Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 7/2024

Istanza: E.C. / A.F.

Massima: Infondata è l’eccezione di “inammissibilità/improponibilità della domanda, per essere l’istante incorso nella decadenza dal proprio credito ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento collegi arbitrali (RCA) del Collegio di garanzia”. L’assunto di parte intimata è nel senso che – giacché “La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia”; né potendosi avallare qualsiasi interpretazione che abbia l’effetto di far decorrere il termine solo dalla data in cui il creditore abbia ritenuto di contestare al debitore l’inadempimento – a decorrere “quantomeno dal 20 luglio 2022” (ossia a 20 giorni dalla data d’inizio del campionato successivo alla conclusione dell’attività procuratoria) tale decadenza si sarebbe verificata. In proposito, il Collegio non ignora le diatribe in cui si dibatte la giurisprudenza (arbitrale) presso questo Consiglio di Garanzia dello Sport; nondimeno, ritiene che, avuto particolare riguardo alle specificità del caso in esame, non sia necessario approfondire funditus tale vexata quaestio. In proposito, giova prendere le mosse dal fattuale rilievo che, nel contratto sottoscritto tra le parti della presente controversia il 18 novembre 2021, sia stata stipulata una pattuizione del compenso per il mandatario rapportata ai quattro anni successivi ed esigibile (ai sensi del relativo art. 4) “entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva per la quota di competenza della stessa”. A fronte di siffatta rateizzazione dell’esigibilità del credito, ritiene il Collegio che non possa seguirsi la prospettazione di parte intimata, secondo cui “il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata” sarebbe decorso, al più tardi, dall’inizio della stagione sportiva successiva a quella in corso al momento del tesseramento con la Cosenza Calcio s.r.l., e che esso sia perciò spirato (con derivata inammissibilità della domanda qui azionata) “quantomeno dal 20 luglio 2022”. È di immediata evidenza, in senso contrario, che a quella data solo la prima o al più la seconda tranche del compenso pattuito sarebbero state esigibili, sicché l’affermazione d’un onere di agire entro quel termine a pena di perdita del credito postulerebbe – evidentemente non potendosi ipotizzare che esso implichi l’alternativa tra perdere le traches successive ove si agisca nel termine, oppure l’intero credito ove si resti interti – la necessità di proporre tante separate domande giudiziali quante siano le rate previste per l’esigibilità del credito (quattro, nella specie). L’incongruità di siffatto approdo esegetico – entia non sunt moltiplicanda sine necessitate; né, a fortiori, le domande giudiziali (come si dirà meglio infra) – è di piena evidenza e ne dimostra dunque la fallacità: di cui è corollario l’affermazione che, almeno fino alla data di maturazione dell’ultima rata (ossia quella parametrata ai compensi della stagione sportiva 2024/25: vale a dire fino a venti giorni dopo il sessantesimo giorno successivo al 1° luglio 2024, e dunque fino al 18 settembre 2024), alla parte creditrice non avrebbe potuto ascriversi alcun onere di introduzione (a pena, altrimenti, di decadenza) della domanda arbitrale, quale che sia l’interpretazione che si ritenga di dover dare alla ricordata dizione dell’art. 3.2. del R.C.A.. Depone nello stesso senso – e se ne potranno trarre ulteriori conseguenze infra – anche l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che stigmatizza il c.d. abuso del processo: per cui “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (così Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; tale principio è stato poi applicato, e ulteriormente declinato, da Cass. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719; Cass. 9 marzo 2015, n. 4702). A ciò consegue la sicura tempestività e proponibilità della domanda di arbitrato qui incoata; in una con l’infondatezza dell’eccezione, di cui si è detto sub lett. c) del § 3 della narrativa in fatto.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 6/2024

Istanza: G.B. / Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A

Massima: Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare il profilo della procedibilità, ammissibilità e tempestività dell’istanza di arbitrato proposta dall’Agente …, anche in ragione dell’eccezione sul punto formulata dalla difesa della società Delfino Pescara nella propria memoria difensiva, afferente alla violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale Agenti Sportivi CONI. L’eccezione di inammissibilità è fondata e, pertanto, deve essere accolta, seppur in termini parzialmente difformi rispetto a quanto dedotto dalla società intimata. Ed invero, come rilevato dalla difesa della società Delfino Pescara, l’Agente Sportivo ha già proposto un’istanza di arbitrato innanzi all’odierno Collegio in data 2 aprile 2024, sempre nei confronti dell’intimata, avente ad oggetto il medesimo contratto di mandato del 21 luglio 2022, con domanda di pagamento dello stesso importo di euro 14.851,20, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002. Occorre, altresì, rilevare, da un lato, che detta istanza era stata preceduta da una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell’Agente …, del 20 dicembre 2023, per l’importo di euro 10.500,00 – n. 3 ratei scaduti a quella data – e, dall’altro, che l’arbitrato in precedenza introdotto (n. 6/2024) non è poi pervenuto alla naturale definizione con l’emanazione del lodo a causa della rinuncia formalizzata dall’istante. Ne è seguita, in coerenza, l’ordinanza del Collegio Arbitrale del 22 aprile 2024, che, prendendone atto, ha dichiarato, ad ogni effetto processuale e sostanziale, cessata la materia del contendere. La riproposizione di una nuova istanza arbitrale in data 19 giugno 2024, quella oggetto dell’odierno scrutinio – le cui conclusioni, si ribadisce, sono perfettamente coincidenti con quelle già formulate con l’istanza di arbitrato del 2 aprile 2024 –, pone la preliminare, ed assorbente, questione della procedibilità ed ammissibilità della stessa, pur in presenza di una ulteriore e diversa contestazione della medesima violazione (in verità già contestata), nella fattispecie avvenuta con nota inviata a mezzo pec alla società intimata in data 12 giugno 2024. All’uopo osserva il Collegio che la procedura arbitrale deve essere introdotta – ai sensi del citato art. 3, comma 2, del Regolamento Arbitrale – entro 20 giorni dalla “violazione contestata”: trattasi, per espressa disposizione regolamentare, di un termine perentorio. Orbene, l’interpretazione del citato articolo art. 3, punto 2, del Regolamento Arbitrale non è stata univoca, soprattutto nella prima fase di vigenza del Regolamento medesimo. Più recentemente, si è tuttavia consolidato l’orientamento che, valorizzando la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale, ha ritenuto che il termine di decadenza debba farsi decorrere, trattandosi di questioni di natura strettamente patrimoniale, a far tempo dalla diffida proposta alla parte affinchè provveda all’adempimento. L’odierno Collegio ha, in argomento, statuito che “la disposizione dettata dall’art. 3, punto 2, del Regolamento deve essere intesa in modo tale da non poter precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al citato termine perentorio[…] il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodi n. 4 e n. 7 del 2023, cit.). Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale - per vero piuttosto chiuso e ristretto -, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento (in particolare, nel caso di pagamenti rateali), anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie in questione” (cfr., ex multis, Lodo n. 9/2023). A tale criterio interpretativo va, peraltro, affiancato un ulteriore corollario con spiccate e coerenti peculiarità indubbiamente pertinenti alla fattispecie sottoposta al vaglio del presente Collegio Arbitrale, atteso che in detta circostanza è stata sancita la non necessarietà e/o doverosità dell’invio della preventiva diffida e costituzione in mora in pendenza di un arbitrato avente ad oggetto il medesimo rapporto obbligatorio tra le stesse parti, anche in ragione della “cristallizzata consapevolezza dell’inadempimento di controparte” (cfr. Lodo n. 1/2024). Il superiore criterio può essere validamente utilizzato anche nell’ipotesi in cui l’arbitrato non sia ancora pendente – come nel caso di specie –, ma sia già stato definito (procedimento n. 6/2024, definito con ordinanza collegiale del 22/4/2024), rendendo de facto irrilevante e non dovuta la nuova contestazione della violazione da parte dell’Agente … del 19 giugno 2024, che, in ogni caso, non può costituire il dies a quo per l’avvio del procedimento arbitrale ex art. 3, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Ed infatti, la violazione dell’obbligazione di pagamento, in capo alla società Delfino Pescara, in riferimento al contratto di mandato del 21 luglio 2022 era stata già contestata con la nota stragiudiziale del 20 dicembre 2023, o, tutt’al più, con l’istanza di arbitrato depositata in data 2 aprile 2024, quest’ultima avente ad oggetto una domanda di condanna al pagamento dell’importo di euro 14.851,20 oltre accessori, esattamente coincidente con il contenuto della domanda del presente arbitrato n. 11/2024. L’identità delle parti, del petitum e della causa petendi impone, quindi, di considerare la data del 2 aprile 2024 quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’introduzione del nuovo ed odierno arbitrato n. 11/2024 R.G., perché, diversamente opinando, si consentirebbe all’istante di aggirare il termine perentorio stabilito dalla disposizione regolamentare, mediante una rinuncia alla precedente istanza da ritenersi, in ipotesi, già viziata.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 5/2024

Istanza: D. P. / U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l

Massima: Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare, ex officio, il profilo della procedibilità, ammissibilità e tempestività dell’istanza proposta dall’Agente…, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento arbitrale, pur in assenza di una specifica contestazione della parte intimata Alessandria Calcio, non costituitasi nel presente procedimento arbitrale. All’uopo occorre osservare che il contratto di mandato per cui è causa ha previsto il pagamento del corrispettivo di euro 2.000,00 in favore dell’odierno istante entro il 30 novembre 2023: rileva, peraltro, l’odierno Collegio che l’inadempimento contrattuale in capo all’Alessandria Calcio non è stato contestato dalla società sportiva né in sede stragiudiziale – specificamente all’esito della ricezione della diffida di pagamento del 14 marzo 2024 – né nell’ambito del presente arbitrato. Evidenzia, altresì, il Collegio che – prescindendo dal termine di pagamento previsto in contratto – la contestazione della violazione da parte dell’Agente Sportivo è avvenuta, come sopra indicato, in data 14 marzo 2024 (cfr. all. n. 6 Piconcelli), con successivo e tempestivo deposito dell’istanza arbitrale in data 3 aprile 2024, nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale, che impone l’introduzione del procedimento arbitrale entro 20 giorni dalla violazione contestata.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 1/2024

Istanza: A. M. / Reggina 1914 S.r.l.

Massima: La tempestività del ricorso nel termine di 20 giorni come previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale va rilevata d’ufficio anche in mancanza di contestazione… Ritiene il Collegio arbitrale di dover preliminarmente esaminare il profilo della procedibilità ed ammissibilità dell’istanza proposta dall’Agente …., anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento arbitrale, pur in assenza di una specifica contestazione della parte intimata …. non costituitasi nel presente procedimento arbitrale.

Massima: Il termine di 20 giorni previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale per l’introduzione dell’istanza arbitrale è rispettato atteso che con la stessa si richiede il pagamento della seconda tranche di compenso in favore dell’Agente …. relativa al medesimo contratto di mandato per cui vi è già stato il lodo di accoglimento…All’uopo occorre osservare che il contratto di mandato per cui è causa – ed il primo inadempimento posto in essere dall’odierna intimata – è già stato  oggetto di vaglio  da parte  del Collegio nell’arbitrato n. 9/2023, già definito con lodo n. 8/2023, che ha disposto l’accoglimento della richiesta di pagamento dell’istante della somma di euro 70.000,00, oltre accessori, già scaduta in data 31 dicembre 2022. L’odierna istanza di arbitrato ha ad oggetto la richiesta di pagamento della seconda tranche di compenso in favore dell’Agente …. relativa al medesimo contratto di mandato – euro 60.000,00 scaduta in data 30 giugno 2023 –, che risulta derivante da un’unica fonte negoziale dalla quale, parimenti, scaturisce un’unica obbligazione in capo alla società mandante,  con pagamento dell’unitario corrispettivo di euro 200.000,00 in n. 3 soluzioni cui corrispondono i diversi termini di scadenza di cui in premessa. Risulta, pertanto, superato il preventivo invio da parte dell’istante di un formale atto di diffida e costituzione in mora in danno della Reggina, sia per la pendenza dell’arbitrato n. 9/2023 introdotto con istanza del 12 aprile 2023, avente ad oggetto – come già esposto – il medesimo contratto di mandato del 19 luglio 2022 (prestazioni sportive del calciatore ….) ed avente carattere assorbente delle ulteriori obbligazioni, sia per la cristallizzata consapevolezza dell’inadempimento di controparte. Ed in ogni caso, osserva parimenti il Collegio che il termine di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale – che impone l’introduzione della procedura arbitrale entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata – risulta essere stato rispettato nella fattispecie per cui è causa, atteso che l’istanza di arbitrato è stata depositata dall’Agente in data 18 luglio 2023, laddove il termine di scadenza del pagamento dell’importo di euro 60.000,00 (da intendersi quale “contestata violazione”, in assenza di formale atto di costituzione in mora) era stato contrattualmente fissato al 30 giugno 2023.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 9/2023

Istanza: …. S.r.l. / Società Sportiva Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Massima: Va disattesa l’eccezione di tardività e, quindi, inammissibilità del lodo, per violazione del termine dei 20 giorni dalla violazione contestata previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento Agenti CONI…Invero, l’interpretazione del citato articolo art. 3, punto 2, del Regolamento arbitrale non è stata univoca, soprattutto nella prima fase di vigenza del Regolamento. Più recentemente, si è tuttavia consolidato l’orientamento che, valorizzando la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale, ha ritenuto che il termine di decadenza debba farsi decorrere, trattandosi di questioni di natura strettamente patrimoniale, solo dalla diffida proposta alla parte perché provveda all’adempimento. Osserva, infatti, il Collegio arbitrale che la disposizione dettata dall’art. 3, punto 2, del Regolamento deve essere intesa in modo tale da non poter precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al citato termine perentorio. Ed infatti, in ordine alla definizione ed al significato di “violazione contestata”, di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale, la giurisprudenza del Collegio arbitrale ha preso posizione - dapprima con il Lodo n. 4/2022, e più recentemente con i Lodi n. 4 e n. 7 del 2023 - affermando che “Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata […] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport”. Prosegue, in argomento, il Collegio sancendo che è da preferire “la seconda possibile interpretazione” - sebbene entrambe siano in astratto compatibili con la lettera della legge - “e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodi n. 4 e n. 7 del 2023, cit.). Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale - per vero piuttosto chiuso e ristretto -, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento (in particolare, nel caso di pagamenti rateali), anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie in questione. Diversamente opinando, si giungerebbe verosimilmente ad intaccare la stabilità e la continuità della contrattazione di settore, onerando gli Agenti ad immediate “azioni di rottura”, in ipotesi sanabili in ambito puramente stragiudiziale. Orbene, applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio arbitrale, occorre evidenziare che l’effettiva contestazione dell’adempimento - ossia “la c.d. <<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale, che, da una parte, consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e, dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza” (cfr. Lodo n. 11/2022 e Lodo n. 4/2023) - quale dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale, deve individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso, a mezzo PEC, dal difensore dell’Agente in data 13 luglio 2023, cui è seguito l’avvio del presente arbitrato con istanza depositata in data 1° agosto 2023, quindi 18 giorni dopo la contestazione della violazione e nel rispetto del termine di decadenza di cui al più volte indicato art. 3, punto 2, del Regolamento. In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa della Delfino Pescara deve essere rigettata, atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale, alla stregua della coerente interpretazione dell’art. 3.2. del Regolamento arbitrale fornita dall’odierno Collegio arbitrale.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 8/2023

Istanza: A. M./ Reggina 1914 S.r.l

Massima: Il termine di 20 giorni previsto dall’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale per l’introduzione dell’istanza arbitrale deve individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso…Osserva, infatti, il Collegio arbitrale che la disposizione dettata dall’art. 3, punto 2, del Regolamento deve essere intesa in modo tale da non poter precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al citato termine perentorio. Ed infatti, in ordine alla definizione ed al significato di “violazione contestata” di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale, la giurisprudenza del Collegio arbitrale ha preso posizione - dapprima con il Lodo n. 4/2022, e più recentemente con i Lodi n. 4 e n. 7 del 2023 - affermando che “Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata […] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport”. Prosegue, in argomento, il Collegio sancendo che è da preferire “la seconda possibile interpretazione” - sebbene entrambe siano in astratto compatibili con la lettera della legge - “e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodi n. 4 e n. 7 del 2023, cit.). Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale - per vero piuttosto chiuso e ristretto -, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento (in particolare, nel caso di pagamenti rateali), anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie in questione. Diversamente opinando, si giungerebbe verosimilmente ad intaccare la stabilità e la continuità della contrattazione di settore, onerando gli Agenti ad immediate “azioni di rottura”, in ipotesi sanabili in ambito puramente stragiudiziale. Orbene, applicando tali principi alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio arbitrale,  occorre  evidenziare  che  l’effettiva  contestazione  dell’adempimento  -  ossia  “la  cd. <<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza” (cfr. Lodo n. 11/2022 e Lodo n. 4/2023) - quale dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale, deve individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso, a mezzo PEC, dal difensore dell’Agente …. alla Reggina in data 23 marzo 2023, cui è seguito l’avvio del presente arbitrato con istanza depositata in data 12 aprile 2023, quindi 20 giorni dopo la contestazione della violazione e nel rispetto del termine di decadenza di cui al più volte indicato art. 3., punto 2, del Regolamento. In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa della Reggina deve essere rigettata, atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale, alla stregua della coerente interpretazione dell’art. 3.2. del Regolamento arbitrale fornita dall’odierno Collegio arbitrale.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 7/2023

Istanza: G. P./ Reggina 1914 S.r.l.

Massima: E’ tempestiva l’istanza di arbitro proposta ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento arbitrale entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla diffida ad adempiere…Come già dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – anche mediante il richiamo a diverse pronunce di codesto Collegio arbitrale sulla questione oggetto dell’eccezione preliminare de qua –, l’interpretazione del citato articolo 3.2. è stata non perfettamente univoca nella prima fase di vigenza del Regolamento, ma da ultimo ha subito un coerente arresto, che valorizza la ratio della disposizione, le esigenze di tutela e le connotazioni di spiccata irritualità del procedimento arbitrale. Alla stregua dell’esame degli atti delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta nell’odierna sede arbitrale, si evince l’esistenza di n. 2 distinti rapporti contrattuali stipulati dall’Agente … con la …, aventi ad oggetto il trasferimento di distinti atleti e quindi distinte attività professionali del mandatario, con eventuale e conseguente maturazione del diritto al corrispettivo indicato in ciascuno dei negozi oggetto di scrutinio. Sostiene, invero, la difesa della parte intimata che l’Agente Sportivo sarebbe decaduto dal diritto al conseguimento del proprio compenso – sia per il contratto del 14 settembre 2020, che per il successivo contratto del 24 settembre 2020 -, non avendo avviato il presente arbitrato in osservanza dello stringente termine regolamentare, da ritenersi decorso in relazione alle singole scadenze di pagamento previste nei contratti azionati. L’eccezione è, tuttavia, infondata, con conseguente declaratoria di tempestività dell’istanza di arbitrato proposta dal ricorrente …Osserva, all’uopo, il Collegio arbitrale che, pur essendo letteralmente previsto nell’art. 3.2. che “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia […]”, lo spirito della disposizione regolamentare deve essere inteso in modo tale da non poter ingiustificatamente precludere all’Agente Sportivo l’accesso allo strumento dell’arbitrato, negando in ipotesi il diritto alla percezione del corrispettivo non corrisposto sulla scorta di un’interpretazione estremamente rigida dell’individuazione del dies a quo relativo al superiore termine perentorio. Ed infatti, in ordine alla definizione ed al significato di “violazione contestata” di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale, la giurisprudenza dell’odierno Collegio arbitrale ha preso posizione nella sopra indicata direzione – dapprima con il Lodo n. 4/2022, peraltro richiamato dall’istante nella prima memoria autorizzata, ed ancor più recentemente con il Lodo n. 4/2023 del 30 giugno 2023, Kanhai vs Genoa -, affermando coerentemente che “Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata […] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodo n. 4/2023, cit.). Prosegue, in argomento, il Collegio sancendo che è da preferire “la seconda possibile interpretazione” – sebbene entrambe siano in astratto compatibili con la lettera della legge – “e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento” (cfr. Lodo n. 4/2022 e Lodo n. 4/2023, cit.). Tale criterio interpretativo mira a dare opportuno risalto alle concrete scelte del creditore anche in considerazione delle peculiarità dell’ambiente professionale – per vero piuttosto chiuso e ristretto, poiché spetta valutare all’Agente Sportivo se una determinata condotta omissiva della controparte possa essere tollerata e fino a quale momento, anche al fine di salvaguardare i rapporti d’affari con le Società, senza per ciò decadere dalla possibilità di accedere allo strumento dell’arbitrato collegiale previsto in ambito sportivo per la risoluzione delle controversie de quibus. Diversamente opinando, si giungerebbe verosimilmente ad intaccare la stabilità e la continuità della contrattazione di settore, onerando gli Agenti ad “azioni di rottura”, in ipotesi sanabili in ambito puramente stragiudiziale. Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie sottoposta al vaglio dell’odierno Collegio arbitrale, occorre evidenziare  che l’effettiva contestazione dell’adempimento  – ossia “la  cd. <<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza” (cfr. Lodo n. 11/2022 e Lodo n. 4/2023) – quale dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale, deve esclusivamente individuarsi nel formale atto di diffida e costituzione in mora trasmesso, a mezzo PEC, dal difensore dell’Agente ….alla … in data 13 aprile 2023, cui è seguito l’avvio del presente arbitrato con istanza depositata in data 2 maggio 2023, quindi 19 giorni dopo la contestazione della violazione e nel rispetto del termine di decadenza di cui al più volte indicato art. 3.2. In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa della Reggina deve essere rigettata, atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale, anche alla stregua della coerente interpretazione dell’art. 3.2. del Regolamento arbitrale fornita dall’odierno Collegio arbitrale.

 

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 4/2023

Istanza: K. S. R. / Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

Massima: E’ tempestiva l’istanza di arbitro proposta ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento arbitrale entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla diffida ad adempiere…Deve preliminarmente affrontarsi leccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato proposta dalla difesa della società intimata relativamente alla seconda rata del corrispettivo reclamato dall’agente sportivo – oltrechè all’importo a titolo di penale del 5% del medesimo corrispettivo - per l’eccepita decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. All’uopo il Collegio rileva che, nella fattispecie, si tratta di una questione già sottoposta al vaglio dei Collegi allorquando chiamati a pronunciarsi sul tema ed afferente la formulazione letterale della norma de qua, laddove la disposizione prevede, infatti, che la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia []”. Occorre in primo luogo – ad avviso dell’odierno Collegio Arbitrale – procedere ad una coerente e compiuta disamina della documentazione versata in atti dalle parti con i rispettivi scritti difensivi, dalla quale si evince che successivamente alla data di scadenza (1° luglio 2020) della seconda tranche di corrispettivo in favore dell’istante …. è intercorsa una corrispondenza, tra le medesime parti, che richiede una specifica valutazione da parte del Collegio. Detta corrispondenza consta di n. 2 comunicazioni inviate a mezzo mail ordinaria dall’istante ...al Dott. (all’epoca Amministratore Delegato del Genoa) in date 8 marzo 2021 e 26 maggio 2021, peraltro in lingua inglese con traduzione riportata negli atti di parte, ed una comunicazione inviata, a mezzo pec, in data 16 settembre 2021 dall’avv. …. per conto della società Forza Sports Group B.V.; a queste deve aggiungersi, infine, la nota predisposta dall’avv. …. – difensore dell’istante nel presente procedimento – trasmessa, a mezzo pec, alla società intimata in data 22 febbraio 2023. Ritiene, in argomento, l’odierno Collegio di aderire al convincente orientamento giurisprudenziale espresso nel Lodo n. 11/2022 – peraltro richiamato dalla difesa dell’istante nella memoria ex art. 4, comma 4, del Regolamento Arbitrale -, ove è stato sancito che perché si possa qualificare la contestazione della violazione, idonea a far decorrere il termine perentorio dei venti giorni, occorre la cd. <<interpellatio>>, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza”. Il riportato criterio si innesta nel più ampio solco giurisprudenziale in tema di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., secondo cui “la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nelladempimento” (Cass. Civ., Sez. III, n. 22542 del 10 settembre 2019). Il descritto principio costituisce, ad avviso dell’odierno Collegio, il miglior criterio ai fini dell’interpretazione dell’art. 3.2 del citato Regolamento Arbitrale per la determinazione del termine perentorio entro il quale avviare l’arbitrato, determinando, altresì, nel Collegio – con riferimento alla presente fattispecie – l’esclusione del carattere di violazione contestata” ai sensi della citata norma regolamentare nei confronti delle indicate comunicazioni stragiudiziali dell’8 marzo 2021, 26 maggio 2021 e 16 settembre 2021. Ed infatti, non rientrano indubbiamente nella categoria del formale atto di diffida legalele note personalmente inviate dall’istante all’Amministratore Delegato della società intimata Dott. - e non direttamente al Genoa, parte inadempiente, a mezzo posta elettronica certificata - in ragione del contenuto colloquiale ed informale di tali comunicazioni, non essendo, altresì, indicata una formale costituzione in mora, in ipotesi abnorme, non avendo il rivolto le proprie istanze alla società contrattualmente inadempiente, bensì personalmente al suo Amministratore Delegato. Parimenti irrilevante è la diffida inviata in data 16 settembre 2021 dall’avv. , il quale, come correttamente rilevato dalla difesa dell’istante, ha dichiarato in tale nota stragiudiziale di agire in nome e per conto di altro soggetto - Forza Sport Group B.V. - ed in relazione ad un contratto diverso per data (5 agosto 2019) rispetto a quello oggetto del procedimento arbitrale: difetta, altresì, la sottoscrizione del legale rappresentante della intimante società e/o comunque del soggetto che avrebbe conferito l’incarico al professionista per il recupero dei crediti, tale genericamente indicato. Ritiene, in coerenza, il Collegio che il termine di venti giorni per l’avvio del procedimento arbitrale poi effettivamente intrapreso con istanza tempestivamente depositata in data 12 marzo 2023 - di cui al citato art. 3.2 decorra esclusivamente dalla formale diffida ad adempiere del 22 febbraio 2023, nella quale è stato indicato dal professionista incaricato sia l’importo da corrispondere all’Agente Sportivo ….(euro 1.362.672,00) che il termine per l’adempimento (10 giorni), oltre alle specifiche conseguenze dell’eventuale inadempimento del Genoa. Tale comunicazione del 22 febbraio 2023 costituisce, ad avviso del Collegio Arbitrale, l’ “effettiva contestazione dell’adempimento” che recentissima giurisprudenza del Collegio medesimo ha individuato quale dies a quo per l’introduzione della procedura arbitrale (cfr. Lodo n. 4/2022 del 16 maggio 2022). Con la superiore pronuncia, il Collegio ha esaustivamente affrontato la dibattuta questione relativa all’interpretazione dell’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, affermando che Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture. Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata[…] Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione. Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport” (cfr. Lodo n. 4/2022 cit.). Le condivisibili e coerenti conclusioni cui è pervenuto l’indicato Lodo n. 4/2022 - che l’odierno Collegio ritiene di applicare anche alla fattispecie portata al proprio vaglio - propendono per una interpretazione maggiormente elastica della norma regolamentare e più vicina ad assicurare all’istituzione arbitrale una confacente operatività, garantendo, di tal guisa, in modo adeguato le concrete ragioni di giustizia sottese alla previsione dell’istituto dell’arbitrato: Poiché entrambe le interpretazioni sono compatibili con la lettera della legge, sembra al Collegio che debba scegliersi quella che più ne valorizzi lo spirito. In questa prospettiva, il Collegio ritiene che debba essere preferita la seconda possibile interpretazione e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento”. In ragione di quanto sopra esposto, l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa del Genoa deve essere rigettata atteso che parte istante ha tempestivamente introdotto la procedura arbitrale in osservanza del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, anche alla stregua della coerente interpretazione fornita dall’odierno Collegio Arbitrale.

 

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 1/2023

Istanza: …. S.r.l. / ACR Siena spa

Massima: ….l’istanza arbitrale (21/11/2022) è tempestiva, cioè risulta formulata nei termini di cui all’art. 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi rispetto alla scadenza contrattuale convenuta (del 31 ottobre 2022).

 

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 11/2022

Istanza: ….. S.r.l. / Genoa CFC S.p.A.

Massima: Il Collegio, relativamente alla eccezione dello spirare del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale CONI, la accoglie nei seguenti termini: innanzitutto, questo Collegio, in ossequio a precedenti lodi arbitrali emessi nell’ambito del Collegio di Garanzia CONI, specificatamente il lodo n. 10 del 2021 e il n. 4 del 2022, conferma che la interpretazione da dare alla norma regolamentare è quella riferita alla “contestazione della violazione”, e quindi il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 e fissato in venti giorni, “perentori”, utili a introdurre l’istanza di arbitrato, non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile, ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento. Per qualificare la contestazione della violazione, idonea a far decorrere il termine perentorio dei venti giorni, occorre l’interpellatio, ovvero un formale atto di diffida legale che, da una parte, consenta di superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore, in ipotesi di ritardo tollerabile, e, dall’altra, qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza. Nel caso oggetto di questo giudizio, la contestazione della violazione dalla quale far decorrere il termine dei venti giorni per la proposizione del ricorso da parte della Top Management dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI non può, pertanto, essere correttamente individuato nella diffida del 30 settembre 2022, piuttosto a far data dal ricorso presentato dalla parte istante per decreto ingiuntivo, depositato in Tribunale il 10 dicembre 2020, che è da considerarsi almeno equipollente a una diffida ad adempiere, come manifestazione di volontà del creditore di reclamare e pretendere l’adempimento dal debitore. Tale rilievo da parte del Collegio riguarda, come dimostrato per tabulas, anche il pagamento della fattura n. 6/2020, che erroneamente la difesa di parte istante afferma in atti essere stato richiesto per la prima volta con la diffida del 30 settembre 2022 (si tratta di una fattura dell’aprile 2020), mentre risulta chiaramente richiesto con il medesimo ricorso per decreto ingiuntivo depositato in Tribunale dalla Top Management odierna istante già, appunto, in data 10 dicembre 2020.

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