CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 24/01/2023 N. 760

Pubblicato il 24/01/2023

N. 00760/2023REG.PROV.COLL.

N. 09841/2021 REG.RIC.

N. 10191/2021 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9841 del 2021, proposto da Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- e Centro Ippico “-OMISSIS-” Società sportiva dilettantistica a r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Sala e Giorgio Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

 

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10191 del 2021, proposto da Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- e Centro Ippico “-OMISSIS-” Società sportiva dilettantistica a r. l., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi, Giovanni Sala e Giorgio Gargiulo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

nei confronti

Federazione Italiana Sport Equestri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

per la riforma

quanto ad entrambi i ricorsi:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, del Centro Ippico “-OMISSIS-” società sportiva dilettantistica a r.l., di Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Sport Equestri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati Cortenuti su delega di Gargiulo, Benincampi su delega di Matera Cortenuti su delega di Gargiulo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con atto di incolpazione del 27 febbraio 2019 la Procura federale della Federazione italiana sport equestri deferiva al Tribunale federale -OMISSIS- per aver posto in essere condotte di abuso nei confronti degli equidi (e, quindi, per violazione degli artt. 1 e 2, nn. 8 – 10 del Regolamento veterinario FISE – Sezione tutela del benessere del cavallo e dell’art. 1, lett. a) e b) del Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo), e, quest’ultimo, anche per aver impartito lezioni nella disciplina del Salto Ostacoli senza possedere la carica di istruttore federale (essendo abilitato solo come tecnico di equitazione americana, in violazione dell’art. 10 dello Statuto federale FISE e Normativa istruttori federali FISE), nonchè il Centro ippico “-OMISSIS-” per responsabilità oggettiva per le condotte dei suoi iscritti.

1.1. Con sentenza del 21 gennaio 2019 il Tribunale federale, superata l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini in quanto notificato dalla Procura federale all’indirizzo pec centroippicoilmuretto@per.eu, anziché all’indirizzo corretto, centroippicoilmuretto@pec.it, per il principio generale per il quale la violazione del contraddittorio non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, avendo lo stesso centro ippico fornito l’indirizzo errato al momento del tesseramento, comminava a -OMISSIS-, in proprio, e a -OMISSIS- la sanzione della sospensione per tre anni con aggravante per la prima condotta contestata, a -OMISSIS- la sanzione della sospensione per altri quattro mesi per la seconda condotta contestata e il Centro Ippico “-OMISSIS-” la sanzione della sospensione dell’affiliazione per un anno.

1.2. La decisione del Tribunale era confermata dalla Corte d’appello federale, con decisione del 2 luglio 2019.

La Corte d’appello federale, respingendo specifico motivo di appello proposto, ribadiva che la comunicazione degli atti del procedimento era stata correttamente operata dalla Procura federale all’indirizzo PEC indicato all’atto dell’affiliazione dal Circolo “-OMISSIS-”, la cui presidente, pertanto, non poteva invocare a proprio vantaggio il (suo stesso) mancato rispetto dell’obbligo di indicare una Pec esistente e di aggiornare la scheda federale, per il principio di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., per il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

Aggiungeva che la costituzione dei deferiti aveva spiegato efficacia sanante dell’eventuale nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (e del successivo atto di incolpazione e deferimento) ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. e che il diritto di difesa non poteva dirsi violato in conseguenza della tardiva conoscenza del deferimento, come dimostrato dalla complessa e puntuale articolazione della memoria difensiva nel primo grado del giudizio.

Nel merito, la Corte d’appello respingeva tutti i motivi proposti confermando le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado.

1.3. Il Collegio di garanzia del C.O.N.I., con decisione del 12 novembre 2019, n. 89, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso proposto dagli affiliati.

Con il primo motivo di ricorso era ancora una volta reiterata la censura di violazione del diritto di difesa per nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.

Precisato che l’errata indicazione dell’indirizzo PEC al momento dell’affiliazione comportava una nullità della notificazione (per impossibilità del compimento della trasmissione dell’atto), il Collegio, sulla base degli articoli 156, 157 e 160 cod. proc. civ., respingeva la censura in quanto: - la circostanza di aver indicato un indirizzo erroneo non può essere invocata quale vizio procedurale dalla parte che ha determinato l’errore; - l’atto del quale si lamenta la nullità aveva comunque raggiunto il suo scopo per la costituzione della parte, che, sebbene si fosse costituita al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione, aveva avuto la possibilità di difendersi, controdedurre e formulare istanze istruttorie, con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza; - per l’incompatibilità logica della nullità eccepita con la richiesta di definire nel merito e senza rinvio il giudizio, come reso esplicito nella pubblica udienza.

Per il resto, il Collegio di garanzia dichiarava inammissibili le censure proposte.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, -OMISSIS- e il Centro Ippico “-OMISSIS-” domandavano l’annullamento delle decisioni degli organi della giustizia sportiva della F.I.S.E. sulla base di sei motivi.

Rileva, in questa sede, in particolare il primo motivo di ricorso volto a contestare le decisioni impugnate per violazione del diritto di difesa come tutelato dalle disposizioni costituzionali, da quelle del Regolamento di giustizia sportiva FISE e dal Codice della giustizia sportiva del CONI; assumevano di aver avuto conoscenza del procedimento disciplinare solo a seguito della notifica dell’avviso di fissazione della prima udienza, senza aver ricevuto in precedenza né avviso di conclusioni delle indagini né atto di incolpazione e deferimento e che tanto s’era verificato perché la Procura federale, pur essendosi resa conto dell’erroneità dell’indirizzo PEC indicato all’atto dell’affiliazione per aver ricevuto riscontro negativo dal sistema informatizzato, non aveva contattato il Centro ippico (o i suoi affiliati) per segnalare l’accaduto, come invece, successivamente aveva fatto il Tribunale al momento della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.

La mancata ricezione degli atti del procedimento disciplinare aveva loro impedito di esercitare le facoltà garantite dal Regolamento di giustizia nella fase procedimentale (e, segnatamente, di essere ascoltati e di indicare mezzi di prova a discolpa).

A conclusione dei motivi di ricorso era proposta domanda di condanna della F.I.S.E. e del C.O.N.I. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza delle illegittime pronunce adottate dagli organi della giustizia sportiva.

2.1. Resistenti la F.I.S.E. e il C.O.N.I., il giudice di primo grado, con la sentenza della prima sezione, del 20 settembre 2021, n. 9851, dichiarava la domanda di annullamento inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, mentre accoglieva la domanda risarcitoria.

2.2. Il tribunale diceva riservate agli organi di giustizia sportiva le controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, avendo la giurisdizione del giudice amministrativo ad oggetto la tutela risarcitoria per equivalente ex art. 133, comma 1, lett. z) cod. proc. amm..

Si occupava, pertanto, della domanda risarcitoria che riteneva fondata per aver la Procura federale della F.I.S.E. violato l’obbligo di cooperazione con le parti, previsto dagli artt. 21 del Regolamento di giustizia F.I.S.E. e 2 del Codice di giustizia sportiva del C.O.N.I., nonché il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e di parità delle armi nell’ambito del procedimento disciplinare, avendo trasmesso l’avviso di conclusione delle indagini e l’atto di incolpazione e deferimento ad un indirizzo di posta elettronica errato e non rinnovato la notifica una volta acquisita la ricevuta di mancata ricezione.

Tale violazione, continuava il tribunale, pur verificatasi nella fase delle indagini di competenza della Procura federale, s’è poi propagata a tutte le successive fasi del giudizio, fino alla decisione del Collegio di garanzia del C.O.N.I.; tutti i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia nella vicenda in esame erano, dunque, illegittimi in via derivata, sebbene ciascuno di essi si fosse specificatamente occupato della nullità degli atti di indagine, ritenendo il vizio sanato dalla costituzione nel giudizio e dall’espletamento dell’attività difensiva.

Detto dell’illegittimità degli atti, il giudice accertava la colpa degli organi giustiziali della Federazione, in specie in considerazione della violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede, e, infine, diceva raggiunta la prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dai ricorrenti, ad eccezione del danno all’immagine.

3. Propone appello la Federazione italiana sport equestri (con R.g. 9841/2021); nel giudizio si sono costituiti con appello incidentale -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante del Centro Ippico -OMISSIS- società sportiva dilettantistica a r.l. e -OMISSIS-; si è costituito anche il C.O.N.I., che ha concluso per l’accoglimento dell’appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.

3.1. Con autonomo appello la medesima sentenza è stata impugnata dal C.O.N.I. (con Rg. n. 10191/2021); nel giudizio si sono costituiti -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante del Centro Ippico -OMISSIS- società sportiva dilettantistica a r.l. e -OMISSIS-, nonché la F.I.S.E. che ha concluso per l’accoglimento dell’appello.

3.2. Le parti hanno depositato memorie ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.

All’udienza del 13 ottobre 2022, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., in quanto impugnazioni proposte nei confronti della medesima sentenza.

2. Precede l’esame dei motivi di appello la delibazione dell’eccezione di irricevibilità di entrambi gli appelli sollevata da -OMISSIS- nelle memorie di costituzione in giudizio.

2.1. Gli appellati sostengono l’irricevibilità degli appelli per tardività del deposito avvenuto oltre il termine di quindici giorni dalla data di notifica; precisamente il 22 novembre 2021 a fronte di notifica effettuata il 28 ottobre 2021.

Assumono, infatti, che il giudizio sia soggetto a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 cod. proc. amm., comma 1, lett. g) cod. proc. amm., in quanto controversia relativa a “provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”, con conseguente dimezzamento dei termini, ivi compreso quello per il deposito degli atti.

2.2. L’appellante, dopo aver eccepito l’inammissibilità della memoria di costituzione con appello incidentale per violazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, n. 167 – per mancata indicazione degli estremi del procedimento e per eccedenza rispetto al limite dimensionale – replica all’eccezione di irricevibilità richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il dimezzamento dei termini, previsto dall’art. 119 cod. proc. amm. per le controversie soggette al rito abbreviato, non trova applicazione ai giudizi risarcitori; tale sarebbe l’odierno giudizio potendo il giudice amministrativo conoscere solo dei profili risarcitori relativi alle sanzioni disciplinari applicate nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse applicabile la riduzione dei termini, domanda la rimessione in termine ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. per errore scusabile.

2.3. Il C.O.N.I. eccepisce l’inammissibilità della memoria di costituzione con appello incidentale e argomenta identicamente sull’inapplicabilità dei termini dimezzati alle controversie risarcitorie.

3. È possibile prescindere dall’eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione degli appellati per la rilevabilità anche d’ufficio della questione dell’irricevibilità degli appelli.

L’eccezione di irricevibilità degli appelli è fondata.

3.1. L’art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate materie), comma 1, lett. g) cod. proc. amm. dispone che: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: […] g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”; per dette controversie, dunque, è previsto il dimezzamento di tutti i termini processuali (così, in particolare, il secondo comma), ivi compreso il termine di cui all’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito del ricorso.

Il comma 7 dell’art. 119 cit. prevede che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo”.

3.2. Come esposto in precedenza, gli appellanti sostengono che il dimezzamento dei termini valga nel solo caso in cui sia proposta domanda di annullamento dei provvedimenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, non anche quando sia proposta esclusivamente domanda di risarcimento del danno per illegittimità di detti provvedimenti.

Tuttavia, la questione interpretativa – che pure appare meritevole di approfondimento (considerato l’orientamento giurisprudenziale, richiamato dagli appellati, che escludere il dimezzamento dei termini in caso di giudizi di risarcimento del danno derivante dai provvedimenti di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di cui all’art. 133, comma 1, lett. f) cod. proc. amm.; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2013, n. 5629) – è irrilevante ai fini della decisione dell’eccezione in esame.

Nel presente giudizio, infatti, è stata proposta una domanda di annullamento dei provvedimenti adottati dagli organi della giustizia sportiva della Federazione italiana sport equestri.

È sufficiente, al riguardo, riportare le conclusioni svolte dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, ove è chiesto al tribunale di “1.1.) annullare i provvedimenti impugnati con il conseguente annullamento delle sanzioni irrogate dal Tribunale Federale FISE ai ricorrenti dott.ssa -OMISSIS- e Centro Ippico -OMISSIS- per i motivi tutti di censura prospettati in ricorso. 1.2) in subordine annullare il provvedimento di sospensione irrogato al Sig. -OMISSIS- in accoglimento del secondo motivo di ricorso. 2) condannare la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e congiuntamente o disgiuntamente il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) al risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti per effetto dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o in equitativa determinata dall’Ill.mo Tribunale”.

Non v’è alcun dubbio, pertanto, che nel giudizio sia stata proposta una domanda di annullamento dei provvedimenti unitamente a domanda di risarcimento del danno conseguente.

3.3. Né vale a qualificare diversamente l’odierno giudizio la circostanza che il giudice di primo grado abbia declinato la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati (per essere la stessa riservata all’ordinamento sportivo) e che il capo riguardante la domanda di annullamento non sia stato impugnato ed è ora coperto dal giudicato.

Ciò in quanto non può dirsi consentito il mutamento del rito tra il primo e il secondo grado del giudizio in ragione della decisione assunta dal giudice di primo grado, poiché ciò darebbe luogo ad un inammissibile mutamento del rito secundum eventum litis, che, oltre a non trovare alcun appiglio normativo, trattandosi di potere riservato al giudice che lo esercita pendente la controversia, comporterebbe incertezza sulla decorrenza dei termini processuali.

Il rito applicabile è, dunque, definito una volta e per tutte in ragione delle domande proposte negli atti introduttivi del giudizio, con conseguente prevalenza, nel caso in cui siano proposte domande assoggettate a riti diversi, del c.d. rito abbreviato per l’espressa previsione dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., ai sensi del quale: “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”, all’interno del quale è collocato proprio l’art. 119 cod. proc. amm..

3.4. Nel caso di specie, pertanto, quale che sia la corretta interpretazione dell’art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il rito applicabile è quello c.d. abbreviato perché nel primo grado del giudizio era stata proposta domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati cumulata con la domanda risarcitoria.

3.5. Il Collegio, peraltro, esclude possa disporsi la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.a. secondo cui: "1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.".

Non sussistono infatti le condizioni per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a.: i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.

Nessuna delle predette situazione ricorre nel caso in esame, ove era ben noto agli appellanti che il giudizio di primo grado, in ragione delle domande proposte, era assoggettato al rito c.d. abbreviato (in caso analogo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4586, cui si rinvia per ulteriori considerazioni sull’inapplicabilità dell’errore scusabile).

3.6. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività del suo deposito.

Ne segue che l’appello incidentale proposto da -OMISSIS- nella qualità indicata in epigrafe e di -OMISSIS-resta assorbito poiché proposto in via subordinata.

Si legge, infatti, nelle conclusioni rese dalle parti, dopo la richiesta di riezione dell’appello principale, "…3. Nella denegata ipotesi in cui non sia dichiarato inammissibile l’appello principale per tardività del deposito, venga accolto l’appello incidentale sopra proposto…”; l’appello incidentale, dunque, è stato proposto in via meramente subordinata, per il caso di esame nel merito del ricorso principale: il mancato accoglimento dell'appello principale, in ragione della sua irricevibilità, osta dunque alla disamina dell'appello incidentale condizionato.

4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti dei giudizi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara irricevibili.

Compensa tra tutte le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

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