Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 7/2024

Istanza: E.C. / A.F.

Massima: …. parte istante (mercé la produzione del titolo contrattuale sottoscritto con il debitore il 18 novembre 2021 e del successivo accordo per il tesseramento di costui con la Cosenza Calcio s.r.l. avvenuto il 17 dicembre 2021) ha dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi del proprio credito contrattuale – sorto, lo si ripete, nella vigenza dell’accordo di domiciliazione del … presso l’Agente ….e perciò ultrattivo, ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione già sorta, sebbene solo parzialmente esigibile, anche successivamente al termine di tale rapporto con il domiciliatario – fatta ovviamente salva ogni questione, di cui infra, relativamente all’effettiva entità del credito in discorso. Passando, dunque, alla trattazione del quantum debeatur, è incontroverso tra le parti che: α) i compensi del procuratore sono disciplinati dal contratto sottoscritto il 18 novembre 2021; β) l’attività procuratoria è stata effettivamente espletata dall’istante (essendosi superate, ut supra, le contestazioni circa la legittimazione del … a svolgerla e pure disgiuntamente dal …), né è stata sollevata, quanto al merito di tale attività, alcuna exceptio inadimpleti contractus; γ) il ha corrisposto al Cordua un acconto sul corrispettivo pattuito, nella misura di 2.050. Nondimeno, in ordine al quantum debeatur – che il creditore ha richiesto nell’ammontare di € 35.798,28 – sono state sollevate dal debitore diverse contestazioni: nello specifico, quelle di cui si è detto alle lett. e), f), g), h), i) ed l) della narrativa in fatto che precede. Il compenso pattuito tra le parti del contratto di mandato sottoscritto il 18 novembre 2021 per la retribuzione, a carico del mandante, dell’attività svolta dal mandatario è disciplinato in primo luogo dall’art. 3 di tale contratto, ai sensi del quale “il corrispettivo dovuto all’Agente sportivo in ragione dell’attività svolta è pattuito … in una somma determinata nella misura percentuale del 10% sulla retribuzione complessiva lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva”. Da siffatta dizione la parte istante trae argomento per sostenere – come si è già esposto sub lett. d) del § 2 della superiore narrativa in fatto – di aver diritto al compenso, nella complessiva misura sopra indicata (di € 35.798,28), per avere le parti pattuito il corrispettivo di tale attività procuratoria in “un importo in percentuale pari al 10%, oltre Iva, parametrato sull’importo di reddito lordo, omnicomprensivo, percepito dal Sig. Florenzi, quale tesserato della Società Cosenza Calcio s.r.l., per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25” (previa deduzione dell’acconto già ricevuto di euro 2.050,00). Tuttavia il Collegio ritiene in buona parte fondate, in proposito, le contro-argomentazioni svolte dalla parte intimata (e riassunte sub lett. da e) a l) di cui alla narrativa in fatto che precede). Tra le quali risulta, nondimeno, immeritevole di positivo seguito quella – di cui si è detto alla lett. e) del § 3 della superiore narrativa in fatto – con cui la parte qui intimata ha eccepito che, “in ogni caso, non sussist[erebbe] alcun diritto di credito del Sig. … in relazione alle stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nelle quali il contratto di prestazione sportiva, sulla cui base l’istante asserisce di aver maturato il proprio compenso, non ha avuto alcuna esecuzione”, in quanto “in data 01/10/2022 il Sig. Florenzi ha sostituito integralmente il contratto di lavoro del 17/12/2021, il quale, dunque, ha avuto efficacia solo per la seconda parte della stagione 2021/22”. Tale eccezione è infondata in quanto, essendo sorto il diritto di credito nella sua interezza sotto la data del 17 dicembre 2021 (sebbene assoggettato a progressivi termini di esigibilità), esso resta insensibile – non solo, come s’è già detto, alla successiva estinzione del rapporto di domiciliazione del Cordua, ma – anche alla rinnovazione (o novazione) del contratto di prestazione sportiva tra l’atleta e la stessa società sportiva: giacché, infatti, la normativa sportiva chiaramente stabilisce che il corrispettivo spettante al primo Agente resti invariabilmente parametrato a tutta la durata originaria del tesseramento, potendo all’eventuale nuovo Agente (che abbia prestato assistenza per detta rinnovazione) spettare solo il compenso per l’eventuale maggior valore di essa rispetto a quello della pattuizione pregressa. In apicibus, dunque, il Collegio ritiene che la cit. previsione dell’art. 3 del contratto di mandato dev’essere sistematicamente coordinata con quella del successivo art. 4: secondo cui «il pagamento dei corrispettivi da parte dell’atleta all’agente di cui al presente contratto dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva per la quota di competenza della stessa». Ciò in doverosa applicazione del basilare canone interpretativo espresso dall’art. 1363 cod. civ., a mente del quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. Ciò stante, da un lato è ben vero che la dizione dell’art. 3 – e ivi, in particolare, l’aggettivo “complessiva” – potrebbe, di per sé, apparire come un buon argomento per concludere che la “somma determinata nella misura percentuale del 10% sulla retribuzione complessiva lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva” si debba calcolare con riferimento sia alla parte fissa della retribuzione sia a quella variabile (giammai, comunque, anche in rapporto alle voci effettivamente indennitarie, esse esulando dall’alveo retributivo: e ciò certamente implica che non vadano considerate, nel calcolo della ridetta percentuale, le indennità di trasferta in quanto tali: oltre al fatto che esse risulteranno escluse anche in base dell’ulteriore argomentazione di cui infra, relativa alla parte variabile della retribuzione, esse essendo altresì di natura variabile). Nondimeno, dall’altro lato, l’interpretazione sistematica di detto articolo 3 con la dizione del successivo art. 4 del medesimo contratto – che prevede “il pagamento dei corrispettivi da parte dell’atleta all’agente … entro e non oltre 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva” – implica necessariamente l’esigenza di accedere a una diversa, e più restrittiva, considerazione dell’art. 3, che lo renda riferibile a un ammontare che sia effettivamente liquidabile entro il termine di pagamento indicato dall’art. 4 (ossia entro il 29 agosto di ciascun anno: allorché i campionati, ove pure siano iniziati, non hanno ancora visto disputarsi più che un paio di giornate). Siffatta considerazione, resa necessaria dalla sistematica integrazione esegetica tra gli artt. 3 e 4 del contratto di mandato, comporta che il calcolo della percentuale spettante all’Agente debba necessariamente avere a base la sola parte fissa della retribuzione (già nota all’inizio di ciascuna stagione sportiva), restringendo il significato della dizione “retribuzione complessiva” a quella, pur se comunque articolata e calcolata, che sia però già determinata o determinabile all’inizio di ciascuna stagione sportiva. Cotale approdo esegetico, cui il Collegio perviene, comporta l’esclusione dalla base di calcolo (della percentuale del 10% spettante alla parte istante) di tutte le voci retributive variabili – nonché di quelle indennitarie – connesse all’andamento della stagione, proprio perché non conosciute, né conoscibili, nel loro ammontare all’inizio della singola stagione sportiva. Alla stregua di siffatto parametro, la ridetta percentuale va calcolata – con riferimento al contratto in esame – sulla sola retribuzione fissa pattuita per ciascuna stagione, dal momento che tutte le voci della parte variabile dei compensi spettanti all’atleta (premi di presenza, premi per la permanenza nella serie di appartenenza alla fine del campionato, premi per i goal realizzati; nonché a fortiori, come si è già detto, le indennità di trasferta) non sono ancora liquide, né liquidabili, all’inizio della stagione sportiva. In concreto, la percentuale in discorso si dovrà calcolare sulla sommatoria di € 20.500 per la prima annualità di contratto (frazione interamente a compensarsi, tuttavia, con l’acconto già versato dal … al …); di € 39.000 per la seconda annualità di contratto; nonché di 59.000 per la terza annualità di contratto: che fin qui assommano a € 118.500 per tali annualità. Il cui 10% è pari a 11.850,00, che spettano al sig. previa deduzione dell’acconto, già pacificamente ricevuto, di 2.050,00 (pari appunto al 10% del prefato corrispettivo per la prima annualità): per un totale di € 9.800,00 di sorte capitale (naturalmente oltre all’I.V.A., se dovuta). Quanto all’ultima annualità (il cui compenso lordo in parte fissa è pari a € 79.000), il Collegio ritiene che essa non vada inclusa nel computo della base di calcolo del compenso spettante all’Agente, in considerazione del fatto che tale voce non era dovuta alla data in cui è stato introdotto il presente giudizio arbitrale. Ne è ben consapevole anche la difesa della parte istante, la quale ha, a tal fine, invocato la decadenza del debitore dal beneficio del termine, per essersi reso moroso nel pagamento dovuto. Ritiene invece il Collegio che non vi sia stata alcuna decadenza dal beneficio del termine. In relazione alle già esaminate concrete modalità di computo del compenso spettante all’Agente, non v’è dubbio che detto compenso maturasse anno per anno (con l’inizio di ciascuna delle quattro stagioni sportive dedotte nel contratto propiziato dal creditore) e che esso divenisse pro parte esigibile al 60° giorno dall’inizio di ogni stagione. Né è controverso che si tratti di un termine stabilito a favore del debitore. Ciò premesso, appare ineludibile la considerazione che sia al momento in cui è stata effettuata la messa in mora del debitore (20 maggio 2024), sia comunque al momento in cui è stato introdotto il presente giudizio arbitrale (6 giugno 2024), né era iniziata per il sig. … la quarta stagione sportiva sotto contratto con la Cosenza Calcio s.r.l., né tantomeno era divenuta esigibile per il sig. … la quota a lui spettante su tale ulteriore porzione di retribuzione. Sicché tale frazione retributiva (salva l’ipotesi della decadenza dal beneficio del termine di cui si dirà infra) non va riconosciuta alla parte istante, perché non dovuta alla data della domanda. La tesi di parte secondo cui il debitore sarebbe decaduto dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità anche di questa porzione retributiva – che, astrattamente, varrebbe il 10% di € 79.000, e cioè € 7.900,00 – non convince, sicché non può essere accolta da questo Collegio. L’art. 1186 cod. civ. dispone che “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Senonché, non risultando che il … abbia mai dato, né promesso di dare, alcuna garanzia per il credito di cui qui trattasi, la tesi propugnata in argomento dal creditore potrebbe fondarsi unicamente su una sopravvenuta insolvenza del debitore. La quale, tuttavia, nel caso di specie non risulta affatto comprovata, né dunque sussistente. Ai sensi di detta norma, per “insolvenza” s’intende una situazione, anche temporanea, di dissesto economico che renda verosimile la impossibilità da parte del debitore di fare fronte ai propri impegni futuri (e, tuttavia, una difficoltà meramente temporanea secondo la giurisprudenza neppure sarebbe sufficiente a provocare la decadenza dal beneficio in discorso); essa va comunque distinta dal singolo inadempimento – con il corollario che da questo non deriva, ex se, la decadenza invocata dalla parte qui istante – sebbene non presupponga la qualità di imprenditore: e, sebbene la prova dell’insolvenza possa essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni semplici, è certo che in questo caso nessuna prova ne è stata fornita dal creditore. A queste – invero già dirimenti – considerazioni di sistema merita aggiungere che il … non ha pagato immediatamente quanto richiestogli non già perché versasse in uno stato indiziario di insolvenza, bensì sulla base delle specifiche contestazioni circa la legittimazione del … a pretendere il pagamento che si sono esaminate supra: e che, sebbene siano state in questa sede superate dal Collegio, di certo ex ante non risultavano affatto pretestuose, dilatorie o temerarie, con il corollario che esse in nessuna misura possono essere assunte a prova presuntiva di una situazione, anche solo latente, di insolvenza del debitore (al contrario, il loro superamento da parte di questo Collegio è stato tutt’altro che semplice e scontato). Esclusa, dunque, la sussistenza della fattispecie decadenziale di cui all’art. 1186 cod. civ., trova conferma l’assunto difensivo che alla data della domanda giudiziale la quarta rata del compenso del creditore non era ancora scaduta e non può dunque essere riconosciuta. Ulteriormente, merita osservarsi che, rispetto a tale voce retributiva, il …: α) da un lato, non ha fatto alcuna riserva di agire in separata sede per tale parte del credito; β) all’opposto, ha espressamente dedotto in questa sede la domanda di suo pagamento; γ) infine, ha confermato anche in sede di discussione orale, su specifica richiesta del Collegio, di aver dedotto interamente il proprio credito nel presente giudizio, senza riserva alcuna di ulteriore separata azione per esso (riserva che, peraltro, alla stregua dell’orientamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione – che si è ricordato al superiore § 4 della presente parte motiva – verosimilmente neppure avrebbe potuto efficacemente formulare). A tali ragioni merita aggiungersi, non secondariamente, come questo Collegio, parimenti al § 4 di questa motivazione, abbia tratto argomento (anche) dalla non ancora integralmente avvenuta maturazione dell’esigibilità dell’intero credito del … fino al momento in cui il presente giudizio è stato introdotto – e che, per incidens, avrebbe anche potuto esserlo subito dopo il 29 agosto 2024, ossia a valle della scadenza dell’ultimo rateo del credito azionato – per disattendere l’eccezione di decadenza, o di “inammissibilità/improponibilità della domanda, per essere l’istante incorso nella decadenza dal proprio credito ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento collegi arbitrali (RCA)”: di cui sub lett. d) del § 3 della superiore narrativa. In sostanza, si è attribuita al creditore di un diritto soggetto a termini progressivi di esigibilità la facoltà di posporre la domanda – rectius: la costituzione in mora del debitore, da cui si è riconosciuto decorrere il termine di cui al ridetto art. 3.2 R.C.A. – finché non siano venute a scadenza tutte le rate (o, nella specie, alcune di esse) del proprio credito. Sicché è stato (anche) su tale base che il Collegio è pervenuto al (sia pur parziale) accoglimento della domanda attorea che viene in questa sede pronunziato. Orbene – in tale situazione, che certamente non merita di essere pretermessa, avuto anche riguardo alla natura irrituale del presente lodo – se è vero che il Cordua avrebbe potuto attendere la scadenza anche dell’ultima rata prima di mettere in mora il debitore (per poi agire, da tale data, nei termini ex art. 3.2 R.C.A. cit.) e così poi in questa sede instare fondatamente per l’intero suo credito, è vero invece che, all’opposto, egli ha preferito “chiudere il conto” con il debitore già il 20 maggio 2024, costituendolo in mora (epperò, ovviamente, solo per il credito a tale data effettivamente esigibile) prima dell’inizio della quarta stagione sportiva contrattualizzata (affidandosi, per il credito promanante da essa, unicamente alla decadenza ex art. 1186 cod. civ.), per poi adire la via arbitrale il 6 giugno 2024 (sempre prima che la quarta stagione fosse iniziata). In tale contesto situazione: - essendosi escluso che il debitore sia decaduto dal beneficio del termine; - avendo il creditore agito per l’intero credito, ma risultando invece dovute solo tre quote di quattro; - posto che la decisione sulla domanda copre tutto ciò che è ivi stato dedotto (oltre che deducibile); il Collegio ritiene che la domanda proposta, relativa all’intero credito sorto dal contratto di mandato del 18 novembre 2021, vada accolta solo nei limiti di cui in dispositivo, dovendo rigettarsi nel resto. Specificamente, la domanda va accolta limitatamente al pagamento di € 9.800,00 (ulteriori all’acconto già corrisposto), mentre va respinta per l’eccedenza.

Massima: …. spettano poi al creditore gli interessi legali semplici, al tasso di cui all’art. 1284 cod. civ., dalle singole scadenze al saldo. Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda del creditore per l’applicazione del maggior tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 2 ottobre 2002, n. 231), ossia nei rapporti “tra imprese …” (essendo, ai sensi del relativo art. 2, comma 1, lett. «c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione»); laddove, nella specie, non è stata fornita alcuna prova che il contratto di lavoro tra il … e la s.r.l. Cosenza Calcio sia di natura autonoma, e dovendosene conseguentemente presumere invece la natura subordinata. Quanto alla decorrenza degli interessi (previa integrale compensazione tra la somma dovuta relativamente alla stagione 2021/22 con l’acconto di € 2.050 già versato), quelli sulla sorte che qui ulteriormente si riconosce decorrono dal 29 luglio 2022 (60° giorno successivo all’inizio della seconda stagione sportiva di tesseramento) sugli € 3.900,00 relativi a tale stagione, nonché dal 29 luglio 2023 (60° giorno successivo all’inizio della terza stagione sportiva) sugli € 5.900,00 relativi alla stessa stagione 2023/24.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 5/2024

Istanza: D. P. / U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l

Massima: E’ fondata la domanda introdotta dall’Agente Sportivo tendente ad ottonere il pagamento dell’importo di euro 2.000,00 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, da calcolare dalla scadenza contrattualmente prevista all’effettivo soddisfo. Ed invero, la difesa dell’Agente Sportivo ha versato in atti, oltre al citato contratto di mandato del 16 ottobre 2023 (doc. n. 2), anche gli ulteriori documenti attestanti il tesseramento del calciatore Giovanni Foresta, tra i quali il contratto stipulato tra l’Alessandria Calcio e l’atleta medesimo. Tale profilo costituisce oggettivamente, alla stregua delle previsioni contrattuali liberamente negoziate dalle parti, piena ed insuperabile prova dell’esatto adempimento del contratto di mandato, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito.

Massima: Devono, altresì, essere riconosciuti in favore dell’istante …. anche gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla domanda sino all’effettivo soddisfo, in ragione di un consolidato principio della giurisprudenza di codesto Collegio Arbitrale (cfr., ex multis, Lodo n. 1/2024 e Lodo n. 7/2023).

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 3/2024

Istanza: D. R. / Y. M. C.

Massima: La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Com’è noto, in forza del disposto di cui all’art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. prevede che il creditore che vuol far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta nei suoi confronti, oppure il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione, deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e, dunque, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento. Al contrario, il debitore deve fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19721). Orbene, nella vicenda che ci occupa, il ricorrente ha documentalmente provato, mediante il deposito del contratto sottoscritto tra le parti, la fonte della obbligazione, adducendo il mancato pagamento della somma richiesta parametrata in base agli indici contrattuali, depositando, altresì, anche documentazione attestante precedenti pagamenti a diverso titolo stagionale, ma riconducibili al medesimo contratto, effettuati dal calciatore, con ciò confermando peraltro la inesistenza di contestazioni sul punto; peraltro, giova precisare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19715). La scelta di rimanere contumace da parte del convenuto non consente, pertanto, di poter esaminare eventuali contestazioni, per la qual cosa, anche in ossequio al principio di cui all’art. 115 c.p.c., non v’è motivo di dubitare della fondatezza della pretesa.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 2/2024

Istanza: …. S.r.l. / Genoa C.F.C. S.p.A.

Massima: L’istanza, presentata dalla  società …. S.r.l., in  persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. …., nei confronti della parte intimata, società Sportiva ….., è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento. L’istante ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato, con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 30 agosto 2023, e avente ad oggetto, ex art. 2 dell’accordo integrativo (del predetto contratto), “il trasferimento a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto in favore della società cessionaria alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria del calciatore …”. Il contratto soddisfa i requisiti di validità ed efficacia, essedo stato ritualmente depositato, entro il termine previsto, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC. Parte istante lamenta il mancato adempimento delle previsioni di cui all’art.  4 dell’accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “corrispettivo, diritto al compenso e modalità di pagamento”, ove veniva pattuito il diritto dell’Agente a ricevere come corrispettivo, per l’attività svolta, una somma forfettaria pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA da corrispondersi con la seguente rateizzazione: € 25.000,00, oltre IVA, entro il 30 novembre 2023 ed € 25.000,00, oltre IVA, entro il 31 marzo 2024. Nel medesimo articolo veniva, altresì, precisato che: “i compensi sopra concordati saranno dovuti in caso di effettivo trasferimento a titolo temporaneo annuale del Calciatore …. a terza società con obbligo di riscatto in favore della cessionaria alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria e qualora alle singole scadenze di pagamento concordate tale trasferimento temporaneo sia in vigore”. È oltremodo evidente che in questa sede rileva solo l’adempimento della prima rata (pari ad euro 25.000,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 novembre 2023), il cui pagamento è stato prontamente sollecitato da parte istante (in data 14 dicembre 2023, come da documentazione in atti); la rata successiva non è oggetto di alcuna rivendicazione, non essendo ancora scaduto il termine per poterne pretendere la corresponsione. Nonostante il contratto venisse regolarmente eseguito da parte istante, consentendo alla …. S.p.A. di acquisire - durante il periodo di vigenza del mandato - le prestazioni sportive professionistiche del calciatore …, come da variazione di tesseramento n. …., la società ligure non provvedeva a corrispondere la somma pattuita alla data di scadenza concordata. Simili presupposti inducevano l’Agente a presentare istanza di arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI per tutelare il proprio credito. Le pretese di parte istante risultano fondate ed esaurientemente dimostrate, come da documentazione in atti. Parte istante ha invero correttamente soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, attraverso la prova dell’esatto adempimento del contratto di mandato, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore …. ad altra società. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (in tal senso, si v. ex plurimis, Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), condiviso peraltro da Codesto Collegio, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. L’onere dell’istante di provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale, risulta adempiuto in considerazione della convincente dimostrazione (supportata da adeguata documentazione) di una serie di fatti e atti, da cui emerge in maniera inequivoca: 1) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ritualmente depositato entro il termine previsto presso l’organo federale competente; 2) il corretto adempimento - da parte dell’Agente - della propria prestazione, attraverso il trasferimento del calciatore … ad altra società (… S.p.A.), come attestato dalla variazione del tesseramento, peraltro non contestata da parte debitrice; 3) il mancato adempimento della prestazione di controparte, consistente nel pagamento del corrispettivo pattuito, pur essendo scaduto il termine. Non altrettanto può dirsi riguardo la parte intimata, la quale non soddisfa l’onere probatorio a suo carico. La società ligure chiamata in causa non fornisce prove adeguate a smentire l’assetto probatorio di controparte, che, anzi, avvalora, dichiarando di essersi avvalsa dell’opera dell’Agente per il trasferimento del calciatore, senza, peraltro, contestare prontamente il quantum debeatur, appena ricevuto il sollecito di pagamento.

Massima: Non merita accoglimento, poiché priva di fondamento, la richiesta di parte intimata di riduzione del compenso ad equità. La circostanza per cui il trasferimento sia stato formalizzato a breve distanza di tempo dal conferimento del mandato non giustifica la richiesta (in via subordinata) di parte intimata di riduzione secondo equità del corrispettivo pattuito dalle parti (al  momento della stipula del contratto di mandato) e collegato al raggiungimento di un risultato preciso, pienamente conseguito, attraverso il trasferimento del calciatore ad altra società, come dimostrato dalla variazione di tesseramento (peraltro ammessa da parte intimata).

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 1/2024

Istanza: A. M. / Reggina 1914 S.r.l.

Massima: Accolta l’istanza di arbitrato relativa tendente ad ottenere il pagamento della seconda tranche di compenso in favore dell’Agente …. relativa al medesimo contratto di mandato per cui vi è già stato altro lodo di accoglimento e per l’effetto condannata la società al pagamento dell’importo di euro 60.000,00, oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002….Ed invero, la difesa dell’Agente Sportivo ha versato in atti, oltre al citato contratto del 19 luglio 2022 (doc. n. 2), anche gli ulteriori documenti attestanti il tesseramento del calciatore …., per i quali la Reggina si è  quindi avvalsa dei servizi dell’Agente Sportivo ….Tale  profilo  costituisce oggettivamente,  alla  stregua  delle  previsioni  contrattuali  liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato”, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito. Trattasi, peraltro, di circostanze prive di contestazione da parte della società sportiva intimata e che, in ogni caso, sono state oggetto di positivo scrutinio da parte del Collegio nell’arbitrato n. 9/2023 più volte citato.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 8/2023

Istanza: A. M./ Reggina 1914 S.r.l

Massima: Accolta l’istanza di arbitrato con la quale l’agente richiede alla società il pagamento dell’importo di euro 85.000,00 oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002 perché lo stesso ha dimostrato mediante il deposito del mandato ed i tesseramenti dei calciatori di aver svolto l’attività di agente…Tale  profilo  costituisce oggettivamente,  alla  stregua  delle  previsioni  contrattuali  liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato”, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito. Risultano,  pertanto,  infondati  i  rilievi  di  segno  opposto  formulati  dalla  difesa  della  Società resistente, la quale, peraltro, non ha mai contestato il proprio inadempimento alle obbligazioni di pagamento previste in ciascun contratto.

Massima: L’attività di agente non è commisurata alle giornate lavorative effettivamente svolte… i contratti di mandato sottoscritti dalle parti hanno, come da prassi, subordinato il diritto al corrispettivo in favore dell’Agente esclusivamente al raggiungimento di uno specifico obiettivo - il trasferimento dell’atleta in un campionato professionistico -, prescindendo dalla durata della prestazione, che peraltro costituisce un insindacabile profilo afferente alla sfera organizzativa dell’Agente e che non può incidere, nell’ipotesi di inadempimento, sul quantum da corrispondere già stabilito in contratto.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 7/2023

Istanza: G. P./ Reggina 1914 S.r.l.

Massima:….il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell’importo di euro 160.000,00, oltre IVA se dovuta ed interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze previste nei contratti del 14 settembre 2020 e 24 settembre 2020. Ed invero, la difesa dell’istante ha versato in atti oltre ai citati contratti (doc. nn. 2-5), anche gli ulteriori documenti attestanti la variazione di tesseramento degli atleti …del 16 settembre 2020 (doc. n. 4) e …del 24 settembre 2020 (doc. n. 7), dai quali risulta per tabulas che la Reggina “si è avvalsa dei servizi dell’agente sportivo … iscritto al registro CONI n. ....”. Tale profilo costituisce oggettivamente, alla stregua delle previsioni contrattuali liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato” (art. 1, lett. D), con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito.

Massima:la difesa della Società intimata ha richiesto all’odierno Collegio arbitrale di parametrare il compenso dovuto all’Agente Sportivo in relazione alla durata dell’attività professionale svolta dal ….., complessivamente quantificata in 3 giorni lavorativi. Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, atteso che entrambi i contratti di mandato sottoscritti dalle parti hanno, come da prassi, subordinato il diritto al corrispettivo in favore dell’Agente esclusivamente al raggiungimento di uno specifico obiettivo – il trasferimento dell’atleta, peraltro in un campionato professionistico –, prescindendo dalla durata della prestazione, che peraltro costituisce un insindacabile profilo afferente alla sfera organizzativa dell’Agente e che non può incidere, nell’ipotesi di inadempimento, sul quantum da corrispondere già indicato in contratto.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 6/2023

Istanza: A. M. / Juve Stabia S.r.l.

Massima: L’istanza presentata dall’Agente Sportivo (8 maggio 2023) nei confronti della Società intimata è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, integrale accoglimento. In vero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 agosto 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato “…la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica… del seguente calciatore Giuseppe Antonio Panico”. Il contratto è stato poi ritualmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 12 agosto 2021, come da ricevuta di avvenuta consegna PEC del 12 agosto 2021. Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento della previsione di cui all’art. 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “Termini, condizioni e modalità di pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto di mandato. Ivi, alla lettera “a,” veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad 14.000,00, oltre IVA, oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 ottobre 2021;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 28 febbraio 2022;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 ottobre 2022;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 28 febbraio 2023;

E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore …, la Società … non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 30 ottobre 2021. Su queste premesse, parte istante provvedeva ad emettere quattro avvisi di parcella in data:

1.         avviso di parcella 21 ottobre 2021;

2.         avviso di parcella 21 febbraio 2022;

3.         avviso di parcella 24 ottobre 2022;

4.         avviso di parcella 20 febbraio 2023;

Nessuno di questi avvisi è stato seguito dal dovuto pagamento, così motivandosi la diffida di pagamento e messa in mora, del 14 marzo 2023 - con raccomandata a mezzo PEC …il pagamento del quantum debitum entro il termine ultimo di 5 giorni dal ricevimento della PEC, …..con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI. La circostanza che la Società …. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale….In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica, nonché  sull’accertamento  delle  motivazioni  della  mancata  costituzione.  Come  noto,  siffatti accertamenti, oltre ad assolvere alla funzione di tutelare le parti in causa, sono, altresì, deputati a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolarità del giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso….Non per questo la contumacia del convenuto solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1) esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra la Società … S.r.l., in persona del suo amministratore p.t., sig. …, e il calciatore …; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine). In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale e considerata la prova dell’inadempimento contrattuale, questo Collegio ritiene che, se è vero che la non contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell’attore, è anche vero che, qui, per le motivazioni esposte, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la Società Juve Stabia S.r.l. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 5/2023

Istanza: …. LTD / A.C.R. Siena 1904 S.p.A.

Massima: La parte istante ha dedotto e comprovato di aver concluso, in persona del proprio legale rappresentante Sig. …. – Agente Sportivo abilitato, iscritto presso il Registro Nazionale Agenti Sportivo CONI (n. ….), nonché presso il Registro Federale Agenti Sportivi FIGC (n. …); il quale ha dedotto di aver organizzato tale propria attività professionale, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento Agenti CONI e dall’art. 19 Regolamento Agenti FIGC, in forma societaria attraverso la costituzione di TFS, società iscritta nell’Elenco delle Persone Giuridiche istituito presso il Registro Nazionale CONI (n. ….), nonché presso il competente Registro Federale Agenti Sportivi FIGC (n. …), di cui lo stesso è il legale rappresentante – un contratto di mandato con la A.C.R. SIENA – società sportiva professionistica iscritta, nella stagione sportiva 2022/2023, al Campionato di Lega Pro/Serie C, Girone B – in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Agenti CONI e FIGC; contratto che è stato depositato dall’Agente Sportivo, nel prescritto termine di 20 giorni, presso la Commissione Agenti FIGC in data 30 luglio 2022. Con tale contratto la Società intimata ha conferito in esclusiva all’Agente qui istante l’incarico di curare i propri interessi, prestando la propria opera per la stipula del contratto di prestazione sportiva professionistica tra la stessa Società e tale calciatore … Quale corrispettivo per tale prestazione professionale risulta che la A.C.R. SIENA – ai sensi dell’art. 3 del contratto di mandato, versato negli atti di questo giudizio arbitrale – si era obbligata a corrispondere alla società istante …, amministrata dal signor …, la complessiva somma di € 51.000,00, in sei rate ivi previste: nondimeno, in questa sede, di esse rilevano specificamente solo le prime due rate, ossia quella di € 9.000,00 da corrispondersi entro il 31 ottobre 2022, e quella di € 8.000,00, da corrispondersi entro il 30 marzo 2023. Viceversa, le ulteriori rate che pur erano state previste (di € 9.000,00 al 31 ottobre 2023; di € 8.000,00 al 30 marzo 2024; di € 9.000,00 al 31 ottobre 2024; e di € 8.000,00 al 30 marzo 2025) non più rilevano, rispetto alla domanda qui proposta, in ragione delle peculiari clausole contrattuali convenute tra le parti: essendosi tra esse contrattualmente convenuto – rispetto alle rate non ancora venute a scadenza anteriormente al momento dell’eventuale cessazione del tesseramento del calciatore – che gli ulteriori importi non ancora esigibili “non saranno dovuti qualora il calciatore non sarà più tesserato per la società” (e, analogamente, che qualora si risolva “il contratto del calciatore nulla sarà dovuto  se non la quota parte del compenso pattuito”  e già maturato dall’Agente Sportivo prima della risoluzione). Non v’è controversia in ordine a siffatta esegesi del contratto di mandato intercorso tra le parti, sicché l’istante ha in questa sede agito unicamente per il pagamento di Euro 17.000, pari alle predette prime due rate: ossia le uniche maturate e venute a scadenza in costanza di contratto tra il Calciatore ….e la Società sportiva intimata, anteriormente alla proposizione della domanda di arbitrato. In effetti, il predetto calciatore – dopo aver concluso con ACR SIENA apposito contratto di prestazione sportiva professionistica il giorno 22 luglio 2022 – è stato poi effettivamente tesserato da quest’ultima in data 22 luglio 2022, risultando ancora tesserato con la stessa società al momento in cui il presente giudizio è stato introdotto. Esulano, dunque, dall’ambito di cognizione devoluta a questo Collegio arbitrale le vicende successive alla sua introduzione (nonché, nella specie, altresì alla pronunzia del presente lodo), ossia le rate che sarebbero andate a scadere successivamente (a partire da quella del 31 ottobre 2023), in quanto correttamente non fatte oggetto di domanda (anche perché non è dato sapere quali saranno le future vicende dei rapporti tra il calciatore e la Società, con le rilevanti conseguenze di cui s’è già detto). Risulta agli atti di causa, in particolare dal tesseramento del predetto calciatore con la A.C.R. SIENA (in cui se ne dà atto), che il mandato per il suo acquisto è stato integralmente eseguito dalla parte istante, la quale viceversa deduce di non aver ricevuto il corrispettivo pecuniario pattuito per la prestazione svolta. È ben noto che grava integralmente sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, allorché di essa il creditore abbia dimostrato la sussistenza (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Nella specie, il creditore istante ha fornito prova degli elementi costitutivi del proprio credito, mediante la produzione in giudizio del contratto di mandato con la Società intimata, nonché documentandone l’avvenuta esecuzione con il tesseramento del calciatore di cui trattavasi; viceversa, nessun elemento estintivo, modificativo o impeditivo del credito è stato provato (né allegato) dalla Società debitrice.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 4/2023

Istanza: K. S. R. / Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

Massima: il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento esclusivamente la richiesta di pagamento dell’importo di euro 525.000,00 formulata dal Ed invero, parte istante ha dedotto e parimenti documentato sia l’esistenza e la validità del contratto di mandato tra lAgente ed il Genoa CFC, sia l’esecuzione della prestazione in favore della società sportiva ad opera del nei termini indicati nel contratto dell’8 agosto 2019, poiché in pari data veniva depositata dall’odierna società intimata presso la piattaforma telematica dedicata la variazione di tesseramento dellatleta …., contenente l’esplicita dichiarazione di essersi avvalsa per tale operazione dell’attività di intermediazione dellAgente Sportivo … A ciò si aggiunga che il Genoa, in esecuzione degli accordi scritti di cui al citato contratto di mandato, aveva già provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo (circostanza non contestata in atti) mediante una condotta che può essere identificata in un implicito riconoscimento di debito in favore dell’istante, trattandosi nella fattispecie di un’unica obbligazione pecuniaria in capo alla mandante, ma con esecuzione frazionata nel tempo. Osserva, sul punto, il Collegio Arbitrale che non può ritenersi meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dalla difesa della società intimata Genoa CFC in ordine alla sussistenza di un ipotetico conflitto di interessi inter partes tale da determinare l’annullabilità del contratto - con accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell’importo di euro 525.000,00 - fondata esclusivamente su un impianto definito probatorio” (immagini tratte dai social network, dichiarazioni rilasciate alla stampa non pertinenti al contratto in oggetto), ma inidoneo a far emergere detto conflitto in termini concreti e rilevanti, unitamente alla inammissibile ed irrituale richiesta di prova orale poiché tardiva, oltrechè superflua ed inconducente, formulata dalla difesa della società intimata solo con la memoria autorizzata del 5 maggio 2023. All’uopo evidenzia il Collegio che recente giurisprudenza di merito ha, in argomento, affermato che “il conflitto di interessi presuppone che ci siano due o più interessi confliggenti tra loro, vale a dire, una situazione che ne rende impossibile la contemporanea soddisfazione. L’ipotesi di conflitto di interessi non sussiste nella semplice posizione in cui versa il rappresentante ma va accertata in base al negozio posto in essere, da cui in sostanza deve manifestarsi la divergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato e la concreta possibilità della deviazione dell’attività del rappresentante dalla funzione di realizzare gli interessi del rappresentato. Il vizio a cui la legge ricollega la sanzione dell’annullabilità del negozio sta appunto in questa deviazione, ossia, nel fatto che l’interesse del rappresentato è stato sacrificato per realizzare un interesse differente, per cui non occorre dimostrare il pregiudizio patito che, tuttavia, nell’ipotesi in cui se ne dia prova, rappresenta l’elemento rivelatore della deviazione” (Corte di Appello di Palermo, Sez. III, n. 581 del 22 marzo 2023).

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