Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta - Decisione n. 80 del 25/09/2023

Decisione impugnata: Accertamento del diritto della suddetta ricorrente a percepire, in parte qua, il contributo economico denominato “paracadute”, di cui all’art. 19, Regolamento-Statuto di Lega, approvato in data 1° luglio 2010, in qualità di club retrocesso all’esito del Campionato Nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012, originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A.; nonché per la conseguente condanna della Lega Nazionale Professionisti Serie A al pagamento, in favore del ricorrente, nella misura di 2.5 milioni di euro, corrispondente alla metà dell’ammontare del cosiddetto “paracadute” originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A., accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, residuato a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 della stessa società U.S. Lecce S.p.A., oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo.

Impugnazione Istanza: A.C. Cesena S.p.A. / FIGC / LNP Serie A / Fallimento Novara Calcio S.r.l. / U.S. Lecce S.p.A.

Massima: Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalle conoscenza dell’atto che si intende impugnare e che non sia una decisione degli organi della giustizia sportiva, per cui è tardivo se proposto oltre il suddetto termine…È certamente e documentalmente fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla Lega con riferimento alla disposizione dell'art. 59 CGS, secondo cui “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata”….Ed invero, con atto comunicato per mezzo di posta elettronica certificata del 3 giugno 2022, il Fallimento ha intimato alla Lega, sulla base della succinta rappresentazione dei motivi cui è informato il presente ricorso, il pagamento della medesima somma di 2,5 milioni di euro, oltre interessi, qui chiesta. Con messaggio comunicato con il medesimo mezzo certificato del successivo 23 giugno, la Lega ha replicato, per mezzo del legale incaricato, difensore anche nell'odierno procedimento, in senso reiettivo, specificando che: a) la somma non corrisposta all'U.S. Lecce resta nel monte delle Risorse/AV da distribuire a tutte le Associate della stagione sportiva 2011/2012, comprese - ovviamente - le tre retrocesse, secondo le percentuali deliberate ai sensi del D.lgs n. 9/2008; b) la quota spettante alla retrocessa Cesena è di euro 128.670,00 (oltre IVA), pari alla percentuale del 2,57% di euro 5 milioni,  da corrispondere solo previa emissione della relativa fattura in favore della LNPA. Ora, non è in alcun modo revocabile in dubbio che la risposta fornita dalla Lega all'intimazione del Fallimento, veicolata attraverso una figura professionale deputata a portare all'esterno la volontà dell'organo competente a formarla in via definitiva, costituisca oggettivamente una forma di rappresentazione conclusiva, ufficialmente comunicata, della volontà della prima in relazione alle pretese della seconda. Essa integra, pertanto, l'ipotesi di atto impugnabile nel termine di 30 giorni di cui all'art. 59 citato, in essa ravvisandosi tanto i requisiti sostanziali (provvedimento a contenuto decisorio in quanto inglobante la comunicazione della deliberazione adottata dalla Lega in ordine ai criteri di ripartizione della somma non fruita a suo tempo dal Lecce, nonché la fondamentale determinazione del diritto riconosciuto in capo all'odierno ricorrente) tanto quello pubblicitario (la trasmissione  attraverso  un  mezzo  legalmente  riconosciuto)  idoneo  a  garantire  la  piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario e, conseguentemente, capace di assicurare l'utile decorso del termine per l'impugnazione, in effetti mancata con la conseguenziale decadenza. Tale conclusione risulta coerente con quanto già più volte affermato dal Collegio di Garanzia in relazione alla questione del rispetto del termine dei 30 giorni per la proposizione dei ricorsi quando gli stessi non hanno per oggetto decisioni degli organi della giustizia sportiva (cfr., fra le tante, Sezione Quarta, n. 72 del 2015). Va solo aggiunto che il rispetto del termine in parola è dettato dalle esigenze di stabilità e certezza di un ordinamento autonomo quale quello sportivo e che, viceversa, il mancato rispetto del termine aprirebbe la strada in un caso come quello in esame, a distanza di oltre un decennio, a situazioni conflittuali che non giovano all'ordinato assetto dei rapporti governati da quell'ordinamento.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 21 del 22/02/2023 

Decisione impugnata: Delibera pubblicata sul C.U. n. 88 del C.R. Puglia FIGC-LND del 4 gennaio 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023, sulla base dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2022/2023, introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021 e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 6 del 29 luglio 2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compresa la delibera pubblicata sul C.U. n. 85 C.R. Puglia FIGC-LND del 28 dicembre 2022 ed i predetti comunicati del Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai criteri di esclusione/preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2022/2023

Impugnazione Istanza: A.S.D. Pro Massafra 2022 / FIGC / LND Comitato Regionale Puglia FIGC – LND / Delegazione Provinciale di Taranto LND-FIGC, / A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano / la A.S.D. Statte

Massima: E’ inammissibile per tardività ovvero per mancata impugnazione del Comunicato Ufficiale presupposto, il ricorso la Collegio di Garanzia con il quale si impugna la Delibera pubblicata sul C.U. n. 88 del C.R. Puglia FIGC-LND del 4 gennaio 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023, sulla base dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali della s.s. 2022/2023, introdotti dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021 e ulteriormente approfonditi con il Comunicato Ufficiale n. 6 del 29 luglio 2021 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; nonché avverso tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compresa la delibera pubblicata sul C.U. n. 85 C.R. Puglia FIGC-LND del 28 dicembre 2022 ed i predetti comunicati del Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai criteri di esclusione/preclusione dai campionati regionali per la s.s. 2022/2023….Invero, il C.U. impugnato si pone come provvedimento applicativo, vincolato, del C.U. n. 6 del 29 luglio 2021 e reso noto con Comunicalo ufficiale n. 6/S.G.S. del 29 luglio 2021. Quest’ultimo prevede i “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15” per la stagione sportiva 2022/2023”, disponendo che “A seguito delle problematiche legate all'emergenza sanitaria in atto e alle relative criticità organizzative, anche per la stagione sportiva 2021/2022, la mancata partecipazione all'attività nelle categorie Allievi o Giovanissimi, non sarà ritenuta motivo di preclusione alla partecipazione ai Campionati Regionali 2022/2023 ferma restando la necessità di partecipazione ad almeno tre (3) delle categorie giovanili previste tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi e le diverse specifiche esigenze regionali di confermare la necessità di partecipazione o tutte le categorie”; nonché aggiungendo che “le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”. Ora, la circostanza che la ricorrente, in ragione della sua recente costituzione, abbia partecipato per la prima volta ai campionati provinciali non può essere ritenuto motivo di esonero dalle prescrizioni relative ai predetti criteri di ammissione. È financo superfluo ricordare che il presupposto, per entrare a far parte del sistema sportivo e, quindi, per  essere  assoggettato  alle  regole  di questo  ordinamento, è  l’adesione  a  modelli organizzativi di tipo associativo (le Federazioni sportive nazionali). Più specificamente, l’adesione dei soggetti dell’attività sportiva alle Federazioni Sportive Nazionali avviene attraverso il meccanismo del tesseramento e dell’affiliazione. I tesserati e gli affiliati, quindi, acquisiscono, all’atto dell’adesione, un particolare status, consistente nella titolarità di una fascia di diritti e doveri all’interno della Federazione di appartenenza e, più in generale, del CONI. Il tesseramento e l’affiliazione si atteggiano come adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo. Il tesserato (o l’affiliato), aderendo allo statuto della Federazione, si impegna a rispettare le regole statutarie e si sottopone consapevolmente all’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, accettando anche che tutti gli atti e i fatti relativi all’esercizio dell’attività sportiva vengano accertati e giudicati dagli organi federali (in argomento, Cass. Civ., n.11751/2003, nonché Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, parere n. 3/2015 e Sez. I, decisione n. 40/2020). Questo Collegio, dunque, non  può che rilevare come, all’atto dell’affiliazione, la ASD Pro Massafra 2022 ha accettato le regole esistenti e derivanti dall’adesione alla FIGC e, più specificatamente, quelle che governano l’assetto  dei criteri di partecipazione ai campionati regionali e provinciali e con esso la disposizione resa nota sin dal 29 luglio 2021, con la pubblicazione del citato Comunicato Ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Qualora non condivisa, la società Massafra avrebbe dovuto impugnare, entro 30 giorni dalla sua affiliazione, ai sensi dell’art. 59 CGS CONI, la suddetta disposizione, che costituisce presupposto della decisione del Comitato, dopo l’iscrizione alla fase provinciale dei campionati giovanissimi ed allievi. In altri termini, la contestazione della ricorrente avrebbe dovuto avere innanzitutto ed in primis ad oggetto proprio il detto C.U., in quanto esprimente un assetto regolatorio direttamente lesivo della sfera giuridica dell’istante. Contestazione, questa, non posta in essere dalla ricorrente nei termini assegnati dal Codice della Giustizia Sportiva, provocando in tal modo la decadenza dal potere, rectius dal diritto di impugnazione. Come ribadito anche di recente da questa Sezione (Decisione n. 15/2020 del 4 marzo 2020 e Decisione n. 59/2022 del 16 settembre 2022), infatti, “quando sussiste un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso  l’atto consequenziale, laddove non vengano dedotti vizi propri di quest’ultimo che possano connotare un’autonoma illegittimità della fase procedimentale di attuazione” (cfr., ex multis, T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. I, n. 90 del 17 giugno 2019; si veda, altresì, T.A.R. Perugia, Sez. I, n. 145 del 13 marzo 2019; T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 9033 del 23 agosto 2018)”. Pertanto, è evidente che qualora – come nella fattispecie in esame – sussista un rapporto di presupposizione tra atti, la tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto anche contro l’atto applicativo consequenziale (il provvedimento di cancellazione) (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6245/2020). Un tale ricorso non è stato proposto e, quindi, perviene tardiva oggi una istanza volta all’annullamento di un provvedimento, che trova legittimazione in un atto regolamentare non impugnato nei termini previsti.

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