T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 15/02/2023 N. 975

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00975/2023 REG.PROV.CAU.

N. 16191/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16191 del 2022, proposto da

-OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via T. Tasso n. 31;

contro

Commissione CONI Agenti Sportivi, Commissione Federale Agenti Sportivi, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum: Italian Association Of Football Agents, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bosco, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. -OMISSIS-comunicata il 23 novembre 2022, del dispositivo distinto al Prot. n.-OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data, del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi comunicato in data 6 giugno 2022, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. -OMISSIS- e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022 per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l'art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) nonché per l'annullamento del provvedimento di cancellazione FIGC comunicato via pec il 14 giugno 2022 e del corrispondente art. 22 Regolamento FIGC fondante la cancellazione con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, impregiudicata ogni decisione relativa da eventuali profili di inammissibilità del gravame, all’esame sommario proprio della presente fase, non sussistono i presupposti per la concessione delle misure cautelari invocate dal ricorrente;

rilevato, in particolare, che ferma restando la necessità di sottoporre i plurimi profili di censura all’approfondimento proprio del merito, il ricorso non è assistito dal requisito del periculum in mora, considerato:

- che l’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare e deve essere rinnovata annualmente entro il termine del 31 dicembre, previo rinnovo dell’iscrizione nel Registro della FIGC;

- che pertanto il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione nell’Elenco degli Agenti domiciliati per l’anno 2022 ha in ogni caso esaurito i suoi effetti;

- che relativamente all’anno 2023, l’odierno ricorrente non risulta aver richiesto l’iscrizione né nel Registro Agenti Domiciliati della FIGC, né nel Registro Nazionale degli Agenti Domiciliati CONI;

Ritenuto, pertanto, che la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati non potrebbe recare al ricorrente alcun vantaggio;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

Respinge l’istanza di misure cautelari;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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