CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 05/04/2023 N. 1328
Pubblicato il 05/04/2023
N. 01328/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02620/2023 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2620 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via T. Tasso 31;
contro
Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi, Commissione Federale Agenti Sportivi, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via XXIV Maggio n. 43;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00972/2023, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C. e di C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Di Cintio su delega di Ferrari, Vitale su delega di Napolitano;
Impregiudicate le delicate questioni concernenti il fumus boni iuris sollevate con l’appello cautelare in trattazione, che potranno essere esaminate in maniera approfondita fin dalla trattazione del merito in primo grado, nella specie è dominante l’assenza dei profili di periculum in mora, come esattamente rilevato dal primo giudice nell’ordinanza impugnata, posto che non risulta che l’appellante abbia rinnovata la richiesta di iscrizione al registro degli agenti sportivi domiciliati per l’anno 2023; ne discende quale conseguenza che l’eventuale accoglimento della domanda cautelare non produrrebbe alcun effetto giuridico utile per il medesimo appellante;
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese giudiziali della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello (Ricorso numero: 2620/2023).
Compensa tra le parti le spese giudiziali per la presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore