Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0037/CFA del 15 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Puglia n. 29/TFT del 28.08.2023

Impugnazione – istanza ASD UG Manduria Sport/Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFT che alla società U.G. Manduria Sport ha irrogato la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l’ammenda di € 1.000,00 “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del C.G.S., per avere i propri sostenitori - in data 11.12.2022 - al termine della gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Città di Gallipoli, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato regionale Puglia, nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto sportivo di Manduria e, precisamente, in prossimità dell’intersezione tra la Via Roma e la via Giancane nel Comune di Manduria, cercato di colpire senza riuscirvi i sostenitori della società A.S.D. Città di Gallipoli mediante il lancio di pietre e bottiglie in vetro, colpendo alla gamba il Dirigente del Commissariato di P.S. di Manduria, che riportava un trauma escoriato giudicato guaribile in sette giorni”….Recita invero il primo comma dell'art. 26 del CGS: "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone". Nel caso in esame è fuor di dubbio - alla stregua della cennata annotazione di p.g. e della documentazione ad essa allegata - che lo scontro, sia pur ad opera - per la tifoseria del Manduria - di una sparuta frangia (sei o sette persone) che si opponeva violentemente ai tifosi del Gallipoli, determinò innanzitutto un pericolo per la pubblica incolumità. Come denunciato dalla P.S., infatti, in una pubblica via della cittadina pugliese, non illuminata, durante l'esodo delle tifoserie che avevano assistito alla partita, vi fu un ripetuto lancio di oggetti da parte dei predetti sostenitori del Manduria (pietre e bottiglie di vetro) contro i tifosi del Gallipoli, ed il peggio fu evitato solo per il coraggioso intervento delle forze dell'Ordine, che si frapposero materialmente tra gli opposti gruppi, dopo averne già percepito le pericolose intenzioni, avendo osservato come taluni (i tifosi del Gallipoli in particolare) si fossero armati con le aste delle bandiere ed avessero avvolto sul dorso della mano la cinghia del pantalone a mò di 'tirapugni'. In ogni caso, poi, il vice questore aggiunto … fu colpito alla coscia sinistra da uno di tali oggetti, riportando un “trauma escoriato”, come da relazione di Pronto Soccorso del 11/12/2022 (cfr. all’uopo C.N.R. ex art. 347 c.p.p. Questura di Taranto Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Sezione Informativa – Squadra tifoserie del 14/12/2022, in atti). Ciò ha determinato un pericolo per la pubblica incolumità, considerandosi che tale deve intendersi quel fatto - anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso e cagionato da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte ad una competizione agonistica (Corte federale d’appello, Sez. I. n. 49/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I. n. 50/2022-2023) E’ da escludersi (secondo le citate pronunce) che la norma di cui all'art. 26, comma 1, CGS si limiti peraltro solo a sanzionare violenze fisiche, o impiego di strumenti atti ad offendere, poiché la ratio legis è quella di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima sereno in campo e fuori di esso, considerando sempre che il principio del 'fair play' costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Sicché un pericolo prodotto da comportamenti anche meramente intimidatori o aggressivi, minacciato a chi, a qualsiasi titolo, prende parte alla competizione agonistica, anche solo come sostenitore occasionale, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva. Quest'ultima diverge invero significativamente, quanto agli obiettivi perseguiti, dall'ordinamento penale, dove, per i reati contro la pubblica incolumità, essi sono invece identificati nella tutela dell'individuo nei primari diritti alla vita ed alla salute, con evidenti conseguenze sulla gravità della pena per essi prevista e sul maggior rigore nell'accertamento dei relativi presupposti delle distinte fattispecie incriminatrici. Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo -così letteralmente indicate dalla norma di cui alla contestazione - si debbono infine intendere quelle aree - come quelle teatro della vicenda in esame - che, pur situate fuori dall’impianto, siano visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 87/2018-2019.) Tutto ciò, come detto, rende responsabile la società a titolo di responsabilità oggettiva, per come sancito dall'art. 26, comma 1, CGS non solo, ma anche dall'art. 6, comma 4 stesso codice.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 014/TFN - SD del 21 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30237/646pf 22-23/GC/PM/ep del 13 giugno 2023, depositato il 16 giugno 2023 nei confronti della società FC Crotone Srl. - Reg. Prot 199/TFN-SD

Massima: Prosciolta la società dall’accusa di violazione di cui all'art. 26 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere un proprio sostenitore, (in data 1 febbraio 2023, intorno al 5° minuto del secondo tempo della gara Juve Stabia-Crotone del 1 febbraio 2023, valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie C – girone C), determinato con la propria condotta un pericolo all’incolumità altrui e specificatamente lesioni personali ad uno steward posizionato a delimitazione del Settore Ospiti (presso la Curva Ferrovia – dello Stadio Comunale "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia (NA), occupato dai tifosi del Crotone), il quale veniva colpito al volto dal predetto "tifoso" con il dorso di una mano che stringeva una bottiglietta d’acqua…L’istruttoria svolta non ha fatto emergere elementi in grado di accertare la responsabilità della società deferita. Invero, nessuna delle persone sentite, nel corso delle indagini, ha assistito all’incidente, né l’episodio risulta essere stato ripreso dalle telecamere. Pertanto, l’unica fonte di prova inerente il fatto in questione è costituita dalle testimonianze rese dal DGE per la sicurezza e dal Commissario di Campo i quali, tuttavia, non avendo avuto cognizione diretta di quanto accaduto, si sono limitati a riferire, in sede di audizione, la narrazione e le doglianze riportate loro dallo steward. Inoltre, quest’ultimo, oltre ad essersi rifiutato di procedere alla formale denuncia, necessaria affinché la polizia si attivasse per procedere all’identificazione del tifoso responsabile, ha disertato l’invito a testimoniare, formulato dalla Procura Federale. L’inesistenza di un compendio probatorio idoneo – non potendosi ritenere le testimonianze de relato, acquisite in sede di audizione, rilevanti – non consente, pertanto, di affermare la responsabilità della deferita società. Non senza considerare che l’art. 26 del CGS punisce le società per “fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Nel caso di specie, come emerge dalle audizioni, lo steward colpito non ha avuto alcuna conseguenza dal colpo ricevuto, continuando a prestare servizio presso un altro settore. Pertanto non risulterebbe essersi neppure concretizzato l’elemento del “danno grave all’incolumità fisica”, rilevante ai fini della sanzione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 020/TFN - SD del 25 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30364/582pf 22-23 GC/SA/mg del 14 giugno 2023, depositato il 20 giugno 2023, nei confronti della società APD LF Jesina Femminile - Reg. Prot. 202/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con la disputa di 1 gara a porte chiuse, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva per la violazione dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere propri sostenitori, profferito grida ingiuriose, connotate da elementi di odio e discriminazione razziale quali “bestia!” e “sei scura!”, nei confronti della calciatrice di colore della squadra avversaria…Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 28, c. 4 C.G.S. Come è noto, l’ordinamento sportivo è informato al principio di non discriminazione. Lo Statuto della Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5) e l’art. 28 C.G.S. sanziona i comportamenti discriminatori. Orbene, l’illecito di cui al deferimento è considerato - per giurisprudenza ormai consolidata - di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo, espressione della “volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia” (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/Cfa 2017/2018; n. 105/CFA/2020-2021). Nel caso di specie, le parole rivolte dai sostenitori della deferita alla giocatrice …. presentano una evidente connotazione offensiva dell’altrui dignità, dovendosi ritenere l’offesa alla dignità della persona in ragione del colore della pelle comportamento discriminatorio che nega il diritto di ciascuno di essere riconosciuto come persona libera ed eguale (CFA N. 80 del 13 marzo 2023). Il Tribunale ritiene, pertanto, che le espressioni “bestia” e “sei scura” integrino gli estremi del comportamento discriminatorio previsto e punito dall’art. 28 CGS in quanto volte ad attribuire alla destinataria dell’offesa una condizione di diversità, connotata da ostilità discriminatoria a sfondo razziale. Inoltre, questo Tribunale non ha potuto appurare dalle emergenze processuali alcun elemento utile ai fini della sussistenza di esimenti ed attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S. non rilevando ai fini del presente giudizio la documentazione prodotta dalla deferita e non risultando provata la dedotta circostanza di aver cooperato con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0060/CFA del 10 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Puglia n. 76 del 13 Dicembre 2022

Impugnazione – istanza:  –  ASD Città di Gallipoli/Procura Federale Interregionale

Massima: La Corte respinge il reclamo della società  - deferita e sanzionata a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3 e 28 commi 1 e 4 del Codice di 2 giustizia sportiva “per avere i propri sostenitori, nel corso della gara Città di Gallipoli – Parmhaclub Spartan Legend del 20.02.2022 valevole per il girone B del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia, scandito ripetutamente il coro del seguente tenore, rivolto alla sig.ra …. copresidente della società F. Gallipoli 1909 s.r.l. SSD “quella donna là fa la pornostar….. puttana…. puttana…“; gli stessi sostenitori, inoltre, esponevano sulle gradinate dell’impianto sportivo nel quale si svolgeva la predetta gara e durante lo svolgimento della stessa, uno striscione del seguente tenore: “V. lavati la bocca”  - e, in riforma in peius della decisione impugnata, irroga alla stessa la sanzione della squalifica del campo per 4 (quattro) giornate, disponendo che gli incontri vengano disputati in campo neutro e a porte chiuse, nonchè l'ammenda di € 1.500,00..Ed in effetti tali fatti sono espressione di becero, incivile, spregevole e offensivo comportamento sessista nei confronti di una dirigente sportiva, peraltro non presente allo stadio.Ma ancor più grave, come sottolineato in sentenza, è l’effetto dovuto alla diffusa risonanza pubblica – peraltro ampiamente prevedibile - che quei fatti - riportati dai media nella loro volgare crudezza - hanno prodotto sulla dirigente V. in quanto lesivi dell’onore e della dignità della persona che li ha subiti. Non solo quindi i fatti sussistono e sono gravi - e presumibilmente sussumibili nel reato di diffamazione aggravata previsto dall’art. 595 del codice penale - ma alla loro intrinseca gravità si accompagna la gratuità e la volgarità del gesto, evidentemente premeditato. Né valgono a giustificare ovvero a minimizzare i fatti accaduti i riferimenti alle vicende intercorse tra la sig.ra V. e la tifoseria della società A.S.D. Città di Gallipoli, perché una cosa è la passione e l’animosità che l’agonismo sportivo può giustificare, ancorché nel mondo virtuale dei social, e altra e diversa cosa è l’ingiuria grave e il disprezzo rivolto alla persona con modalità che, come nella specie, presumibilmente integrano condotte penalmente rilevanti. D’altra parte, se è pur vero che la terna arbitrale non ha rilevato quanto accadeva in tribuna, a riprova dei gravi fatti accaduti, sussiste il rapporto dell’assistente capo della Questura di Gallipoli, …. che ha dichiarato di aver ascoltato i cori sessisti e di aver visto esporre lo striscione dai tifosi della A.S.D. Città di Gallipoli. Al riguardo, è appena il caso di rammentare che il referto arbitrale non può assurgere a prova legale anche del quod non, posto che l’attenzione del direttore di gara e degli assistenti può essere assorbita dallo svolgimento dell’incontro e non essere in grado di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco. Ne consegue che il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 92/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 25/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 28/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 52/2022-2023). E ad ulteriore conferma dei fatti attestati nella veste di pubblico ufficiale dall’assistente di Polizia si inseriscono gli otto provvedimenti di DASPO inflitti a altrettanti sedicenti tifosi individuati attraverso le riprese fotografiche e foto segnaletiche relative al momento dell’esposizione dello striscione, e che riportano con ampia e dettagliata motivazione tutte le fasi della manifestazione antisportiva dai medesimi posta in essere.

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