Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0070/TFN - SD del 7 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: S.B. e ASD Vis Mediterranea Soccer - Reg. Prot. 60/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’obbligo di “accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara” di cui all’art. 62, comma 1, delle N.O.I.F., per non aver adottato le opportune misure idonee a prevenire che, in occasione della gara un assiduo sostenitore della propria squadra entrasse nel terreno di gioco e aggredisse fisicamente una calciatrice avversaria. Ammenda di € 700,00 alla società…Quanto alla contestata responsabilità anche ex arrt. 6, co. 3, e 26 del CGS di contro, si ritiene di non potersi provvedere in ragione del divieto del bis in idem. Il principio del ne bis in idem, infatti, “rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo” (CFA, n. 134/2023-2024; CFA n. 30/20242025). Tale principio va pertanto applicato anche alla vicenda in scrutinio, considerato che i fatti ascritti alla società a titolo di responsabilità oggettiva e propria, come descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento, sono a ben vedere esattamente sovrapponibili a quanto già oggetto di deliberazione da parte del competente G.S., che per tali fatti ha già adottato i provvedimenti disciplinari di cui al richiamato C.U. n. 77 del 24.4.2024….Quanto alle sanzioni da irrogare si osserva, preliminarmente, che la sanzione non può non rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS solo così potendo svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita; essa deve quindi essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (Cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0034/TFN - SD del 2 Agosto 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: US Pistoiese 1921 - Reg. Prot. 008/TFN-SD
Massima: Prosciolta la società, stante il mancato raggiungimento dello standard probatorio, dalla contestata violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e 62, comma 2, delle N.O.I.F. per avere i propri sostenitori al termine della gara…tenuto comportamenti violenti sia verbali che fisici in danno dei sigg.ri …. rispettivamente presidente e dirigente della società …., e del sig. …., loro collaboratore non tesserato, al loro passaggio nella zona antistante la tribuna occupata dalla tifoseria della società … profferendo insulti al loro indirizzo, sputandogli addosso, lanciando monete di cui una colpiva il sig. …., sferrando un pugno in volto al sig. … e strattonando e strappando la camicia al sig. …., tale ultima condotta ad opera del tifoso identificato nel sig. …, non tesserato, riuscendo la dirigenza della società S.S.D. A R.L. …. a sottrarsi a tale aggressione solo a seguito all’intervento delle Forze dell’Ordine; e per aver proseguito nella condotta, continuando a profferire insulti all’indirizzo della dirigenza della società ospitata, nell’area adibita a parcheggio all’interno dell’impianto sportivo”...In base all’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva “le società rispondono anche dell'operato […]dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”. In primo luogo, l’art. 62, comma 2 delle N.O.I.F. “le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio”. Tuttavia, nel caso di specie non risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Del resto in ordine allo standard probatorio richiesto nell’ambito dei procedimenti disciplinari instaurati innanzi agli organi della giustizia sportiva, come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello (decisione n. 0014/CFA/20232024), il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021. Da ultimo CFA n. 116/CFA/2022-2023/A. Nel medesimo senso anche le più recenti Sezioni Unite, decisione n. 0002/CFA/2023-2024; CFA, Sez. I, n.24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). La prova di un fatto, dunque, può anche essere e, talvolta, non può che essere, “logica piuttosto che fattuale” (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19.9.2011). In tale prospettiva il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021). Più in particolare è stato chiarito che “in tema di responsabilità disciplinare assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso. Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021). Sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022)” (Sezioni Unite, decisione n. 0015/CFA/2023-2024). Orbene nel caso di specie il deferimento si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai due medesimi soggetti offesi (rectius: che asseriscono di essere offesi), in assenza di qualsivoglia ulteriore indizio o prova. Appare evidente che le dichiarazioni dei soggetti offesi, in assenza di ulteriori elementi che confermino la ricostruzione di questi ultimi, non risultano sufficienti a raggiungere lo standard probatorio richiesto e, comunque, a provare le condotte illecite. Tra l’altro, le dichiarazioni non sono pienamente concordanti sia con quanto affermato dal sig. …., sia con le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti alla Digos e agli organi di stampa nell’attualità degli accadimenti (con particolare riferimento all’asserito pugno che avrebbe ricevuto il … alla camicia strappata del sig. …. o alla monetina che avrebbe colpito in testa il sig. ….).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0256/TFN - SD del 17 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – M.R. e FC Brindisi Srl - Reg. Prot. 172/TFN-SD
Massima: Prosciolto l’Amministratore Unico dalla contestata violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione e/o elusione del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 98/DIV del 5 dicembre 2023 per aver consentito che in occasione della gara di Campionato Brindisi – Potenza del 5 gennaio 2024 circa 200 tifosi abbonati alla “Curva Sud” potessero accedere allo Stadio in diversa Tribuna malgrado la sanzione della chiusura del proprio Settore, il tutto come meglio descritto nella parte motiva del presente provvedimento e per quella di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione del divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori di cui all’art. 25, comma 1, del CGS per aver distribuito gratuitamente circa n. 200 titoli di accesso in occasione della gara di Campionato Brindisi – Potenza del 7 gennaio 2024 ai tifosi abbonati alla “Curva Sud” ai quali era stato inibito l’accesso allo Stadio per la chiusura del proprio Settore comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 98/DIV del 5 dicembre 2023…Il Tribunale ritiene non condivisibile l’impostazione seguita dalla Procura, in forza della quale ha ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti. Per comprendere se via sia stata o meno elusione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il succitato CU n. 98/DIV, occorre partire dal considerare la natura della suddetta sanzione. Dalla lettura del CU n. 98/DIV in atti si evince che il Giudice Sportivo, sul presupposto di fatti violenti posti in essere dai sostenitori della società Brindisi posizionati nel settore Curva Sud, consistenti nel lancio di fumogeni e di una bottiglietta d’acqua semipiena, visti gli artt. 6, 25 e 26 CGS, ha deliberato di irrogare alla società Brindisi FC Srl la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori nonché la sanzione dell’ammenda di € 10.000. Ebbene, è pacifico che nelle fattispecie di cui agli artt. 6, 25 e 26 CGS e, più in generale, in tutti i casi in cui vengano in evidenza fatti commessi dai sostenitori, la responsabilità disciplinare è in capo alla società. Per questi fatti, in altri termini, benché commessi dai sostenitori, ne risponde la società. Si tratta, invero, di una responsabilità propria di tipo oggettivo, che prescinde dalla sussistenza di colpa o dolo e che trova la sua ratio nell’esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva e delle competizioni agonistiche (SU. 066/CFA-20222023), incentivando le società a porre in essere, come è loro obbligo, tutti quegli accorgimenti che possano essere considerati idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli. Se, dunque, la responsabilità disciplinare, per i fatti e le condotte tenute dai sostenitori, è della società, la stessa risulta essere anche la sola destinataria delle relative sanzioni. Tra le sanzioni a carico della società vi è anche quella consistente nell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori (art. 8 lett.d CGS, intitolato, appunto, Sanzioni a carico delle società). Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, è evidente che destinataria della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con il CU della Lega Pro n. 98/DIV è esclusivamente la società Brindisi FC Srl, e non certo i sostenitori della stessa posizionati nella Curva Sud, siano essi abbonati o meno, come di fatto sostenuto dalla Procura. Già tale circostanza rende priva di rilievo l’accusa formulata dalla Procura che, come innanzi detto, si fonda sul presupposto che lo scopo della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo era quello di inibire la partecipazione alla gara del 7 gennaio 2024 ai tifosi posizionati nella Curva Sud, peraltro indistintamente considerati, per punirli degli illeciti commessi. Sotto altro profilo, va evidenziato che i sostenitori abbonati sono, dal canto loro, titolari del diritto di ricevere dalla società la prestazione oggetto del contratto di abbonamento, ossia la visione della gara, ovvero, in mancanza, la restituzione della quota di prezzo pagata in relazione alla gara cui non hanno potuto assistere per motivi agli stessi non imputabili. Tale diritto è stato più volte riconosciuto dalla stessa giurisprudenza statale. Con ordinanza del 3 gennaio 2022 e con sentenza del 24 giugno 2019, ad esempio, il Tribunale di Roma, nel riconoscere la vessatorietà delle clausole limitative della responsabilità della società calcistica in caso di inadempimento al contratto di abbonamento, ha riconosciuto il diritto degli abbonati, nell’ipotesi di mancata fruizione di uno o più eventi sportivi per ragioni indipendenti dalla propria sfera di controllo, alla restituzione della quota di prezzo pagata per il singolo evento sportivo a cui non hanno assistito. Ed ancora, lo stesso Tribunale di Roma, con sentenza n. 6004/2017, partendo dal presupposto che in casi di chiusura di un settore dello stadio a seguito di sanzione irrogata dal giudice sportivo detta chiusura non sia imputabile al singolo abbonato, poiché la società non è in grado di offrire quanto promesso (la visione della gara), l’abbonato ha diritto al rimborso del prezzo delle partite cui non può assistere. Alla stregua di quanto detto, è evidente che la condotta posta in essere dalla sig.ra Rispoli, di consegnare ai tifosi abbonati della Curva Sud biglietti per assistere alla partita da un altro settore dello stadio, non può essere considerata elusiva della sanzione irrogata dal giudice sportivo. Si è detto, difatti, che la sanzione della chiusura della curva non può essere considerata quale sanzione a carico dei tifosi abbonati, ma esclusivamente a carico della società. Si è detto, inoltre, che i tifosi abbonati hanno, dal canto loro, diritto di ricevere la prestazione cui la società è tenuta e, quindi, diritto di accedere allo stadio per assistere alla partita, a meno che non sia intervenuto nei loro confronti un provvedimento dell’Autorità (ad esempio Daspo) che inibisca loro tale accesso. Allorquando, quindi, la sig.ra ….ha messo a disposizione gratuitamente ai tifosi abbonati della “Curva Sud” biglietti per assistere alla partita da un altro settore, non ha fatto altro che adempiere ad una propria obbligazione eseguendo una prestazione alternativa ai sensi dell’art. 1197 cod.civ.. Ragionare diversamente significherebbe non solo ribaltare sui tifosi una responsabilità esclusivamente facente capo alla società ma, per giunta, andare a colpire spettatori non personalmente individuati come autori di comportamenti illeciti. Né può avere rilievo la circostanza della gratuità del prezzo del biglietto offerto per il settore “Gradinate”, evidenziata dalla Procura come elemento dirimente. La Procura, infatti, come si è innanzi detto, ha sostenuto che ciò che differenzia la vicenda del Brindisi rispetto a quella della SS Lazio, per la quale non era stata ravvisata alcuna elusione della sanzione irrogata dal giudice sportivo, era la circostanza che la Lazio, nell’offrire ai propri abbonati della curva chiusa biglietti per altri settori dello stadio, aveva richiesto il pagamento di un sovraprezzo. A parere del Tribunale l’onerosità o meno del biglietto non può rilevare ai fini della configurazione o meno dell’illecito contestato, tenuto anche conto del fatto che attraverso la richiesta di un pagamento, sia pur minimo, la società, unica destinataria della sanzione, andrebbe a guadagnarci in termini economici. In ogni caso, la partita Brindisi-Potenza si è disputata con la Curva Sud chiusa e, quindi, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo ha avuto piena esecuzione. Incidentalmente, si osserva ancora che lo striscione che appare dalla foto in atti nel settore “Gradinate” è graficamente assai difforme da quello esposto in Curva Sud durante la gara occasione degli atti violenti sanzionati. Donde, il lecito dubbio che esso sia stato esposto dagli abbonati della Curva Sud. Con il secondo capo di incolpazione la Procura ha contestato alla sig.ra …la violazione degli artt. 4, comma 1, e 25, comma 1, CGS. Secondo la Procura, difatti, l’aver reso disponibili gratuitamente ai tifosi abbonati della Curva Sud tagliandi per assistere alla gara del 7 gennaio 2024 configurerebbe una ipotesi di "contribuzione con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori.". Anche in questo caso il Tribunale ritiene non sussistere la responsabilità dei deferiti. Si è, difatti, detto che la distribuzione gratuita ai tifosi abbonati della Curva Sud dei tagliandi per accedere al settore “Gradinate” rappresenta niente altro che l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta (far assistere la partita nel settore Gradinate invece che nel settore Curva Sud). La società, in altri termini, per adempiere la propria obbligazione nei confronti dei tifosi abbonati alla Curva Sud, ha offerto loro una prestazione sostitutiva, in tal modo estinguendo l’obbligazione di fruizione della visione diretta della gara. E’ evidente, dunque, che tale condotta non può configurare una ipotesi di contribuzione con interventi finanziari o altre utilità. A ciò si aggiunga che l’art. 25, comma 1, CGS richiede una condotta volta al “mantenimento” di gruppi di tifosi, considerati come tali – id est gruppi - e non certamente di singoli tifosi, abbonati o no. Laddove, l’uso della parola “mantenimento” comporta interventi o utilità costanti o, comunque, reiterati nel tempo. In definitiva, il Tribunale non ritiene sussistere, per i fatti contestati, alcuna responsabilità a carico della sig.ra … e, di conseguenza, a carico della società Brindisi FC Srl.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0219/TFN - SD del 3 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – Piacenza Calcio 1919 SSD a RL - Reg. Prot. 201/TFN-SD
Massima: Prosciolta la società dall’addebito contestatole (violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art 2, comma 5, dello Statuto della FIGC, "per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Club Milano – Piacenza, valevole per il Campionato di serie D, del 22 ottobre 2023, prima della fine del secondo tempo di gioco, rivolto versi costituenti espressione di discriminazione di razza e insulti dal contenuto altrettanto razzista al calciatore …, tesserato per la società Calcio Club Milano. Più precisamente i tifosi del Piacenza posizionati nella Tribuna ospiti nel numero di 148 persone, hanno intonato per alcuni minuti il coro: “7 negro di merda” e l’ululato: “uh, uh, uh” simulando le grida delle scimmie.").…anche se, dall’esame dell’istruttoria portata a termine dalla Procura Federale, non sembrerebbe sussistere dubbio circa il fatto che verso il termine della gara Club Milano – Piacenza, valevole per il Campionato di serie D, del 22 ottobre 2023, dalla tribunetta dove alloggiavano i 148 sostenitori ospiti, siano state indirizzate espressioni e cori dal contenuto discriminatorio e razzista all’indirizzo del calciatore …, tesserato per la Società ospitante….Stabilisce l’art. 28, comma 4, del CGS che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione …”. Avuto riguardo, in relazione a quanto oggetto del procedimento, al secondo periodo del comma, appare di tutta evidenza che affinché possa dirsi integrata la violazione della disposizione codicistica anzidetta e, quindi, possa sostenersi che la “manifestazione” costituisca effettivamente “espressione di discriminazione”, occorre che la stessa abbia una “dimensione e percezione reale”. Ritenuto, come anticipato, che nella fattispecie deve darsi per accertato che nei confronti del tesserato del Club Milano sig. … la tifoseria ospite abbia usato espressioni e cori discriminatori e razzisti quale “sette negro di merda” simulando il cosiddetto verso della scimmia “uh, uh, uh”, compito di questo Collegio è ora quello di valutare la “dimensione e percezione reale” di tale deprecabile e insulso fenomeno e quindi “l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria” (TFN-SD, n. 117 - 2020/2021). Occorre quindi valutare le risultanze istruttorie messe a disposizione del Tribunale dalla Procura Federale cui senza dubbio competeva l’onere probatorio (CFA, n. 120/2022-2023 e 121/2022-2023). Insulti e cori risultano essere stati percepiti, oltre che dal diretto interessato, anche dai calciatori tesserati del Club Milano sigg.ri …, … e …. Al contrario, non risultano aver avuto percezione dei fenomeni “de quibus” il calciatore tesserato del Club Milano sig. …, schierato in campo quale terzino sinistro, il Team Manager del Piacenza sig. …, il sig. …, Presidente del Club Milano, presente in tribuna, e l’arbitro della gara sig. … che, nel corso della sua audizione del 13 dicembre 2023, ha dichiarato che né lui né i suoi assistenti hanno percepito quanto lamentato dal sig. …. La CFA, a Sezioni Unite, in uno dei sui ultimi arresti in materia (CFA, SS.UU., n. 15/2023-24), ha stabilito che “ L’art. 28, comma 4, CGS, collega la responsabilità diretta della società a cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. Gli incolpati possono essere prosciolti qualora le manifestazioni in questione non abbiano raggiunto una intensità idonea a perfezionare la fattispecie prevista dal comma 4 e quindi non siano state percepite dall’arbitro”. Il fatto che il direttore di gara escluda di aver udito le grida e i cori razzisti imitanti il verso della scimmia, contestati alla società ex art. 28, comma 4, CGS, non consente di escludere che vi siano stati, ma porta semplicemente a ritenere che non siano stati di intensità tale da meritare l’intervento arbitrale ovvero tali da assumere rilevanza ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS. Va peraltro aggiunto che neanche le Forze dell’Ordine che garantivano la sicurezza dello svolgimento della gara, Carabinieri della Tenenza di Pero e Agenti del Commissariato PS di Rho-Pero, hanno avuto a stilare alcuna relazione di servizio per i rispettivi comandi in proposito ai fatti oggetto del procedimento. Per completezza, occorre osservare che dalla “Comunicazione di notizia di reato” dell’1 febbraio 2024 indirizzata dalla Digos della Questura di Milano alla locale Procura della Repubblica, emerge chiaramente che tale Ufficio ha svolto indagini solo perché è venuto a conoscenza dei fatti solo e in conseguenza della richiesta di eventuali risultanze indirizzata dalla Procura Federale alla Comando di PS di Rho-Pero. Ad avviso di questo Tribunale, quindi, i cori e gli ululati discriminatori e razzisti, pur fermamente deprecabili, non hanno avuto, o comunque, non v’è certezza che abbiano avuto, quella risonanza e quello “strepitus” tali da consentirne un grado di percezione idoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, del CGS. Per quanto, poi, attiene alla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, ritiene il Collegio che il precetto citato non possa considerarsi violato perché, una volta sgombrato il campo dalla violazione di cui all’art. 28, comma 4, del CGS, non si rinvengono, in capo alla Società deferita, responsabilità in merito all’accaduto, tali da poter configurare la violazione dei principi generali di cui all’art. 4.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0094/CFA del 06 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio n. 241 del 26.01.2024
Impugnazione – istanza: – Procuratore Federale Interregionale/Sig. S.M.-A.S.D. Atletico Monti Tiburtini
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta alla società l’ammenda di € 400,00 a) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per avere i propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara Vesta – Atletico Monti Tiburtini del 18 giugno 2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, imbrattato con vernice e bombolette spray la zona a loro riservata con scritte quali "Vesta m…." e "Vesta infami" ed avere infranto tre vetrate che separavano la tribuna dalla quale assistevano all’incontro dal recinto di gioco; b) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del Codice di giustizia sportiva per aver omesso di trasmettere ai sigg.ri …, … e …, quale ultima società di tesseramento dei medesimi, le convocazioni pervenute dalla Procura federale per la loro audizione; c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri .. e …, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0150/TFN - SD del 7 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 16943/227pf 23- 24/GC/SA/fm dell’11 gennaio 2024, depositato il 12 gennaio 2024, nei confronti della società SSDSRL Union Clodiense Chioggia - Reg. Prot. 136/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, un gruppo di circa 60/70 persone, i quali, il giorno 10.09.2023, all’esterno del “Campo Aldo e Dino Ballarin” ma comunque nelle immediate adiacenze dell’impianto sportivo e prima dell’inizio della gara Union Clodiense Chioggia – Treviso FBC 1993 SSDRL, disputata a Chioggia (VE), dopo l’ingresso dei tifosi del Treviso FBC 1993 presso il settore loro riservato, precisamente Curva Nord Ospiti e dopo essersi incamminati sulla Passeggiata Padoan, al fine di dirigersi presso il loro settore di appartenenza, ossia la Curva Sud Locali, una volta giunti in prossimità della Curva Nord Ospiti, dove si erano già sistemati i tifosi del Treviso, che erano separati dalla Passeggiata Padoan solamente dalla rete metallica posta a recinzione dell’impianto sportivo e da un cordone delle FF. OO. all’uopo predisposto, dopo aver rivolto insulti alla tifoseria rivale, hanno fatto lanci di botti e fumogeni; specificamente di una bomba carta, che è esplosa proprio in prossimità degli operatori delle FF.OO., ivi sistemati al fine di evitare il contatto tra le due tifoserie.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0037/CFA del 15 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia n. 29/TFT del 28.08.2023
Impugnazione – istanza: ASD UG Manduria Sport/Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFT che alla società U.G. Manduria Sport ha irrogato la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l’ammenda di € 1.000,00 “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del C.G.S., per avere i propri sostenitori - in data 11.12.2022 - al termine della gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Città di Gallipoli, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Puglia, nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto sportivo di Manduria e, precisamente, in prossimità dell’intersezione tra la Via Roma e la via Giancane nel Comune di Manduria, cercato di colpire senza riuscirvi i sostenitori della società A.S.D. Città di Gallipoli mediante il lancio di pietre e bottiglie in vetro, colpendo alla gamba il Dirigente del Commissariato di P.S. di Manduria, che riportava un trauma escoriato giudicato guaribile in sette giorni”….Recita invero il primo comma dell'art. 26 del CGS: "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone". Nel caso in esame è fuor di dubbio - alla stregua della cennata annotazione di p.g. e della documentazione ad essa allegata - che lo scontro, sia pur ad opera - per la tifoseria del Manduria - di una sparuta frangia (sei o sette persone) che si opponeva violentemente ai tifosi del Gallipoli, determinò innanzitutto un pericolo per la pubblica incolumità. Come denunciato dalla P.S., infatti, in una pubblica via della cittadina pugliese, non illuminata, durante l'esodo delle tifoserie che avevano assistito alla partita, vi fu un ripetuto lancio di oggetti da parte dei predetti sostenitori del Manduria (pietre e bottiglie di vetro) contro i tifosi del Gallipoli, ed il peggio fu evitato solo per il coraggioso intervento delle forze dell'Ordine, che si frapposero materialmente tra gli opposti gruppi, dopo averne già percepito le pericolose intenzioni, avendo osservato come taluni (i tifosi del Gallipoli in particolare) si fossero armati con le aste delle bandiere ed avessero avvolto sul dorso della mano la cinghia del pantalone a mò di 'tirapugni'. In ogni caso, poi, il vice questore aggiunto … fu colpito alla coscia sinistra da uno di tali oggetti, riportando un “trauma escoriato”, come da relazione di Pronto Soccorso del 11/12/2022 (cfr. all’uopo C.N.R. ex art. 347 c.p.p. Questura di Taranto Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Informativa – Squadra tifoserie del 14/12/2022, in atti). Ciò ha determinato un pericolo per la pubblica incolumità, considerandosi che tale deve intendersi quel fatto - anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso e cagionato da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte ad una competizione agonistica (Corte federale d’appello, Sez. I. n. 49/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I. n. 50/2022-2023) E’ da escludersi (secondo le citate pronunce) che la norma di cui all'art. 26, comma 1, CGS si limiti peraltro solo a sanzionare violenze fisiche, o impiego di strumenti atti ad offendere, poiché la ratio legis è quella di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima sereno in campo e fuori di esso, considerando sempre che il principio del 'fair play' costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Sicché un pericolo prodotto da comportamenti anche meramente intimidatori o aggressivi, minacciato a chi, a qualsiasi titolo, prende parte alla competizione agonistica, anche solo come sostenitore occasionale, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva. Quest'ultima diverge invero significativamente, quanto agli obiettivi perseguiti, dall'ordinamento penale, dove, per i reati contro la pubblica incolumità, essi sono invece identificati nella tutela dell'individuo nei primari diritti alla vita ed alla salute, con evidenti conseguenze sulla gravità della pena per essi prevista e sul maggior rigore nell'accertamento dei relativi presupposti delle distinte fattispecie incriminatrici. Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo -così letteralmente indicate dalla norma di cui alla contestazione - si debbono infine intendere quelle aree - come quelle teatro della vicenda in esame - che, pur situate fuori dall’impianto, siano visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 87/2018-2019.) Tutto ciò, come detto, rende responsabile la società a titolo di responsabilità oggettiva, per come sancito dall'art. 26, comma 1, CGS non solo, ma anche dall'art. 6, comma 4 stesso codice.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 014/TFN - SD del 21 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 30237/646pf 22-23/GC/PM/ep del 13 giugno 2023, depositato il 16 giugno 2023 nei confronti della società FC Crotone Srl. - Reg. Prot 199/TFN-SD
Massima: Prosciolta la società dall’accusa di violazione di cui all'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere un proprio sostenitore, (in data 1 febbraio 2023, intorno al 5° minuto del secondo tempo della gara Juve Stabia-Crotone del 1 febbraio 2023, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie C – girone C), determinato con la propria condotta un pericolo all’incolumità altrui e specificatamente lesioni personali ad uno steward posizionato a delimitazione del Settore Ospiti (presso la Curva Ferrovia – dello Stadio Comunale "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia (NA), occupato dai tifosi del Crotone), il quale veniva colpito al volto dal predetto "tifoso" con il dorso di una mano che stringeva una bottiglietta d’acqua…L’istruttoria svolta non ha fatto emergere elementi in grado di accertare la responsabilità della società deferita. Invero, nessuna delle persone sentite, nel corso delle indagini, ha assistito all’incidente, né l’episodio risulta essere stato ripreso dalle telecamere. Pertanto, l’unica fonte di prova inerente il fatto in questione è costituita dalle testimonianze rese dal DGE per la sicurezza e dal Commissario di Campo i quali, tuttavia, non avendo avuto cognizione diretta di quanto accaduto, si sono limitati a riferire, in sede di audizione, la narrazione e le doglianze riportate loro dallo steward. Inoltre, quest’ultimo, oltre ad essersi rifiutato di procedere alla formale denuncia, necessaria affinché la polizia si attivasse per procedere all’identificazione del tifoso responsabile, ha disertato l’invito a testimoniare, formulato dalla Procura Federale. L’inesistenza di un compendio probatorio idoneo – non potendosi ritenere le testimonianze de relato, acquisite in sede di audizione, rilevanti – non consente, pertanto, di affermare la responsabilità della deferita società. Non senza considerare che l’art. 26 del CGS punisce le società per “fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Nel caso di specie, come emerge dalle audizioni, lo steward colpito non ha avuto alcuna conseguenza dal colpo ricevuto, continuando a prestare servizio presso un altro settore. Pertanto non risulterebbe essersi neppure concretizzato l’elemento del “danno grave all’incolumità fisica”, rilevante ai fini della sanzione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 020/TFN - SD del 25 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 30364/582pf 22-23 GC/SA/mg del 14 giugno 2023, depositato il 20 giugno 2023, nei confronti della società APD LF Jesina Femminile - Reg. Prot. 202/TFN-SD
Massima: La società è sanzionata con la disputa di 1 gara a porte chiuse, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva per la violazione dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere propri sostenitori, profferito grida ingiuriose, connotate da elementi di odio e discriminazione razziale quali “bestia!” e “sei scura!”, nei confronti della calciatrice di colore della squadra avversaria…Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 28, c. 4 C.G.S. Come è noto, l’ordinamento sportivo è informato al principio di non discriminazione. Lo Statuto della Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5) e l’art. 28 C.G.S. sanziona i comportamenti discriminatori. Orbene, l’illecito di cui al deferimento è considerato - per giurisprudenza ormai consolidata - di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo, espressione della “volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia” (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/Cfa 2017/2018; n. 105/CFA/2020-2021). Nel caso di specie, le parole rivolte dai sostenitori della deferita alla giocatrice …. presentano una evidente connotazione offensiva dell’altrui dignità, dovendosi ritenere l’offesa alla dignità della persona in ragione del colore della pelle comportamento discriminatorio che nega il diritto di ciascuno di essere riconosciuto come persona libera ed eguale (CFA N. 80 del 13 marzo 2023). Il Tribunale ritiene, pertanto, che le espressioni “bestia” e “sei scura” integrino gli estremi del comportamento discriminatorio previsto e punito dall’art. 28 CGS in quanto volte ad attribuire alla destinataria dell’offesa una condizione di diversità, connotata da ostilità discriminatoria a sfondo razziale. Inoltre, questo Tribunale non ha potuto appurare dalle emergenze processuali alcun elemento utile ai fini della sussistenza di esimenti ed attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S. non rilevando ai fini del presente giudizio la documentazione prodotta dalla deferita e non risultando provata la dedotta circostanza di aver cooperato con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0060/CFA del 10 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 76 del 13 Dicembre 2022
Impugnazione – istanza: – ASD Città di Gallipoli/Procura Federale Interregionale
Massima: La Corte respinge il reclamo della società - deferita e sanzionata a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3 e 28 commi 1 e 4 del Codice di 2 giustizia sportiva “per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Città di Gallipoli – Parmhaclub Spartan Legend del 20.02.2022 valevole per il girone B del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia, scandito ripetutamente il coro del seguente tenore, rivolto alla sig.ra …. copresidente della società F. Gallipoli 1909 s.r.l. SSD “quella donna là fa la pornostar….. puttana…. puttana…“; gli stessi sostenitori, inoltre, esponevano sulle gradinate dell’impianto sportivo nel quale si svolgeva la predetta gara e durante lo svolgimento della stessa, uno striscione del seguente tenore: “V. lavati la bocca” - e, in riforma in peius della decisione impugnata, irroga alla stessa la sanzione della squalifica del campo per 4 (quattro) giornate, disponendo che gli incontri vengano disputati in campo neutro e a porte chiuse, nonchè l'ammenda di € 1.500,00..Ed in effetti tali fatti sono espressione di becero, incivile, spregevole e offensivo comportamento sessista nei confronti di una dirigente sportiva, peraltro non presente allo stadio.Ma ancor più grave, come sottolineato in sentenza, è l’effetto dovuto alla diffusa risonanza pubblica – peraltro ampiamente prevedibile - che quei fatti - riportati dai media nella loro volgare crudezza - hanno prodotto sulla dirigente V. in quanto lesivi dell’onore e della dignità della persona che li ha subiti. Non solo quindi i fatti sussistono e sono gravi - e presumibilmente sussumibili nel reato di diffamazione aggravata previsto dall’art. 595 del codice penale - ma alla loro intrinseca gravità si accompagna la gratuità e la volgarità del gesto, evidentemente premeditato. Né valgono a giustificare ovvero a minimizzare i fatti accaduti i riferimenti alle vicende intercorse tra la sig.ra V. e la tifoseria della società A.S.D. Città di Gallipoli, perché una cosa è la passione e l’animosità che l’agonismo sportivo può giustificare, ancorché nel mondo virtuale dei social, e altra e diversa cosa è l’ingiuria grave e il disprezzo rivolto alla persona con modalità che, come nella specie, presumibilmente integrano condotte penalmente rilevanti. D’altra parte, se è pur vero che la terna arbitrale non ha rilevato quanto accadeva in tribuna, a riprova dei gravi fatti accaduti, sussiste il rapporto dell’assistente capo della Questura di Gallipoli, …. che ha dichiarato di aver ascoltato i cori sessisti e di aver visto esporre lo striscione dai tifosi della A.S.D. Città di Gallipoli. Al riguardo, è appena il caso di rammentare che il referto arbitrale non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 92/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 28/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 52/2022-2023). E ad ulteriore conferma dei fatti attestati nella veste di pubblico ufficiale dall’assistente di Polizia si inseriscono gli otto provvedimenti di DASPO inflitti a altrettanti sedicenti tifosi individuati attraverso le riprese fotografiche e foto segnaletiche relative al momento dell’esposizione dello striscione, e che riportano con ampia e dettagliata motivazione tutte le fasi della manifestazione antisportiva dai medesimi posta in essere.