voler agire per la formazione di un titolo da far valere solo per il tempo in cui la società fosse tornata in bonis e nei confronti della medesima (come affermato nell’ordinanza endoprocessuale del 26.01.2010)”; aggiunge, poi, che “gli attori hanno riassunto il procedimento solo in sede ordinaria (e non fallimentare) e nei confronti della curatela (e degli altri convenuti), senza tener conto della vis attractiva del Tribunale fallimentare, della correlata e pronunciata (con ordinanza endoprocessuale del 26.01.2010) improcedibilità della domanda di riassunzione degli attori nei confronti della società e di altre parti indicate come coobbligate; e anche in virtù del fatto che gli attori (come già affermato dal Tribunale in primo grado nella stessa ordinanza del 26.01.2010, non impugnata) non avevano dichiarato di voler utilizzare l’eventuale titolo, dopo la chiusura del fallimento e nei confronti della società che fosse tornata in bonis”.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto si osserva che all’udienza del 22.01.09, il giudizio veniva dichiarato interrotto per il pronunciato fallimento della F.C. Messina Peloro S.r.l.. Con atto di citazione del 12.05.2009 gli attori provvedevano alla riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, che si costituiva eccependo la improcedibilità della domanda. Con ordinanza del 26.01.10, il Tribunale – dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alle conseguenze della dichiarazione di fallimento di una parte sulla procedibilità della domanda anche nei confronti dei condebitori solidali del soggetto fallito, ai sensi degli artt. 52 e 95 legge fallimentare - invitava le parti a precisare le conclusioni. Con memoria del 06.02.2012, chiusa la procedura concorsuale per concordato, la FC Messina Peloro, tornata in bonis, si costituiva in giudizio, richiamando ogni domanda, eccezione e difesa di detta società e della curatela fallimentare. Secondo l’appellante, per la situazione ora descritta, il Tribunale avrebbe potuto disporre la separazione dei giudizi ex art. 279 c.p.c. e dichiarare l’estinzione dell’azione e del giudizio (ex art. 305 c.p.c.) limitatamente alla posizione della FC Messina Peloro S.r.l. (in mancanza di dichiarazione degli attori di voler continuare l’azione verso la società sportiva, qualora fosse tornata in bonis).
Ora, quanto invocato dall’appellante riguarda in caso in cui il giudizio interrotto prosegua nei confronti della curatela fino al pronunciamento definitivo. Nel caso di specie, invece, a seguito della riassunzione nei confronti della curatela del giudizio interrotto a causa del fallimento della FC Messina, la società ritornava in bonis e riprendeva la posizione di parte processuale del giudizio.
Una volta tornata in bonis la società fallita, la domanda inziale riacquistava la sua valenza e la sua proponibilità, dal momento che ai sensi dell’art. 120 legge fallimentare “I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”
In tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato "in bonis" al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura (Cassazione 25603/2018).
Va aggiunto, infine, sul punto che l’ordinanza, comunque motivata, non può mai pregiudicare la decisione della causa.
5.3 Con il terzo motivo di appello la Fc Messina censura l’impugnata decisione nella parte in cui è stata accolta l’eccezione di prescrizione di diritti assicurativi e di manleva, esercitati dalla FC Messina Peloro
S.r.l. nei confronti della - OMISSIS - Assicurazioni S.p.A., “sulla base del rilievo (v. quart’ultimo rigo di pag. 9 della sentenza) della - OMISSIS - assicurazioni secondo cui l’assicurata non avrebbe mai denunziato il sinistro”. A sostegno del motivo deduce che “l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia di assicurazioni - OMISSIS - deve ritenersi anzitutto tardiva e decaduta, perché esercitata al di fuori dei termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., non potendo peraltro rilevare (ai fini della individuazione della legge processuale vigente e applicabile, nel relativo rapporto successorio) la data di notifica della citazione piuttosto che quella di iscrizione a ruolo del giudizio”; e… la prima richiesta risarcitoria utile ad interrompere i termini di prescrizione di cui all’art. 2952 co. 2 c.c., andava individuata non già nella lettera del 14.02.02 (spedita il 06.03.02) dell’Avv. Laface (in quanto invalida anzitutto perché indirizzata a diversa società, A.S. Messina, fallita e inattiva), bensì nell’atto di citazione notificato il 04.07.2005..”. Con riferimento al profilo da ultimo dedotto, l’appellante sostiene che la lettera dell’Avv. La Face del 14.02.02 (spedita il 06.03.02) in realtà “conteneva un generico e neppure quantificato invito al risarcimento verso più parti fra cui la diversa
A.S.D. Messina S.p.A. (pure dichiarata fallita e inattiva) e non quindi verso la FC Messina Peloro (e sua sede)…. Successivamente, la FC Messina Peloro (che avrà ricevuto informalmente quella corrispondenza, inidonea a valere da costituzione in mora) con lettera dell’11.03.2002 chiariva al legale degli attori di non essere l’organizzatrice della gara del 17.06.01 in quanto si trattava di partita play-off, organizzata direttamente dalla Lega Professionisti. Pertanto, quella lettera del 14.02.02/06.03.2002 non poteva considerarsi comunque utile e valida ai fini del decorso del termine di prescrizione previsto dall’art. 2952, co. 2, c.c., e non poteva essere percepita dalla FC Messina come richiesta risarcitoria alla luce della successiva chiarificazione del 11.03.02 che sostanzialmente indicava un difetto di legittimazione passiva e che per anni (fino alla citazione del 04.07.2005) vedeva seguire un assoluto silenzio …. Solo quando è stata chiamata in giudizio ha potuto percepire l’atto di citazione come domanda risarcitoria e ritenere denunziabile un sinistro per la prudenziale attivazione della polizza”… “In ogni caso, l'eccezione avversaria è inammissibile ed infondata anzitutto perchè l’art. 2952 cod. civ. prevede la prescrizione biennale e non quella annuale (art. 2952 co. 1 c.c.) per i diritti diversi da quelli afferenti al pagamento dei premi assicurativi (art. 2952 co. 3 e 4 c.c.) e per quelli derivanti da riassicurazione e poi perchè la lettera del 14.02.02, a cui la Compagnia intende attribuire valenza di richiesta risarcitoria, in realtà e come risulta per tabulas, non può invece considerarsi tale perché è stata indirizzata alla A.S. Messina S.p.A. …e peraltro spedita in via Oreto…il fatto poi che la FC Messina Peloro possa eventualmente aver risposto con la lettera del 11.03.2002 (magari sulla scorta di una notizia informale di quella missiva) ad una richiesta risarcitoria (intestata ad altra società e che le fosse eventualmente pervenuta in via informale) non costituisce prova di riscontro di quella specifica lettera del 14.02.02, che infatti non viene menzionata, ma soprattutto non costituisce fatto che possa attribuire alcuna validità a detta missiva, né prova d’alcuna validità di quella lettera che non contiene infatti alcun dato che possa farla considerare valida o ritenere utile e valida costituzione in mora verso la diversa FC Messina Peloro…”.
Sempre nell’ambito del motivo di impugnazione, la società FC Messina Peloro rileva quanto segue: 1) “la - OMISSIS - Assicurazioni, con la comparsa di risposta sembra peraltro avere circoscritto l’eccezione all’ipotesi di prescrizione annuale … dei diritti assicurativi. Si è quindi riferita a quanto previsto al 1° comma dell’art. 2952 c.c. e quindi all’istituto della prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo, perché solo essa ha durata annuale…cosicchè, eccependo la prescrizione annuale non può che essersi riferita eventualmente al premio assicurativo e non al diritto risarcitorio dell’assicurata essendo tale ultima fattispecie governata da diverso regime prescrizionale (quello biennale…)”; 2) il “fatto che l'- OMISSIS - sia pure infondatamente (anche in successivi paragrafi) abbia sollevato eccezioni di inoperatività della polizza, detta circostanza determina l'inammissibilità anche formale di quell'eccezione preliminare di prescrizione ex art. 2952 c.c., in quanto trattasi di rilievo ontologicamente incompatibile”.
Il motivo è infondato.
Il riferimento alla data di iscrizione a ruolo della causa, quale momento per individuare l’applicazione della legge vigente, è errato, poiché è al momento della notificazione della citazione che occorre far riferimento per stabilire il momento di instaurazione della controversia e della pendenza del procedimento (Cassazione 23675/2014 e Cassazione 22984/2004)
Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato alla - OMISSIS - Assicurazioni spa in data 23/27.2.2006 (dato questo non contestato), sicchè lo stesso soggiace alla disciplina di cui all’art. 167 c.p.c. nel testo anteriore alla modificazione introdotta ad opera del d.l. 35/05 convertito nella l. 80/2005, modificazione che si applica ai procedimenti instaurati dopo l’1.3.2006. L’art. 167 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, prevedeva la decadenza, in caso di mancata tempestiva costituzione, solo per le domande riconvenzionali, ma non anche per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, che avrebbero potute essere proposte fino all’udienza di comparizione o anche fino a venti giorni prima dell’eventuale udienza fissata a norma dell’art. 180 c.p.c.. L’eccezione di prescrizione formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.7.2006 (la prima udienza si è tenuta il 14.7.2006) non incorre in alcuna decadenza.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si osserva quanto segue: a) la lettera dell’avv. La Face del 14.2.2002, redatta nell’interesse degli eredi - OMISSIS - , aveva univoco significato in ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere dai predetti in relazione alla morte del loro congiunto avvenuta in occasione dell’incontro di calcio Messina Catania del 17.6.2001, non rilevando il fatto che la pretesa stessa non fosse quantificata (e dati gli interessi in gioco e le problematiche relative, la richiesta non poteva che essere indeterminata nel quantum); b) la missiva conteneva una dettagliata descrizione dei fatti e un puntuale riferimento alle carenze nell’apprestamento delle misure di prevenzione e al ruolo di società organizzatrice della società calcistica; c) è vero che la lettera era indirizzata alla A.S. Messina spa, ma va pure rilevato che la stessa veniva inviata alla Messina Peloro srl in via E.L. Pellegrino is. 56 n. 23/C che è stata ricevuta dalla FC Messina Peloro srl; d) la “s.r.l. FC Messina Peloro corrente in Messina, via E.L. Pellegrino n. 23/C” riscontrava, infatti, la missiva dell’avv. La Face declinando ogni responsabilità sull’accaduto poiché la gara era stata organizzata dalla Lega Prof. di serie C (la missiva era indirizzata all’avv. La Face e aveva ad oggetto la “richiesta risarcimento danni - OMISSIS - ”, sicchè è inequivocabile che la missiva riscontrasse la precedente richiesta risarcitoria dell’avv. La Face nell’interesse dei congiunti della vittima); d) che pertanto la Fc Messina Peloro era a perfetta conoscenza della richiesta risarcitoria e del rischio di potere subire un’iniziativa giudiziale idonea ad intaccare il suo patrimonio; e) è evidente che la richiesta risarcitoria, comunque univocamente delineata, non poteva riguardare il quantum.
La decisione del primo giudice è corretta ed è conforme al principio secondo cui “l'art. 2952, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisce l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore” (Cassazione 289/2015).
Va poi aggiunto:
a) che l’eccezione di prescrizione sollevata da - OMISSIS - assicurazioni era univoca, tenuto conto che in base al disposto dell’art. 2952 comma 2 c.c., nel testo applicabile ratione temporis, la prescrizione dei diritti dell’assicurato derivanti dal contratto di assicurazione era di un anno e considerato che l’eccezione non poteva che riferirsi ai diritti fatti valere da controparte e non certo al diritto al pagamento delle rate di premio (nella propria comparsa di risposta la - OMISSIS - deduceva che “il diritto alla garanzia assicurativa chiesta dalla FC Messina Peloro srl … è prescritto ex art. 2952 c.c. comma 2° c.c. in relazione ai commi 3° e 4° della stessa disposizione di legge”);
b) che nessuna incompatibilità sussiste fra la proposizione dell’eccezione di prescrizione e il comportamento processuale e le difese di merito assunte da - OMISSIS - anche in ordine alla inoperatività della polizza, deduzione questa che integra una difesa dei propri diritti che non può essere intesa come volontà di non avvalersi dell’eccezione di prescrizione.
5.4 Con il quarto motivo di impugnazione la FC Messina Peloro deduce che “la dinamica dell’evento e le risultanze istruttorie, sia del procedimento penale che di quello civile, depongono univocamente per la ricorrenza del solo fatto del terzo imprevedibile e quindi di fatto inevitabile e dunque del caso fortuito attribuibile alla condotta autonomamente e unicamente efficiente del fatto del terzo lanciatore del petardo rimasto ignoto”. Ed al riguardo rileva che “in ragione della previsione ex ante e da parte degli organismi competenti (Comitato Ordine e Sicurezza Provinciale: COSP; commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli) e delle autorità competenti (Prefettura e Questura) dei possibili controlli di polizia e pubblica sicurezza all’esterno e all’interno dello stadio con filtraggio delle tifoserie e ispezioni personali e in ragione della prescritta e realizzata (da parte dell’ente proprietario: Comune di Messina) barriera divisoria ordinata dalle competenti autorità, così come in ragione del fatto che l’ordigno esplosivo poteva essere composto anche da più parti di ridotte dimensioni e agevolmente occultabili, la condotta del terzo lanciatore del petardo e rimasto ignoto si è innestato quale fatto inevitabile (comunque imprevedibile secondo le misure adottate ex ante) configurante caso fortuito, portato da condotta autonoma e autonomamente efficiente nel determinismo del sinistro”.
Il primo giudice – secondo l’appellante – non ha, infatti, valutato adeguatamente le risultanze degli atti e provvedimenti acquisiti al procedimento (la richiesta d’archiviazione ex art. 408 c.p.p. del 13.05.2002, l’ordinanza di archiviazione del 09.12.2002,) da cui poteva ricavarsi il convincimento circa l’imprevedibilità dell’introduzione all’interno dello stadio di ordigni come quello che ha determinato il fatto per cui è causa, tenuto conto altresì del fatto che “ l’organizzatrice della gara play-off (Lega Professionisti Serie
C) non aveva alcun potere di effettuare i controlli di filtraggio e ispezione delle tifoserie, perché tali attività erano esperibili e affidate solo alle forze dell’ordine, tanto più che l’unica figura di ausiliario previsto per tali attività è lo Steward … introdotto solo col D.M. dell’agosto 2007 del Ministero dell’Interno… Pertanto, l’affermazione del tribunale di cui alle pagg. 5 e 6 della sentenza ove ha erroneamente ritenuto che il caso fortuito e dunque l’inevitabilità dell’evento non ricorrerebbe, per un verso, perché la barriera realizzata dal Comune di Messina sarebbe risultata inadeguata e, per altro verso, perché la FC Messina Peloro (erroneamente indicata come organizzatrice) non avrebbe curato i controlli all’ingresso e all’interno dello stadio mediante ausiliari dell’organizzazione, cozza stridentemente col fatto che la barriera divisoria era stata prescritta dallo stesso ente (Ministero dell’Interno, tramite suoi organismi e organi periferici) che ha ritenuto esente da responsabilità e ancora cozza con le risultanze processuali che avevano evidenziato e dimostrato che l’organizzatore di quell’incontro era la Lega Professionisti serie C e di nuovo cozza con la circostanza che la figura dell’ausiliario della sicurezza dell’organizzazione (denominato Stewart) era stato istituito con DM del 08.08.07 del Ministero dell’Interno”, mentre è indubitabile che “i controlli all’ingresso e all’interno dello stadio fossero di competenza ed effettuati dalle forze dell’ordine”.
Il motivo è infondato alla luce dei rilievi già svolti allorchè è stata affrontata la responsabilità della Lega Calcio, del Comune e del Ministero dell’Interno ai superiori punti 2.9, 3.6 e 4.2 della presente sentenza.
Va solo ribadito che i controlli delle forze dell’ordine non furono poi così capillari ed invasivi; la barriera divisoria realizzata ex ante era inidonea ad evitare il lancio di oggetti da un settore all’altro, come dimostrato dal fatto che alla prima verifica, e cioè subito dopo l’ingresso dei tifosi del Catania nello stadio, una moltitudine di petardi veniva lanciato dalla tribuna Valeria verso il settore ove si trovavano i tifosi del Messina; la FC Messina Peloro ex art. 2050 e 1218 c.c. doveva dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il danno e quindi anche di assicurarsi che i controlli fossero capillari, che la barriera fosse efficiente, che la distanza dei tifosi fosse tale da garantire l’incolumità dei tifosi anche eventualmente valutando l’insufficienza dello stadio e la possibilità di ridurre ulteriormente la vendita dei biglietti, far disputare l’incontro a porte chiuse o in campo neutro, o ancora pretendere una maggiore presenza di forze dell’ordine sugli spalti.
Non può, quindi, affermarsi che nella specie ricorra un caso fortuito, in quanto la morte del - OMISSIS - costituisce una concretizzazione del rischio paventato e reso vieppiù prevedibile dai pacifici precedenti di scontri e di rivalità fra le due tifoserie.
5.5 Con il quinto motivo di appello incidentale, la FC Messina Peloro censura la decisione impugnata nella parte in cui è stato attribuito il ruolo di ente organizzatore dell’evento sportivo ad essa appellante. Sostiene all’uopo che “nessuna organizzazione dell’incontro calcistico del 17.01.2001 poteva essere ascritta e/o ricondotta in capo alla società FC Messina Peloro S.r.l., né poteva dirsi che detta società avesse assunto ruolo di organizzatrice o coorganizzatrice (con la Lega) né di ospitante” poiché la gara di play-off era “rimessa ad organizzazione esclusiva della Lega Italiana Calcio Professionistico… tanto più che lo stesso tribunale ha escluso la ricorrenza e prova di eventuale delega in tal senso e che non vi è alcuna norma o condizione o prova di assunzione di ruolo di coorganizzatrice in capo alla società sportiva”. Evidenzia, poi, che gli attori in primo grado, a pag. 7 dell’atto di citazione, avevano dedotto che: “In particolare la società F.C. Messina e la Lega Professionisti Serie C, quali organizzatori dell’incontro ed esercenti l’attività in questione pur consapevole dei rischi che si correvano, proprio in ragion e di precedenti episodi verificatisi tra le due squadre e della gravità del rischio che si poteva correre, anziché ipotizzare lo svolgimento dell’incontro magari in altra struttura idonea, per evidenti ragioni di interesse economico e per prassi sportiva, hanno messo a rischio l’incolumità e la salute degli spettatori dell’incontro…”, aggiungendo che l’addebito mosso era infondato poiché “l’organizzazione, nella specie, non poteva dirsi criticabile”; che non era stata “provata… alcuna inidoneità e insicurezza dello stadio G. Celeste al tempo dell’evento, né ricorreva alcun interesse economico della società sportiva…”; che lo stadio utilizzato era sicuro, tanto che le autorità di vigilanza e di P.S. non avevano mai indicato di procedere a porte chiuse o di spostare altrove l’incontro o di differirlo o di adottare misure diverse da quelle indicate ed eseguite; che la Commissione di Vigilanza aveva impartito prescrizioni ben precise puntualmente eseguite dalle parti destinatarie; che il Comune di Messina, in quanto proprietario, era l’unico soggetto che poteva effettuare interventi strutturali o opere straordinarie o di manutenzione straordinaria, avendo la società sportiva concessionaria soltanto le facoltà di ordinaria manutenzione, elencate alla clausola 4 della relativa convenzione.
La stessa Lega Italiana nelle note ex art. 186 co. 5 c.p.c. del 19- 20.03.2008 (v. pag. 2 punto 2) – prosegue la società impugnante – aveva ammesso che le attività demandabili alla FC Messina erano marginali e meramente esecutive e materiali, come appunto l’apertura dello stadio, la pulizia, l’illuminazione, la vendita dei biglietti. L’appellante, quindi, evidenzia:
a) che competeva alla Lega l’organizzazione della gara; che i profili di prevenzione e pubblica sicurezza competevano alle autorità ed enti competenti (Prefetto, Questore e detta commissione di vigilanza); che rispetto a opere strutturali solo l’ente proprietario poteva provvedervi (come poteva evincersi dall’ordinanza n. 292 dell’11.06.2001);
b) che “assume rilievo tranchant la circolare n. 42 …della Lega Professionisti Serie C laddove al par. A e proprio “Con riferimento alle gare di play-off e play-out” del 2001-2002, si specificava che: “l’organizzazione delle stesse è riservata alla Lega Professionisti Serie C, che opererà con propri incaricati amministrativi”;
c) “ulteriore prova documentale della circostanza che l’organizzazione delle gare play-off e play-out competesse solo alla Lega Professionisti Serie C è data dal comunicato ufficiale (C.U.) n. 198 del 27.06.00 e dal relativo regolamento degli stadi … da cui si evincono non soltanto le funzioni organizzative della Lega…, ma anche specifici compiti di verifica di detta Lega….E che l’organizzazione delle competizioni di play-off (incluse dette verifiche sui campi, tramite le predette sue commissioni) spettasse alla Lega, è ribadito per tabulas anche dal Comune di Messina … nella missiva del 30.06.99 (prot. 6903), da esso inviata alla Lega professionisti…”;
d) che dall’informativa del 6.6.01 di cui al doc. 6 della memoria istruttoria del 15.04.13 / 09.05.13 della Lega Italiana Calcio Professionistico non poteva ricavarsi alcuna prova in merito al ruolo organizzativo rivestito dalla società appellante, e ciò avuto riguardo ai destinatari di quella missiva, ai ristretti limiti in cui era demandabile l’attività di organizzazione alla Società calcistica, all’assenza di prova di effettiva delega conferita;
e) che “dal momento in cui la Lega Professionisti costituisce giuridicamente un’associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.)
facente parte della F.I.G.C., e quindi risalente al CO.NI. (per le attività istituzionali) secondo statuto (DLT 23 luglio 1999 n. 242), essendo già titolare di delega istituzionale per l’organizzazione delle gare di play-off e play-out, non poteva ulteriormente delegare alcuna organizzazione, di cui restava l’unica e inscindibile responsabile”.
Anche tale motivo è infondato.
L’estraneità della FC Messina Peloro all’organizzazione dell’incontro va esclusa alla luce di univoci elementi contrari alla tesi dell’appellante.
Lo stesso precetto dell’art. 42 della circolare invocato dalla società calcistica, ritenuto dalla stessa applicabile al caso di specie, pur prevedendo la competenza della Lega in ordine alla organizzazione degli incontri di play off, contempla però la facoltà della Lega di “avvalersi della collaborazione delle società che avranno l’obbligo di prestare assistenza agli incaricati amministrativi”. Ora, dalla missiva del 6.6.2001 emerge che l’organizzazione della gara era stata delegata alla società Messina, vale a dire il soggetto che aveva la disponibilità dell’impianto da utilizzare per la stagione calcistica 2000-2001.
E’ vero che la missiva era indirizzata al Prefetto, alla Questura di Messina e al Ministero dell’Interno, ma è anche vero che la “delega” dell’organizzazione trova riscontro nel fatto che un rappresentante della FC Messina Peloro partecipava al sopralluogo dell’8.6.2001 per la predisposizione della barriera divisoria fra le due tifoserie. A ciò si aggiunge che dalla deposizione del teste - OMISSIS -, segretario della Lega pro all’epoca dei fatti, risulta che l’aspetto organizzativo delle gare dei play off veniva delegata alle società interessate. Del resto, la gestione dello stadio anche per le gare dei play off da parte della Fc Messina Peloro è confermata dalla domanda di iscrizione al campionato di serie C1 del 29.6.2000 (ove si rappresenta la disponibilità del campo di gioco per tutta l’attività organizzata dalla Lega, ivi comprese espressamente le gare dei Play off) e dalla missiva del 29.6.1999 con cui la società, con riferimento all’annata sportiva precedente (1999-2000), manifestava analoga disponibilità.
Quanto alle deduzioni svolte dalla società appellante in ordine alla impeccabilità dell’organizzazione e alla idoneità e sicurezza dello stadio, è sufficiente riportarsi a quanto già sopra evidenziato ai superiori punti nn. 2.9, 3.6 e 4.2 in merito all’insufficienza delle misure adoperate e all’assenza della prova liberatoria – che anche la società avrebbe dovuto fornire quale organizzatrice dell’evento – ai sensi dell’art. 2050 c.c..
La deduzione secondo cui “la Lega Professionisti costituisce giuridicamente un’associazione non riconosciuta (art. 36 c.c.) facente parte della F.I.G.C., e quindi risalente al CO.NI. (per le attività istituzionali) secondo statuto (DLT 23 luglio 1999 n. 242), essendo già titolare di delega istituzionale per l’organizzazione delle gare di play-off e play-out, non poteva ulteriormente delegare alcuna organizzazione, di cui restava l’unica e inscindibile responsabile”, è infondata, in quanto il rapporto di collaborazione per l’organizzazione delle gare di play off fra Lega e società trovava la sua fonte normativa su base negoziale (vedi domanda di iscrizione al campionato di serie C del 29.6.2000, che richiama gli artt. 1341 e 1342 c.c., con cui la società FC Messina si impegnava ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva).
5.6 Con il sesto motivo la FC Messina Peloro censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata attribuita ad essa appellante una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (e ex artt. 1223 e 1228 c.c.) anche in relazione agli artt. 40 e 41 c.p..
Ancora una volta la società appellante ribadisce che “gli attori non hanno neppure dedotto alcuna responsabilità contrattuale della FC Messina Peloro né allegato o prodotto alcun biglietto d’ingresso, ponendo quale causa petendi del giudizio solo asseriti altri profili di responsabilità (ex art. 2043 e 2050 c.c.), e siccome l’organizzazione dell’incontro era riservata ad esclusiva competenza della Lega Professionisti Serie C in quanto si trattava di partita di tipo play-off, allora nessun ruolo organizzativo e neppure coorganizzativo … poteva essere attribuito alla società sportiva e nessuna responsabilità di tipo contrattuale poteva esserle ascritta”, nemmeno per fatti degli ausiliari. L’appellante aggiunge sul punto che gli attori, comunque, “avrebbero dovuto anzitutto provare la fonte negoziale (contrattuale o legale) di eventuali pretese; quindi avrebbero dovuto allegare e dedurre e provare anzitutto un biglietto d’ingresso o un abbonamento che fosse valido per le partite di tipo play-off e quindi organizzate dalla lega Calcio” e avrebbero dovuto allegare un inadempimento contrattuale dell’organizzatore dell’incontro.
Il motivo di impugnazione è infondato alla luce della osservazioni svolte al superiore punto 5.1.
Va aggiunto per completezza che, per la presenza all’interno dello stadio del - OMISSIS - al momento dello scoppio dell’ordigno che ne causava la morte, deve ritenersi che lo stesso vi abbia fatto ingresso esibendo un regolare biglietto, come del resto dedotto in citazione. Nel primo grado di giudizio non era stata nemmeno messa in discussione la presenza allo stadio del - OMISSIS - in forza di regolare titolo abilitativo.
5.7 Con il settimo motivo l’appellante denuncia la erroneità della decisione impugnata “laddove ha posto a base della decisione un’asserita responsabilità della società FC Messina Peloro (definita extracontrattuale in relazione all’art. 2049 e contrattuale in relazione all’art. 1228 c.c.) asserendo che la FC Messina Peloro avrebbe dovuto effettuare controlli all’ingresso e all’interno dello stadio per mezzo di ausiliari dell’organizzatore”. Anche sotto tale profilo l’appellante deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza, poiché gli attori non avevano dedotto siffatto profilo di responsabilità, nonché la sua erroneità nel merito perché, trattandosi di gara play-off, l’organizzazione competeva alla Lega Professionisti Serie C e i controlli all’ingresso e all’interno alle forze dell’ordine. Inoltre, essa appellante non era titolata a intervenire in opere e manutenzioni straordinarie sull’impianto sportivo. Nel caso in esame non risulta che vi fossero impiegati ausiliari della FC Messina Peloro S.r.l. e gli attori non hanno indicato e provato alcun danno che fosse riferibile a fatto di alcun ausiliario, né hanno indicato e provato alcun rapporto di preposizione tra società sportiva ed eventuali ausiliari, o tanto meno la sussistenza di alcun rapporto di occasionalità necessaria e cioè alcuna relazione tra danno ed esercizio di incombenze di eventuali ausiliari.
La questione è stata già affrontata.
Il vizio denunciato, tuttavia, non porta alla riforma della sentenza poiché comunque ex art. 2050 e 1218 c.c. (sulla responsabilità della società calcistica per danni occorsi ad uno spettatore colpito da un petardo all’interno dello stadio, si veda Cassazione 8763/2019), la FC Messina Peloro non ha fornito la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
5.8 Con l’ottavo motivo la società FC Messina denuncia l’erronea attribuzione di responsabilità ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c. ad essa appellante. Al riguardo deduce: 1) gli attori in primo grado avevano imputato alla Società solo il fatto di non aver organizzato l’incontro altrove, sicchè il giudice nell’addebitare la responsabilità connessa ai controlli in ingresso e in uscita è andato oltre quanto richiesto; 2) la F.C. Messina Peloro non può rispondere ai sensi dell’art. 2050 c.c. poiché l’attività calcistica non è attività pericolosa, e, in ogni caso, la Società non era organizzatrice dell’evento; inoltre, tutte le misure precauzionali adottabili erano già state valutate prescritte e attuate dagli organi competenti, responsabili della sicurezza all’interno e all’esterno dello stadio, tant’è che il giudice di prime cure ha ritenuto di esonerare il Ministero da qualsiasi responsabilità; 3) a ben guardare, nel rispetto del principio dell’onere della prova, non risultano nemmeno del tutto provate le circostanze concernenti la dinamica dell’incidente (le riprese audiovideo non inquadrano il lancio dell’ordigno la cui provenienza non è possibile identificare; i testi escussi - OMISSIS - e - OMISSIS - non hanno affermato né di avere visto il lancio né da dove venisse precisamente e, peraltro, entrambi i testi si trovavano in posizioni da cui era difficile vedere la dinamica del fatto; dal capitolato speciale d’appalto risultava che la rete fosse sovrastata da un telo di protezione a copertura; il fatto che taluni testi abbiano riferito di non ricordare la circostanza della presenza della rete orizzontale è del tutto naturale, essendo trascorsi oltre 17 anni dall’evento; considerata la copertura, e date le dimensioni del razzo - 19 cm - e quelle della maglia della rete - circa 12 mm - l’ordigno esplosivo non può essere stato lanciato dalla Tribuna Valeria; 4) nessuna negligenza può essere imputata alla società in quanto estranea all’organizzazione dell’evento; 5) nessuna negligenza può essere imputata alla società per l’accuratezza dei controlli, di cui erano responsabili le autorità di pubblica sicurezza; 6) nessuna negligenza può essere imputata alla società per la installazione della rete divisoria, in quanto solo il Comune aveva il potere di intervento sulla struttura e, in ogni caso le misure prese in relazione alla struttura (previsione di settori separati da un corridoio vuoto, e innalzamento di una rete divisoria alta oltre 6m) erano di gran lunga superiori rispetto alle prescrizioni normative, come riconosciuto anche nell’ordinanza di archiviazione del GIP; 7) le misure adoperate, ben più rigorose rispetto alle prescrizioni normative, erano tali da prevenire qualsiasi danno prevedibile, sicchè la morte del - OMISSIS - andava imputata a caso fortuito; 8) l’idoneità della struttura emergeva da una serie di disposizioni (d.m. 25.8.1989 che prescriveva la separazione dei settori delle tifoserie con barriere di altezza non inferiore a 2,20 mt; il d.m. 18.3.1996 e succ modifiche) dalla richiesta di archiviazione del P.M. del 13.5.2002, dall’ordinanza di archiviazione del Gip in data 9.12.2002, le note del Comune di Messina, il capitolato speciale d’appalto da cui può evincersi la realizzazione della parete divisoria di sei metri dotata di parete metallica di protezione e dalle deposizioni testimoniali.
I profili sub 1), 2), 4) ripropongono questioni già esaminate.
Con riferimento ai profili sub 5) e 6) si osserva che, in qualità di soggetto che aveva un ruolo nell’organizzazione e che doveva assicurare adeguata sicurezza agli spettatori, la Fc Messina Peloro srl avrebbe dovuto interessarsi in ordine alle misure approntate per prevenire il rischio di incidenti e in particolar modo sulla idoneità della parete divisoria ad evitare il lancio di oggetti da un settore all’altro dello stadio, e, in generale, avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato ogni cautela per evitare il danno (come già enunciato). In ordine al profilo sub 3), si osserva che la dinamica dell’incidente che coinvolse il - OMISSIS - emerge dalla lettura della richiesta di archiviazione del P.M. ove si legge che “l’ignoto autore del lancio doveva avere necessariamente contezza degli effetti devastanti che l’ordigno avrebbe prodotto qualora avesse colpito .. è evidente quindi che l’ignoto aveva agito volontariamente con la volontà di produrre quegli effetti lesivi che poi l’esplosione ha prodotto al - OMISSIS - sino a condurlo alla morte”. Nell’ordinanza di archiviazione del Gip si afferma che dalla zona ove erano presenti i tifosi del Catania era partito l’ordigno che colpì il - OMISSIS - . Il teste - OMISSIS - e il teste - OMISSIS - hanno confermato il capitolato di prova volto a dimostrare che il - OMISSIS - venne colpito da un ordigno lanciato dalla tribunale Valeria; il teste - OMISSIS -, incaricato dal Comune di Messina della direzione dei lavori per il posizionamento della barriera divisoria ha riferito che non vi era alcuna rete orizzontale idonea ad evitare il lancio. Ma va considerato che sulla dinamica dell’incidente che determinò la morte del - OMISSIS - , la FC Messina Peloro non aveva mosso una specifica contestazione in ordine ai fatti come decritti in citazione e cioè che il - OMISSIS - verso le ore 16,00 circa “veniva attinto all’emicranio destro dallo scoppio ravvicinato alla sua persona di un ordigno esplosivo che lanciato dalla tribuna Valeria, riservata ai tifosi al seguito della squadra ospite, esplodeva in prossimità del posto ove rimanevano i germani - OMISSIS - ”. Quanto ai profili sub 7) e 8) si rimanda a quanto già esposto nei superiori punti 2.9, 3.6 e 4.2, aggiungendo che le prescrizioni di cui al d.m. 25.8.1989 costituivano cautele minime che non esimevano la società dal valutare misure più idonee a prevenire il pericolo del lancio di oggetti da un settore all’altro dello stadio.
6. In conclusione, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai-- OMISSIS - , il Ministero dell’Interno va riconosciuto responsabile di quanto accaduto il 17.6.2001 allo stadio Celeste di Messina, unitamente e in solido alla Lega Italiana Calcio professionistico, al Comune di Messina e alla FC Messina Peloro srl la cui responsabilità, già affermata dal primo giudice, va ribadita in questa sede.
7. Le spese processuali.
L’affermazione della responsabilità del Ministero dell’Interno e la riforma sul piano quantitativo del capo di sentenza relativo alla liquidazione del risarcimento del danno da riconoscere ai congiunti di - OMISSIS - evidenziano la soccombenza dei convenuti FC Messina Peloro srl, Ministero dell’Interno, Comune di Messina, Lega Professionisti Calcio, soccombenza che assume una valenza di gran lungo maggiore rispetto alla soccombenza degli attori in ordine al rigetto di alcuni profili risarcitori fatti valere in primo grado.
La compensazione parziale delle spese disposta dal primo giudice non appare, quindi, giustificata.
Va tenuto conto, poi, che in tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1,, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo (Cassazione 9237/2022).
Pertanto, per il primo grado di giudizio la liquidazione dei compensi professionali va operata in base allo scaglione compreso fra € 260.1 01 e 520.000,00, avuto riguardo al decisum che è superiore rispetto a quello preso in considerazione dal primo giudice, puntualizzandosi che il cumulo delle domande, stabilito, agli effetti della competenza per valore, dall'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 cod. proc. civ..
Ritiene la Corte che per le caratteristiche dell’attività prestata, per la natura, per la difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni trattate, le spese processuali in favore dei - OMISSIS - -- OMISSIS - vadano liquidate in base a valori prossimi ai massimi previsti per gli scaglioni applicabili rispettivamente al primo e al secondo grado di giudizio.
Per il primo grado di giudizio le spese da porre a carico della Fc Messina Peloro srl, del Comune di Messina, della Lega Italiana Calcio Professionistico e del Ministero dell’Interno vanno liquidate, in favore dei Gangemi-- OMISSIS - , in complessivi € 34.000,00 per compensi professionali (oltre € 348,00 per esborsi), di cui € 6.000,00 per la fase di studio, € 4.000,00 per la fase introduttiva, € 14.000,00 per la fase istruttoria ed € 10.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Dalla somma riconosciuta a titolo di spese per il primo grado di giudizio va detratto somma quanto già corrisposto a titolo di spese dalla - OMISSIS - spa.
Nessuna condanna al rimborso delle spese in favore dei congiunti del - OMISSIS - il primo giudice ha pronunciato nei confronti della - OMISSIS - spa, sicchè in assenza di impugnazione sul punto nessuna modifica può al riguardo apportarsi alla sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado vanno liquidate, in favore dei Gangemi- - OMISSIS - e a carico della Fc Messina Peloro srl, del Comune di Messina, della Lega Italiana Calcio Professionistico, del Ministero dell’Interno e della - OMISSIS - spa, in base al diverso scaglione per le cause di valore compreso fra € 52.000,00 ed € 260.000,00,. Tali spese vanno liquidate in complessivi € 16.000,00 per compensi professionali, di cui € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva ed € 8.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
La FC Messina Peloro srl, soccombente anche nei confronti della - OMISSIS - assicurazioni va condannata al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano (secondo i valori medi dello scaglione applicabile) in complessivi € 9.515,00 per compensi professionali, di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Va affermato il diritto della Lega ad essere manlevata dalla - OMISSIS - spa anche per quanto la prima dovrà corrispondere agli attori in forza della presente sentenza.
In assenza di contrapposizione fra la Lega, da un lato, e la - OMISSIS - spa, dall’altro, sull’operatività della garanzia non vi è luogo a provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio fra le due parti ora menzionate.
Le spese processuali nel rapporto fra la - OMISSIS - spa e il Comune di Messina, da una parte, e il Ministero dell’Interno dall’altra, vanno compensate per le ragioni di natura processuale poste alla base della declaratoria di inammissibilità delle domande rispettivamente proposte dagli enti menzionati contro il Ministero, la cui responsabilità è stata invece accertata in accoglimento del motivo di appello all’uopo formulato dai congiunti di - OMISSIS - .
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da - OMISSIS - spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 667/2019 emessa dal Tribunale di Messina in data 27.3.2019, nonché sugli appelli incidentali avverso la medesima sentenza proposti dal Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della Fc Messina Peloro srl, in persona del legale rappresentante pro- tempore, da - OMISSIS - , - OMISSIS - e Curro , in proprio e quali eredi di - OMISSIS - , così decide:
• in ordine all’appello proposto da - OMISSIS - spa, dichiara inammissibile il motivo d’appello volto a far valere la responsabilità del Ministero dell’Interno per i fatti oggetto di causa e rigetta i restanti motivi di impugnazione;
• rigetta l’appello incidentale proposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
• in ordine all’appello incidentale proposto dal Comune di Messina, dichiara inammissibile il motivo d’appello volto a far valere la responsabilità del Ministero dell’Interno per i fatti oggetto di causa e rigetta i restanti motivi di impugnazione;
• rigetta l’appello proposto dalla FC Messina Peloro srl;
• accoglie l’appello incidentale proposto da - OMISSIS - Natale, - OMISSIS - e - OMISSIS - e, in parziale riforma della sentenza impugnata, a) dichiara il Ministero dell’Interno responsabile in solido con la FC Messina Peloro srl, il Comune di Messina e la Lega Italiana Calcio Professionistico in ordine al decesso di - OMISSIS - ; b) ridetermina in € 405.340,60, oltre accessori secondo quanto indicato in parte motiva, il risarcimento del danno in favore di - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di erede di - OMISSIS - , al quale sono tenuti in solido il Ministero dell’Interno, la FC Messina Peloro srl, il Comune di Messina e la Lega Italiana Calcio Professionistico, ed in € 245.465,90 ciascuno, oltre accessori secondo quanto indicato in parte motiva, il risarcimento del danno, in favore di - OMISSIS - e - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di eredi di - OMISSIS - , al quale sono tenuti in solido il Ministero dell’Interno, la FC Messina Peloro srl, il Comune di Messina e la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) per l’effetto, tenuto conto di quanto già corrisposto ai predetti - OMISSIS - , - OMISSIS - e - OMISSIS - , condanna in solido, la Fc Messina Peloro srl, in persona del legale rappresentante pro- tempore, il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro- tempore, e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento della ulteriore somma, rispetto a quanto già corrisposto, di € 42.926,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat con la decorrenza e la modalità indicata in parte motiva, in favore di - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di erede di - OMISSIS - , e della ulteriore somma, rispetto a quanto già corrisposto, di € 60.893,39 ciascuno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat con la decorrenza e la modalità indicata in parte motiva, in favore di - OMISSIS - e di - OMISSIS - , in proprio e nella qualità di eredi di - OMISSIS - ;
- condanna in solido la Fc Messina Peloro srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Lega Professionisti Calcio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, al rimborso delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di - OMISSIS -, - OMISSIS - e - OMISSIS - , che ridetermina nella complessiva somma di € 34.348,00, di cui € 348,00 per spese vive ed € 34.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge, somma questa da cui dovrà essere detratto quanto già corrisposto a titolo di spese dalla - OMISSIS - spa; e) condanna la - OMISSIS - spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne la Lega Italiana Calcio Professionistico di quanto la stessa è tenuta ulteriormente a corrispondere a - OMISSIS -, - OMISSIS - e - OMISSIS -, in proprio e nella qualità di eredi di - OMISSIS - , in forza della presente sentenza; conferma nel resto l’impugnata sentenza;
• condanna in solido la Fc Messina Peloro srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la Lega Professionisti Calcio, in persona del legale rappresentante pro- tempore, la - OMISSIS - spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di - OMISSIS - , - OMISSIS - e - OMISSIS - , spese che liquida in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge;
• condanna la FC Messina Peloro srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso delle spese processuali in favore della - OMISSIS - Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore che liquida in € 9.515,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
• compensa le spese fra la - OMISSIS - spa e il Comune di Messina, da un lato, e il Ministero dell’Interno, dall’altro;
• dichiara che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002 - OMISSIS - spa, Lega Italiana Calcio Professionistico, Comune di Messina e FC Messina Peloro srl sono tenuti ciascuno al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11.10.2022.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
1 Articolo rubricato “Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche”, il quale prevede che il Consiglio federale “stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche”;
2 norma questa che dispone che “La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 13, l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie”.
3 V. Cassazione 7543/2018
4 - OMISSIS -, Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Messina per la realizzazione della barriera divisoria, il quale precisa che: “ la barriera che ci venne commissionata e che noi realizzammo era solo verticale, non vi era alcuna rete orizzontale idonea ad evitare il lancio”.
5 L’art. 4 della legge 152/1975 prevede quanto segue: “In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili”.