T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 16/02/2023 N. 2814
Pubblicato il 16/02/2023
N. 02814/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09960/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9960 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eurobasket Roma Società Sportiva Dilettantistica A R L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Schillaci, Giovanni Allegro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Schillaci in Roma, via Pietro della Valle 2;
contro
- C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Guarino, Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui al dispositivo prot. n. 00943/2022 del 12 agosto 2022, notificato in pari data, con cui nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2022 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prima Sez., ha respinto il ricorso proposto da Eurobasket Roma avverso il provvedimento della Corte Federale d'Appello FIP di cui al C.U. n. 52 del 25 luglio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP di cui al C.U. n. 22 del 20 luglio 2022, che ha respinto il ricorso presentato da Eurobasket Roma avverso la delibera n. 7 del 15 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIP, nella parte in cui ha deliberato di non ammettere Eurobasket Roma al Campionato di Serie A 2 per l'anno sportivo 2022/2023;
- di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali o comunque connessi all'atto impugnato, anche di carattere generale, ivi inclusi la già citata delibera n. 7 del 15 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIP ed il parere contrario espresso dalla Com.Te.C. nella riunione del 12 luglio 2022, oltre a tutti gli atti e documenti analizzati durante l'istruttoria che li ha preceduti, benché non conosciuti dalla ricorrente;
- della decisione (non ancora pubblicata) con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prima Sezione, motiverà il rigetto di cui all'anzidetto dispositivo Prot. n. 00943/2022 del 12.8.2022
nonché per l'accertamento e la declaratoria del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al campionato maschile di basket serie A2 organizzato dalla FIP nella stagione 2022/23
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eurobasket Roma Società Sportiva Dilettantistica A R L il 28/10/2022:
ammissione al campionato maschile di basket serie a 2
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il ricorso per l’accesso proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, del cpa, depositato in giudizio dalla ricorrente in data 17 ottobre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. e di Federazione Italiana Pallacanestro;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, con riferimento al ricorso per l’accesso proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, del cpa (depositato in giudizio in data 17 ottobre 2022), di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle seguenti quattro società (ovvero la Pallacanestro Biella, la Kleb Basket Ferrara, la Fortitudo Bologna e la Chieti Basket) in quanto la società ricorrente ha chiesto, tra l’altro, l’ostensione della documentazione relativi al possesso dei requisiti economici e finanziari da parte delle predette;
- che, nell’ambito del procedimento di accesso, conclusosi con il rigetto in questa parte della FIP con nota del 20 settembre 2022 in ragione della carenza di rappresentanza del soggetto firmatario dell’istanza (ma accolta con riferimento al verbale della COM.TEC), la Federazione resistente non ha proceduto a comunicare il contenuto dell’istanza della ricorrente alle predette società controinteressate;
- che, pertanto, in assenza di tale coinvolgimento procedimentale, occorre procedere in questa sede ad integrare il contraddittorio processuale con le predette quattro società sportive (ovvero la Pallacanestro Biella, la Kleb Basket Ferrara, la Fortitudo Bologna e la Chieti Basket);
- che la società ricorrente dovrà quindi notificare il predetto ricorso proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, del cpa alle predette quattro società sportive (ovvero la Pallacanestro Biella, la Kleb Basket Ferrara, la Fortitudo Bologna e la Chieti Basket) entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente, e depositare in giudizio la prova dell’avvenuta notifica entro i successivi 15 gg.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina l’integrazione del contraddittorio nelle modalità e termini di cui in motivazione.
Fissa, per la prosecuzione, la camera di consiglio del 16 maggio 2023 per la definizione del solo ricorso per l’accesso proposto dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del cpa e depositato in giudizio in data 17 ottobre 2022.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere