Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 7/2024

Istanza: E.C. / A.F.

Massima: La prima questione che il Collegio è chiamato a scrutinare attiene all’ammissibilità della domanda, sotto il profilo della legittimazione del sig. C… a richiedere il compenso per l’attività procuratoria svolta, esitata nella sottoscrizione del contratto quadriennale di tesseramento il 17 dicembre 2021 tra il sig. … e la Cosenza Calcio s.r.l. (che milita nel campionato di Serie B). In proposito, è dato riscontrare come la domiciliazione del sig. ... in Italia – pur trattandosi d’un cittadino italiano e nonostante che l’istituto della  domiciliazione sia essenzialmente previsto per consentire l’operatività nel nostro paese ai cittadini stranieri (quelli comunitari) che ne abbiano titolo secondo la normativa dello stato di provenienza – abbia subito vicissitudini considerevoli e neppure sempre preclare. Nondimeno, dovendosi restare nei limiti di quanto rileva ai fini della presente controversia, il Collegio all’unanimità ritiene documentalmente comprovato in punto di fatto – con conseguente superfluità delle ulteriori prove costituende richieste da entrambe le parti, le cui istanze istruttorie sono perciò a rigettarsi – che: α) alla data di conclusione del contratto di mandato tra le parti del presente arbitrato sportivo (ossia il 18 novembre 2021) il sig. … era efficacemente domiciliato presso l’avv. …, Agente Sportivo legittimamente esercente, secondo quanto previsto e consentito dal Regolamento Agenti Sportivi pro tempore vigente; β) alla medesima conclusione il Collegio ritiene di dover pervenire anche con riferimento alla data del 17 dicembre 2021, in cui il sig. … portava a definitiva esecuzione il prefato contratto di mandato, avendo propiziato la conclusione del contratto di tesseramento tra il mandante e la Cosenza Calcio s.r.l.; ciò dicesi, in particolare, in quanto si deve ritenere che lo status di Agente domiciliato (presso l’avv. …) sia stato conservato dalla parte qui istante fino al 31 dicembre 2021, giacché il recesso del prefato domiciliatario dal rapporto di collaborazione in essere, pur se espresso il 29 novembre 2021, ha dato luogo a cessazione della collaborazione professionale, e dunque della domiciliazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ossia dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti Sportivi, approvato con delibera di Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021, n. 385 (Regolamento vigente dall’inizio dell’anno solare successivo – non certo dallo stesso giorno della sua approvazione – e ragionevolmente in vista del quale l’avv. … ha comunicato, con un mese di doveroso preavviso, il recesso dal rapporto collaborativo al sig. …). Ne è corollario che, alla data del 17 dicembre 2021, l’odierno istante aveva svolto l’attività demandatagli col contratto del 18 dicembre 2021 e dunque maturato il diritto al relativo compenso. Risultano, pertanto, fondati gli assunti attorei di cui alle lettere a), b) e c) del § 2 della superiore narrativa in fatto; nonché, al contempo, infondata l’eccezione dell’intimato che si è riassunta sub lett. b) del § 3 della medesima narrativa in fatto.

Massima: Devesi ora scrutinare l’assunto difensivo che si è riferito al § 4 dell’esposizione del fatto. Se è pur vero che, dopo il primo contratto (c.d. normativo) tra le parti del rapporto di domiciliazione (C… e …), non risulta sottoscritto alcun “ulteriore e specifico accordo di domiciliazione, in riferimento alla singola negoziazione, trattativa, da depositare in uno al mandato e/o incarico ricevuto, nell’espletamento della propria attività di agente sportivo da esercitarsi in Italia”, specificamente riferito alla negoziazione da cui sarebbe scaturito il credito per cui qui è causa, nondimeno l’eccezione di difetto di legittimazione attiva – ivi svolta – non è fondata. In proposito, il Collegio ritiene, da un lato, che – nonostante il termine “sottoscrivere”, utilizzato dalle parti del contratto di domiciliazione nel prefato contratto normativo, o generale – il principio di libertà delle forme negoziali induce a non ritenere che sia stato imposto l’obbligo contrattuale della forma scritta ad substantiam di tali pattuizioni per ogni successivo affare del domiciliato; nonché, dall’altro lato, che la vigenza di un rituale rapporto di domiciliazione (fino al 31 dicembre 2021) porta a escludere che anche l’eventuale irritualità delle pattuizioni tra i soggetti di detto rapporto si atteggi – quasi fosse un contratto a favore del terzo – a causa estintiva della legittimazione a operare del procuratore domiciliato, con i connessi effetti in punto di non spettanza del compenso per l’attività da costui effettivamente svolta (che, nella specie, non è controversa). Al contrario, finché il rapporto di domiciliazione tra il … e il … è stato efficace quest’ultimo è rimasto legittimato ad agire come procuratore domiciliato – e dunque anche con riguardo all’attività procuratoria svolta per conto del sig. …, nel caso di cui qui trattasi – ed è perciò legittimato ad agire per ottenere (la liquidazione e) il pagamento delle proprie spettanze. È fuori questione – nonché soggettivamente estraneo all’odierna controversia – l’obbligo contrattuale del … di devolvere al .. una percentuale dei propri compensi; ma proprio la sussistenza di tale obbligo è un’ulteriore dimostrazione dell’autonoma legittimazione del … ad agire in questa sede per l’intero credito (pur se pro parte esso andrà devoluto al domiciliatario). Infine, sul punto, ritiene il Collegio che il mandante non sia legittimato a interloquire circa le modalità di cogestione dell’attività tra il domiciliato e il domiciliatario – così come sul riparto delle relative competenze – una volta assodato, nella specie, che nell’arco temporale che qui rileva (18 novembre-17 dicembre 2021) la domiciliazione in Italia del creditore sia stata valida ed efficace, anche soltanto in base al rapporto scaturente dal contratto quadro (o normativo) di cui si è detto.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 11/2022

Istanza: ….. S.r.l. / Genoa CFC S.p.A.

Massima: Il Collegio, relativamente alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, in capo a parte istante, in quanto la Società risulta essere cancellata dal Registro delle imprese in data 12 ottobre 2022, la respinge, in quanto risulta, come da rilievo documentale, che vi sia stato soltanto un trasferimento di sede legale, ferma restando l’iscrizione della Società al Registro delle imprese di Monza in luogo della precedente sede di Milano

Massima: Il Collegio, relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione dell’istante – in quanto il contratto di rappresentanza in questione è sottoscritto dall’Agente sportivo sig. P. L. (quale legale rappresentante della …. S.r.l.), mentre il ricorso al Collegio di Garanzia risulta proposto dall’Agente sportivo sig. U. S. (quale legale rappresentante della stessa società, subentrato al Letterio) - la respinge, perché in entrambi i casi l’attività è stata posta in essere da agenti sportivi, persone fisiche, in ossequio al dettato dell’art. 19 del Regolamento di settore, in nome e per conto della medesima società …. S.r.l..

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