Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 3/2024

Istanza: D. R. / Y. M. C.

Massima: La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Com’è noto, in forza del disposto di cui all’art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In tema di riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. prevede che il creditore che vuol far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta nei suoi confronti, oppure il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione, deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e, dunque, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio; l'adempimento della propria obbligazione; il danno subìto; la riconducibilità del danno all'inadempimento. Al contrario, il debitore deve fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19721). Orbene, nella vicenda che ci occupa, il ricorrente ha documentalmente provato, mediante il deposito del contratto sottoscritto tra le parti, la fonte della obbligazione, adducendo il mancato pagamento della somma richiesta parametrata in base agli indici contrattuali, depositando, altresì, anche documentazione attestante precedenti pagamenti a diverso titolo stagionale, ma riconducibili al medesimo contratto, effettuati dal calciatore, con ciò confermando peraltro la inesistenza di contestazioni sul punto; peraltro, giova precisare che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2023, n. 19715). La scelta di rimanere contumace da parte del convenuto non consente, pertanto, di poter esaminare eventuali contestazioni, per la qual cosa, anche in ossequio al principio di cui all’art. 115 c.p.c., non v’è motivo di dubitare della fondatezza della pretesa.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 2/2024

Istanza: …. S.r.l. / Genoa C.F.C. S.p.A.

Massima: L’istanza, presentata dalla  società …. S.r.l., in  persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. …., nei confronti della parte intimata, società Sportiva ….., è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento. L’istante ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato, con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 30 agosto 2023, e avente ad oggetto, ex art. 2 dell’accordo integrativo (del predetto contratto), “il trasferimento a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto in favore della società cessionaria alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria del calciatore …”. Il contratto soddisfa i requisiti di validità ed efficacia, essedo stato ritualmente depositato, entro il termine previsto, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC. Parte istante lamenta il mancato adempimento delle previsioni di cui all’art.  4 dell’accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “corrispettivo, diritto al compenso e modalità di pagamento”, ove veniva pattuito il diritto dell’Agente a ricevere come corrispettivo, per l’attività svolta, una somma forfettaria pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA da corrispondersi con la seguente rateizzazione: € 25.000,00, oltre IVA, entro il 30 novembre 2023 ed € 25.000,00, oltre IVA, entro il 31 marzo 2024. Nel medesimo articolo veniva, altresì, precisato che: “i compensi sopra concordati saranno dovuti in caso di effettivo trasferimento a titolo temporaneo annuale del Calciatore …. a terza società con obbligo di riscatto in favore della cessionaria alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria e qualora alle singole scadenze di pagamento concordate tale trasferimento temporaneo sia in vigore”. È oltremodo evidente che in questa sede rileva solo l’adempimento della prima rata (pari ad euro 25.000,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 novembre 2023), il cui pagamento è stato prontamente sollecitato da parte istante (in data 14 dicembre 2023, come da documentazione in atti); la rata successiva non è oggetto di alcuna rivendicazione, non essendo ancora scaduto il termine per poterne pretendere la corresponsione. Nonostante il contratto venisse regolarmente eseguito da parte istante, consentendo alla …. S.p.A. di acquisire - durante il periodo di vigenza del mandato - le prestazioni sportive professionistiche del calciatore …, come da variazione di tesseramento n. …., la società ligure non provvedeva a corrispondere la somma pattuita alla data di scadenza concordata. Simili presupposti inducevano l’Agente a presentare istanza di arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI per tutelare il proprio credito. Le pretese di parte istante risultano fondate ed esaurientemente dimostrate, come da documentazione in atti. Parte istante ha invero correttamente soddisfatto l’onere probatorio posto a suo carico, attraverso la prova dell’esatto adempimento del contratto di mandato, avente ad oggetto il trasferimento del calciatore …. ad altra società. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (in tal senso, si v. ex plurimis, Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), condiviso peraltro da Codesto Collegio, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. L’onere dell’istante di provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale, risulta adempiuto in considerazione della convincente dimostrazione (supportata da adeguata documentazione) di una serie di fatti e atti, da cui emerge in maniera inequivoca: 1) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ritualmente depositato entro il termine previsto presso l’organo federale competente; 2) il corretto adempimento - da parte dell’Agente - della propria prestazione, attraverso il trasferimento del calciatore … ad altra società (… S.p.A.), come attestato dalla variazione del tesseramento, peraltro non contestata da parte debitrice; 3) il mancato adempimento della prestazione di controparte, consistente nel pagamento del corrispettivo pattuito, pur essendo scaduto il termine. Non altrettanto può dirsi riguardo la parte intimata, la quale non soddisfa l’onere probatorio a suo carico. La società ligure chiamata in causa non fornisce prove adeguate a smentire l’assetto probatorio di controparte, che, anzi, avvalora, dichiarando di essersi avvalsa dell’opera dell’Agente per il trasferimento del calciatore, senza, peraltro, contestare prontamente il quantum debeatur, appena ricevuto il sollecito di pagamento.

Massima: Non merita accoglimento, poiché priva di fondamento, la richiesta di parte intimata di riduzione del compenso ad equità. La circostanza per cui il trasferimento sia stato formalizzato a breve distanza di tempo dal conferimento del mandato non giustifica la richiesta (in via subordinata) di parte intimata di riduzione secondo equità del corrispettivo pattuito dalle parti (al  momento della stipula del contratto di mandato) e collegato al raggiungimento di un risultato preciso, pienamente conseguito, attraverso il trasferimento del calciatore ad altra società, come dimostrato dalla variazione di tesseramento (peraltro ammessa da parte intimata).

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 1/2024

Istanza: A. M. / Reggina 1914 S.r.l.

Massima: Accolta l’istanza di arbitrato relativa tendente ad ottenere il pagamento della seconda tranche di compenso in favore dell’Agente …. relativa al medesimo contratto di mandato per cui vi è già stato altro lodo di accoglimento e per l’effetto condannata la società al pagamento dell’importo di euro 60.000,00, oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002….Ed invero, la difesa dell’Agente Sportivo ha versato in atti, oltre al citato contratto del 19 luglio 2022 (doc. n. 2), anche gli ulteriori documenti attestanti il tesseramento del calciatore …., per i quali la Reggina si è  quindi avvalsa dei servizi dell’Agente Sportivo ….Tale  profilo  costituisce oggettivamente,  alla  stregua  delle  previsioni  contrattuali  liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato”, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito. Trattasi, peraltro, di circostanze prive di contestazione da parte della società sportiva intimata e che, in ogni caso, sono state oggetto di positivo scrutinio da parte del Collegio nell’arbitrato n. 9/2023 più volte citato.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 8/2023

Istanza: A. M./ Reggina 1914 S.r.l

Massima: Accolta l’istanza di arbitrato con la quale l’agente richiede alla società il pagamento dell’importo di euro 85.000,00 oltre IVA ed interessi ex D. Lgs. 231/2002 perché lo stesso ha dimostrato mediante il deposito del mandato ed i tesseramenti dei calciatori di aver svolto l’attività di agente…Tale  profilo  costituisce oggettivamente,  alla  stregua  delle  previsioni  contrattuali  liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato”, con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito. Risultano,  pertanto,  infondati  i  rilievi  di  segno  opposto  formulati  dalla  difesa  della  Società resistente, la quale, peraltro, non ha mai contestato il proprio inadempimento alle obbligazioni di pagamento previste in ciascun contratto.

Massima: L’attività di agente non è commisurata alle giornate lavorative effettivamente svolte… i contratti di mandato sottoscritti dalle parti hanno, come da prassi, subordinato il diritto al corrispettivo in favore dell’Agente esclusivamente al raggiungimento di uno specifico obiettivo - il trasferimento dell’atleta in un campionato professionistico -, prescindendo dalla durata della prestazione, che peraltro costituisce un insindacabile profilo afferente alla sfera organizzativa dell’Agente e che non può incidere, nell’ipotesi di inadempimento, sul quantum da corrispondere già stabilito in contratto.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 7/2023

Istanza: G. P./ Reggina 1914 S.r.l.

Massima:….il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell’importo di euro 160.000,00, oltre IVA se dovuta ed interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dalle singole scadenze previste nei contratti del 14 settembre 2020 e 24 settembre 2020. Ed invero, la difesa dell’istante ha versato in atti oltre ai citati contratti (doc. nn. 2-5), anche gli ulteriori documenti attestanti la variazione di tesseramento degli atleti …del 16 settembre 2020 (doc. n. 4) e …del 24 settembre 2020 (doc. n. 7), dai quali risulta per tabulas che la Reggina “si è avvalsa dei servizi dell’agente sportivo … iscritto al registro CONI n. ....”. Tale profilo costituisce oggettivamente, alla stregua delle previsioni contrattuali liberamente negoziate dalle parti, “piena ed insuperabile prova dell’esatto, utile adempimento del contratto di mandato” (art. 1, lett. D), con conseguente configurazione in capo all’Agente del diritto al corrispettivo pattuito.

Massima:la difesa della Società intimata ha richiesto all’odierno Collegio arbitrale di parametrare il compenso dovuto all’Agente Sportivo in relazione alla durata dell’attività professionale svolta dal ….., complessivamente quantificata in 3 giorni lavorativi. Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, atteso che entrambi i contratti di mandato sottoscritti dalle parti hanno, come da prassi, subordinato il diritto al corrispettivo in favore dell’Agente esclusivamente al raggiungimento di uno specifico obiettivo – il trasferimento dell’atleta, peraltro in un campionato professionistico –, prescindendo dalla durata della prestazione, che peraltro costituisce un insindacabile profilo afferente alla sfera organizzativa dell’Agente e che non può incidere, nell’ipotesi di inadempimento, sul quantum da corrispondere già indicato in contratto.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 6/2023

Istanza: A. M. / Juve Stabia S.r.l.

Massima: L’istanza presentata dall’Agente Sportivo (8 maggio 2023) nei confronti della Società intimata è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, integrale accoglimento. In vero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 agosto 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato “…la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica… del seguente calciatore Giuseppe Antonio Panico”. Il contratto è stato poi ritualmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 12 agosto 2021, come da ricevuta di avvenuta consegna PEC del 12 agosto 2021. Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento della previsione di cui all’art. 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “Termini, condizioni e modalità di pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto di mandato. Ivi, alla lettera “a,” veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad 14.000,00, oltre IVA, oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 ottobre 2021;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 28 febbraio 2022;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 30 ottobre 2022;

-           Euro 3.500,00, oltre IVA, da corrispondersi entro il 28 febbraio 2023;

E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore …, la Società … non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 30 ottobre 2021. Su queste premesse, parte istante provvedeva ad emettere quattro avvisi di parcella in data:

1.         avviso di parcella 21 ottobre 2021;

2.         avviso di parcella 21 febbraio 2022;

3.         avviso di parcella 24 ottobre 2022;

4.         avviso di parcella 20 febbraio 2023;

Nessuno di questi avvisi è stato seguito dal dovuto pagamento, così motivandosi la diffida di pagamento e messa in mora, del 14 marzo 2023 - con raccomandata a mezzo PEC …il pagamento del quantum debitum entro il termine ultimo di 5 giorni dal ricevimento della PEC, …..con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI. La circostanza che la Società …. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale….In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica, nonché  sull’accertamento  delle  motivazioni  della  mancata  costituzione.  Come  noto,  siffatti accertamenti, oltre ad assolvere alla funzione di tutelare le parti in causa, sono, altresì, deputati a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolarità del giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso….Non per questo la contumacia del convenuto solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1) esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra la Società … S.r.l., in persona del suo amministratore p.t., sig. …, e il calciatore …; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine). In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale e considerata la prova dell’inadempimento contrattuale, questo Collegio ritiene che, se è vero che la non contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell’attore, è anche vero che, qui, per le motivazioni esposte, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la Società Juve Stabia S.r.l. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 5/2023

Istanza: …. LTD / A.C.R. Siena 1904 S.p.A.

Massima: La parte istante ha dedotto e comprovato di aver concluso, in persona del proprio legale rappresentante Sig. …. – Agente Sportivo abilitato, iscritto presso il Registro Nazionale Agenti Sportivo CONI (n. ….), nonché presso il Registro Federale Agenti Sportivi FIGC (n. …); il quale ha dedotto di aver organizzato tale propria attività professionale, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento Agenti CONI e dall’art. 19 Regolamento Agenti FIGC, in forma societaria attraverso la costituzione di TFS, società iscritta nell’Elenco delle Persone Giuridiche istituito presso il Registro Nazionale CONI (n. ….), nonché presso il competente Registro Federale Agenti Sportivi FIGC (n. …), di cui lo stesso è il legale rappresentante – un contratto di mandato con la A.C.R. SIENA – società sportiva professionistica iscritta, nella stagione sportiva 2022/2023, al Campionato di Lega Pro/Serie C, Girone B – in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Agenti CONI e FIGC; contratto che è stato depositato dall’Agente Sportivo, nel prescritto termine di 20 giorni, presso la Commissione Agenti FIGC in data 30 luglio 2022. Con tale contratto la Società intimata ha conferito in esclusiva all’Agente qui istante l’incarico di curare i propri interessi, prestando la propria opera per la stipula del contratto di prestazione sportiva professionistica tra la stessa Società e tale calciatore … Quale corrispettivo per tale prestazione professionale risulta che la A.C.R. SIENA – ai sensi dell’art. 3 del contratto di mandato, versato negli atti di questo giudizio arbitrale – si era obbligata a corrispondere alla società istante …, amministrata dal signor …, la complessiva somma di € 51.000,00, in sei rate ivi previste: nondimeno, in questa sede, di esse rilevano specificamente solo le prime due rate, ossia quella di € 9.000,00 da corrispondersi entro il 31 ottobre 2022, e quella di € 8.000,00, da corrispondersi entro il 30 marzo 2023. Viceversa, le ulteriori rate che pur erano state previste (di € 9.000,00 al 31 ottobre 2023; di € 8.000,00 al 30 marzo 2024; di € 9.000,00 al 31 ottobre 2024; e di € 8.000,00 al 30 marzo 2025) non più rilevano, rispetto alla domanda qui proposta, in ragione delle peculiari clausole contrattuali convenute tra le parti: essendosi tra esse contrattualmente convenuto – rispetto alle rate non ancora venute a scadenza anteriormente al momento dell’eventuale cessazione del tesseramento del calciatore – che gli ulteriori importi non ancora esigibili “non saranno dovuti qualora il calciatore non sarà più tesserato per la società” (e, analogamente, che qualora si risolva “il contratto del calciatore nulla sarà dovuto  se non la quota parte del compenso pattuito”  e già maturato dall’Agente Sportivo prima della risoluzione). Non v’è controversia in ordine a siffatta esegesi del contratto di mandato intercorso tra le parti, sicché l’istante ha in questa sede agito unicamente per il pagamento di Euro 17.000, pari alle predette prime due rate: ossia le uniche maturate e venute a scadenza in costanza di contratto tra il Calciatore ….e la Società sportiva intimata, anteriormente alla proposizione della domanda di arbitrato. In effetti, il predetto calciatore – dopo aver concluso con ACR SIENA apposito contratto di prestazione sportiva professionistica il giorno 22 luglio 2022 – è stato poi effettivamente tesserato da quest’ultima in data 22 luglio 2022, risultando ancora tesserato con la stessa società al momento in cui il presente giudizio è stato introdotto. Esulano, dunque, dall’ambito di cognizione devoluta a questo Collegio arbitrale le vicende successive alla sua introduzione (nonché, nella specie, altresì alla pronunzia del presente lodo), ossia le rate che sarebbero andate a scadere successivamente (a partire da quella del 31 ottobre 2023), in quanto correttamente non fatte oggetto di domanda (anche perché non è dato sapere quali saranno le future vicende dei rapporti tra il calciatore e la Società, con le rilevanti conseguenze di cui s’è già detto). Risulta agli atti di causa, in particolare dal tesseramento del predetto calciatore con la A.C.R. SIENA (in cui se ne dà atto), che il mandato per il suo acquisto è stato integralmente eseguito dalla parte istante, la quale viceversa deduce di non aver ricevuto il corrispettivo pecuniario pattuito per la prestazione svolta. È ben noto che grava integralmente sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria, allorché di essa il creditore abbia dimostrato la sussistenza (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Nella specie, il creditore istante ha fornito prova degli elementi costitutivi del proprio credito, mediante la produzione in giudizio del contratto di mandato con la Società intimata, nonché documentandone l’avvenuta esecuzione con il tesseramento del calciatore di cui trattavasi; viceversa, nessun elemento estintivo, modificativo o impeditivo del credito è stato provato (né allegato) dalla Società debitrice.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 4/2023

Istanza: K. S. R. / Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

Massima: il Collegio ritiene fondata e meritevole di accoglimento esclusivamente la richiesta di pagamento dell’importo di euro 525.000,00 formulata dal Ed invero, parte istante ha dedotto e parimenti documentato sia l’esistenza e la validità del contratto di mandato tra lAgente ed il Genoa CFC, sia l’esecuzione della prestazione in favore della società sportiva ad opera del nei termini indicati nel contratto dell’8 agosto 2019, poiché in pari data veniva depositata dall’odierna società intimata presso la piattaforma telematica dedicata la variazione di tesseramento dellatleta …., contenente l’esplicita dichiarazione di essersi avvalsa per tale operazione dell’attività di intermediazione dellAgente Sportivo … A ciò si aggiunga che il Genoa, in esecuzione degli accordi scritti di cui al citato contratto di mandato, aveva già provveduto al pagamento della prima rata del corrispettivo (circostanza non contestata in atti) mediante una condotta che può essere identificata in un implicito riconoscimento di debito in favore dell’istante, trattandosi nella fattispecie di un’unica obbligazione pecuniaria in capo alla mandante, ma con esecuzione frazionata nel tempo. Osserva, sul punto, il Collegio Arbitrale che non può ritenersi meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dalla difesa della società intimata Genoa CFC in ordine alla sussistenza di un ipotetico conflitto di interessi inter partes tale da determinare l’annullabilità del contratto - con accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell’importo di euro 525.000,00 - fondata esclusivamente su un impianto definito probatorio” (immagini tratte dai social network, dichiarazioni rilasciate alla stampa non pertinenti al contratto in oggetto), ma inidoneo a far emergere detto conflitto in termini concreti e rilevanti, unitamente alla inammissibile ed irrituale richiesta di prova orale poiché tardiva, oltrechè superflua ed inconducente, formulata dalla difesa della società intimata solo con la memoria autorizzata del 5 maggio 2023. All’uopo evidenzia il Collegio che recente giurisprudenza di merito ha, in argomento, affermato che “il conflitto di interessi presuppone che ci siano due o più interessi confliggenti tra loro, vale a dire, una situazione che ne rende impossibile la contemporanea soddisfazione. L’ipotesi di conflitto di interessi non sussiste nella semplice posizione in cui versa il rappresentante ma va accertata in base al negozio posto in essere, da cui in sostanza deve manifestarsi la divergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato e la concreta possibilità della deviazione dell’attività del rappresentante dalla funzione di realizzare gli interessi del rappresentato. Il vizio a cui la legge ricollega la sanzione dell’annullabilità del negozio sta appunto in questa deviazione, ossia, nel fatto che l’interesse del rappresentato è stato sacrificato per realizzare un interesse differente, per cui non occorre dimostrare il pregiudizio patito che, tuttavia, nell’ipotesi in cui se ne dia prova, rappresenta l’elemento rivelatore della deviazione” (Corte di Appello di Palermo, Sez. III, n. 581 del 22 marzo 2023).

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