Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 13/TFN-SVE del 20 Dicembre 2024

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici n. 164 quater 2022/2023 pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023)

Impugnazione Istanza: Decisione n. 51/2024 assunta dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport (Procedimenti riuniti n. 0006/TFNSVE/2023-2024 e n. 0008/TFNSVE/2023-2024 - ASD Napoli Futsal / N.H. - Reclami ex art. 90, comma 2, lett. b, CGS

Massima: A seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello  Sport viene riformata la decisione della CAE e condannato il calciatore a corrispondere in favore della società l'importo di 181.000,00 oltre accessori, dalla data di maturazione e sino al soddisfo… È richiesto a questo Collegio di valutare, in sede di rinvio, la riducibilità, per manifesta eccessività, della clausola penale espressa all'art. 5 dell'accordo economico in atti, concluso tra le parti in data 24 giugno 2022, in forza della quale là dove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, avesse richiesto e ottenuto il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarebbe stato tenuto al pagamento di una penale pari al triplo degli importi complessivamente pattuiti. È indubbio che il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. sia un "aspetto del normale controllo che l'ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia privata" (Cass. n. 10511/1999), il quale va operato, non soltanto al momento della conclusione dell'accordo ma anche alla luce della fase attuativa dello stesso, tenuto conto del principio di solidarietà (art. 2 cost.), come pure delle clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), quali elementi conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass. n. 11908/20). Né può dubitarsi che destinatari del controllo in parola siano tutti gli atti di autonomia negoziale, anche di tipo collettivo, come quelli attraverso i quali gli enti di governo dello sport, compresa la Divisione Calcio a 5, sono soliti assolvere alle loro funzioni istituzionali, essenziali per la tenuta dell'intero movimento. Nel caso che occupa, è pacifico che l'accordo economico del quale si controverte sia rimasto del tutto inadempiuto. E ciò in conseguenza della scelta del Calciatore di tesserarsi, soltanto un mese dopo la conclusione del vincolo triennale con il Napoli Futsal, per il club estero del Noia Futbol Sala. Da qui l'operatività della penale di cui all'art. 5. Come pure deve tenersi in conto il comportamento silente fatto registrare in tali circostanze dall'Atleta, il quale non ha prodotto alcun riscontro alle ripetute diffide all'adempimento rivoltegli dal Napoli Futsal nell'immediatezza dei fatti. Con riguardo, poi, all'interesse del creditore all'adempimento, non è contestato tra le parti che il Napoli Futsal, prima di determinarsi a vincolare il sig. … per il triennio 2022-2025, avesse già tesserato il calciatore per la stagione 2021/2022. Sì che le emergenze processuali rivelano che il Napoli Futsal, con la sottoscrizione dell'accordo del quale si controverte, avesse un interesse più che apprezzabile a che il sig. … vestisse i suoi colori sociali in maniera duratura. Circostanza, questa, per la quale il club italiano aveva ritenuto congruo sostenere un impegno di spesa complessivo pari a ben 90.500,00 euro. Il dato da ultimo richiamato, da sé, non è però dirimente ai fini di un'eventuale riconduzione ad equità della penale. Il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. è diretta espressione del principio di proporzionalità, e più in generale dell'"equilibrio" del regolamento negoziale, che tuttavia non è - di necessità - garanzia d’equivalenza tra le prestazioni. La proporzionalità, piuttosto, va declinata con i concorrenti principi di ragionevolezza e adeguatezza, apprezzabili soltanto ponderando tutti gli interessi (particolari e generali) dedotti nel regolamento negoziale e che assumono una valenza del tutto singolare là dove declinati nell'ambito dell'attività negoziale di tipo sportivo. Come rilevato da questo Tribunale già in occasione della decisione n. 23 del 5 marzo 2024 e come pure valorizzato dallo stesso Collegio di garanzia del CONI nel disporre il rinvio del presente procedimento, il giudizio in ordine all'onerosità - se eccessiva o meno e, eventualmente, in quale misura - della clausola penale per cui è causa richiede la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti nell'accordo economico del quale si controverte, tra cui va adeguatamente valorizzato anche quello riferibile alla Divisione Calcio a 5. Dopotutto, non è un caso che è proprio alla Divisione Calcio a 5 che si deve la predisposizione del modulo stesso utilizzato dalle parti per la sottoscrizione dell'accordo in parola, il quale standardizza la penale della quale si controverte imponendo, in ordine al quantum, che il suo calcolo avvenga sulla base dell'intero ammontare pattuito dalle parti e con il moltiplicatore del doppio o del triplo, a scelta delle parti, e con applicazione automatica del triplo in caso di mancata opzione. La penale in parola non risponde ad una funzione meramente compensativa del danno da inadempimento, ma è chiamata ad assolvere anche - e soprattutto - una funzione sanzionatoria e, ancor prima, di deterrenza generale verso la tenuta di comportamenti, come quello ivi contemplato, ovverosia il tesseramento ante tempus per un club straniero, idonei a mettere in discussione non soltanto la regolarità delle competizioni, ma prima ancora la tenuta della Divisione Calcio a 5 italiana e l’interesse, pur meritevole, della Napoli Futsal a usufruire per più anni delle prestazioni dell’atleta. Ne consegue che, in tal caso, è la specificità (art. 165 TFUE) stessa degli interessi sottesi all'atto di autonomia negoziale a giustificare la particolare afflittività della sanzione, di certo non misurabile con criteri di calcolo utilizzati dalla giurisprudenza con riferimento a contratti a prestazioni corrispettive (anzitutto la compravendita) che si muovono in una dimensione dualistica degli interessi incisi in concreto dal regolamento, e dunque molto lontana dalla singolarità dell'attività negoziale della quale si controverte in questa sede. Tra l'altro, la funzione sanzionatoria della penale è tanto più forte nella vicenda che occupa, se si considera che, come richiamato dallo stesso Collegio di garanzia del CONI in occasione del presente rinvio, l'art. 17 del regolamento FIFA su Status e Trasferimenti dei Calciatori, non a caso richiamato dallo stesso art. 5 dell'accordo economico del quale si controverte, nel disciplinare le conseguenze del recesso ante tempus da un contratto senza giusta causa, prevede all'occasione proprio l'imposizione di una sanzione pecuniaria. Ciò nondimeno, tenuto conto che nel caso di specie le parti non hanno espressamente opzionato il moltiplicatore del triplo, la cui applicazione è invece frutto di un automatismo pur previsto dal modello contrattuale delle quali queste si sono avvalse, come pure che l'Atleta ha lasciato il club dilettantistico italiano prima ancora che il campionato di settore prendesse avvio, e comunque a fronte del tesseramento per un club (estero) professionistico, avendo così modo di accedere alla pienezza delle tutele retributive assicurative e previdenziali, questo Collegio ritiene equo rideterminare la penale di cui all'art. 5 dell'accordo economico in atti nella misura di 181.000,00, frutto dell'applicazione del moltiplicatore del doppio (anziché del triplo) all'intero ammontare pattuito con l'accordo economico in atti…Il caso: In data 24 giugno 2022 la ASD Napoli Futsal stipula con il calciatore … un accordo ai sensi dell'art. 94 ter NOIF, ritualmente depositato presso la Divisione Calcio a 5. Nello specifico, l'accordo presenta una durata triennale (con scadenza al 30 giugno 2025) e prevede la corresponsione, in favore del Calciatore, di un compenso complessivo pari ad 90.500,00, così distribuiti: 28.500,00 per la stagione 2022/2023, 30.000,00 per la stagione 2023/2024; 32.000,00 per la stagione 2024/2025. Nel luglio del 2022, e dunque soltanto un mese dopo il perfezionamento dell'accordo, … ottiene il tesseramento con la società professionistica spagnola Club Noia Futbol Sala. Tale circostanza rende operativa la clausola di cui all'art. 5 dell'accordo in parola, che testualmente recita: "Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori - al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo (selezionare una delle opzioni: in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano o meno maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili". In ragione di ciò, il Napoli Futsal diffida per ben due volte il Calciatore al pagamento di quanto dovuto in suo favore, senza tuttavia ricevere riscontro. Così propone ricorso alla Commissione Accordi Economici (CAE) perché, previo accertamento della violazione dell'art. 5 dell'accordo da parte del Calciatore, il sig. …sia condannato a pagare in suo favore la penale nella misura contrattualmente prevista, e dunque pari ad 271.500,00, somma corrispondente al "triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta" con l'accordo richiamato ovvero in altra eventuale minore misura. … partecipa al giudizio dinanzi alla CAE contestando sia l'an della pretesa creditoria che il suo quantum, del quale richiede anche la riduzione per eccessiva onerosità. Con decisione del 21 dicembre 2023, la Commissione Accordi Economici, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Napoli Futsal nei confronti di …, riduce ad 30.166,67 (quale "importo medio degli importi annui lordi convenuti per le tre stagioni sportive indicate nell’accordo economico") quanto dovuto dal Calciatore alla Società, ritenendo eccessivamente onerosa la penale prevista dal richiamato art. 5 dell'accordo. Avverso la decisione della CAE propongono reclamo a questa Sezione del Tribunale Federale Nazionale sia il calciatore che la Società. Con autonomo reclamo avverso la medesima statuizione della Commissione Accordi Economici … l'ASD Napoli Futsal richiede a questo Tribunale, previo annullamento e/o riforma della decisione della CAE, in via principale, la condanna del calciatore …al pagamento dell'intera penale dovuta ex contractu, e dunque nella misura di 271.500; in via subordinata, la condanna del Calciatore alla corresponsione, sempre in favore dell'ASD Napoli Futsal, della penale in misura di 181.000,00, pari al "doppio degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta"; in via ulteriormente gradata, la condanna al pagamento della penale in misura di 90.500,00, pari agli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta"; in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento in favore dell'ASD Napoli Futsal della penale "in altra eventuale minore misura, ritenuta equa dal Collegio". Il calciatore … ha chiesto a sua volta la riforma integrale della decisione della Commissione Accordi Economici, non condividendo il rigetto delle eccezioni di invalidità/inefficacia dell'accordo triennale, come pure di nullità e/o inefficacia quantomeno dell'art. 5 del predetto accordo, anche per la mancata adeguata approvazione scritta specifica della relativa clausola. In subordine, richiede un'ulteriore riduzione della penale, ritenendola eccessivamente onerosa anche così come rideterminata dalla CAE con la decisione reclamata. Questo Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti innanzi descritti, con decisione n. 23 del 5 marzo 2024, depositata l'8 marzo 2024, respinge la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Calciatore …rigetta l'appello dal medesimo proposto e, in accoglimento di quello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, riforma la decisione della Commissione Accordi Economici - LND e, per l'effetto, condanna il Calciatore al pagamento, in favore del Club dilettantistico, della somma di 271.5000,00 a titolo di penale per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022, oltre spese legali liquidate in complessivi 500,00, oltre accessori. La decisione del TFN è impugnata da … dinanzi al Collegio di garanzia del CONI….Il Collegio di garanzia del CONI ritiene fondato il motivo riguardante l'eccessiva onerosità della penale prevista per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022. Pur apprezzando il percorso argomentativo del Tribunale federale, per aver dato rilievo anche agli interessi generali della Divisione calcio a 5 e delle squadre partecipanti al relativo Campionato, che invece non erano stati adeguatamente considerati dal giudice di primo grado, lo censura nelle conclusioni, ovverosia là dove ritiene comunque inapplicabile nel caso di specie il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. Ad avviso del Collegio di garanzia "Non si può [...] escludere, pur in presenza di interessi generali, l'applicazione di una disposizione, come quella dettata dall'art. 1384 c.c., che ha una funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, in tutti i casi in cui la penale prevista, per il mancato rispetto del contratto, risulti manifestamente eccessiva". Venendo più nello specifico al caso che occupa, il Collegio di garanzia osserva che "poiché l'accordo contrattuale stipulato fra le parti è comunque espressione dell'autonomia privata di cui all'art. 1322 c.c., deve ritenersi quindi ammissibile il sindacato sulla congruità della penale e la sua eventuale riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., anche se la previsione di una penale, in misura percentuale sul contenuto economico dell'accordo, era stata prevista nel modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 (nel quale peraltro era comunque consentito scegliere fra due diverse misure della penale)". Una volta ritenuto applicabile l'art. 1384 c.c., il Collegio ritiene dunque necessario "valutare la congruità della penale comminata al ricorrente che, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, risulta evidentemente eccessiva, pur tenendo conto anche degli interessi generali tutelati, in relazione al valore economico del contratto sottoscritto dalle parti e non adempiuto dallo stesso ricorrente". Per tali ragioni, il Collegio di garanzia del CONI ritiene necessaria una rinnovata valutazione da parte del Tribunale federale sulla questione "affinché, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, facendo uso del suo prudente apprezzamento, [valuti] l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione non eseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito. Il tutto considerando anche l'interesse generale, rappresentato dalla Divisione calcio a 5, al rispetto degli impegni contrattuali assunti dai giocatori con le squadre con le quali hanno sottoscritto un accordo". A tal fine, il Collegio di garanzia del CONI ha disposto il rinvio della questione al Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche perché, in diversa composizione e sulla base delle considerazioni in diritto innanzi esposte, decida nuovamente sull'ammontare della penale dovuta dal calciatore … alla Società ASD Napoli Futsal.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 51/2024

Decisione impugnata: Decisione n. 0023/TFNSVE-2023-2024, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, a definizione dei procedimenti riuniti R.G. n. 6 e n. 8 TFNSVE 2023/2024, con dispositivo comunicato all’esito dell’udienza del 5 marzo 2024 e provvedimento integrale comunicato e pubblicato in data 8 marzo 2024, con la quale, nel rigettare l'appello del suddetto ricorrente e in accoglimento di quello proposto dalla A.S.D. [omissis], è stata riformata la decisione della Commissione Accordi Economici della LND, di cui al C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023 (che, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla A.S.D. [omissis], aveva condannato l’atleta al pagamento della somma di € 30.166,67, a titolo di penale contrattuale) e, per l'effetto, è stato condannato il sig. [omissis] al pagamento, in favore della A.S.D. [omissis], della somma di € 271.500,00, a titolo di penale, per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022.

Impugnazione Istanza: OMISSIS / A.S.D. [omissis] / Divisione Calcio a

Massima: Per la clausola di cui all’art. 5 dell’accordo è stata contemplata la doppia sottoscrizione e, come ha già correttamente ritenuto il Tribunale Federale, “il fatto che tra gli articoli per i quali sia stata contemplata la doppia sottoscrizione ve ne sia qualcuno che non presenta i caratteri della vessatorietà non significa che per quelli che tali sono e che sono stati correttamente indicati non operino gli effetti di vincolatività riconosciuti”.

Massima: Accolto il reclamo del calciatore e per l’effetto annullata la decisione del TFN Sezione Vertenze Economiche  che l’aveva condannato al pagamento, in favore della A.S.D. [omissis], della somma di € 271.500,00, a titolo di penale, per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24 giugno 2022 con rinvio alla stessa per un nuovo esame in ordine alla eccessiva onoresosità della penale che per l’inadempimento del calciatore è quantificata nel triplo degli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta" … Si deve partire con il ricordare che l’art. 1384 c.c. istituisce un presidio di garanzia a tutela del debitore nell’ipotesi di macroscopici difetti dell’equilibrio contrattuale, in tutte quelle situazioni in cui la quantificazione della penale assume caratteri di irragionevolezza. In tali fattispecie, la legge ammette il giudice ad una riduzione ad equità della medesima penale. Nel caso di specie, il Tribunale Federale ha ritenuto che il giudice di primo grado non poteva procedere ad una riduzione della penale contrattuale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., come aveva invece disposto, poiché l’accordo economico era “diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5”. Tale ricostruzione, pur dando giustamente rilievo alla tutela dell’interesse generale della Divisione Calcio a 5 e delle squadre partecipanti al Campionato Italiano di Calcio a 5, non è condivisibile nella conclusione raggiunta di ritenere comunque inapplicabile l’art. 1384 c.c. perché la clausola contrattuale vessatoria è stata apposta a tutela dell’interesse generale, tanto da essere già prevista dal modulo utilizzato per l’accordo. Se è vero, infatti, che una manifestazione dell’autonomia privata può rispondere sia a un interesse privato diretto delle parti contraenti sia a un interesse generale tutelato dall’ordinamento, non si può tuttavia ritenere sussistente nel nostro ordinamento una presunzione assoluta di ragionevolezza dell’equilibrio convenzionale perché fondata (anche) sulla tutela di un determinato interesse generale. Non si può quindi escludere, pur in presenza di interessi generali, l’applicazione di una disposizione, come quella dettata dall’art. 1384 c.c., che ha una funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, in tutti i casi in cui la penale prevista, per il mancato rispetto del contratto, risulti manifestamente eccessiva. D’altra parte, anche quanto disposto dall’art. 1384 c.c. si pone a tutela di un interesse generale e ciò è confermato dalla possibilità per il giudice di esercitare d’ufficio il potere di riduzione, anche quando le parti la abbiano esclusa convenzionalmente (ex multis Cassazione civile n. 25334 del 2017, n. 33159 del 2019). Mentre, nel caso in esame, l’interesse generale alla stabilità dei rapporti (e in maniera derivata alla competitività sportiva) è tutelato direttamente dall’esistenza di un complesso di norme applicabili all’autonomia contrattuale dei privati. Nel caso di specie, poiché l’accordo contrattuale stipulato fra le parti è comunque espressione dell’autonomia privata di cui all’art. 1322 c.c., deve ritenersi quindi ammissibile il sindacato sulla congruità della penale e la sua eventuale riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., anche se la previsione di una penale, in misura percentuale sul contenuto economico dell’accordo, era stata prevista nel modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5 (nel quale peraltro era comunque consentito scegliere fra due diverse misure della penale). Una volta ritenuto applicabile l’art. 1384 c.c., occorre quindi valutare la congruità della penale comminata al ricorrente che, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, risulta evidentemente eccessiva, pur tenendo conto anche degli interessi generali tutelati, in relazione al valore economico del contratto sottoscritto dalle parti e non adempiuto dallo stesso ricorrente. Per tali ragioni, questo Collegio ritiene che il ricorso sia sul punto fondato e che sia necessaria una rinnovata valutazione da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC sulla questione affinché, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “facendo uso del suo prudente apprezzamento, [valuti] l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione non eseguita o eseguita in ritardo, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass. n. 26901 del 2023; Cass. n. 19942 del 2023; Cass. n. 21357 del 2024). Il tutto considerando anche l’interesse generale, rappresentato dalla Divisione Calcio a 5, al rispetto degli impegni contrattuali assunti dai giocatori con le squadre con le quali hanno sottoscritto un accordo.

Massima: Risulta chiaramente inammissibile e comunque infondato il primo motivo di reclamo relativo all'invalidità e/o inefficacia “tout court” del contratto. Il Tribunale Federale, dopo un ampio esame degli elementi istruttori forniti dalle parti e dopo aver ammesso anche la prova testimoniale, ha ritenuto, infatti, non in discussione la libera volontà delle parti di vincolarsi per un triennio, mediante la sottoscrizione dell’accordo, con il contenuto dello stesso accordo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che “tutta la tesi dell’invalidità dell’intero accordo risulta, infatti, motivata sul presupposto di una intesa verbale di cui non vi è traccia scritta e che, comunque, al di là dell’ammissibilità o meno di accordi non sanciti per iscritto sul modulo di accordo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, non è risultata confermata neppure dalla prova testimoniale espletata a richiesta del calciatore”. Né, secondo il Tribunale Federale, poteva avere rilevanza la asserita mancanza della data, al momento della sottoscrizione dell’accordo, poi comunque depositato il 24 giugno 2022, o la mancata utilizzazione della modulistica prevista per la nuova stagione sportiva. Risulta quindi chiaro il convincimento dei giudici federali (di primo e secondo grado), sulla base degli elementi probatori raccolti, dell’infondatezza della censura, con la conseguente inammissibilità del motivo che, peraltro, sulla base degli atti di causa, risulta anche chiaramente infondato. Sul punto resta da aggiungere che, come ha evidenziato nella sua memoria la Società A.S.D. [omissis], l’accordo verbale non solo non è stato provato, ma non avrebbe comunque potuto avere alcun valore nell’ordinamento sportivo, tenuto conto delle formalità necessarie per la sottoscrizione e il controllo degli accordi e dei contratti. Non risulta quindi fondata, come ha già correttamente rilevato il Tribunale Federale, la tesi, risultata non provata, secondo cui l’accordo era stato verbalmente sottoposto alla condizione sospensiva negativa per il caso di tesseramento con un club straniero professionistico.

Massima: Sul punto correttamente il Tribunale ha peraltro ritenuto che non vi erano i presupposti per la risoluzione per giusta causa di un accordo liberamente sottoscritto fra le parti, non essendosi avverato “un fatto -imputabile ad una delle parti contraenti- di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti stesse e tale non può essere, come prospettato nella specie dal calciatore, la possibilità di cambio di status da dilettante a professionista trattandosi di circostanza che non solo non è imputabile ad una condotta ingiusta della controparte, ma che addirittura travalica il bilanciamento degli interessi delle parti contraenti…”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 13 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 165 quater/2022-23) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore B.A.D.C. (1034767)

Massima: Accolto l’appello della società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - che pur avendo riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dal giocatore e, di conseguenza, la spettanza della pretesa della Società al pagamento della penale prevista dall'art. 5 dell' Accordo, ha ritenuto, sul fronte del quantum, di ridurre in via equitativa la somma ad euro 30.000,00 per manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.. – e per l’effetto condannato il calciatore al pagamento della somma di euro 174.000,00 a titolo di penale pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” – rivendicata in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter N.O.I.F. stipulato il 20.10.2021, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.000,00 per la stagione sportiva 2021/2022; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2022/2023….Muovendo dal contenuto del richiamato art. 5 dell’accordo sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, emerge inconfutabilmente che lo stesso fa esplicito riferimento all’art. 17 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti dei calciatori, che contempla le conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa introducendo un meccanismo sanzionatorio che impone l’obbligo di pagamento dell’indennità. Adeguandosi a tale impostazione la Divisione Calcio a 5 ha quindi inserito nei modelli standard degli accordi economici la clausola secondo la quale laddove l’atleta, in contrasto con i termini di tesseramento  con la Società, richieda e ottenga il tesseramento  come calciatore (professionista e non professionista) con un club di una federazione estera, sarà tenuto  al pagamento in favore della Società di una penale pari al doppio o al triplo  degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’atleta. Risulta, quindi, imposta non solo la previsione della penale ma anche la sua misura che non può essere inferiore al doppio degli importi complessivamente pattuiti, né superiore al triplo degli stessi. La finalità di tale clausola è quella, evidenziata dalla Divisione Calcio a 5, di tutela della stabilità dei rapporti (in linea con i dettami del Regolamento FIFA citato) e nel contempo di garanzia per i Campionati italiani rispetto a quelli stranieri contrastando al fuga all’estero dei calciatori, di talché non può revocarsi in dubbio la piena validità ed efficacia della clausola, contenente la penale di cui si è detto, inserita nell’accordo economico sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dall’Istituzione Federale e che lascia alle parti liberalità di determinazione solo per ciò che concerne la durata del rapporto; gli importi concordati; la scelta in ordine all’ammontare della penale (doppio o triplo degli importi complessivamente concordati). Il resto è tutto predeterminato senza possibilità di negoziazione da parte dei contraenti. L’art. 1384 c.c., di contro è norma valevole nei rapporti tra privati nell’alveo dell’autonomia contrattuale a questi riconosciuta dall’ordinamento. La stessa individua due aspetti che possono giustificare l’intervento riparatorio in punto di penale e cioè mancata esecuzione parziale dell’obbligazione principale (che nella specie potrebbe sussistere dato che il calciatore ha disputato la prima delle due stagioni di cui all’Accordo) ovvero la manifesta eccessività della stessa, si ritiene che la problematica non possa prescindere da quanto in precedenza rappresentato circa la natura e la finalità della penale introdotta obbligatoriamente dalla Divisione Calcio a 5. Muovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5.  E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla Società ASD Napoli Futsal, la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva. Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie. Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”, trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”. L’ammontare della penale è pertanto pari all’importo di Euro 174.000,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 8 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. Cae 164-quater 2022/2023) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclami preliminarmente riuniti, ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposti dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore N.H. (1008769) e dal calciatore N.H. contro la società ASD Napoli Futsal

Massima: Accolto l’appello della società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - che pur avendo riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dal giocatore e, di conseguenza, la spettanza della pretesa della Società al pagamento della penale prevista dall'art. 5 dell' Accordo, ha ritenuto, sul fronte del quantum, di ridurre in via equitativa la somma ad euro 30.166,67 per manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.. – e per l’effetto condannato il calciatore al pagamento della somma di euro 271.500,00 a titolo di penale pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” – rivendicata in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter NOIF stipulato il 24 giugno 2022, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.500,00 per la stagione sportiva 2022/2023; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024; di euro 32.000,00 per la stagione sportiva 2024/2025….Premesso che l’art. 1384 c.c. individua due aspetti che possono giustificare l’intervento riparatorio in punto di penale e cioè mancata esecuzione parziale dell’obbligazione principale (che nella specie non sussiste considerata  la totale mancata esecuzione della prestazione da parte del calciatore) ovvero la manifesta eccessività della stessa, si ritiene che la problematica non possa prescindere da quanto in precedenza rappresentato circa la natura e la finalità della penale introdotta obbligatoriamente dalla Divisione Calcio a 5. Muovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5.  E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva. Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie. Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”, trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”. L’ammontare della penale è pertanto pari all’importo di Euro 271.500,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa.

Massima:….ciò che si rileva dalla considerazione complessiva di tutti gli aspetti della vicenda è che appare evidente come la difesa del calciatore tenti, attraverso le eccezioni sollevate, di mettere in discussione la sua stessa libera volontà di vincolarsi per un triennio con la ASD Napoli Futsal come palesemente manifestata con la sottoscrizione dell’accordo, a prescindere dalla sua datazione comunque desumibile dal contenuto dell’accordo stesso  (pattuizione della durata dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2025; indicazione degli importi concordati nella misura di € 28.000,00 per la stagione 2022/23; € 30.000,00 per la stagione 2023/24; € 32.000,00 per la stagione 2024/25). Tutta la tesi dell’invalidità dell’intero accordo risulta, infatti, motivata sul presupposto di una intesa verbale di cui non vi è traccia scritta e che, comunque, al di là dell’ammissibilità o meno di accordi non sanciti per iscritto sul modulo di accordo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, non è risultata confermata neppure dalla prova per testimoni espletata a richiesta del calciatore. Il teste …, infatti, in qualità di dirigente della ASD Napoli Futsal all’epoca dei fatti per cui è causa, dopo avere affermato, in risposta ai capitoli di prova ammessi, di nulla sapere sui termini dell’accordo sottoscritto perché “ero team manager e non mi occupavo della parte economica ma solo della logistica, degli allenamenti e di accompagnare i ragazzi nelle gare”, è stato di poi in parte smentito dal contenuto della conversazione telefonica che il calciatore ha tenuto con il teste il 30 gennaio 2024, vale a dire il giorno successivo a quello in cui si è tenuta la precedente udienza del presente giudizio, registrandola integralmente. La difesa del calciatore, infatti, all’esito della deposizione, ha prima chiesto di essere autorizzato a rivolgere al testimone la domanda se ricordava di avere ricevuto in data 30 gennaio 2024 una telefonata dal sig. H. e se ne ricordava il contenuto; di poi, a fronte della risposta negativa resa dal testimone, ha chiesto che la registrazione venisse acquisita agli atti e sentita. Stante la mancata opposizione dei difensori delle altre parti, si è dato ingresso alla registrazione che è stata riprodotta in presenza anche del testimone il quale ha poi precisato: “Riconosco la mia voce nella telefonata. Ribadisco che non ero presente quando è stato firmato il contratto e in merito so solo quanto riferitomi dal calciatore”. Senonché, il tenore della conversazione telefonica ha consentito  di appurare che il sig. S. ha riconosciuto nel corso del colloquio  di avere presenziato alla sottoscrizione dell’accordo (contrariamente a quanto ribadito in sede di deposizione), ancorché nulla abbia confermato sul contenuto degli accordi. Va da sé, pertanto, che la prova testimoniale espletata, se da un lato nulla di diverso ha introdotto rispetto a quanto emergente dall’accordo scritto, dall’altro risulta rilevante sotto il profilo comportamentale dei protagonisti della vicenda, tanto da rendere necessario l’invio degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 91, comma 9 CGS, per quanto di competenza. Ed infatti, ancorché il calciatore possa eludere, per il solo fatto di non essere più tesserato in Italia,  profili disciplinari ravvisabili nella propria condotta (il solo fatto di avere contattato il testimone prima della deposizione per carpire dichiarazioni a lui favorevoli è circostanza di per sé stigmatizzabile), è di tutta evidenza che il sig. …, sotto vincolo di giuramento, ha reso dichiarazioni testimoniali non veritiere per cui è da approfondire, sotto il profilo disciplinare, il contegno dell’allora dirigente della ASD Napoli Futsal, se non anche del Presidente del sodalizio in relazione alla gestione del rapporto con il calciatore. All’uopo si richiama il più recente orientamento della Corte Federale d’Appello (massima n. 87/CFA/2023-2024/G del 26 febbraio 2024), secondo cui “Per la sussistenza stessa della violazione dell’art. 4 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa, infatti, è norma perfettamente autosufficiente e funge da “chiusura” che permette l’applicazione di sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, configuri comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA SS.UU. n. 53/2021-2022). La previsione di cui all’art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”.

Massima: si evidenzia che non può attribuirsi rilevanza dirimente ad aspetti quali, da un lato, l’aver sottoscritto un accordo privo di data (che –a dire della difesa del calciatore- sarebbe stata unilateralmente apposta dalla Società); dall’altro, l’aver utilizzato un format di accordo diverso da quello in vigore. Tali aspetti, come rettamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, sono in parte irrilevanti atteso che l’eventuale  sottoscrizione dell’accordo, riservandosi di inserire la data all’atto del deposito dello stesso presso gli Organi competenti, non può inficiare la validità dell’accordo depositato e che risulta dotato di tempestiva datazione rispetto alla stagione sportiva di riferimento, né tanto meno può consentire di costituire indizio del fatto che fosse stato consentito di lasciare aperta la facoltà, in favore del calciatore,  di risoluzione dello stesso per potersi tesserare presso altra compagine straniera;  in parte ininfluenti, in quanto alla data di deposito dell’accordo (24 giugno 2022) il format in vigore era proprio quello utilizzato e relativo alla stagione sportiva 2021/2022, tant’è che l’accordo risulta regolarmente depositato presso la competente Divisione senza alcun rilievo da parte di quest’ultima. Né, infine, può ritenersi confacente la contestata violazione dell’art. 94 bis delle NOIF, da cui emergerebbe l’invalidità dell’accordo per non essere stato oggetto di sostituzione con le forme contrattuali obbligatorie indicate dal d. lgs 36/2021, considerato che la suddetta norma transitoria ha decorrenza dal 1° luglio 2023, e quindi decorrenza successiva alla stipula dell’accordo oggetto di giudizio. E’  di tutta evidenza, quindi, che in mancanza della prova di un accordo che subordinasse l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva negativa al cui avverarsi lo stesso avrebbe perso efficacia, il primo motivo di gravame risulta infondato.

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità od inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per l’asserito contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti…E proprio tale aspetto della vicenda, che investe le determinazioni assunte a salvaguardia del Sistema da parte della Divisione Calcio a 5, rende ammissibile l’intervento in giudizio della Divisione medesima quale soggetto portatore di interesse giuridicamente rilevante diretto al rispetto della regola dalla medesima posta in essere per la tutela degli interessi generali del sistema. Orbene, muovendo dal contenuto del surrichiamato art. 5 dell’accordo sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, emerge inconfutabilmente che lo stesso fa esplicito riferimento all’art. 17 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti che contempla le conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa introducendo un meccanismo sanzionatorio che impone l’obbligo di pagamento di indennità. Adeguandosi a tale impostazione la Divisione Calcio a 5 ha quindi inserito nei modelli standard degli accordi economici la clausola secondo la quale laddove l’atleta, in contrasto con i termini di tesseramento  con la Società, richieda e ottenga il tesseramento  come calciatore (professionista e non professionista) con un club di una federazione estera, sarà tenuto  al pagamento in favore della Società di una penale applicabile automaticamente pari al doppio o al triplo  degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’atleta. Risulta, quindi, imposta non solo la previsione della penale ma anche la sua misura che non può essere inferiore al doppio degli importi complessivamente pattuiti, né superiore al triplo degli stessi. La finalità di tale clausola è quella, evidenziata dalla Divisione Calcio a 5, di tutela della stabilità dei rapporti (in linea con i dettami del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti) e nel contempo di garanzia per i Campionati italiani rispetto a quelli stranieri, contrastando la fuga all’estero dei calciatori di talchè non può revocarsi in dubbio la piena validità ed efficacia della clausola, contenente la penale di cui si è detto, inserita nell’accordo economico sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dall’Istituzione Federale e che lascia alle parti liberalità di determinazione solo per ciò che concerne la durata del rapporto, gli importi concordati, la scelta in ordine all’ammontare della penale (doppio o triplo degli importi complessivamente concordati). Il resto è tutto predeterminato senza possibilità di negoziazione da parte dei contraenti. Né, del resto, può ritenersi riconducibile ad una ipotesi di giusta causa di risoluzione del contratto il fatto che il calciatore abbia avuto l’opportunità di tesserarsi all’estero in pendenza di un rapporto pluriennale stipulato in Italia. Invero, la fattispecie è proprio quella contemplata dal modulo di contratto predisposto dalla Divisione Calcio a 5 per cui non può assurgere a giusta causa di risoluzione ciò che sarebbe sanzionato, sussistendo incompatibilità logico-giuridica tra presunta giusta causa di risoluzione, intesa quale causa che non consenta la prosecuzione del rapporto, e la precedente scelta di avviare il rapporto pur conoscendo il limite di cui si è detto. A ciò si aggiunga che la risoluzione per giusta causa, che trova la propria fonte nella legge,  implica necessariamente l’avveramento di un fatto – imputabile ad una delle parti contraenti- di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti stesse e tale non può essere, come prospettato nella specie dal calciatore, la possibilità di cambio di status da dilettante a professionista trattandosi di circostanza che non solo non è imputabile ad una condotta ingiusta della controparte, ma che addirittura travalica il bilanciamento degli interessi delle parti contraenti, spostando l’equilibrio dalla parte del calciatore a discapito dell’interesse della Società alla prosecuzione del rapporto, per di più pluriennale, confidando nella prestazione del calciatore per più stagioni sportive. Non si tratta, pertanto, di distinguere tra società dilettantistiche straniere e società professionistiche straniere (la difesa del calciatore afferma: “Ed invero, se tale clausola non desta alcun dubbio di legittimità nella parte in cui prevede l’obbligo di pagamento della penale nel caso di passaggio dell’atleta a squadre straniere non professionistiche, del tutto differente è il discorso per le ipotesi di trasferimento a club professionistici”), quanto piuttosto di considerare che il calciatore ha accettato una clausola sanzionatoria in forza della quale laddove, in pendenza di tesseramento in Italia, abbia richiesto ed ottenuto il tesseramento come professionista o non professionista con un club di federazione straniera, è tenuto al pagamento di una penale. Principio, questo, che si allinea con il dettato dell’art. 16 dello stesso Regolamento FIFA Status e Trasferimenti che, non a caso, stabilisce espressamente: “Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione”. Va da sé, pertanto, che non può in alcun modo ravvisarsi nella decisione impugnata la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, atteso che in mancanza, nella specie, di alcuna giusta causa di risoluzione, non può ritenersi che l’art. 5 dell’accordo economico si ponga in contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti dei calciatori.

Massima: Infondata è l’eccezione di nullità od inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per contrasto con le norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto al lavoro”…Muovendo, infatti, dalla considerazione che la penale di cui si discute è volta a ripristinare il bilanciamento dei contrapposti interessi economici che scaturiscono dall’accordo economico eluso dal calciatore tesserandosi all’estero, va da sé che non può ravvisarsi la violazione dei principi costituzionali e comunitari posti a tutela del diritto al lavoro per il solo fatto che sia stata prevista la penale, atteso che, nonostante la previsione della stessa, il calciatore si è comunque tesserato con club professionistico estero. I suoi diritti di lavoratore non sono stati, quindi, preclusi ma nel contempo non possono essere trascurati i diritti della Società che aveva fatto affidamento sull’impiego del calciatore. Se, infatti, in forza del richiamo ai principi generali di tutela del diritto al lavoro si consentisse la libera risoluzione degli accordi economici per l’unilaterale volontà di una delle parti contraenti, si verrebbe a legittimare la compressione dei diritti dell’altra parte che, nel caso della Società, ha fatto affidamento sulle prestazioni del calciatore programmando il proprio organico in vista della stagione sportiva da affrontare.

Massima: Infondata è l’eccezione di vessatorietà della clausola che contempla la penale, eccezione che la Commissione Accordi Economici ha rigettato rilevando che l’art. 5 dell’accordo viene contemplato tra gli articoli per i quali è stata prevista la specifica approvazione con doppia sottoscrizione. Dall’esame della documentazione acquisita emerge chiaramente che quanto rilevato dal Primo Giudicante è corretto ed il fatto che tra gli articoli per i quali sia stata contemplata la doppia sottoscrizione ve ne sia qualcuno che non presenta i caratteri della vessatorietà non significa che per quelli che tali sono e che sono stati correttamente indicati non operino gli effetti di vincolatività riconosciuti.

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