CORTE DI APPELLO DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3013/2022 DEL 23/04/2021
La Corte di Appello di Roma
Sezione terza civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Giuseppe Lo Sinno Presidente
Patrizia Mannacio Consigliere
Assunta Marini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5845 R.G.A.C. dell’anno 2014, riservata in decisione in data 25.11.2020 all’esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n.77 e vertente
TRA
A.C. Chievo Verona s.r.l. CF 01715910236 in persona del suo legale rappresentate pro tempore Luca Campedelli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Libertini e Massimo Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Boezio n. 14 come da procura a margine dell’atto di citazione in appello;
Appellante
E
- OMISSIS - s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Andrea Grimaldi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mattia Grassani e Andrea Piovesan ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Giudo D’Arezzo n. 2 presso lo studio dell’Avv. Pasqualina Fusco, giusta procura a margine dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado;
Appellata
NONCHÉ
- OMISSIS - rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Tarantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Cossa n. 41, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16323/2014 del Tribunale di Roma, depositata il 26.7.2014 e notificata il 10.10.2014.
Conclusioni
Per l’appellante: “piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione e previa sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. VIII, G.U. dott.ssa Massimiliana Battagliese, n. 16323/2014, depositata il 26 luglio 2014, annullare la sentenza medesima e per l’effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate dall’A.C. Chievo s.r.l. in primo grado:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria per essere la controversia affidata alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e, per l’effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’A.C. Chievo Verona s.r.l. in quanto il contratto azionato è stato sottoscritto da persona priva di impegnare la società e per l’effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili e comunque infondate;
3) nel merito, rigettare le richieste di parte attrice in quanto fondate su contratto invalido e/o comunque inefficace perché stipulato in violazione delle norme del Regolamento Agenti richiamate in premessa.
Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per - OMISSIS - s.r.l.: “Tutto quanto sopra premesso, la - OMISSIS - S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, conclude chiedendo che l’Ill.ma Corte di Appello adita, previo ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e previa declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-bis, c.p.c., Voglia, in ogni caso, respingere l’appello avversario, confermando perciò integralmente la sentenza di primo grado. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello avversario, Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita condannare il Sig. - OMISSIS - a risarcire i danni cagionati alla - OMISSIS - S.r.l., singolarmente e/o in solido con l’A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 2049 c.c., mediante pagamento della somma di € 616.000,00, oltre accessori di legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese anche del grado di giudizio di appello”.
Per - OMISSIS -: “1. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia affidata alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e, per l’effetto, rigettare le richieste della WFS in quanto inammissibili;
2. nel merito, accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande avversarie in quanto fondate su documento inefficace, perché privo dei requisiti di forma richiesti ad substantiam dall’art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 5 del regolamento in questione;
3. nel merito, accertare l’infondatezza della domanda di risarcimento danni ex art. 1398 c.c. in quanto commisurata al presunto corrispettivo contrattuale;
Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/05/2007, la - OMISSIS - s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l’A.C. Chievo Verona s.r.l. al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 616.000,00, oltre IVA e interessi, in virtù dell’accordo negoziale sottoscritto dalle parti in data 19/08/2005.
La società attrice rappresentava: di aver effettuato servizi di consulenza per conto dell’A.C. Chievo Verona s.r.l. finalizzati alla contrattualizzazione del calciatore - OMISSIS -;
che, all’esito positivo della trattativa, la società convenuta aveva rilasciato una ricognizione di debito pari a € 40.000,00 per ogni stagione sportiva di militanza del calciatore nelle sue file;
di aver regolarmente ottenuto il saldo dei pagamenti sino alla cessione del giocatore all’U.S. Città di Palermo s.p.a.;
di non aver ricevuto, da parte dell’A.C. Chievo Verona s.r.l., l’ulteriore pagamento pattuito in suo favore con altro distinto accordo, siglato in data 19/08/2005, con - OMISSIS - , Direttore Sportivo della società convenuta, avente ad oggetto il versamento, in favore della - OMISSIS - s.r.l., di una commissione dell’8% rispetto al prezzo di cessione del calciatore - OMISSIS -.
Si costituiva la convenuta A.C. Chievo Verona s.r.l., che preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda.
Con atto di citazione per chiamata in causa di terzo, notificato in data 07/02/2008, la - OMISSIS - s.r.l. conveniva in giudizio - OMISSIS - , chiedendo la condanna di quest’ultimo alternativamente alla condanna dell’A.C. Chievo Verona s.r.l.
Si costituiva il terzo chiamato in causa, - OMISSIS - , il quale eccepiva il difetto di giurisdizione e contestava nel merito le avverse deduzioni.
Con sentenza n. 16323/2014 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava l’A.C. Chievo Verona s.r.l. al pagamento, in favore della - OMISSIS - s.r.l., della somma di € 616.000,00, oltre IVA e interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo; condannava l’A.C. Chievo Verona s.r.l. e - OMISSIS - alla rifusione in solido delle spese di lite, in favore della - OMISSIS - s.r.l., liquidandole in € 23.000,00 per compensi ed € 2.000,00 per spese non imponibili, oltre accessori per legge.
Il Tribunale rigettava l’eccezione volta ad accertare il difetto di giurisdizione evidenziando che la - OMISSIS - non risultava associata, affiliata o tesserata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
che il fatto che - OMISSIS -, socio amministratore della parte attrice, fosse anche un agente iscritto alla F.G.C.I. non appariva ex se suscettibile di superare l’autonomia patrimoniale e giuridica che distingue le personalità individuali dei singoli soci da quella societaria;
che alcuna volontà compromissoria risultava menzionata nell’accordo del 19/08/2005;
che la società attrice agiva per far valere un proprio credito derivante da un rapporto di consulenza professionale in materia commerciale e del lavoro, eseguito in favore della convenuta;
che la - OMISSIS - s.r.l., in quanto soggetto estraneo alla F.G.C.I., aveva correttamente proposto la domanda dinanzi al giudice al quale l’ordinamento attribuisce, in via generale quantunque residuale, il potere di decidere ogni controversia non demandata ad altro giudice speciale.
Il Tribunale rigettava l’eccezione proposta dall’A.C. Chievo Verona s.r.l. in relazione al difetto di legittimazione passiva rilevando che, all’esito dell’istruttoria svolta, risultava che il precedente atto di ricognizione di debito era stato sottoscritto dalle medesime parti che avevano concluso l’accordo negoziale oggetto di causa e che la società aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni ivi assunte dall’asserito falsus procurator;
che la circostanza che il - OMISSIS - fosse munito di un potere di rappresentanza da parte della società aveva trovato conferma anche nella prova per testi;
che non poteva non riconoscersi l’esistenza di un affidamento legittimo e non colpevole della società attrice circa i poteri di rappresentanza del Sartori.
Il Tribunale, inoltre, accoglieva la domanda osservando che le difese delle parti convenute avevano esclusivamente dedotto violazioni formali del Regolamento Agenti, non operante nella fattispecie per le medesime considerazioni già espresse con riferimento all’eccepito difetto di giurisdizione;
che non era stata proposta azione causale volta a contestare la fondatezza della pretesa attrice, con la conseguenza che l’accordo andava ritenuto valido ed efficace inter partes.
Con atto di appello, notificato in data 13/10/2014 l’A.C., Chievo Verona s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 16323/2014 del Tribunale di Roma.
Si è costituita la - OMISSIS - s.r.l., la quale ha richiesto, previo ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. nei confronti di - OMISSIS - , di: rigettare l’appello, siccome infondato in fatto e in diritto; nell’ipotesi di accoglimento dell’appello, di condannare - OMISSIS - a risarcire i danni cagionati alla - OMISSIS - s.r.l., singolarmente o in solido con l’A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 2049 c.c., mediante pagamento della somma di € 616.000,00, oltre accessori di legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Si è costituito - OMISSIS - , il quale ha richiesto: in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per essere la controversia affidata alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e, per l’effetto, rigettare le richieste della - OMISSIS - s.r.l. in quanto inammissibili; nel merito, di accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande avversarie in quanto fondate su documento inefficace, perché privo dei requisiti di forma richiesti ad substantiam dall’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti, in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 5 del regolamento in questione; nel merito, di accertare l’infondatezza della domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 1398 c.c. in quanto commisurata al presunto corrispettivo contrattuale.
In vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni, da ultimo fissata al 25.11.2020, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi dell’art. 221 comma 4, legge 17.07.2020 n.77 “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento”, ed all’esito, precisate le conclusioni mediante deposito di foglio di p.c. come sopra riportato, la Corte ha trattenuto in decisione, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
Con il primo motivo di appello la società appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma ella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione ( rectius competenza ) del giudice ordinario.
Nello specifico l’appellante rappresenta che la - OMISSIS - sarebbe una società costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Regolamento Agenti e, come tale, sottoposta al vincola di giustizia sportiva di cui all’art. 23 del medesimo Regolamento;
che tale vincolo opererebbe di diritto, a prescindere dalla sottoscrizione di specifiche clausole compromissorie, in quanto discendente automaticamente dall’appartenenza di un determinato soggetto all’ordinamento sportivo;
che in altri procedimenti sportivi avviati dai - OMISSIS -, successivamente al giudizio incardinato dinanzi al Tribunale ordinario di Roma e relativi ai fatti di causa, la Commissione disciplinare Nazionale, la Corte di Giustizia Federale e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sarebbero giunti alla conclusione che i soci della - OMISSIS - hanno invocato la giurisdizione ordinaria in assenza della preventiva autorizzazione degli organi sportivi, in violazione del vincolo di giustizia sportiva imposto dall’art. 30, co. 2 Statuto Federale, oltre che degli artt. 1, co. 2 e 12, co. 1 del Regolamento Agenti all’epoca vigente.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Occorre evidenziare che il T.A.R. Lazio n. 33427/2010 , occupandosi di analoga norma inserita nel Regolamento Agenti del 2010 ha ritenuto che l’art. 24 “nella parte in cui affida ad un organo del
C.O.N.I. (il Tribunale di arbitrato per lo sport), dallo stesso C.O.N.I. istituito per la risoluzione in via arbitrale delle "controversie sportive", il compito di definire con un arbitrato le controversie "di carattere patrimoniale" fra l'agente e il suo cliente […] si tratta in effetti di una clausola vessatoria, che l'agente è obbligato ad accettare come condizione per ottenere il rilascio della licenza, cioè per l'esercizio di una libera attività professionale, e che va annullata perché contrastante con principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e che può essere legittimamente imposta solo a soggetti interessati ad entrare a far parte di un determinato organismo ed ai quali è corretto chiedere, come condizione per l'ammissione, l'accettazione delle regole che disciplinano i rapporti interni e, quindi, anche delle vie predisposte per la definizione di eventuali contrasti insorti fra gli affiliati. È invece palesemente illegittimo quando è imposto ad un libero professionista che agisce per la tutela di propri diritti soggettivi di natura economica, ai quali il C.O.N.I. è del tutto indifferente”.
L’art. 24 del Regolamento Agenti del 2010, oggetto della decisione richiamata, corrisponde all’art. 23 del Regolamento Agenti del 2007. Entrambi, infatti, prevedono il c.d. “vincolo di giustizia sportiva”. Tuttavia, la già richiamata giurisprudenza ha chiarito che “il ricorso all'arbitrato per definire controversie in materia di diritti soggettivi aventi carattere patrimoniale non può essere imposta in via autoritativa, ma deve essere conseguente ad una libera e concorde scelta delle parti interessate, alle quali spetta anche definire (Tar Lazio, sez. III ter, ord. n. 241 del 2010) l'oggetto del contendere, designare ciascuna il componente di sua fiducia, procedere di comune accordo alla scelta del terzo componente al quale affidare il compito di presidente del collegio”.
La decisione è pienamente condivisibile con la conseguenza che l’art 23 il regolamento Agenti del 2007 , che costituisce la formulazione precedente di quella oggetto della sentenza va disapplicato per violazione di principi fondamentali dell’ordinamento.
Si deve, quindi, rigettare l’eccezione di difetto di competenza del Giudice Ordinario.
Con il secondo motivo di appello la società appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha dichiarato la nullità dell’accordo del 19/08/2005.
L’appellante rappresenta che la - OMISSIS - è una società costituita da agenti di calciatori per la gestione in forma imprenditoriale della loro attività e, in conformità all’art. 4 del Regolamento Agenti, avrebbe dovuto svolgere la propria attività rispettando tutte le disposizioni di tale regolamento;
l’accordo del 19/08/2005 non rispetta i requisiti previsti dall’art. 10 del Regolamento Agenti poiché non è stato redatto sui moduli F.I.F.A. né depositato presso la Commissione Agenti;
la scrittura azionata faceva parte di un incarico agenziale relativo alla posizione del calciatore - OMISSIS - svolto dalla - OMISSIS - , con la previsione di un riconoscimento economico in caso di cessione del calciatore stesso;
in violazione dell’art. 15 Regolamento Agenti, - OMISSIS - ha assistito il calciatore - OMISSIS - nella stipulazione del contratto con il quale quest’ultimo si è impegnato a prestare la propria attività di calciatore professionista per il Chievo ed è altresì socio fondatore della - OMISSIS - , rappresentando così gli interessi sia del calciatore sia della società, con conseguente nullità dei relativi accordi;
in risposta all’istanza presentata dai - OMISSIS - e relativa all’accordo del 19/08/2005, il T.N.A.S. ha sanzionato, confermando sostanzialmente le statuizioni della C.D.N. e della C.F.G., gli odierni appellati per aver assunto comportamenti contrari alle procedure imposte dall’ordinamento sportivo.
La censura non è meritevole di accoglimento.
L’accordo del 19/08/2005 prevede che “l’A.C. Chievo Verona S.r.l., […] in persona del suo legale rappresentante e Direttore Sportivo - OMISSIS - , e titolare delle prestazioni del calciatore CARVALHO DE OLIVEIRA - OMISSIS - […] concede alla società - OMISSIS - […] una percentuale in caso di cessione onerosa del calciatore a terza società”.
La scrittura in esame configura una promessa di pagamento, da adempiere nell’ipotesi di cessione onerosa del calciatore - OMISSIS - a una terza società. Di conseguenza, tale accordo non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Agenti.
L’art. 3, comma 2 del regolamento, infatti, prevede che l’agente “cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore”.
L’accordo del 19/08/2005, invece, non ha a oggetto la cessione del contratto dell’ - OMISSIS - a una diversa società, bensì la promessa del pagamento di una percentuale del prezzo di cessione nell’ipotesi in cui tale cessione avvenga a titolo oneroso.
Di conseguenza, non trovando il Regolamento Agenti applicazione nell’ipotesi in esame, deve rigettarsi l’eccezione di nullità fondata su tale normativa.
Con il terzo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’A.C. Chievo Verona s.r.l., sollevata in considerazione della carenza del potere di rappresentare la società sportiva in capo al direttore sportivo Sartori, che aveva sottoscritto l’accordo del 19/08/2005.
L’appellante rappresenta che il - OMISSIS - non era né il legale rappresentante della società né un suo procuratore o institore, ma semplicemente il direttore sportivo, senza il potere di impegnare la società;
l’A.C. Chievo Verona s.r.l. non ha mai ratificato l’accordo del 19/08/2005 e il fatto che ne abbia ratificati altri non ha alcuna rilevanza;
non può riconoscersi un affidamento legittimo e incolpevole in capo alla - OMISSIS - poiché la società sapeva o avrebbe potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, che il - OMISSIS - era privo del potere di rappresentare l’A.C. Chievo Verona s.r.l.
La censura non è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza ha chiarito che “il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante” (Cass. 15645/2017).
L’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha provato che il - OMISSIS - ha sottoscritto, in nome e per conto dell’A.C. Chievo Verona, numerosi contratti di prestazione sportiva e riconoscimenti di debito, tutti onorati dalla società appellante.
In particolare, la buona fede della - OMISSIS - è desumibile dalla circostanza che lo stesso - OMISSIS - ha sottoscritto il contratto di prestazione sportiva concluso tra l’A.C. Chievo Verona e il calciatore - OMISSIS - e la dichiarazione di debito con la quale l’A.C. Chievo Verona si è impegnata a corrispondere alla - OMISSIS - “una cifra forfettaria pari a 40.000,00 euro per ogni stagione sportiva per assistenza professionale prestata dall’Amministratore” della - OMISSIS - , impegno onorato dalla società appellante.
L’A.C. Chievo Verona, invece, ha colposamente e continuativamente tollerato che il - OMISSIS - spendesse il suo nome e ha adempiuto le obbligazioni assunte dallo stesso in nome e per conto della società, contribuendo a ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al direttore sportivo.
Di conseguenza, l’A.C. Chievo Verona, in qualità di rappresentata apparente, è vincolata all’accordo del 19/08/2005.
In definitiva l’appello va rigettato, con assorbimento delle domande subordinate formulate nei confronti del Sartori.
Le spese di lite del presente giudizio in favore della società appellata e di - OMISSIS - , la cui chiamata in causa è stata provocata dall’appellante soccombente, vanno poste a carico dell’A.C. Chievo Verona s.r.l e vanno liquidate secondo il DM 55/2014, valori medi dello scaglione tra 520,001 a € 1.000.000,00.
Poichè il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono le condizioni processuali per il versamento del doppio contributo unificato, condizionandone l’effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto dall’A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, avverso la sentenza n. 16323/2014 del Tribunale di Roma, depositata in data 26/07/2014, così provvede:
1- rigetta l’appello;
2- condanna l’A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della - OMISSIS - s.r.l., delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidandole in € 21.076,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- condanna l’A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di - OMISSIS - , delle spese sostenute nel presente giudizio, liquidandole in € 21.076,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 14.04.2021
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Giuseppe Lo Sinno