TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 15367/2021 DEL 04/10/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 39379/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 30/9/2021 e promosso da:
- OMISSIS - S.p.A. con sede legale in Roma, Corso d'Italia n. 6, (C.F. e P. IVA 091600 31002), in persona del legale rappresentante pro tempore Guglielmo Angelozzi, rappresentata e difesa - come da procura rilasciata in calce all’atto di citazione - dagli avv.ti prof. Antonio Palmieri, (C.F.: PLMNTN59E31H501W), e Giorgio Sicari, (C.F.: SCRGRG68L04H501U), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giorgio Sicari sito in Roma, al Viale di Villa Massimo n. 33
ATTRICE
Contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC con sede legale in Roma, Via G. Allegri, n. 14, (C.F. 05114040586), in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Liparota, (C.F. LPRFBA70A21H501U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 30, giusta procura a margine della comparsa di risposta
CONVENUTA
cui è riunita la causa N.R.G. 77312/2018 tra le stesse parti
OGGETTO: contratto di sponsorizzazione e opposizione al decreto ingiuntivo n. 17564/2018 avente il medesimo oggetto
CONCLUSIONI:
per l’ attrice/opponente: “Piaccia al’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso, e di legge:
- respingere tutte le domande proposte da FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, a qualsivoglia titolo e ragione, nei confronti di - OMISSIS - S.p.a. in quanto, come meglio, inammissibili, improcedibili e comunque destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto;
- in accoglimento delle domande proposte da - OMISSIS - S.p.a. in via d’azione, accertare l’inesistenza di qualsivoglia contratto validamente e efficacemente concluso, tra - OMISSIS - S.p.a. e la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto la sponsorizzazione delle Nazionali italiane di calcio mediante il marchio “- OMISSIS - ”;
- per l’effetto, accertare e dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia credito, a qualunque titolo vantato, della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti di - OMISSIS - S.p.a.;
- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui fosse accertata l’avvenuta conclusione di un contratto di sponsorizzazione tra - OMISSIS - S.p.a. e la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, accertarne e dichiararne la invalidità e la conseguente inefficacia per radicale difetto dei requisiti essenziali prescritti dalla legge a pena di nullità; sempre in via subordinata e nella non creduta ipotesi in cui fosse accertata l’avvenuta conclusione di un contratto di sponsorizzazione tra - OMISSIS - S.p.a. e la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio valido ed efficace, accertare il grave e definitivo inadempimento della predetta FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio agli obblighi sulla medesima gravanti e, per l’effetto, pronunciare sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile alla FIGC, nonché di condanna della parte inadempiente al risarcimento del danno;
- di nuovo in principalità, accertata e dichiarata l’illegittimità e/o l’illiceità della condotta tenuta dalla FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio per come descritta negli atti di causa ed emergenti dai materiali istruttori acquisiti al giudizio, condannare la medesima Federazione, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti – patrimoniali e non patrimoniali – cagionati a - OMISSIS - S.p.a., nella misura che viene quantificata in complessivi € 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) o nella diversa misura – maggiore o minore – che dovesse essere accertata all’esito del giudizio, ovvero reputata, anche in via equitativa, di giustizia;
- in dipendenza dell’accoglimento di una qualsiasi delle suesposte domande di - OMISSIS - S.p.a., dichiarare infondata la domanda monitoria avversaria, quanto meno e salvo gravame fino alla concorrenza del maggior credito risarcitorio riconosciuto in favore di - OMISSIS - S.p.a., da compensarsi con quello semmai riconosciuto a FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio; e così, per l’effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto nell’ambito del giudizio R.G. 77312/18;
- condannare FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio in persona del suo legale rapp.te p.t. a restituire a - OMISSIS - S.p.a. le somme che quest’ultima avesse nel frattempo pagato in adempimento forzoso del decreto ingiuntivo opposto dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, oltre i medesimi interessi riconosciuti in favore della Federazione opposta.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”
per la convenuta/opposta: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo rigetto della domanda avversaria
- in via principale nel merito: accertare e dichiarare l’esistenza e il perfezionamento di un contratto di sponsorizzazione tra la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio e la - OMISSIS -
S.p.A. sin dal 7.09.2016 e per l’effetto dichiarare la sussistenza di un diritto creditorio della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti della - OMISSIS - S.p.A.
- sempre in via principale nel merito: accertare e dichiarare il corretto e regolare adempimento della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio agli obblighi contrattualmente assunti con la - OMISSIS - S.p.A. fino al 15.10.2018 e, per l’effetto, dichiarare l’infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale ex adverso proposta.
- sempre in via principale nel merito: accertare e dichiarare il corretto e regolare adempimento della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio agli obblighi contrattualmente assunti con la - OMISSIS - S.p.A. fino al 15.10.2018 e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 17564/2018, N.R.G. 44349/2018 e contestualmente condannare la - OMISSIS - a corrispondere alla FIGC la somma di euro 668.518,52, oltre iva, per l’attività svolta nel periodo che va dal 1°.01.2018 al 15.10.2018.
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui lo short form non venga considerato un contratto di sponsorizzazione, accertare e dichiarare la conclusione di un valido accordo tra le parti per facta concludentia nei termini illustrati nel presente atto, e per l’effetto dichiarare la sussistenza di un diritto creditorio della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti della - OMISSIS - S.p.A., confermando il decreto ingiuntivo n. 17564/2018, N.R.G. 44349/2018 e contestualmente condannando la - OMISSIS - a corrispondere alla FIGC la somma di euro 668.518,52, oltre iva, per l’attività svolta nel periodo che va dal 1°.01.2018 al 15.10.2018.
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave e ingiustificato inadempimento contrattuale della - OMISSIS - S.p.A. e per l’effetto pronunciare sentenza di risoluzione contrattuale a far data dal deposito della comparsa di costituzione e risposta.
- sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave e ingiustificato inadempimento contrattuale della - OMISSIS - S.p.A. e per l’effetto condannare quest’ultima al risarcimento in favore della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio alla corresponsione della somma di Euro 175.925,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all’effettivo soddisfo, ovvero, nella diversa somma, maggiore e minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche con determinazione equitativa da parte del Tribunale adito.
Con vittoria di spese, onorari e compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/5/2018 la S.p.A. - OMISSIS - , in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo accertarsi la mancata stipulazione inter partes di alcun contratto di sponsorizzazione delle squadre nazionali di calcio mediante il marchio “- OMISSIS - ”. In subordine, qualora fosse stato ritenuto provato il perfezionamento tra le parti di un accordo di sponsorizzazione, l’attrice chiedeva dichiararsene la nullità per mancanza dei requisiti essenziali e, in via ulteriormente gradata, ne invocava la risoluzione per inadempimento della convenuta, con condanna di quest’ultima al risarcimento del danno. La S.p.A. - OMISSIS - chiedeva in ogni caso la condanna della controparte al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 3.600.000, vinte le spese di lite.
La S.p.A. - OMISSIS - , premesso di essere un’impresa di grandi dimensioni, controllata al 100% dalla S.p.A. - OMISSIS - Group, società quotata in borsa, esponeva:
- di essere concessionaria di gioco pubblico sin dal 2004 e di aver avuto un rapido sviluppo, tanto che nel 2010 il ruolo di socio di riferimento era stato assunto dal fondo di investimento - OMISSIS - Partners, operatore di private equity specializzato nei settori industriale, dei servizi di consumo, dell’energia, della sanità e delle telecomunicazioni, titolare di partecipazioni in società site in Europa e Nord America per un impegno di capitale aggregato pari ad oltre 6 miliardi di dollari;
- di essersi dotata di una vasta gamma di prodotti da offrire sul mercato, quali gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (AWP e Videolottery), la gestione di una rete di punti vendita di sua proprietà presenti sul mercato nazionale con diversi marchi, la prestazione di servizi a supporto dei propri clienti, evidenziando che lo sviluppo imprenditoriale dell’attrice aveva avuto un passaggio fondamentale nel 2016, allorché - OMISSIS - Partners ed il Gruppo - OMISSIS - , leader mondiale di soluzioni tecnologiche per il settore dei giochi attivo in 55 giurisdizioni regolamentate, con ricavi pari a € 1,9 miliardi e 5.100 dipendenti in tutto il mondo, avevano stipulato l’accordo per l’integrazione di - OMISSIS - S.p.A. e - OMISSIS - Italia, dando vita al Gruppo - OMISSIS - ;
- che nel dicembre 2017 la partecipazione di - OMISSIS - S.p.A. era stata conferita nella - OMISSIS - Group S.p.A., quotata in borsa nel segmento STAR di Borsa Italiana, e il 35% del suo capitale era stato collocato sul mercato;
- che il Gruppo - OMISSIS - includeva - OMISSIS - S.p.A., titolare della concessione per la gestione della rete di apparecchi Newslot e VLT, - OMISSIS - Italia S.p.A. (scommesse e giochi on line), - OMISSIS - Entertainment S.r.l. (gestione diretta di gaming hall di medie dimensioni), - OMISSIS - S.r.l. (gestione diretta di sale da intrattenimento di grandi dimensioni ed elevato livello di servizio), - OMISSIS - S.r.l., - OMISSIS - S.r.l. e - OMISSIS - S.r.l. (gestione di apparecchi da intrattenimento e nella gestione di sale da gioco) e - OMISSIS - S.r.l. (società di sviluppo software e soluzioni informatiche);
- che la FIGC, federazione sportiva affiliata al CONI, organizzatore del gioco del calcio in Italia, compresa la “Nazionale A” e le nazionali giovanili di calcio, controlla e coordina le leghe che organizzano i campionati professionistici (Lega Serie A, Lega B, Lega Pro) e i campionati a carattere dilettantistico di livello interregionale (Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5 e calcio femminile), oltre a promuovere i tornei, le attività e le iniziative riservate ai settori giovanili;
- che nel 2016 tra le parti erano intercorsi contatti per verificare l’an ed il quomodo di un eventuale accordo commerciale collegato alle nazionali italiane di calcio e all’esito le società - OMISSIS - S.p.A. e - OMISSIS - Holding & Services S.p.a. avevano deciso di intraprendere una trattativa volta alla conclusione di un accordo di sponsorizzazione con la FIGC, che era assistita dall’advisor professionale - OMISSIS - S.p.A.;
- che l’attrice aveva l’intenzione di promuovere il marchio di scommesse sportive “- OMISSIS - ”, nell’imminenza della quotazione in borsa della S.p.A. - OMISSIS - , quindi il 7/9/2016, all’esito di approfondimenti volti a verificare la possibilità di un’eventuale accordo di sponsorizzazione legato alla Nazionale Italiana di Calcio, - OMISSIS - S.p.A., - OMISSIS - Holding & Service S.p.A., FIGC e - OMISSIS - (quest’ultima in qualità di Advisor di FIGC) avevano siglato alcune slide, che componevano la brochure pubblicitaria prodotta da - OMISSIS - quale “campionario” degli spazi pubblicitari di possibile commercializzazione sul mercato delle sponsorships, a comprova di una prima puntazione degli ambiti di interesse della ipotizzata sponsorizzazione, nonché dei corrispondenti possibili mezzi di promozione pubblicitaria mediante l’associazione del marchio “- OMISSIS - ” agli eventi delle Nazionali di Calcio maschili (tra cui la “A” e la “Under 21”) e femminili;
- che, a seguito del pubblico annuncio, in data 4/10/2016, del futuro accordo di sponsorizzazione tra le parti, erano insorte fortissime reazioni negative da parte di esponenti politici e del mondo dello sport oltre che di associazioni private, tanto che la convenuta aveva intrapreso una fitta corrispondenza con l’attrice per modificare le ipotizzata sponsorizzazione, al precipuo fine di escludere qualsiasi associazione dei calciatori al marchio - OMISSIS - e alla maglia della nazionale, con la conseguenza che erano state stravolte le caratteristiche dell’operazione;
- che, in particolare, con l’Addendum portante la data del 7/9/2016, predisposto unilateralmente dalla FIGC, era stata prevista una diversa identificazione delle possibili aree e modalità di sponsorizzazione del marchio attoreo, con esclusione dal futuro contratto di sponsorizzazione dell’utilizzazione di immagini dei calciatori abbinate al marchio - OMISSIS - o ad altro marchio del gruppo - OMISSIS - S.p.A.;
- che in seguito la convenuta, anziché rendersi partecipe della trattativa volta a modificare i termini dell’accordo, aveva diradato gli incontri e soltanto nel giugno 2017 aveva sottoposto all’attrice la prima bozza del contratto di sponsorizzazione, contenente clausole mai discusse in precedenza e il 5/7/2017 la Commissione Parlamentare Antimafia aveva convocato per un’audizione - OMISSIS - , presidente pro tempore della FIGC, per approfondire alcuni temi e quest’ultimo, in relazione all’affare relativo alla sponsorizzazione per cui è causa, aveva espresso giudizi con toni e accenti lesivi dell’immagine della società attrice, definendo come un errore tale accordo, precisando che il denaro ricavato dalla sponsorizzazione non sarebbe stato utilizzato dalla convenuta, la quale, secondo le sue dichiarazioni, non aveva alcun interesse a coltivare il rapporto con la controparte;
- che tali dichiarazioni, oltre ad aver avuto un’ampia eco mediatica, avevano causato la rottura delle trattative e il 10/8/2017 la S.p.A. - OMISSIS - aveva inviato alla FIGC una comunicazione formale in cui si dava atto che le trattative erano definitivamente interrotte a causa della condotta della convenuta, la quale non aveva fornito alcun riscontro a tale comunicazione, mentre la S.p.A. - OMISSIS - aveva inviato all’attrice una nota da cui si desumeva l’esistenza di un contratto di sponsorizzazione che sarebbe stato perfezionato nell’agosto 2016.
Tanto premesso, l’attrice chiedeva accertarsi la inesistenza di un contratto di sponsorizzazione tra le parti valido ed efficace e chiedeva la condanna della FIGC al risarcimento degli ingenti danni cagionati dalle dichiarazioni – definite improvvide ed ingiuriose - rese nei suoi confronti da - OMISSIS - , in qualità di presidente della convenuta, nel corso dell’audizione presso la Commissione Nazionale Antimafia, concludendo come in epigrafe.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 16/10/2018, chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto perfezionamento tra le parti del contratto di sponsorizzazione sin dal 7/9/2016 e, per l’effetto, condannare la S.p.A. - OMISSIS - al pagamento in proprio favore della somma di € 668.518,52, oltre all’IVA, per l’attività svolta dal 1°/1/2018 al 15/10/2018; in subordine, invocava l’accertamento della stipulazione del contratto di sponsorizzazione per facta concludentia e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsene la risoluzione per inadempimento della controparte, con condanna di quest’ultima al pagamento della somma di € 175.925,93, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
La FIGC, premesso di essere un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, federata al CONI, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio, esponeva:
- che l’attrice aveva presentato nel 2016 un’offerta economica per la concessione della qualifica di Premier sponsor della Nazionale Italiana in relazione al marchio - OMISSIS - , nella titolarità della
S.p.A. - OMISSIS - Holding & Services e il 7/9/2016 le parti avevano sottoscritto uno short form contenente tutti gli elementi della sponsorizzazione;
- di aver adempiuto alle obbligazioni assunte, avendo attribuito all’attrice i benefit previsti dal contratto fino al 15/10/2018, dando atto che il contratto aveva avuto esecuzione e il 4/10/2016 le parti, nel corso di una conferenza stampa, avevano dichiarato che il marchio “- OMISSIS - ” sarebbe stato il Premium Sponsor delle Nazionali italiane di calcio fino al 2018 compreso;
- che il 1°/10/2016 le parti avevano sottoscritto un Addendum allo short form, avente le caratteristiche di un accordo di sponsorizzazione;
- che nel giugno 2017 le parti si erano accordate per la stipulazione di una scrittura privata novativa derogatoria dei precedenti accordi, con la riduzione del corrispettivo e l’obbligo dell’attrice di stipulare una garanzia per l’adempimento delle obbligazioni assunte, ma che la controparte non aveva sottoscritto tale accordo modificativo, quindi era rimasto valido il precedente contratto.
Tanto premesso, la FIGC contestava le avverse deduzioni e le pretese della controparte, ritenendole infondate e non provate.
Con separato atto di citazione notificato in data 21/11/2018 la S.p.A. - OMISSIS - , in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17564/2018, N.R.G. 44349/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 1°/8/2018, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 921.777,77 a titolo di corrispettivo del contratto di sponsorizzazione inter partes, chiedendone la revoca.
L’opponente chiedeva preliminarmente la riunione del procedimento a quello N.R.G. 39379/2018 per connessione oggettiva e soggettiva, richiamando all’uopo le difese svolte nell’altro giudizio; nel merito, contestava l’avversa pretesa creditoria, eccependo la mancata stipulazione tra le parti di un contratto, ritenendo che le trattative intraprese non erano pervenute ad un livello superiore ad un short form, privo di effetto vincolante per le parti.
In subordine, la S.p.A. - OMISSIS - chiedeva la risoluzione del contratto di sponsorizzazione inter partes, qualora ne fosse stata accertata la stipulazione e, in ogni caso, concludeva in via riconvenzionale per la condanna della controparte al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 3.600.000,00.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, costituitasi con comparsa, chiedeva preliminarmente la riunione della presente causa a quella N.R.G. 39379/2018 e, nel merito, invocava il rigetto dell’opposizione, con vittoria delle spese di lite.
L’ingiungente, resistendo all’avversa prospettazione, deduceva che tra le parti era intervenuto un accordo di sponsorizzazione valido ed efficace, che peraltro aveva avuto esecuzione, pertanto la controparte era tenuta a corrispondere il corrispettivo pattuito.
All’esito degli incombenti preliminari, con ordinanza del 2/10/2019 il giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva la riunione del fascicolo
N.R.G. 77312/2018 al N.R.G. 39379/2018, quindi, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., all’udienza del 13/5/2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Su istanza della S.p.A. - OMISSIS - , il giudice fissava udienza per la discussione orale avanti a sé al 30/9/2021 mediante collegamento da remoto ed all’esito assumeva la causa in decisione.
***
Con particolare riferimento alla causa petendi, la S.p.A. - OMISSIS - , in entrambi i giudizi riuniti, chiede in primis accertarsi la mancata stipulazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC di un contratto di sponsorizzazione valido ed efficace avente ad oggetto l’associazione del marchio “- OMISSIS - ” alle attività istituzionali proprie della controparte.
Nella causa iscritta al N.R.G. 77312/2019 la S.p.A. - OMISSIS - invoca pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso su istanza della controparte e fondato sul contratto di sponsorizzazione di cui contesta l’esistenza.
La domanda e l’opposizione a decreto ingiuntivo proposte dalla S.p.A. - OMISSIS - sono infondate. La S.p.A. - OMISSIS - è un’impresa di grandi dimensioni, controllata al 100% dalla S.p.A. - OMISSIS - Group, società quotata in borsa, concessionaria di gioco pubblico sin dal 2004 e dal 2010 ha avuto quale socio di riferimento il fondo di investimento - OMISSIS - Partners, operatore di private equity specializzato nei settori industriali, dei servizi di consumo, dell’energia, della sanità e delle telecomunicazioni, titolare di partecipazioni in società site in Europa e Nord America.
L’attrice/opponente è attiva sul mercato con vari prodotti, in particolare, per quanto di interesse nella presente sede, gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (AWP e Videolottery), con la gestione di una rete di punti vendita di sua proprietà presenti sul mercato nazionale con diversi marchi. Nel 2016 - OMISSIS - Partners ed il Gruppo - OMISSIS - stipulavano un accordo per l’integrazione di - OMISSIS - S.p.A. e - OMISSIS - Italia, dando vita al Gruppo - OMISSIS - , nel dicembre 2017 la partecipazione di - OMISSIS - S.p.A. era conferita nella società - OMISSIS - Group S.p.A., quotata in borsa, e il 35% del suo capitale era stato collocato sul mercato.
Il Gruppo - OMISSIS - includeva la - OMISSIS - S.p.A., titolare della concessione per la gestione della rete di apparecchi Newslot e VLT, - OMISSIS - Italia S.p.A., nel settore delle scommesse e dei giochi on line, - OMISSIS - Entertainment S.r.l., nell’ambito della gestione diretta di gaming hall di medie dimensioni, - OMISSIS - S.r.l., - OMISSIS - S.r.l., - OMISSIS - S.r.l., - OMISSIS - S.r.l. e - OMISSIS - S.r.l..
La FIGC, federazione sportiva affiliata al CONI, organizza il gioco del calcio in Italia, compresa la “Nazionale A” e le nazionali giovanili di calcio, controlla e coordina le leghe che organizzano i campionati professionistici (Lega Serie A, Lega B, Lega Pro) e i campionati a carattere dilettantistico di livello interregionale (Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5 e calcio femminile), promuove i tornei, le attività e le iniziative riservate ai settori giovanili.
In tal modo inquadrata l’attività delle parti, emerge dagli atti che nel 2016 le società - OMISSIS - S.p.A. e - OMISSIS - Holding & Services S.p.a. intraprendevano una trattativa volta alla conclusione di un accordo di sponsorizzazione con la FIGC, assistita dall’advisor - OMISSIS - S.p.A..
In particolare, l’attrice intendeva promuovere il marchio di scommesse sportive “- OMISSIS - ”, nell’imminenza della sua quotazione in borsa, quindi il 7/9/2016, all’esito di approfondimenti volti a verificare la possibilità di un’eventuale accordo di sponsorizzazione legato alla Nazionale italiana di calcio, - OMISSIS - S.p.A., - OMISSIS - Holding & Service S.p.A., FIGC e - OMISSIS - , quest’ultima in qualità di Advisor della FIGC, apponevano le rispettive sigle su alcune slide che componevano la brochure pubblicitaria prodotta da - OMISSIS - quale “campionario” degli spazi pubblicitari di possibile commercializzazione sul mercato delle sponsorships, con cui erano delineati gli ambiti di interesse della sponsorizzazione e i corrispondenti possibili mezzi della sua promozione pubblicitaria mediante l’associazione del marchio “- OMISSIS - ” agli eventi delle Nazionali di Calcio maschili (tra cui la “A” e la “Under 21”) e femminili.
Il 4/10/2016 le parti annunciavano pubblicamente il futuro accordo di sponsorizzazione, ma ciò provocava forti reazioni negative da parte di esponenti politici e del mondo dello sport, oltre che di associazioni private, tanto che la convenuta intraprendeva una fitta corrispondenza con l’attrice per modificare l’accordo di sponsorizzazione, al fine di evitare qualsiasi associazione dei calciatori della Nazionale italiana di calcio e della maglia della Nazionale di calcio al marchio - OMISSIS - , con conseguente variazione dell’operazione commerciale.
In particolare, l’Addendum portante la data del 7/9/2016 prevedeva una diversa identificazione delle possibili aree e modalità di sponsorizzazione del marchio attoreo, con esclusione dal futuro contratto di sponsorizzazione dell’utilizzazione di immagini dei calciatori abbinate al marchio - OMISSIS - o altro marchio del gruppo - OMISSIS - S.p.A..
Orbene, in tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso di specie, il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi in cui un soggetto detto sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, afferenti a beni particolarmente noti ed ammirati, inseriti in circuiti di manifestazioni, corse o regate seguite da un vasto pubblico ed utilizzati come veicolo di diffusione di messaggi pubblicitari, essendo corredati dal marchio o dalla denominazione dell'impresa che si vuole pubblicizzare, mentre la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale (cfr. Cass. civ. n. 12801 del 29/05/2006).
Nella specie, emerge per tabulas il perfezionamento tra le parti di un contratto di sponsorizzazione, avuto riguardo al “format” o “short form” del 7/9/2016, sottoscritto dai contraenti e portante le condizioni essenziali dell’accordo, nonché all’Addendum sottoscritto dalle stesse parti il 10/10/2016, in cui si dà atto che il “format”, cui si apportavano modifiche, è “destinato a far parte di un contratto di sponsorizzazione efficace fino al 31 dicembre 2018”, con ciò dovendosi ritenere che le parti abbiano inteso sottoscrivere il suddetto documento al fine di perfezionare il contratto di sponsorizzazione.
Si rileva, inoltre, che, avuto riguardo alla copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta/opposta, portante la riproduzione di immagini fotografiche di manifestazioni calcistiche o interviste televisive realizzate in ambiente calcistico, emerge la prova che l’accordo di sponsorizzazione tra le parti ha avuto effettiva esecuzione, essendo stato apposto il logo raffigurante il marchio “- OMISSIS - ” in occasione di incontri sportivi e all’interno dei locali degli stadi in cui venivano effettuate riprese televisive di eventi sportivi, non essendo condivisibile l’assunto dell’attrice/opponente secondo cui non sarebbe dovuto alcun corrispettivo per tali attività, attuative di un principio di esecuzione del contratto.
Con la comparsa conclusionale la S.p.A. - OMISSIS - sollecita, inoltre, il rilievo d’ufficio della nullità del contratto in quanto privo della forma scritta ad substantiam e non preceduto dall’osservanza dalla procedura di evidenza pubblica.
La doglianza non merita di essere condivisa.
A parte il fatto che non risulta essere stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione avanti al giudice amministrativo per far valere la illegittimità degli atti afferenti alla fase di scelta del contraente da parte della FIGC, si rileva che, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 50/2016, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.
Nella specie, non vi è prova che la convenuta-opposta abbia violato tali principi nella fase prodromica alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione su cui si controverte.
Sono pertanto infondate la domanda attorea di accertamento negativo dell’esistenza del contratto di sponsorizzazione tra le parti e l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 17564/2018 proposte dalla S.p.A. - OMISSIS - , poiché alla prova del perfezionamento del contratto di sponsorizzazione tra le parti consegue l’obbligo dell’opponente di corrispondere il corrispettivo sotteso all’azione intrapresa dalla FIGC in sede monitoria.
La S.p.A. - OMISSIS - chiede la risoluzione del contratto di sponsorizzazione inter partes per inadempimento della FIGC.
La domanda è infondata.
L’attrice individua l’inadempimento della controparte rilevante ai sensi dell’art. 1455 c.c. nelle dichiarazioni rese da - OMISSIS - , all’epoca dei fatti presidente della FIGC, in sede di audizione da parte della Commissione parlamentare antimafia, il quale, nel riferire su alcuni argomenti afferenti al mondo del calcio, ha definito l’accordo di sponsorizzazione tra le parti come frutto di un errore (uno sbaglio), ha assicurato che il marchio - OMISSIS - avrebbe avuto una visibilità circoscritta e che la federazione non avrebbe speculato sulle somme ricavate dalla sponsorizzazione, che sarebbero state destinate ad opere benefiche ed ha annunziato la mancanza di interesse della FIGC per la rinnovazione dell’accordo alla scadenza.
Ebbene, le dichiarazioni rese dal - OMISSIS - , avuto riguardo al loro contenuto intrinseco ed alla forma delle espressioni utilizzate, non integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale, non essendo idonee a gettare discredito sulla S.p.A. - OMISSIS - in guisa da lederne l’immagine e soprattutto da danneggiare il marchio - OMISSIS - , che l’accordo tra le parti mirava a sponsorizzare. Invero, le affermazioni del - OMISSIS - costituiscono da un lato esercizio della libertà di manifestazione del pensiero del presidente pro tempore della FIGC in chiave critica dell’accordo stipulato tra le parti per la sponsorizzazione del marchio - OMISSIS - mediante la sua promozione pubblicitaria nel corso delle manifestazioni sportive organizzate dalla convenuta/opposta, con chiarimenti sull’utilizzazione dei relativi proventi da parte della Federazione e dall’altro lato costituiscono la libera manifestazione dell’intenzione della FIGC di non rinnovare l’accordo di sponsorizzazione, scelta derivata anche dalle forti reazioni negative che aveva suscitato negli ambienti politico e calcistico la stipulazione del contratto tra le parti. Le altre contestazioni di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal citato Addendum non sono state tempestivamente specificate da parte della S.p.A. - OMISSIS - , quindi non sono idonee a sostenere la domanda attorea di risoluzione contrattuale.
Non sono ravvisabili, quindi, né l’inadempimento contrattuale della FIGC di rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto di sponsorizzazione tra le parti, né i danni di cui la S.p.A. - OMISSIS - pretende il risarcimento a carico della controparte.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l’altrui inadempimento ovvero allegare e provare l’altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l’evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illecita ascrivibile alla FIGC e del danno sofferto, oltre che del nesso causale.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte dalla S.p.A. - OMISSIS - avverso la FIGC. Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle cause riunite N.R.G. 39379/2018 e N.R.G. 77312/2018 tra la S.p.A. - OMISSIS - e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dalla S.p.A. - OMISSIS - avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC;
RIGETTA l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 17564/2018, N.R.G. 44349/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 1°/8/2018 proposta dalla S.p.A. - OMISSIS - avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC avverso la S.p.A. - OMISSIS - ;
CONDANNA la S.p.A. - OMISSIS - al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 4/10/2021.
Il Giudice dr. Tommaso Martucci