CORTE DI APPELLO DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2813/2019 DEL 30/04/2019

CORTE DI APPELLO DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2813/2019 DEL 30/04/2019

 

 

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE IV^ CIVILE

La Corte, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Nicola Pannullo                                                 Presidente

Dott. Giampiero Barrasso                                          Consigliere

Dott.ssa Maria Speranza Ferrara                               Consigliere rel. est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 598 / 2010 trattenuta in decisione

all’udienza del  13/12/2018 , promossa da

BASKET CLUB DI SIRACUSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.F. 01591000896) in persona del Presidente p.t.elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Cristina 15, presso lo studio dell’avv. Zimmitti Sebastiano e ,ivi, presso lavv.  CANONICO GIUSEPPE   e l’avv. GRECO ALESSANDRO che la rappresentano e difendono in virtù della procura alle liti in atti.

-  appellante -

 contro

- OMISSIS -elettivamente domiciliato in  Roma, Via G.G. Belli 36 presso lo studio dell’avv. Cesali Massimiliano e , ivi, presso l’avv. STORELLI FLORENZO che lo rappresenta e difende, in virtù della procura alle liti in atti

appellato 

 OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale.

In fatto e in diritto

 

La Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Club Siracusa ha impugnato il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale della Federazione Italiana Pallacanestro, nella procedura arbitrale n. di protocollo 536, datato 13 ottobre 2009, depositato il 15 ottobre 2009 e notificato il 28 ottobre 2009.

Il lodo è stato reso a seguito di ricorso per procedimento arbitrale ex art. 103 e ss del Regolamento di Giustizia della F.I.P. presentato da - OMISSIS - che ha stipulato, il 26 agosto 2008, con la Soc. Basket Club Siracusa, un contratto di collaborazione per la stagione sportiva 2008/2009, con opzione per la stagione sportiva successiva, per l’attività di allenatore capo della Siracusa Basket Club.

Laccordo prevedeva un compenso annuo di euro 19.000,00 e un rimborso spese annuo pari ad ulteriori euro 2.000,00 per il ruolo di allenatore della quadra giovanile della stessa società, compenso da corrispondersi in dieci rate mensili, dal 30 settembre 2008 al 30 giugno 2009. Laccordo prevedeva anche la disponibilità di un alloggio, comprensivo di spese di utenza (escluso telefono), vitto e quattro biglietti aerei, A/R Catania –Bologna, per il periodo di durata della collaborazione.

Giova premettere che la società, nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti, oltre all’originale dell’atto di appello, solo la copia del lodo arbitrale con relativi provvedimenti di ratifica nonché la copia della comunicazione dello stato di morosità alla medesima società appellante.

Il - OMISSIS -  ha prodotto il contratto di collaborazione sportiva; l’atto di esonero del 5 novembre

2011; la scheda societaria ; scrittura privata del 10 novembre 2008; lettera del 24 novembre 2008; A/R del 10-20 dicembre 2008; il lodo; comunicazioni del Consiglio Federale in data 17 dicembre 2009 e 9 marzo 2010; memorie autorizzate nella controversia arbitrale in data 13 luglio 2009 e memorie  di replica in data 17 luglio 2009 nonc comunicazione alla Segreteria Generale della FIP in data 4 febbraio 2010.

Dal tenore letterale del Lodo impugnato emerge che il - OMISSIS - , dinanzi al collegio arbitrale, ha dedotto quanto segue.

Di aver sottoscritto, con il l.r. della società, il 5 novembre 2008, un accordo di esonero momentaneo dalla carica di allenatore della squadra giovanile ricevendo invito a rimanere a disposizione della società e a non allontanarsi dalla città di Siracusa restando, per altro, allenatore capo della squadra di serie C/1.

Di aver sottoscritto, con il “General Manager” della società, tale Torneo Sebastiano, il successivo 10 novembre 2008, scrittura privata con la quale è stato esonerato dall’incarico di allenatore capo della squadra di serie C/1 e della squadra giovanile, con riconsegna delle chiavi dell’alloggio, fermo restando l’impegno retributivo di ingaggio e con l’intesa che sarebbe rimasto a disposizione della società sino al 30 giugno 2009.

Di aver ricevuto, il 24 novembre 2008, raccomandata con comunicazione di risoluzione del contratto per abbandono dell’incarico senza previa comunicazione al l.r.p.t. della società.

Di aver percepito solo i ratei di compenso relativi ai mesi di settembre e ottobre 2008 e di aver richiesto, il 10 dicembre 2008, il pagamento dei ratei di novembre e dicembre 2008 richiesti, unitamente a rimborso spese di vitto, alloggio e rimborso voli A/R Catania Bologna, con il ricorso arbitrale in oggetto.

Sempre dalla lettera del lodo emerge che la società, nel costituirsi, ha opposto inadempimento dell’allenatore che, decidendo di non rispettare il contratto di ingaggio, è rientrato presso la propria residenza; ha disconosciuto la sottoscrizione dellaletteradel 5 novembre 2008 e opposto il difetto di rappresentanza di Torneo Sebastiano quanto alla valenza della scrittura privata del 10 novembre 2008 concludendo per il rigetto della domanda del - OMISSIS - ; per la risoluzione dell’ingaggio per inadempimento del - OMISSIS -  con condanna alla rifusione delle spese del procedimento arbitrale.

Lo svolgimento del procedimento arbitrale emerge solo dalla ricostruzione degli Arbitri nel lodo. Dal lodo risulta, tra l’altro, che costituitosi il Collegio Arbitrale, il 1 luglio 2009, in sede di prima riunione, esperito il tentativo di conciliazione, il - OMISSIS -  ha depositato ulteriore scrittura privata datata 5 novembre 2009” a firma del presidente della società, di esonero dall’incarico di allenatore di prima squadra; che sono stati concessi termini per memorie e deposito documenti; che il - OMISSIS -  è stato ascoltato ma che il collegio, dopo aver disposto un paio di rinvii per l’incombente su richiesta della società, ha ritenuto di revocare la decisione di ascoltare anche la

    1. r.  della società.

Il lodo ha accolto, in parte, le domande del - OMISSIS -  e ha condannato la società a corrispondere, al - OMISSIS - , i ratei maturati e non riscossi della stagione sportiva 2008/2009 e della successiva con interessi di legge dalle scadenze al soddisfo; ha respinto la domanda del - OMISSIS -  di rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggi aerei compensando le spese del procedimento per 1/5 e ponendo, a carico della società, la restante parte nonché la tassa di proposizione dell’arbitrato.

Questi, i motivi di impugnazione del lodo proposti dalla società:

      1. Nullità del lodo per violazione dell’art. 109 del Regolamento di Giustizia della FIP e dellart. 829 c.p.c. n. 2 in punto di irregolare costituzione del collegio giudicante (regione di appartenenza dei componenti del Collegio Arbitrale, eccezione ritenuta tardiva e non rilevante).
      2. Nullità del lodo per violazione del principio del contradditorio di cui all’art. 829 n. 9 c.p.c. (mancato espletamento dell’interrogatorio del l.r.p.t. della società in presenza di legittimo impedimento a presenziare alla riunione fissata per l’incombente).
      1. Nullità del lodo per vizio di motivazione ex art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 823 c.p.cin quanto per un verso, avendo il collegio arbitrale deciso di non tener conto ai fini della valutazione delle domande, delle lettere datate 5 e 10 novembre 2008, tuttavia ha non ha ritenuto ingiustificato l’allontanamento dell’allenatore e per altro verso, ha espresso ,a sostegno del rigetto della domanda di risoluzione del contratto formulata dalla società nonostante, una inconferente motivazione in punto di procura della società ai difensori e correlata lettera del 24 novembre 2008.

Ha concluso per la nullità del lodo arbitrale e, nel merito, per la risoluzione del contratto di collaborazione sportiva in data 26 agosto 2008 a far data dal 10 novembre 2008 per inadempimento del - OMISSIS -  con favore delle spese di lite.

Si è costituito il - OMISSIS -  resistendo ai motivi di impugnazione di cui ha chiesto il rigetto. Nello specifico ha opposto la inammissibilità e e/o improcedibilità del ricorso per difetto della condizione di della preventiva ed espressa autorizzazione del Consiglio federale alla proposizione della impugnazione disciplinata dall’art. 115 del Regolamento di giustizia FIP e deposito delle liberatorie degli aventi diritto attestanti il pagamento delle spese liquidate nel lodo, spese legale e deposito di somme in garanzia.

Inammissibilità delle censure ex art. 829 c.p.c.. Infondatezza delle censure.

Alla udienza del 13 dicembre 2018, sulle conclusioni rassegnate a verbale, la Corte, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha riservato la decisione della controversia. Deve ritenersi la natura irrituale del procedimento arbitrale e del lodo con conseguente preclusione della azione di impugnazione proposta.

La questione della natura, rituale o irrituale del lodo, e dunque della proponibilità della impugnazione e della domanda, è rilevabile d’ufficio: nel contesto di una domanda di nullità del lodo, la qualificazione dell’arbitrato, come rituale o irrituale, non è oggetto di una eccezione ma costituisce fatto, modificativo e estintivo del diritto tutelato, collocandosi, dunque, a monte di ogni questione di merito e di competenza (cfr. C. Cass. sez. I sent. 2127/2014).

La determinazione della natura rituale o irrituale di un lodo arbitrale deve essere accertata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, siccome attinente ai limiti dell'impugnazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 10/03/2000).

La competenza per la impugnazione del lodo irrituale spetta, pacificamente, funzionalmente al solo Tribunale e non alla Corte di Appello con la conseguenza che la Corte deve rilevare la propria incompetenza funzionale a beneficio del Tribunale dichiarando la inammissibilità dell’impugnazione.

Quella che, diversamente, deve essere esclusa, è la rilevabilità d’ufficio della incompetenza giurisdizionale ordinaria in favore di quella arbitrale in quanto le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, ben possono concordare di adire la giurisdizione ordinaria essendo sicuramente convenzionalmente derogabile la competenza arbitrale.

Ciò detto e nel concreto.

La natura irrituale dellarbitrato va ritenuta per il tenore della clausola compromissoria; per le richiamate norme federali” in base alle quali, come si evince dalle stesse premesse in fatto del lodo in oggetto che richiamano gli articoli 103 e seguenti del Regolamento di giustizia della FIP, è stata introdotta la procedura arbitrale ed emesso il lodo; per la assenza di previsione di vincolatività della decisione.

Quanto alla interpretazione della volontà delle parti.

Tanto l’arbitrato rituale quanto l’arbitrato irrituale hanno natura privata con la conseguenza che la differenza tra i due tipi di arbitrato non può fondare sul rilievo che le parti hanno demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice (atteso che tale volontà si rileva in entrambe le ipotesi).

Detta differenza, fonda, invece ma sul fatto che le parti, con la previsione dell’arbitrato rituale,

vogliono pervenire ad una decisione passibile di divenire esecutivo mentre, con la previsione di arbitrato irrituale, le parti intendono affidare, allarbitro, la soluzione di controversie attraverso strumento, negoziale e amichevole, espressione della loro stessa volontà (cfr. C. Cass. sez. I sent. 12728/1999; sez. I sent. N. 2304/2014)

Nel concreto ricorre la ipotesi di arbitrato irrituale. In tal senso, i seguenti rilievo.

Il tenore letterale della clausola compromissoria.

E’ contenuta nel “Contratto di collaborazione sportiva per allenatoreche, all’ 11, prevede, in punto di “controversie” :” Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione , validità ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione arbitrale F.I.P. di cui al RO vigente” laddove la sigla” RO” sta per  “ Regolamento Organico.

Per effetto di tale rinvio, la clausola compromissoria deve ritenersi frutto di un combinato disposto tra la clausola stessa contenuta in contratto e la pluralità di norme” della FIP di cui di seguito.

Deve darsi atto del fatto che il Regolamento Organico Vigente richiamato nella clausola compromissoria, nella parte terza, in punto di  “Controversie tra Affiliati”, dall’art. 161 all’art.174, è stato abrogato dal Regolamento di Giustizia approvato con delibera n. 402, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile 2005,approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 333 del 18/19 marzo 2006 e dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 70 del 21 marzo 2006 quindi modificato dal Consiglio Federale 10 maggio 2008 infine approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 222 del 24 giugno 2008.

In tale formulazione è in vigore alla data di sottoscrizione della clausola compromissoria in esame (la modifica intervenuta nel settembre 2008 non rileva in quanto successiva alla sottoscrizione della clausola).

Rileva, ai fini della interpretazione della clausola in oggetto, l’art. 103 del Regolamento di giustizia nella formulazione vigente all’epoca della sottoscrizione della clausola che, in punto di Clausola compromissoria” , prevede che:” Tutte le controversie insorte tra affiliati e/o associati derivate o conseguenti alla attività sportiva e che non rientrino nella competenza di Organi di Giustizia Federali sono devolute, in via esclusiva, a norma dellart. 44 dello Statuto alla Competenza di un Collegio ArbitraleLe competenze federali relative alla clausola compromissoria ed ai conseguenti lodi arbitrali, nonc alla loro esecuzione sono attribuite alla Commissione Vertenze Arbitrali…Organismo di Giustizia previsto dall’art. 57 dello Statuto…” . Ancora detto Regolamento di Giustizia prevede che i componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la Commissione Vertenze arbitrali, sono equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali (cfr. art.107 Reg. Giustizia).

Rilevante è la "norma" federale che prevede che i componenti del collegio arbitrale, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, assumono la qualifica di dirigenti federali, con la conseguente soggezione ai poteri disciplinari della federazione, che può disporre l'inibizione permanente o temporanea a nomine successive, in caso di violazione delle regole di correttezza. Tale ultima "norma" dimostra che le parti hanno accettato che gli arbitri assumano la qualità di organi della federazione, confermando il rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo degli atti dagli stessi compiuti.

Il richiamato art. 44 dello Statuto FIP, nella formulazione successiva alla modifica del 6 maggio 2008 e vigente alla data di sottoscrizione della clausola compromissoria in esame, prevede, in punto di Clausola Compromissoria che:Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte.

Inoltre, da Regolamento di Giustizia, la domanda di arbitrato va presentata (come nel concreto deve ritenersi in ragione delle premesse in fatto contenute nel lodo) alla Commissione Vertenze arbitrali (cfr. art. 108) alla quale, la parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale, deve presentare la propria memoria difensiva.

Dopo la sottoscrizione del lodo, il lodo e il relativo fascicolo vengono, da regolamento ma  è

avvenuto anche nel concreto come risulta dalla documentazione allegata al lodo e di cui di seguito, trasmessi alla Commissione Vertenze Arbitrali  che ne accerta la regolarità formale e lo dichiara esecutivo ; la parte obbligata non può procedere ad alcun tesseramento o altri atti di disposizione fino alla avvenuta comunicazione allUfficio Tesseramento ,dell’avvenuto adempimento del lodo ( cfr. art. 13 Reg. Giustizia  e provvedimento in data 19 ottobre 2009° firma del Presidente della Commissione, di ratifica del lodo e trasmissione all’ufficio tesseramento)

Ne risulta, in astratto e nel concreto, un procedimento arbitrale in cui, alcune fasi si svolgono davanti ad alcuni organi (presentazione della domanda e contraddittorio iniziale, davanti alla Commissione , valutazione di ammissibilità della domanda, ratifica ed attribuzione della esecutività, da parte della Commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali) e altre (fase "Istruttoria" e fase "decisoria") davanti ad altri organi (temporanei, come il collegio arbitrale), con la conseguenza che deve ritenersi il lodo risulta imputabile al concorso di volontà di una pluralità di organi, tutti agenti all'interno della federazione sportiva.

Difetta, poi, nella clausola compromissoria sottoscritta pur accertata, nel suo contenuto, in combinato disposto con le norme” federali, una previsione contrattuale che enunci l’impegno delle parti di considerare definitivo e vincolante il lodo.

Ciò detto.

Il tenore complessivo e integrato della clausola compromissoria; le caratteristiche del procedimento complesso; la qualità degli arbitri; nonché l’assenza di una espressa previsione di vincolatività del lodo, depongono per la natura irrituale del lodo in oggetto e per la conseguente inammissibilità della odierna domanda.

Spese di lite.

Visto l’art. 92 c.p.c. ., si compensano ricorrendo giusti motivi della decisione meramente processuale e del rilievo ufficioso della questione che ha deciso la controversia.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sulla impugnativa come in atti proposta dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Club Siracusa nei confronti di - OMISSIS - avverso il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale della Federazione Italiana Pallacanestro, nella procedura arbitrale n. di protocollo 536, datato 13 ottobre 2009, depositato il 15 ottobre 2009 e notificato il 28 ottobre 2009, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

  • Dichiara inammissibile la impugnazione;
  • Compensa tra le parti le spese di lite. Roma addì 3 aprile 2019

Il Consigliere rel. est. Maria Speranza Ferrara

Il Presidente Nicola Pannullo

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