T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 22/02/2023 N. 1067
Pubblicato il 22/02/2023
N. 01067/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02949/2023 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2949 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio, Nicola Apa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Covisoc), non costituiti in giudizio;
nei confronti
Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Procura Federale), non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione, anche in via monocratica,
del provvedimento della Covisoc dell'-OMISSIS- e per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Covisoc di ostendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che va disposta l’audizione delle parti con apposita convocazione delle medesime in via telematica su piattaforma Teams per le ore 11,30 del giorno 23 febbraio 2023;
b) che va ordinato all’Amministrazione di depositare, in vista della menzionata audizione, una relazione sulle censure proposte dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche presso la sede reale.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023.