Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0114/CFA del 7 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche n. 0029/TFNSVE-2023-2024 del 27.03.2024

Impugnazione – istanza: U.S. Limite e Capraia A.S.D/U.S. Pistoiese 1921 S.S.D. a RL.

Massima: Per completezza di esame dell’intera fattispecie legata alla pronuncia di primo grado impugnata, queste Sezioni Unite rilevano che la stessa, nella parte iniziale, si soffermava su alcune considerazioni relative ad eccezioni preliminari formulate dalla Pistoiese sulla giurisdizione, sulla violazione del diritto di difesa e sull’ammissibilità del ricorso, ritenute infondate. Ebbene, non avendo proposto la Pistoiese appello incidentale su tali profili della sentenza, le conclusioni di cui alla suddetta sentenza non possono che ritenersi consolidate, in virtù del principio, già evidenziato anche da queste Sezioni Unite, secondo il quale nel giudizio avanti agli organi federali si applica la regola generale derivante dall’art. 346 del codice di procedura civile (e dall’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo) secondo cui, allorché una domanda o eccezione è stata sollevata in primo grado ed è stata espressamente respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione di primo grado sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva. Del resto, l’art. 49, comma 11, CGS dispone espressamente che “La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti” (CFA, SSUU, n. 109/CFA-2023-24; v. anche: CFA, Sez. IV, n. 50/CFA-2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 16/CFA-2020-2021).

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