Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 13 Marzo 2024
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 165 quater/2022-23) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore B.A.D.C. (1034767)
Massima: Accolto l’appello della società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - che pur avendo riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dal giocatore e, di conseguenza, la spettanza della pretesa della Società al pagamento della penale prevista dall'art. 5 dell' Accordo, ha ritenuto, sul fronte del quantum, di ridurre in via equitativa la somma ad euro 30.000,00 per manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.. – e per l’effetto condannato il calciatore al pagamento della somma di euro 174.000,00 a titolo di penale pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” – rivendicata in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter N.O.I.F. stipulato il 20.10.2021, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.000,00 per la stagione sportiva 2021/2022; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2022/2023….Muovendo dal contenuto del richiamato art. 5 dell’accordo sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, emerge inconfutabilmente che lo stesso fa esplicito riferimento all’art. 17 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti dei calciatori, che contempla le conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa introducendo un meccanismo sanzionatorio che impone l’obbligo di pagamento dell’indennità. Adeguandosi a tale impostazione la Divisione Calcio a 5 ha quindi inserito nei modelli standard degli accordi economici la clausola secondo la quale laddove l’atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore (professionista e non professionista) con un club di una federazione estera, sarà tenuto al pagamento in favore della Società di una penale pari al doppio o al triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’atleta. Risulta, quindi, imposta non solo la previsione della penale ma anche la sua misura che non può essere inferiore al doppio degli importi complessivamente pattuiti, né superiore al triplo degli stessi. La finalità di tale clausola è quella, evidenziata dalla Divisione Calcio a 5, di tutela della stabilità dei rapporti (in linea con i dettami del Regolamento FIFA citato) e nel contempo di garanzia per i Campionati italiani rispetto a quelli stranieri contrastando al fuga all’estero dei calciatori, di talché non può revocarsi in dubbio la piena validità ed efficacia della clausola, contenente la penale di cui si è detto, inserita nell’accordo economico sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dall’Istituzione Federale e che lascia alle parti liberalità di determinazione solo per ciò che concerne la durata del rapporto; gli importi concordati; la scelta in ordine all’ammontare della penale (doppio o triplo degli importi complessivamente concordati). Il resto è tutto predeterminato senza possibilità di negoziazione da parte dei contraenti. L’art. 1384 c.c., di contro è norma valevole nei rapporti tra privati nell’alveo dell’autonomia contrattuale a questi riconosciuta dall’ordinamento. La stessa individua due aspetti che possono giustificare l’intervento riparatorio in punto di penale e cioè mancata esecuzione parziale dell’obbligazione principale (che nella specie potrebbe sussistere dato che il calciatore ha disputato la prima delle due stagioni di cui all’Accordo) ovvero la manifesta eccessività della stessa, si ritiene che la problematica non possa prescindere da quanto in precedenza rappresentato circa la natura e la finalità della penale introdotta obbligatoriamente dalla Divisione Calcio a 5. Muovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5. E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla Società ASD Napoli Futsal, la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva. Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie. Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”, trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”. L’ammontare della penale è pertanto pari all’importo di Euro 174.000,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 8 Marzo 2024
Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. Cae 164-quater 2022/2023) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023
Impugnazione Istanza: Reclami preliminarmente riuniti, ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposti dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore N.H. (1008769) e dal calciatore N.H. contro la società ASD Napoli Futsal
Massima: Accolto l’appello della società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - che pur avendo riconosciuto la illegittimità della condotta tenuta dal giocatore e, di conseguenza, la spettanza della pretesa della Società al pagamento della penale prevista dall'art. 5 dell' Accordo, ha ritenuto, sul fronte del quantum, di ridurre in via equitativa la somma ad euro 30.166,67 per manifesta eccessività della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.. – e per l’effetto condannato il calciatore al pagamento della somma di euro 271.500,00 a titolo di penale pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” – rivendicata in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter NOIF stipulato il 24 giugno 2022, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.500,00 per la stagione sportiva 2022/2023; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024; di euro 32.000,00 per la stagione sportiva 2024/2025….Premesso che l’art. 1384 c.c. individua due aspetti che possono giustificare l’intervento riparatorio in punto di penale e cioè mancata esecuzione parziale dell’obbligazione principale (che nella specie non sussiste considerata la totale mancata esecuzione della prestazione da parte del calciatore) ovvero la manifesta eccessività della stessa, si ritiene che la problematica non possa prescindere da quanto in precedenza rappresentato circa la natura e la finalità della penale introdotta obbligatoriamente dalla Divisione Calcio a 5. Muovendo dall'art. 1322 cod. civ., la cui rubrica è intitolata all'autonomia contrattuale, non vi è dubbio che il legislatore abbia attribuito alle parti contraenti il potere di determinare il contenuto del contratto; ciò non toglie, però, che l'autonomia delle parti deve svolgersi “nei limiti imposti dalla legge”, con conseguente limitazione della libertà laddove il contratto risulta essere diretto “a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Nella specie non vi è dubbio che il contratto, alias l’Accordo economico formalizzato su modulo standard predisposto dalla Divisione Calcio a 5, è diretto a realizzare non solo gli interessi delle parti stipulanti ma anche l’interesse generale (meritevole di tutela secondo l’ordinamento sportivo) alla stabilità dei rapporti ed alla competitività del Campionato Italiano di Calcio a 5. E come in precedenza evidenziato, proprio la clausola che contempla la penale rappresenta la principale manifestazione di tutela dell’interesse generale, ragione per la quale non essendo la stessa frutto dell’autonomia contrattuale bensì frutto di imposizione da parte del Sistema Calcio a 5, viene meno quel potere di controllo sul modo in cui le parti hanno fatto uso del proprio potere di determinazione contrattuale e che l’art. 1384 c.c. demanda all’autorità giudiziaria. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo dell’appello proposto dalla società ASD Napoli Futsal, la decisione della Commissione Accordi Economici va riformata nella parte in cui ha ritenuto, per di più senza una specifica motivazione, che la penale in questione sia manifestamente eccessiva. Considerando soltanto gli aspetti soggettivi delle parti contrattuali e ponendosi nell’ottica di salvaguardare i contrapposti interessi delle stesse, la Commissione Accordi Economici ha totalmente omesso di considerare che la clausola penale in questione non è frutto dell’autonomia contrattuale e pertanto ha inquadrato la problematica nell’ambito di un principio (quello contemplato dall’art. 1384 c.c.) non applicabile nel caso di specie. Ciò premesso, non avendo la parti selezionato nel modulo di accordo l’opzione “doppio o triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”, trova automaticamente applicazione nella specie quanto espressamente contemplato dallo stesso accordo e cioè che “in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo”. L’ammontare della penale è pertanto pari all’importo di Euro 271.500,00 corrispondente al triplo degli importi complessivi concordati con l’accordo per cui è causa.
Massima:….ciò che si rileva dalla considerazione complessiva di tutti gli aspetti della vicenda è che appare evidente come la difesa del calciatore tenti, attraverso le eccezioni sollevate, di mettere in discussione la sua stessa libera volontà di vincolarsi per un triennio con la ASD Napoli Futsal come palesemente manifestata con la sottoscrizione dell’accordo, a prescindere dalla sua datazione comunque desumibile dal contenuto dell’accordo stesso (pattuizione della durata dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2025; indicazione degli importi concordati nella misura di € 28.000,00 per la stagione 2022/23; € 30.000,00 per la stagione 2023/24; € 32.000,00 per la stagione 2024/25). Tutta la tesi dell’invalidità dell’intero accordo risulta, infatti, motivata sul presupposto di una intesa verbale di cui non vi è traccia scritta e che, comunque, al di là dell’ammissibilità o meno di accordi non sanciti per iscritto sul modulo di accordo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, non è risultata confermata neppure dalla prova per testimoni espletata a richiesta del calciatore. Il teste …, infatti, in qualità di dirigente della ASD Napoli Futsal all’epoca dei fatti per cui è causa, dopo avere affermato, in risposta ai capitoli di prova ammessi, di nulla sapere sui termini dell’accordo sottoscritto perché “ero team manager e non mi occupavo della parte economica ma solo della logistica, degli allenamenti e di accompagnare i ragazzi nelle gare”, è stato di poi in parte smentito dal contenuto della conversazione telefonica che il calciatore ha tenuto con il teste il 30 gennaio 2024, vale a dire il giorno successivo a quello in cui si è tenuta la precedente udienza del presente giudizio, registrandola integralmente. La difesa del calciatore, infatti, all’esito della deposizione, ha prima chiesto di essere autorizzato a rivolgere al testimone la domanda se ricordava di avere ricevuto in data 30 gennaio 2024 una telefonata dal sig. H. e se ne ricordava il contenuto; di poi, a fronte della risposta negativa resa dal testimone, ha chiesto che la registrazione venisse acquisita agli atti e sentita. Stante la mancata opposizione dei difensori delle altre parti, si è dato ingresso alla registrazione che è stata riprodotta in presenza anche del testimone il quale ha poi precisato: “Riconosco la mia voce nella telefonata. Ribadisco che non ero presente quando è stato firmato il contratto e in merito so solo quanto riferitomi dal calciatore”. Senonché, il tenore della conversazione telefonica ha consentito di appurare che il sig. S. ha riconosciuto nel corso del colloquio di avere presenziato alla sottoscrizione dell’accordo (contrariamente a quanto ribadito in sede di deposizione), ancorché nulla abbia confermato sul contenuto degli accordi. Va da sé, pertanto, che la prova testimoniale espletata, se da un lato nulla di diverso ha introdotto rispetto a quanto emergente dall’accordo scritto, dall’altro risulta rilevante sotto il profilo comportamentale dei protagonisti della vicenda, tanto da rendere necessario l’invio degli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 91, comma 9 CGS, per quanto di competenza. Ed infatti, ancorché il calciatore possa eludere, per il solo fatto di non essere più tesserato in Italia, profili disciplinari ravvisabili nella propria condotta (il solo fatto di avere contattato il testimone prima della deposizione per carpire dichiarazioni a lui favorevoli è circostanza di per sé stigmatizzabile), è di tutta evidenza che il sig. …, sotto vincolo di giuramento, ha reso dichiarazioni testimoniali non veritiere per cui è da approfondire, sotto il profilo disciplinare, il contegno dell’allora dirigente della ASD Napoli Futsal, se non anche del Presidente del sodalizio in relazione alla gestione del rapporto con il calciatore. All’uopo si richiama il più recente orientamento della Corte Federale d’Appello (massima n. 87/CFA/2023-2024/G del 26 febbraio 2024), secondo cui “Per la sussistenza stessa della violazione dell’art. 4 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Essa, infatti, è norma perfettamente autosufficiente e funge da “chiusura” che permette l’applicazione di sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva che, anche senza una specifica violazione di legge, configuri comportamento inaccettabile sotto il profilo della sua legittimità sportiva. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play”), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA SS.UU. n. 53/2021-2022). La previsione di cui all’art. 4 CGS si sostanzia pertanto in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo”.
Massima:… si evidenzia che non può attribuirsi rilevanza dirimente ad aspetti quali, da un lato, l’aver sottoscritto un accordo privo di data (che –a dire della difesa del calciatore- sarebbe stata unilateralmente apposta dalla Società); dall’altro, l’aver utilizzato un format di accordo diverso da quello in vigore. Tali aspetti, come rettamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, sono in parte irrilevanti atteso che l’eventuale sottoscrizione dell’accordo, riservandosi di inserire la data all’atto del deposito dello stesso presso gli Organi competenti, non può inficiare la validità dell’accordo depositato e che risulta dotato di tempestiva datazione rispetto alla stagione sportiva di riferimento, né tanto meno può consentire di costituire indizio del fatto che fosse stato consentito di lasciare aperta la facoltà, in favore del calciatore, di risoluzione dello stesso per potersi tesserare presso altra compagine straniera; in parte ininfluenti, in quanto alla data di deposito dell’accordo (24 giugno 2022) il format in vigore era proprio quello utilizzato e relativo alla stagione sportiva 2021/2022, tant’è che l’accordo risulta regolarmente depositato presso la competente Divisione senza alcun rilievo da parte di quest’ultima. Né, infine, può ritenersi confacente la contestata violazione dell’art. 94 bis delle NOIF, da cui emergerebbe l’invalidità dell’accordo per non essere stato oggetto di sostituzione con le forme contrattuali obbligatorie indicate dal d. lgs 36/2021, considerato che la suddetta norma transitoria ha decorrenza dal 1° luglio 2023, e quindi decorrenza successiva alla stipula dell’accordo oggetto di giudizio. E’ di tutta evidenza, quindi, che in mancanza della prova di un accordo che subordinasse l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva negativa al cui avverarsi lo stesso avrebbe perso efficacia, il primo motivo di gravame risulta infondato.
Massima: Infondata è l’eccezione di nullità od inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per l’asserito contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti…E proprio tale aspetto della vicenda, che investe le determinazioni assunte a salvaguardia del Sistema da parte della Divisione Calcio a 5, rende ammissibile l’intervento in giudizio della Divisione medesima quale soggetto portatore di interesse giuridicamente rilevante diretto al rispetto della regola dalla medesima posta in essere per la tutela degli interessi generali del sistema. Orbene, muovendo dal contenuto del surrichiamato art. 5 dell’accordo sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5, emerge inconfutabilmente che lo stesso fa esplicito riferimento all’art. 17 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti che contempla le conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa introducendo un meccanismo sanzionatorio che impone l’obbligo di pagamento di indennità. Adeguandosi a tale impostazione la Divisione Calcio a 5 ha quindi inserito nei modelli standard degli accordi economici la clausola secondo la quale laddove l’atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore (professionista e non professionista) con un club di una federazione estera, sarà tenuto al pagamento in favore della Società di una penale applicabile automaticamente pari al doppio o al triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’atleta. Risulta, quindi, imposta non solo la previsione della penale ma anche la sua misura che non può essere inferiore al doppio degli importi complessivamente pattuiti, né superiore al triplo degli stessi. La finalità di tale clausola è quella, evidenziata dalla Divisione Calcio a 5, di tutela della stabilità dei rapporti (in linea con i dettami del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti) e nel contempo di garanzia per i Campionati italiani rispetto a quelli stranieri, contrastando la fuga all’estero dei calciatori di talchè non può revocarsi in dubbio la piena validità ed efficacia della clausola, contenente la penale di cui si è detto, inserita nell’accordo economico sottoscritto dalle parti su modulo predisposto dall’Istituzione Federale e che lascia alle parti liberalità di determinazione solo per ciò che concerne la durata del rapporto, gli importi concordati, la scelta in ordine all’ammontare della penale (doppio o triplo degli importi complessivamente concordati). Il resto è tutto predeterminato senza possibilità di negoziazione da parte dei contraenti. Né, del resto, può ritenersi riconducibile ad una ipotesi di giusta causa di risoluzione del contratto il fatto che il calciatore abbia avuto l’opportunità di tesserarsi all’estero in pendenza di un rapporto pluriennale stipulato in Italia. Invero, la fattispecie è proprio quella contemplata dal modulo di contratto predisposto dalla Divisione Calcio a 5 per cui non può assurgere a giusta causa di risoluzione ciò che sarebbe sanzionato, sussistendo incompatibilità logico-giuridica tra presunta giusta causa di risoluzione, intesa quale causa che non consenta la prosecuzione del rapporto, e la precedente scelta di avviare il rapporto pur conoscendo il limite di cui si è detto. A ciò si aggiunga che la risoluzione per giusta causa, che trova la propria fonte nella legge, implica necessariamente l’avveramento di un fatto – imputabile ad una delle parti contraenti- di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le parti stesse e tale non può essere, come prospettato nella specie dal calciatore, la possibilità di cambio di status da dilettante a professionista trattandosi di circostanza che non solo non è imputabile ad una condotta ingiusta della controparte, ma che addirittura travalica il bilanciamento degli interessi delle parti contraenti, spostando l’equilibrio dalla parte del calciatore a discapito dell’interesse della Società alla prosecuzione del rapporto, per di più pluriennale, confidando nella prestazione del calciatore per più stagioni sportive. Non si tratta, pertanto, di distinguere tra società dilettantistiche straniere e società professionistiche straniere (la difesa del calciatore afferma: “Ed invero, se tale clausola non desta alcun dubbio di legittimità nella parte in cui prevede l’obbligo di pagamento della penale nel caso di passaggio dell’atleta a squadre straniere non professionistiche, del tutto differente è il discorso per le ipotesi di trasferimento a club professionistici”), quanto piuttosto di considerare che il calciatore ha accettato una clausola sanzionatoria in forza della quale laddove, in pendenza di tesseramento in Italia, abbia richiesto ed ottenuto il tesseramento come professionista o non professionista con un club di federazione straniera, è tenuto al pagamento di una penale. Principio, questo, che si allinea con il dettato dell’art. 16 dello stesso Regolamento FIFA Status e Trasferimenti che, non a caso, stabilisce espressamente: “Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione”. Va da sé, pertanto, che non può in alcun modo ravvisarsi nella decisione impugnata la violazione degli artt. 112 e 115 cpc, atteso che in mancanza, nella specie, di alcuna giusta causa di risoluzione, non può ritenersi che l’art. 5 dell’accordo economico si ponga in contrasto con l’art. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti dei calciatori.
Massima: Infondata è l’eccezione di nullità od inefficacia dell’art. 5 dell’accordo economico per contrasto con le norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto al lavoro”…Muovendo, infatti, dalla considerazione che la penale di cui si discute è volta a ripristinare il bilanciamento dei contrapposti interessi economici che scaturiscono dall’accordo economico eluso dal calciatore tesserandosi all’estero, va da sé che non può ravvisarsi la violazione dei principi costituzionali e comunitari posti a tutela del diritto al lavoro per il solo fatto che sia stata prevista la penale, atteso che, nonostante la previsione della stessa, il calciatore si è comunque tesserato con club professionistico estero. I suoi diritti di lavoratore non sono stati, quindi, preclusi ma nel contempo non possono essere trascurati i diritti della Società che aveva fatto affidamento sull’impiego del calciatore. Se, infatti, in forza del richiamo ai principi generali di tutela del diritto al lavoro si consentisse la libera risoluzione degli accordi economici per l’unilaterale volontà di una delle parti contraenti, si verrebbe a legittimare la compressione dei diritti dell’altra parte che, nel caso della Società, ha fatto affidamento sulle prestazioni del calciatore programmando il proprio organico in vista della stagione sportiva da affrontare.
Massima: Infondata è l’eccezione di vessatorietà della clausola che contempla la penale, eccezione che la Commissione Accordi Economici ha rigettato rilevando che l’art. 5 dell’accordo viene contemplato tra gli articoli per i quali è stata prevista la specifica approvazione con doppia sottoscrizione. Dall’esame della documentazione acquisita emerge chiaramente che quanto rilevato dal Primo Giudicante è corretto ed il fatto che tra gli articoli per i quali sia stata contemplata la doppia sottoscrizione ve ne sia qualcuno che non presenta i caratteri della vessatorietà non significa che per quelli che tali sono e che sono stati correttamente indicati non operino gli effetti di vincolatività riconosciuti.