CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 04/04/2023 N. 3449

Pubblicato il 04/04/2023

N. 03449/2023REG.PROV.COLL.

N. 02328/2023 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2023, proposto da Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio e Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-ter, n. 3692 del 2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Viglione, Clarizia, Paolantonio;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che :

- la F.I.G.C.-Federazione Italiana Giuoco Calcio ha interposto appello nei confronti della sentenza 6 marzo 2023, n. 3692 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-ter, che ha accolto il ricorso di -OMISSIS- avverso la nota Co.Vi.So.C. in data 8 febbraio 2023, con natura interlocutoria, ma sostanzialmente di non accoglimento dell’istanza di accesso (risalente al precedente 2 febbraio) dell’odierno appellato, concernente l’atto della Procura federale n. 10940/pf/GC/bpl in data 14 aprile 2021 (contenente “indicazioni interpretative”);

- più precisamente, la nota impugnata dal-OMISSIS-, già Head of Football Teams & T.A. della Juventus, si è limitata a rappresentare che «il documento a cui si richiede di potere accedere è stato formato dalla Procura Federale […]. La Vostra istanza, pertanto, è stata prontamente indirizzata a tale organo per quanto di competenza»;

- con il ricorso di primo grado il -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della Co.Vi.So.C. di ostendergli la predetta nota in data 14 aprile 2021 della Procura federale;

- ha allegato di averne interesse essendo stato deferito dinanzi alla giustizia sportiva dalla Procura federale per violazione degli artt. 4 e 31 del codice della giustizia sportiva della F.I.G.C., e dunque, essenzialmente, per violazione del dovere di fedeltà, in quanto avrebbe sottoscritto contratti di cessione di calciatori indicanti un corrispettivo maggiore del reale, circostanza incidente sul bilancio della società;

- in conseguenza di ciò con sentenza 20 gennaio 2023, n., 63, emessa su ricorso per revocazione, la Corte federale di appello della F.I.G.C. ha condannato il -OMISSIS- all’inibizione temporanea per sedici mesi a svolgere attività in ambito federale;

Considerato che :

- la sentenza di prime cure, nell’accogliere il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., e per l’effetto ordinare l’ostensione documentale, ha ritenuto che la nota Co.Vi.So.C. impugnata abbia natura provvedimentale, in quanto con la stessa la Commissione di vigilanza ha dismesso la propria competenza all’ostensione, rifiutando il provvedimento; ha inoltre escluso una violazione del vincolo della pregiudizialità sportiva (di cui all’art. 3 della legge n. 280 del 2003), in quanto, seppure la mancata esibizione del documento era stata oggetto del giudizio sportivo (peraltro non conclusosi, pendendo l’impugnazione dinanzi al Collegio di garanzia dello sport del C.O.N.I.), non esiste una disciplina dell’accesso difensivo nell’ambito dell’ordinamento sportivo;

- l’appello proposto dalla F.I.G.C. deduce la violazione della pregiudiziale sportiva, assumendo che è ravvisabile la tutela nei confronti del diniego di accesso dinanzi agli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 47 del codice di giustizia sportiva del C.O.N.I., e comunque contesta l’ostensibilità dell’atto della Procura federale, espressione di un potere di vigilanza;

- si è costituito in resistenza il-OMISSIS- -OMISSIS- al fine di eccepire la inesistenza dei presupposti per la misura cautelare monocratica;

Considerato, ancora, che :

- l’appello della F.I.G.C. conteneva anche domanda di tutela cautelare monocratica, che è stata disattesa con decreto presidenziale 11 marzo 2023, n. 978;

- in data 11 marzo 2023 la Co.Vi.So.C. ha trasmesso all’appellato la nota della Procura federale oggetto della domanda di ostensione documentale;

Ritenuto che :

- l’intervenuta ostensione documentale da parte della Co.Vi.So.C., motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure e del decreto monocratico di rigetto della tutela cautelare di cui all’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;

- l’ostensione, in pendenza di giudizio, del documento, determinandone la discovery, è incompatibile con la persistenza dell’interesse alla decisione del merito della controversia avente ad oggetto proprio le riproposizione delle ragioni a sostegno del diniego;

- il ricorso in appello va dunque dichiarato improcedibile;

- da ultimo, le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità dello sviluppo processuale della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

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