Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 16 del 10/04/2024 

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con C.U. n. 21/CSAT del 22 gennaio 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., pubblicata sul C.U. n. 17/GST del 27 dicembre 2023, che ha accolto il reclamo proposto dalla Società Polisportiva Torella dei Lombardi e, per l'effetto, ha disposto la prosecuzione della gara Torella dei Lombardi - Felice Scandone.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Felice Scandone Montella / Polisportiva Torella dei Lombardi A.S.D

Massima: Il Collegio, nell’esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente, rileva come questi abbia impugnato il solo dispositivo della decisione della Corte Sportiva di Appello, né lo stesso ha allegato, successivamente, la decisione completa di motivazioni. Ciò determina una pregiudizialità, perché non consente al Collegio di potere esaminare l’atto giudiziario nella sua completezza, e quindi non è messo in condizione di “conoscere per deliberare”. Si deve, quindi, dedurre una improcedibilità del ricorso, come emerge, chiaramente e nettamente, sia dalla normativa CONI che dalla giurisprudenza di questo Collegio. Infatti, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 59 CGS CONI, deve contenere: "... b) l’indicazione dell’atto o della decisione impugnata". Così come la giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia ha più volte affermato che, "Ai sensi dell’art. 59, comma 1, CGS del CONI, il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata,  intendendosi  per  “ decisione”  il  com pendio  della  m ot ivazione  insieme  con  il  dispositivo. Pertanto, ove la motivazione non venga pubblicata contestualmente al dispositivo, per espressa previsione dell’art. 37, comma 7, CGS del CONI, il ricorso rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione" (Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 6 luglio 2016, n. 27. Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 11 aprile 2016, n. 17; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 marzo 2015, n. 6).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 52 del 08/06/2023

Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 127 del 14 marzo 2023, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Amatori Sersale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 19 del 23 febbraio 2023 "Attività Ricreativa Amatori s.s. 2022/2023", che aveva comminato, nei confronti della società Atletico Amatori Sersale, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di € 10,00 come prima rinuncia, ha annullato la decisione del Giudice di prime cure, rimettendo gli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i successivi adempimenti

Impugnazione Istanza: Sersale Calcio 1975 / Comitato Regionale Calabria FIGC-LND / Amatori  Atletico Sersale

Massima: Il ricorso è inammissibile. Dalla lettura degli atti processuali emerge che l’odierna ricorrente non ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 16 marzo 2023, con cui veniva rifissata la data per la disputa dell’incontro tra le due società in conseguenza della decisione di secondo grado, in data 29 marzo 2023. Orbene,  giova  sul punto  sottolineare  che il  processo sportivo  si  articola,  quanto  ai  principi applicabili, su due binari paralleli: il primo, che lo assimila al processo civile, per l’espresso rinvio contenuto nell’art. 2, comma 6, del CGS CONI, il secondo, che fa propri i principi di diritto amministrativo, atteso che i provvedimenti emessi in seno agli organi di giustizia sportiva sono da considerarsi provvedimenti amministrativi in virtù della funzione giustiziale e non giurisdizionale dei predetti organi. Sul punto è utile precisare che la funzione di risoluzione delle controversie, in ordine ai conflitti che insorgono nella vita sociale, viene sovente esercitata, laddove previsto dalla legge e, a volte con competenza generale, da organi della stessa pubblica amministrazione, mediante procedimenti e atti che si ascrivono non alla giurisdizione, ma alla funzione amministrativa e sono perciò soggetti, a loro volta, al “controllo” della giurisdizione. La c.d. amministrazione contenziosa (o “giustiziale”) trova ad oggi ampi spazi di applicazione, nei settori “governati” da Autorità c.d. indipendenti, nei mercati finanziari, nelle telecomunicazioni, nell’energia e in altri settori della vita sociale, quali la previdenza, la scuola, ecc. Gli esempi della fattispecie in parola, maggiormente presi in considerazione dalla dottrina, sono: quello relativo al D.lgs. n. 97/2016 (che, modificando il d.lgs. n. 33/2013, ha introdotto un nuovo rimedio alternativo a tutela del diritto di accesso civico, prevedendo che, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico, o di silenzio dell’amministrazione adita, il cittadino possa presentare una “richiesta di riesame” al responsabile della trasparenza interno all’amministrazione interessata); quello relativo al parere precontenzioso dell’ANAC in ipotesi di questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara di cui all’art. 211, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016; nonché, al sistema  alternativo   di   risoluzione   di   controversie   inerenti   alle   condizioni   contrattuali   o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica di cui all’art. 1, co. 11, l.n. 249/1997, così come disciplinato dalla Delibera n. 173/07/CONS dell’Agcom (Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione. A ciò vale aggiungere che la Corte Costituzionale, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha osservato che «l’intervenuta modificazione della disciplina del ricorso straordinario (in particolare, l’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato che assume così carattere di decisione) ha trasformato l’antico ricorso amministrativo ... in un rimedio giustiziale, sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio» (Corte Cost. n. 73/2014; nello stesso senso, Corte Cost. n. 133/2016). V’è senz’altro da notare che l’amministrazione contenziosa, sul piano funzionale, non si distingue dalla giurisdizione: entrambe hanno lo scopo di risolvere controversie in applicazione della legge da parte di organi in posizione neutrale e spesso si articola in procedimenti che hanno caratteri assimilabili a quelli dei procedimenti giurisdizionali (pubblicità, formalizzazione, contraddittorio, ecc.). Ma la funzione giustiziale è espressione di una funzione propriamente amministrativa, e il regime degli atti nei quali si esprime, attraverso i quali vengono risolte le controversie portate all’esame dei relativi organi, resta quello degli atti amministrativi, perciò, lo si ripete, soggetti al “controllo” postumo della giurisdizione statale. Attenti commentatori hanno difatti sottolineato che, sia sul versante degli organi sia sul versante oggettivo dei procedimenti, l’amministrazione “giustiziale”, pur caratterizzata da strumenti di partecipazione più forti rispetto a quelli previsti nell’ambito del regime generale dei procedimenti amministrativi, non necessita di quei caratteri sopra indicati, che sono richiesti nell’ambito dello statuto costituzionale della giurisdizione; in tal guisa, la similitudine, sotto diversi aspetti, dell’amministraz ione “giustiziale” (o paragiurisdizionale) e della giurisdizione rende in alcuni casi difficile la distinzione, che è viceversa ineliminabile alla stregua dell’ordinamento, data la differenziazione dei rispettivi regimi giuridici. Sul piano costituzionale, la legge attributiva di funzioni “giustiziali” ad un organo della pubblica amministrazione non presenta rilievi di legittimità una volta che gli atti nei quali si esprime siano a loro volta sottoposti al “controllo” della giurisdizione. Si è, dunque, tentato di fornire una definizione di “funzione giustiziale” dell’amministrazione: quel mezzo con cui si consente all’amministrazione di risolvere nel proprio seno eventuali controversie e al tempo stesso offrire agli amministrati una sede amministrativa per realizzare obiettivi di tutela. Deve dunque riconoscersi, anche alla luce di quanto disposto in termini generali dall'art. 1, comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280), che gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l'ordinamento sportivo,  mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento statale. Per l'effetto, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che, come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost. E ciò anche nel caso in cui si verta in materia disciplinare, riservata in linea di principio alla competenza dell'ordinamento sportivo, ex art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 220 del 2003 (cfr., Cons. Stato, sent. n. 5046/2018). Orbene, se, dunque, la funzione esercitata dagli organi di giustizia è di natura giustiziale e se, per natura giustiziale, si intende quel tipo di amministrazione procedimentalizzata e, quindi, di natura amministrativa, non può non rilevarsi come gli atti emessi dai giudici sportivi siano atti amministrativi e come tali dotati di specifiche caratteristiche di autonomia che, per essere scalfita necessita di precisa e puntuale impugnazione. Nel caso che ci occupa si assiste ad una mancata impugnazione del provvedimento dispositivo della ripetizione della gara e, circostanza non di poco rilievo, alla esecuzione della gara stessa, con ciò prestando acquiescenza a quel provvedimento. Sul punto, è stato chiarito che l'acquiescenza è ravvisabile solamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, tali da dimostrare la chiara ed inconfutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (cfr., tra le tante, Cons. St., VI sez., n. 5443 del 10 ottobre 2002, e n. 1990 del 16 aprile 2003). Per la giurisprudenza, dunque, non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti: - conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente; - comportamento (consistente in atti, dichiarazioni, ecc.) spontaneo tenuto liberamente dal destinatario dell'atto, che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoli; - sussistenza concreta di un atto amministrativo e attualità della lesione (Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998). Le argomentazioni della ricorrente a riguardo, secondo cui la gara è stata disputata perché si è data corretta esecuzione al decisum della Corte d’Appello, non possono essere condivise, atteso che tale evidenza mostra una passiva acquiescenza a quel dictum senza neppure una riserva espressa; apertis verbis era onere della odierna ricorrente impugnare il provvedimento di ripetizione, precisando che la eventuale disputa della gara era sempre effettuata fatto salvo l’esito del ricorso, e ciò al netto della circostanza che si sarebbe anche potuto proporre un provvedimento di urgenza con la richiesta di decreto di sospensione degli effetti della decisione del giudice di seconda istanza fino all’esito del ricorso. Tanto non è avvenuto. E neppure può considerarsi utile il ragionamento articolato dalla ricorrente laddove dichiara di aver proposto una impugnativa che prevedesse tutti gli atti presupposti e conseguenziali e, quindi, coprendo, a suo avviso, lo scibile della impugnazione. Quest’ultima circostanza è stata esaminata e decisa dal Collegio di Garanzia e, in particolare, da Questa Sezione (decisione n. 7/2022 e n. 8/2022), all’uopo affermando che il generico richiamo, nell’epigrafe dell’atto, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti o le mere citazioni di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure (in argomento, anche Cons. St., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 3385).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 42 del 10/05/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l. (d’ora in poi il Forlì), è stata annullata l’impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dell'Arbitro, e, per effetto della quale, è stata disposta l'omologazione del risultato ottenuto sul campo.

Impugnazione Istanza: U.S. Pistoiese 1921 SSDARL / F.C. Forlì S.r.l / FIGC / Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / Procura Generale dello Sport presso il CONI

Massima: A mente del quinto comma dell’art. 10 del CGS FIGC: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”, (come del resto puntualmente trascritto da parte ricorrente). Ne consegue che, per darsi ingresso alla ripetizione della gara, si richiede che questa venga dichiarata irregolare. La decisione qui gravata ha ritenuto, però, che la gara del 23 ottobre 2022 si fosse svolta in modo regolare (cfr. quanto evidenziato in grassetto nella premessa “in fatto”) ed ha conseguentemente applicato la lettera “a)" di detta disposizione. Orbene, come risulta dalla esposizione dei motivi di gravame proposti dalla Pistoiese, la decisione della CSA non risulta impugnata per ciò che attiene alla statuizione circa la regolarità della gara (e alla insussistenza del nesso causale tra l’invocato errore arbitrale e lo svolgimento della gara col relativo esito). Dunque, non si rileva alcuna censura avverso il presupposto fondante l’avvenuta applicazione della lettera “a)” del comma 5 dell’art. 10 del CGS FIGC. Ne consegue che, quand’anche i motivi di censura sottoposti all’esame di questo Collegio di Garanzia fossero suscettibili di un positivo scrutinio, risulterebbe insuperato quanto costituisce il fulcro della decisione impugnata e, cioè, la ritenuta regolarità della gara disputata. Una volta, infatti, rimasta indiscussa la regolarità della gara, non può trovare ingresso la tesi (primo motivo) che si basa sulla ritenuta violazione della lettera “c)” dell’art. 10, comma 5, ove si prevede la ripetizione solo quando la gara stessa è stata dichiarata irregolare. Il primo motivo di gravame risulta così inammissibile, pur consistendo in questione di diritto (non di fatto, come eccepito dalle parti resistenti). Invero, la mancata impugnazione in punto di ritenuta regolarità fa venir meno l’interesse (cfr., Cass., Sez. Unite, 29 marzo 2013, n. 7931 e, ex multis, Collegio Garanzia dello Sport, Prima Sezione, n. 39/2022) alla pronuncia sull’esatta applicazione delle disposizioni contenute all’art. 10, comma 5, senza contare l’effetto della avvenuta formazione di giudicato interno sul punto. Si aggiunga a ciò la considerazione che, quand’anche il proposto ricorso attingesse anche a quanto deciso dalla CSA, ritenendo la regolarità della gara disputata, si tratterebbe di un preteso riesame nel merito, inammissibile innanzi a questo Collegio, a meno che la censura non fosse sorretta da specifica alligazione (e non è questo il caso)  di  irragionevolezza ovvero mera apparenza della motivazione.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 32 del 12/04/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana presso la FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 36 del 25 novembre 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 32 del 4 novembre 2021, che aveva convalidato il risultato della gara Ponsacco-Colligiana del 3 ottobre 2021, terminata con il risultato di 1-0 per la squadra ospitante

Impugnazione Istanza: U.S.D. Colligiana / FIGC / F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL / Comitato Regionale Toscana FIGC-LND / LND

Massima: E’ inammissibile il ricorso la Collegio di Garanzia per manca di impugnazione del provvedimento di errata corrige, per effetto del quale è stata annullata l’ammonizione…Orbene, delle due l’una: se il provvedimento di ”errata corrige”, sebbene viziato, lo si ritiene condizionante, tanto da chiederne la disapplicazione, non trattandosi di provvedimento amministrativo, ma di atto esplicante efficacia con riguardo ad un atto di natura giurisdizionale, andava autonomamente impugnato nei termini di cui al CGS-FIGC e, non essendo stato impugnato, ogni censura riguardo allo stesso risulta inammissibile; di converso, ove lo si voglia ritenere soltanto come atto presupposto rispetto alla decisione del Giudice Sportivo, come già ampiamente rappresentato ai superiori punti, il Giudice Sportivo ha ritenuto autonomamente di superare il suo precedente provvedimento di squalifica pubblicato sul C.U. n. 73 del 10 agosto 2021 dopo aver, dapprima, ritenuto che il campionato che ha avuto inizio il 18 aprile 2021 con un nuovo format fosse un nuovo e distinto campionato rispetto a quello iniziato nel mese di ottobre 2020 ed interrotto dopo sole due giornate, e, conseguentemente, rilevato l’erroneo cumulo delle ammonizioni riportato sulla piattaforma AS400 che aveva comportato l’illegittima comminazione della squalifica. E, tanto  la decisione del Giudice Sportivo che la decisione della  Corte Sportiva d’Appello Territoriale, come già argomentato ai superiori punti, sono immuni da vizi ed anche chiaramente ispirate al principio del “merito sportivo”, che ha ispirato il Movimento Olimpico e che trova cittadinanza nella Carta Olimpica, fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’Ordinamento sportivo. Non v’è dubbio, infatti, che “uno dei principi generali dell’ordinamento  sportivo attiene alla salvaguardia del merito sportivo e alla tutela del medesimo ove questo sia messo in pericolo da situazioni ambigue o da regole lacunose o poco chiare” (Collegio di Garanzia, decisioni nn. 19/2018 e 34/2018).

Massima: Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censura, proposta per la prima volta in questa sede, riguarda la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che, stante le argomentazioni della ricorrente, avrebbe disatteso la sua stessa decisione pubblicata sul C.U. n. 73 del 10 giugno 2021. Quindi, poiché ad essere viziata  sarebbe la decisione del Giudice Sportivo  Territoriale,  la ricorrente avrebbe dovuto farlo valere già nel primo grado di giudizio.

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