Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0007/CFA del 17 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare, n. 249 dell'7.06.2024

Impugnazione – istanza: –  S.S.C. Napoli S.p.A./Lega nazionale professionisti serie A

Massima: Rigettato il reclamo della società che ha impugnato la decisione del TFN che l’aveva sanzionata con € 165.000,00 per violazioni del Regolamento produzioni audiovisive LNPA consistenti nel fatto che in occasione delle partite Napoli-Empoli (12a giornata, tenutasi il 12 novembre 2023) e Torino-Napoli (19a giornata, tenutasi il 7 gennaio 2024) e Napoli-Juventus (27a giornata, tenutasi il 3 marzo 2024) si era resa inadempiente, nei confronti della sola emittente televisiva DAZN, all’obbligo di rilasciare interviste post partita assunto nei confronti delle emittenti licenziatarie dei diritti di trasmissione televisiva sia nel “Regolamento produzioni audiovisive” per le stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24 sia nell’invito a presentare offerte in data 4 gennaio 2021. E, dopo la contestazione formulata da DAZN in data 4 marzo 2024, era poi accaduto che in data 8 marzo 2024, di nuovo, l’inadempimento si era ripetuto in occasione della partita Napoli-Torino. Accolto, invece, il reclamo incidentale della LNP Serie A e per l’effetto confermata la sanzione originariamente comminata dalla stessa e pari a  complessivi € 230.000,00…Gli obblighi previsti dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA sono assistiti dalla previsione secondo cui “ 1. Dopo due mancate Interviste, anche non consecutive, un richiamo ufficiale; 2. Dalla terza mancata Intervista, anche non consecutiva, sanzione fissa per € 10.000; 3. Dalla quarta mancata Intervista, a seguire e anche non consecutiva, una sanzione raddoppiata per ogni successiva ed eventuale mancata Intervista” e “I competenti organi di Lega serie A valuteranno caso per caso l’applicabilità o meno delle misure sopra menzionate o l’applicabilità di eventuali misure sanzionatorie o compensatorie alternative”. La previsione della clausola è chiara, e non è in discussione che la clausola medesima sia valida. Il potere di determinare le sanzioni pecuniarie è stato esercitato dalla Lega nazionale professionisti serie A, in coerenza con l’art. 9, dall’Amministratore delegato, che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale, rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea….Il testo della clausola è chiaro, perché l’organo competente è l’organo gestorio, che ha competenza residuale. L’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659). È la prassi abituale la cui legittimità è largamente acquisita - della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati.

Massima: …Una volta riconosciuto che la clausola, che determina una sanzione pecuniaria, è valida, la circostanza che si tratti di una anzione pecuniaria di fonte convenzionale non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, di competenza dell’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica. Il potere residuale dell'Amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.). Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale. Nel caso di specie, il potere di comminare sanzioni pecuniarie si giustifica con la circostanza che è la Lega nazionale professionisti serie A a negoziare i diritti per le trasmissioni televisive e così a negoziare le clausole che vincolano le associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative  al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni.

Rappresenta un momento fisiologico del rapporto tra gli organi il fatto che l’Amministratore delegato riferisca al Consiglio, e che la circostanza sia comunicata al destinatario della sanzione, ma non si tratta di un presupposto dell'efficacia degli atti gestori, che come quelli in discussione, rappresentano il frutto dell'esercizio del potere dell'Amministratore delegato.

Massima:…La nota del 14 novembre 2023 è a tutti gli effetti il << richiamo ufficiale>>, fatta dopo più di due (esattamente, tre) violazioni relative alla partita Napoli-Empoli del 12 novembre 2023, in perfetta aderenza alla previsione dell'art. 9. In tal senso, è inequivoco il testo della nota: <<(…) Il silenzio stampa messo in atto dalla Vostra società non è previsto né da Invito né tantomeno dal Regolamento Produzioni Audiovisive (il Regolamento) quale facoltà a Vostra disposizione e ha determinato una condotta contraria alle disposizioni dell’Invito a tutela dei diritti concessi a ogni licenziatario, nello specifico, all’articolo 11.3.1 lett. f (in relazione ai criteri minimi per l’effettuazione delle Interviste) e all’articolo 11.4 (diritti accessori). In ragione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo al pieno rispetto delle surrichiamate previsioni, nonché del contenuto del Regolamento che dettaglia ulteriormente l’esercizio dei diritti concessi ai Licenziatari e le relative sanzioni in caso di mancato adempimento>>.

Massima:La sanzione è coerente con i criteri di determinazione dell'art. 9 del Regolamento, che sono quelli convenzionalmente concordati, così com’è concordato che sia discrezionale la comminatoria di una misura pecuniaria o alternativa (<<a titolo meramente esemplificativo qualora la Società Sportiva, in luogo dei giocatori più rappresentativi e dell’allenatore, abbia assicurato la presenza all’Intervista del Proprietario ,del Presidente, dell’Amministratore Delegato, del Direttore Generale e del Direttore Sportivo della Società Sportiva>>). Non è invece discrezionale la decisione se applicare o meno le sanzioni, perché, ad onta del tenore letterale (<< si riserva il diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie>>), l’applicazione della misura sanzionatoria, ricorrendone i presupposti da valutare testualmente <<caso per caso>>, è dovuta, riservando, a casi uguali, la parità di trattamento.

Massima:…Nessun potere di rideterminazione spetta di norma agli organi della giustizia sportiva, sia perché non è previsto da alcuna disposizione, sia perché, anche ad ammettere che il principio generale di proporzionalità e ragionevolezza siano idonei a fondare un simile potere di rideterminazione, sicuramente è da escludere che esso sia configurabile nel caso di specie, in cui le sanzioni pecuniarie sono più che proporzionate e ragionevoli, tenuto conto del valore economico dei diritti televisivi e della rilevanza anche squisitamente patrimoniale di tali diritti televisivi delle squadre di calcio di serie A. Mentre è da escludere che gli organi della giustizia sportiva abbiano un potere di rewriting del contenuto delle prestazioni oggetto di clausole associative, asseritamente riveniente da un principio generale di equità. L’art. 1384 cod. civ. è un indice di sistema che conferma l'assoluta inconfigurabilità di un potere equitativo di riduzione della prestazione che integra la penale. Difatti il giudice riduce la penale d'ufficio solo quando essa è non soltanto eccessiva (e le sanzioni comminate alla S.S.C. Napoli S.p.a. non sono eccessive, ma coerenti coi criteri convenzionalmente predeterminati), ma manifestamente eccessiva. Quanto allo scopo che unifica gli inadempimenti della S.S.C. Napoli S.p.a., relativi a Napoli-Juventus, esso è l’oggetto della esplicita dichiarazione del Presidente, di voler consapevolmente escludere DAZN dal novero delle emittenti cui rilasciare interviste. Scrive DAZN che <<durante la conferenza stampa da parte dell’allenatore dell’SSC Napoli è stato impedito a DAZN di effettuare le consuete domande, mentre le interviste con SKY e RAI inixed zone con l’allenatore e un giocatore hanno avuto luogo. Contestualmente il Presidente della SSC Napoli De Laurentis ha dichiarato: “Non parleremo più con DAZN. Rilasceremo dichiarazioni solamente ai microfoni di Sky e della Rai” apoditticamente, senza motivazione alcuna, con l’aggiunta di epiteti irripetibili>>. Si tratta di una consapevole e volontaria discriminazione, che oggettivamente dequalifica le condotte censurate connotandole come inadempimenti dolosi, e il sistema del codice civile è improntato al principio generale secondo cui il carattere consapevole e volontario dell'inadempimento giustifica un aggravamento del quantum della prestazione risarcitoria (cfr. art. 1225 cod. civ., il quale dispone che il contraente che si rende dolosamente inadempiente risarcisce anche il danno imprevedibile). L’argomento secondo cui si sarebbe trattato di casi di silenzio stampa è, quanto alla partita Napoli-Juventus, infondato in fatto, e, per tutte, errato in diritto. È infondato in fatto, perché il rifiuto di rilasciare interviste a una specifica emittente, riservando ad essa un trattamento peggiore delle altre emittenti, non può essere qualificato quale silenzio stampa. È errato in diritto, per tutte le partite, perché l’esistenza dell'impegno convenzionale a rilasciare interviste (e da parte dei soggetti specificatamente previsti: <<i (…) calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni (…), nonché il proprio allenatore, non (…) altri soggetti delle società>>) comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate. La stampa è in realtà, qui, non più il giornalista da cui presentarsi spontaneamente anzi che no, ma è il partner contrattuale, titolare del credito a una specifica prestazione volontariamente assunta, come è esattamente rimarcato sin dalla nota del 14 novembre 2023 (<<Il silenzio stampa messo in atto dalla Vostra società non è previsto né da Invito né tantomeno dal Regolamento Produzioni Audiovisive (il Regolamento) quale facoltà a Vostra disposizione e ha determinato una condotta contraria alle disposizioni dell’Invito a tutela dei diritti concessi a ogni licenziatario (…)>>).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0020/TFN - SD del 29 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Ricorso del SSC Napoli Spa - Reg. Prot. 261/TFN-SD

Massima: L’odierno ricorso… ripropone questioni di diritto già affrontate da questo Tribunale con la decisione n. 249/2023-2024, confermata dalla CFA con la decisione n. 7/2024-2025, salvo che nella parte riferita alla misura della sanzione, dal giudice dell’appello ritenuta non riducibile. Anche in quei procedimenti si discuteva di sanzioni irrogate dal Presidente del C.d.A. della LNPA ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive pubblicato in data 6.8.2021, in quanto anche con i provvedimenti impugnati in quella sede erano state contestate plurime violazione degli obblighi assunti dalle società associate alla LNPA e prescritti nell’invito a Presentare Offerte del 4.1.2021. In adesione alle richiamate pronunce, dunque, deve qui confermarsi che: - gli obblighi previsti dall’art. 9 del Regolamento produzioni audiovisive della LNPA sono assistiti da chiara previsione normativa la cui validità non è in discussione; - il potere di determinare le sanzioni pecuniarie, in coerenza con l’art. 9 è stato assunto dalla LNPA per il tramite del suo Amministratore delegato, “che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea”; - “l’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659). È la prassi abituale - la cui legittimità è largamente acquisita - della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati.” La circostanza che si tratti di una sanzione pecuniaria di fonte convenzionale, secondo la CFA, “ non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, di competenza dell’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica. Il potere residuale dell'Amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.). Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale. Nel caso di specie, il potere di comminare sanzioni pecuniarie si giustifica con la circostanza che è la Lega nazionale professionisti serie A a negoziare i diritti per le trasmissioni televisive e così a negoziare le clausole che vincolano le associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni. Rappresenta un momento fisiologico del rapporto tra gli organi il fatto che l’Amministratore delegato riferisca al Consiglio, e che la circostanza sia comunicata al destinatario della sanzione, ma non si tratta di un presupposto dell'efficacia degli atti gestori, che come quelli in discussione, rappresentano il frutto dell'esercizio del potere dell'Amministratore delegato.”

Massima: Rigettato il ricorso ex art. 30 CGS proposto dalla società con il quale ha impugnato  il provvedimento della LNP Serie A con il quale è stata inflitta la sanzione di E 20.000,00 per la violazione dell’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive pubblicato in data 6.8.202 in occasione della gara della 36 ^ giornata di campionato di Serie A Napoli-Bologna svoltasi in data 11 maggio 2024, in particolare, è stato contestato l’avere negato ai giornalisti e tecnici/produttori dei Licenziatari aventi diritto, l’effettuazione: - dell’intervista post gara nella postazione Area Privilegiata; - dell’intervista post Gara in zona mista;  - dell’intervista post gara in conferenza stampa….Il silenzio stampa assunto dalla ricorrente configura “un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto)[…] sicché è la Lega nazionale professionisti serie A a dover fare rispettare le regole, come quella relative al rilascio delle interviste, che garantiscono alla stessa Lega nazionale professionisti serie A, e quindi alle associate, tra cui la S.S.C. Napoli S.p.a., che i partner televisivi tra cui DAZN conservino la fiducia nel rispetto degli impegni, elemento essenziale del valore del prodotto televisivo, messo gravemente in pericolo da condotte di inadempimento doloso degli stessi impegni” (CFA, cit.). Ed è all’anzidetto fine che, secondo l’art. 9 del Regolamento Produzioni Audiovisive “ Gli Inviti a Offrire, le Offerte al Mercato e il presente Regolamento – in particolare all’art. 7 – indicano gli obblighi e gli impegni in capo alle Società Sportive in materia di Interviste. In particolare, si rammenta l’impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste - a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto - secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste.” Il richiamato precetto, oltre che nell’interesse della stessa Lega e di tutte le Associate, mira a garantire anche i diritti acquisiti da tutti i “licenziatari” e non già della sola Dazn. A nulla rileva, quindi, quand’anche dimostrata e dimostrabile, l’asserita condivisione dei vertici di tale licenziataria, al pari del preannunciato intendimento del già deciso ed adottato silenzio stampa a soggetti preposti alla verifica dell’osservanza “delle modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A”, stante “l’impegno di ciascuna Società Sportiva di assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste.” Discende, dal rilievo che precede, l’inammissibilità della dedotta prova testimoniale, finalizzata a dimostrare la liceità di “ un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto)”, ritenuto che “l’esistenza dell’impegno convenzionale a rilasciare interviste,” per tutte le partite, “comporta ormai che il silenzio stampa non è altro che un comune caso di inadempimento di quell’impegno, che non beneficia di alcuna esenzione derivante in ipotesi da abitudini passate”  (CFA, cit.).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0249/TFN - SD del 10 Giugno 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: – Ricorso della società SSC Napoli Spa - Reg. Prot. 204-210/TFN-SD

Massima: In accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso due provvedimenti della LNP Serie A con i quali le era stata irrogata l’ammenda di Euro 130.000,00 e l’ammenda di E 100.000,00 per le violazioni inerenti le interviste e riprese post gara, viene rideterminato l’importo dovuto in euro 165.000,00. In particolare con il primo provvedimento è stato contestato che nella ventisettesima giornata di Campionato di Serie A Napoli-Juventus, la medesima, in disparità di trattamento rispetto agli altri licenziatari, avrebbe negato al licenziatario DAZN l’effettuazione dell’intervista nella postazione garage-parcheggio pullmann, dell’intervista in area privilegiata preflash, dell’intervista miniflash, dell’intervista superflash, dell’intervista post-gara nella postazione area privilegiata e delle interviste in conferenza stampa e in zona mista; avrebbe impedito, nella stessa gara, alla regia della Lega la realizzazione delle riprese dello spogliatoio nel pre-gara da inserire nel running order del segnale internazionale, con ciò privando delle stesse non solo DAZN ma anche tutti i licenziatari esteri collegati; si sarebbe rifiutata, nella diciannovesima giornata di Campionato, di effettuare le interviste in zona mista e in conferenza stampa; si sarebbe rifiutata, nella dodicesima giornata del Campionato, di effettuare le interviste post-gara in area privilegiata, in sala stampa e in zona mista, per come già comunicato giusta missiva del 14 novembre 2023 Con il secondo è stato contestato  che n occasione della gara della ventottesima giornata di Campionato di Serie A Napoli-Torino avrebbe impedito alla regia della Lega Nazionale Professionisti Serie A la realizzazione delle riprese dello spogliatoio nel pre-gara da inserire nel running order del segnale internazionale, con ciò privando delle stesse tutti i licenziatari sia domestici sia esteri; aver negato ai giornalisti e tecnici/produttori del licenziatario DAZN l’effettuazione dell’intervista nella postazione garage-parcheggio pullmann, dell’intervista superflash, dell’intervista post-gara nella postazione area privilegiata, delle interviste in conferenza stampa e dell’intervista in zona mista, avendo opposto il rifiuto solo a DAZN “in grave e discriminatoria disparità di trattamento rispetto agli altri licenziatari”…..È, tuttavia, vero che gli addebiti, che pur non sono “sanzioni” in senso stretto, si appalesano afflittivi per i loro destinatari, sia quanto a incidenza economica sia a ricadute sull’ammissione al Campionato di Serie A e, in prospettiva, in termini di potenziali illeciti disciplinari sportivi; cosa che fa sì che debbano operare i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Emblematica è la giurisprudenza sovranazionale (Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; più di recente, Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), che, prescindendo dal nomen dell’addebito, valorizza il suo carattere sostanzialmente afflittivo per applicare, in modo generalizzato, il canone di non eccessività e congruità delle somme da irrogare. Così, la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle sue più recenti evoluzioni, pur ormai consentendo finanche più reazioni dell’ordinamento in relazione a un medesimo fatto, richiede che la loro sommatoria sia conforme al principio di proporzionalità (ad es., Corte EDU, 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, A and B v. Norway, che osta a oneri eccessivi in testa all’interessato, e C. Giust., 20 marzo 2018, C-524/15, Menci, secondo cui le norme devono consentire di garantire che la severità del complessivo trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del fatto). Del resto, lo stesso diritto interno, sulla scia dell’art. 2 della Carta costituzionale, riconosce il potere del giudice di ricondurre a equità e proporzionalità l’assetto delle prestazioni negoziali, in presenza di condizioni di iniquità. Emblematico è il dettato dell’art. 1384 c.c., che, in presenza di una penale manifestamente eccessiva, conferisce al giudice il potere di ricondurla ad equità. L’intervento ufficioso ha, dunque, carattere correttivo, orientato come è a ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti delle parti (ad es., Cass. civ., Sez. I, ord. 30 marzo 2022, n. 10249). Nel caso di specie, il carattere delle accertate violazioni, la sostanziale identità della loro natura, la medesimezza dello scopo che sembra unificarle, il circoscritto orizzonte temporale nel cui contesto si sono verificate, l’entità del pregiudizio patito dal soggetto licenziatario, per quanto emerge ex actis, insieme all’assenza di precedenti pretori nella subiecta materia, suggeriscono – in parziale accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla società ricorrente – la mitigazione del complessivo trattamento, onde ovviare a esiti di oggettiva irragionevolezza. Posto che la stessa Lega ha, in parte, già ridotto l’importo dovuto, quest’ultimo può subire un ulteriore ridimensionamento, giusta rideterminazione secundum aequitatem nella complessiva somma di Euro 165.000,00

Massima: Non può, anzitutto, essere accolta la censura, presente in ambo i ricorsi, di difetto di competenza dell’Amministratore Delegato in ragione della ritenuta mancanza di una specifica norma statutaria alla base del potere esercitato. L’Amministratore Delegato vanta, invero, una competenza generale e residuale, destinata a operare allorché difettino specifiche disposizioni attributive della potestas in favore dell’Assemblea o del Consiglio di Lega. Chiaro è, sul punto, l’art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, che, prevedendo che “L’Amministratore Delegato riporta al Consiglio di Lega Serie A. Gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per conseguire gli scopi sociali, a eccezione di quelli riservati all’Assemblea e al Consiglio, fermi restando i limiti di spesa risultanti dal bilancio preventivo approvato dall’Assemblea”, declina il rapporto tra regola (la competenza dell’AD) ed eccezione (quella dell’Assemblea o del Consiglio) in modo antitetico rispetto alla prospettazione di parte ricorrente. In ogni caso, premesso l’antiformalismo che deve connotare la materia e la sua esegesi, l’avvenuta presa d’atto del Consiglio di Lega, nella seduta del 7 marzo 2024, è tale da superare la censura, avendo quest’ultimo concorso alla determinazione fondante i provvedimenti emessi, che recano una congrua motivazione. Né è dato sostenere che sia mancato il “richiamo ufficiale” richiesto dal Regolamento Produzioni Audiovisive (art. 9); deve, invero, ritenersi che la nota del 14 novembre 2023, proveniente dallo stesso Organo (l’Amministratore Delegato) che ha concluso il procedimento, abbia assolto alla funzione di richiamo prodromico all’ammenda. Se è, poi, innegabile che l’eccesso di potere – la cui invocabilità in questa sede è da revocare in dubbio – e la disparità di trattamento non abbiano cittadinanza, a fronte di fattispecie (quella oggetto dell’odierna controversia e quelle prospettate dalla ricorrente in sede di atti introduttivi) ontologicamente diverse o comunque non coincidenti, i fatti di cui ai due provvedimenti gravati non risultano essere stati contestati nella loro materiale consistenza; e la non contestazione, rispondente a un generale principio – a propria volta, corollario dei canoni di economia processuale e autoresponsabilità – applicabile al processo sportivo, comporta l’effetto di sgravare la convenuta da ulteriori oneri probatori (Cass. civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).

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