Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 73 del 03/08/2023 

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024, in parte qua, nella parte che vede la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l. in una posizione nella graduatoria valevole per la riammissione al predetto campionato e relativi atti, pareri presupposti della COVISOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi richiamati nel comunicato di cui sopra, connessi; nonché, per quanto occorrer possa, con riferimento alle decisioni del Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo alla A.C. Perugia Calcio S.r.l., entro il termine previsto, del requisito dei Criteri Infrastrutturali contemplato dal Sistema di Licenze per  il Campionato  di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato n. 66/A del 9 novembre 2022, come richiamato nei predetti comunicati; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti sopra richiamati, ove lesivo

Impugnazione Istanza: S.P.A.L. s.r.l. / FIGC / AC Perugia Calcio s.r.l

Massima: Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto rimedio processuale non previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport – ALLEGATO “A” - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1736 del 23 maggio 2023, per i giudizi ivi regolati.

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