Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 66 del 20/07/2023

Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato deliberato “di accogliere il ricorso della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto “Licenze Nazionali 2023/2024 – Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.”; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto “Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali”; (vi) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo al Calcio Lecco 1912 s.r.l., entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 ai fini della dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024

Impugnazione Istanza: AC Perugia Calcio S.r.l. / FIGC / LNP Serie B / Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Massima: Accolto il ricorso della società con il quale chiede l’annullamento della delibera del Consiglio Federale che ha ammesso altra società al Campionato di Serie B 2023/2024 sul presupposto che sono stati negati nei suoi confronti i diritti partecipativi – in particolare del contraddittorio, alla luce di tre istanze di partecipazione rimaste inevase – in quanto asseritamente portatrice di un interesse qualificato all’esclusione della Calcio Lecco 1912 dal prossimo Campionato di Serie B cui conseguirebbe la riammissione dello stesso Perugia Calcio e ciò per aver la società antagonista depositato la documentazione oltre il termine perentorio del 20 giugno 2023…Nel contesto dell’ordinamento sportivo nazionale, le Federazioni godono di un “potere ampiamente discrezionale” nello stabilire i requisiti per l’ammissione alle competizioni e ai campionati; un potere “connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e di vigilanza dello sport” (si vedano, in tal senso, fra le altre, le decisioni del Consiglio di Stato n. 1257 del 1998, n. 6083 del 2006 e, più di recente, la n. 4001 del 2021, nonché Cass. civ., Sez. un., n. 46 del 2000). Le discipline previste dalle singole Federazioni hanno la funzione di garantire con assoluta certezza le tempistiche relative all’inizio dei campionati, ed evidentemente riflettono una ratio volta a garantire le situazioni giuridiche soggettive degli interessati e dei terzi controinteressati. In ragione del loro profilo funzionale, le discipline in questione non possono che assumere il carattere di norme speciali, soggette a canoni interpretativi il più possibile tassativi, anche alla luce dell’evidente esigenza di assicurare ai soggetti interessati un eguale trattamento. Si tratta di un inquadramento ritenuto valido tanto dalla giurisprudenza amministrativa quanto da quella di questo stesso Collegio anche nell’ambito delle vicende afferenti ai campionati di calcio professionistici, nell’ambito dei quali le relative procedure concorsuali di ammissione sono dominate dalla già richiamata esigenza di assicurare la parità di trattamento, la quale implica, a sua volta, la necessità di un’interpretazione tassativa, “atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società” (in questi termini le decisioni del Consiglio di Stato n. 2546 del 2001, n. 5025 del 2004, n. 6083 del 2006 e n. 4031 del 2014, nonché dell’Alta Corte di giustizia sportiva presso il Coni n. 34 del 2014 e del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sez. un., n. 60 del 2015). Le rationes di questa specifica area dell’ordinamento sportivo, assieme ai principi ora richiamati che ne rappresentano necessari corollari, trovano nella previsione di termini perentori per gli adempimenti richiesti ai fini degli atti da compiere nelle procedure di ammissione il loro inevitabile punto di caduta: come questo Collegio ha già avuto modo di precisare, in questa parte del tessuto normativo “la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. un., n. 45 del 2018). Conclusioni che valgono a maggior ragione in materia di rilascio di Licenze Nazionali funzionali all’ammissione ai campionati, le cui norme sono caratterizzate da un’elevata rigidità volta al conseguimento della prova del possesso dei requisiti in capo alle società entro una data prestabilita, “costituente un vero e proprio limite invalicabile”, cui si legano evidenti esigenze organizzative relative all’organizzazione delle competizioni (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 57 del 2021). Del resto, se così non fosse, la Licenza Nazionale potrebbe essere concessa a società dalla situazione infrastrutturale ed amministrativo-gestionale indeterminata, “con conseguente violazione del principio della par condicio ed una perdurante incertezza in ordine ai soggetti effettivamente legittimati a partecipare al Campionato” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 55 del 2021). Nel caso di specie, il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione volta a dimostrare la rispondenza ai criteri infrastrutturali previsti dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 è qualificato esplicitamente da quest’ultimo come ‘perentorio’. Alla luce delle già esposte rationes di quest’area dell’ordinamento sportivo e della qualificazione formale del termine, non sembra rinvenibile nell’ordinamento alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza. E, del resto, non è un caso che manchi, nella normativa federale relativa al gioco del calcio, una disposizione da cui sia plausibile trarre una norma-principio volta a consentire una regolarizzazione della documentazione presentata dopo la scadenza di un termine di questo tipo. Va, dunque, condivisa l’argomentazione della ricorrente circa la violazione, da parte della Calcio Lecco 1912 s.r.l., dei termini perentori stabiliti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022 e dal sistema delle Licenze Nazionali. Come detto, il termine del 20 giugno 2023 per la presentazione della documentazione afferente al rispetto dei criteri infrastrutturali degli stadi ospitanti le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie B risulta senz’altro identificabile come ‘perentorio’ e, in assenza di una disposizione da cui possa trarsi la configurabilità di un onere di regolarizzazione della documentazione presentata dopo lo spirare del termine, si deve ritenere che la società Calcio Lecco sia sprovvista dei requisiti richiesti e vada, per l’effetto, esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024. L’accoglimento del ricorso alla luce della perentorietà del termine violato e la priorità logica di questa doglianza fanno sì che i restanti motivi rimangano assorbiti.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 64 del 20/07/2023

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 8/A, pubblicata il 7 luglio 2023, che - sulla base del parere della CO.VI.SO.C., Commissione Vigilanza Società di Calcio 6 luglio 2023, prot. n. 1594/2023 (anche esso oggetto della presente impugnazione), che ha respinto il ricorso della Reggina 1914 S.r.l. - ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024, nonché per l’annullamento della nota 30 giugno 2023, prot. n. 1484/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2023-2024, di cui al Titolo primo del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 Marzo 2023 e 169/A del 21 Aprile 2023”; nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso e, in particolare, del richiamato Comunicato Ufficiale n. 169/A; per l’accertamento del titolo/diritto della Società Reggina a partecipare al Campionato di Serie B 2023-2024; nonché per il riconoscimento del titolo/diritto della Società Reggina al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie B 2023-2024.

Impugnazione Istanza: Reggina 1914 S.r.l. / FIGC / LNP Serie B / Brescia Calcio S.p.A. / AC Perugia Calcio S.r.l.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per non aver la società dimostrato entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, il possesso dei requisiti per l’ammissione Campionato di Serie B 2023/2024, a nulla rilevando che è sottoposta ad un procedimento di concordato preventivo dinanzi al Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria….Come evidenziato in fatto, il motivo principale di censura degli atti federali di non ammissione della Reggina al Campionato di Serie B 2023/2024 si fonda nel ritenere che la ricorrente, per essere stata sottoposta ad un procedimento di concordato preventivo dinanzi al Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, non possa essere sanzionata con la non ammissione al Campionato, in quanto il decorso del termine perentorio, fissato al 20 giugno 2023 dalle carte federali per la dimostrazione degli adempimenti prescritti, non vale nella fattispecie poiché recessivo rispetto ai tempi di svolgimento del procedimento giudiziale. In ordine all’asserito carattere di prevalenza, rilevato a sostegno delle ragioni della Reggina, dell’ordinamento statale rispetto all’ordinamento sportivo, ritiene il Collegio che la questione decisiva non vada ricercata nel concetto di prevalenza o meno dell’ordinamento statale su quello sportivo, bensì nella regolamentazione, risultante dalle Carte federali, che disciplina, appunto, la fattispecie in questione, ribadendo il carattere di perentorietà del termine e gli effetti del mancato rispetto del termine stesso. Così discorrendo, non può che rilevarsi che, per gli adempimenti previsti sub 10) 14) e 15) della lettera D) del Titolo I) del Sistema delle Licenze Nazionali del Campionato di Serie B (contenute nel relativo Manuale, di cui al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato e integrato dai Comunicati Ufficiali nn. 141/A del 14 marzo 2023 e 169/A del 21 aprile 2023), è previsto che “E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale. F) L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024”. Orbene, è fuor di dubbio  sia la discrezionalità della Federazione nello stabilire determinati adempimenti entro un determinato termine, suggellata di recente anche dal decreto-legge n. 75/2023, che ha ribadito i principi contenuti nella legge n. 91/1981 (in argomento, Consiglio di Stato n. 6083/2006, Consiglio di Stato n. 1257/1998 e Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, nonché, di recente, Consiglio di Stato, n. 4001/2021), sia la natura perentoria dei termini previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali (in argomento, tra le molte, Consiglio di Stato, nn. 2546/2001, 5025/2004, 6083/2006 e Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, nonché Tar Lazio nn. 4362/2005, 1724/2005, 3500/2004 e 2394/1998; nonché, dal lato sportivo, Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, decisioni nn. 3/2009, 10/2010, 17/2011, 18/2011 e 34/2014; Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezioni Unite, decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 67/2017 e Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 31 luglio 2018, n. 45; di recente, cfr., Collegio di Garanzia, Questa Sezione, decisione n. 57/2021, Tar Lazio n. 4163/2021, nonché Tar Lazio, n. 7045/2022). Ed allora, nel caso che ci occupa, ciò che rileva in via principale è la perentorietà invalicabile del termine, espressamente fissato dalla FIGC al 20 giugno 2023, termine ultimo per la dimostrazione del possesso, da parte della Società, di tutti i requisiti, nella specie economico-finanziari, richiesti per l’ammissione al Campionato. Si tratta di termine perentorio, peraltro, rafforzato dalla espressa previsione che qualunque istanza presentata dopo lo spirare del termine non avrebbe potuto produrre alcun esito utile ai fini della richiesta ammissione. È incontestato che la ricorrente Reggina 1914 S.r.l. non ha rispettato detto termine e che, pertanto, sentiti i prescritti pareri della CO.VI.SO.C, il competente Consiglio Federale FIGC non ha ammesso l’odierna ricorrente al Campionato di Calcio di serie B 2023/2024. Va conseguentemente rilevata la inammissibilità e infondatezza della pretesa prevalenza, nella fattispecie, dei termini derivanti dal corso del procedimento giudiziale di omologazione instaurato dalla Reggina dinanzi alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria (finalizzato ad evitare il fallimento - rectius liquidazione giudiziale – e, per l’effetto, la perdita del titolo sportivo, come espressamente scritto dal Tribunale nella decisione al punto 5.6) sul suddetto termine perentorio legittimamente introdotto dall’ordinamento sportivo nelle Carte federali FIGC al fine di poter ottenere l’ammissione al Campionato. Pertanto, il Collegio ritiene, da un lato, inconferente il richiamo, da parte della difesa della Reggina, alla norma statale sui rapporti fra ordinamento della Repubblica e ordinamento sportivo asseritamente volto a fondare la pretesa prevalenza, trattandosi invece di ambiti di applicazione normativa diversi e perciò rispettosi dell’autonomia ordinamentale; dall’altro, rileva il Collegio la inammissibilità del ricorso nella parte in cui la Reggina chiede a questa Sezione di riconoscere, a favore della medesima Reggina, la sussistenza del diritto al mantenimento del titolo sportivo. Invero, v’è da tenersi in debita considerazione che le determinazioni delle Federazioni sportive sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalità ‘amministrativa’ degli organi dell’ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici (Cons. Stato, V, 7 settembre 2018, n. 5281). Vero è che si tratta di questioni (e relative controversie) di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di ‘connessione’ con situazioni giuridiche soggettive che l’ordinamento generale tutela; tuttavia, la loro valutazione in giustizia non può non tenere in considerazione il fondamentale ‘principio di autonomia’ che impronta ‘i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica’ (in questi termini, Collegio di Garanzia, decisione n. 54/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 53/2021 e Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e 25 giugno 2019, n. 160).

Massima: Infondato è il motivo secondo il quale i debiti, tributari e previdenziali, non erano ancora scaduti e non potevano come tali ostare alla ammissione al Campionato….Invero, non risulta, infatti, dimostrato che si tratti correttamente di quelli derivanti dalla decisione del Tribunale di Reggio Calabria, solo provvisoriamente esecutiva, ma certamente non passata in giudicato, e non piuttosto ancora dei debiti originari a carico della ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, come tali oggetto di impugnazione della decisione di omologa del Tribunale di Reggio Calabria. Immune da vizi si palesa, in questo senso, dunque, la considerazione della Commissione di vigilanza in cui si afferma che il pagamento disposto “parrebbe … comunque incapiente rispetto a quanto prescritto” (si ricorda che le proposte transazioni inserite nell’accordo di ristrutturazione prevedono la corresponsione ad Agenzia delle Entrate, di euro 594.116,00, corrispondenti al 5% del debito complessivo di Euro 11.882.329,00, e all’INPS di euro 137.205,00, corrispondenti al 5% del debito complessivo di Euro 2.744.096,00). Inoltre non si comprende perché la ricorrente Reggina non abbia effettuato, entro il termine perentorio fissato dalla FIGC, il pagamento pari al 5% dei debiti tributari e contributivi ossia nella misura indicata nelle relative proposte transattive autorizzate dal Tribunale di Reggio Calabria il 12 giugno 2023 con sentenza n. 12/2023 (non passata in giudicato) con cui omologava gli accordi di ristrutturazione e di transazione sui crediti fiscali e contributivi della Reggina, ma solo il 5 luglio 2023 ovvero dopo la scadenza del termine per richiedere la concessione della Licenza a partecipare al campionato di serie B stagione 2023/2023.

Massima: Infondato è il motivo relativo alla pretesa non applicabilità alla fattispecie del C.U. n. 169/A. Rilevato, infatti, preliminarmente che detto Comunicato Ufficiale non risulta impugnato nei termini (il ricorso è, pertanto, inammissibile anche nella parte in cui la Reggina ne chiede ora l'annullamento, ritenendo il Collegio non provata la lesività del Comunicato solo ora e non già al momento della sua emanazione), nel merito, comunque, giova ribadire che l’applicabilità del termine perentorio alla fattispecie in esame non deriva solo dalla formulazione del C.U. n. 169/A, che tale applicabilità correttamente specifica, ma dai principi generali applicabili in materia, come specificato nella disamina di cui sopra. Ed invero, come sopra evidenziato, il Manuale espressamente prevede che entro quel termine perentorio le società debbono adempiere ad una serie di prescrizioni e che, scaduto il termine, non potranno ottenere il provvedimento sportivo di ammissione al Campionato. Riguardo alla fattispecie relativa alla situazione della Reggina odierna ricorrente, l’ora citato Comunicato fa correttamente rimando alla necessità che, nello stesso termine perentorio, la stessa Reggina dovesse dimostrare l’esistenza di un provvedimento giudiziale definitivo, utile a dimostrare a favore della Reggina medesima, una raggiunta situazione di equilibrio economico - finanziario. In particolare, il citato C.U. n. 169/A è chiaro nel prevedere che, laddove fosse intervenuto un provvedimento di omologazione definitivo assunto dalla competente Autorità giudiziaria (ovvero si fosse in presenza di un provvedimento ugualmente definitivo nelle ipotesi in cui non sia previsto un giudizio di omologazione) e la società avesse osservato gli adempimenti previsti in tale provvedimento entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 - stesso termine perentorio previsto dal Sistema delle Licenze per tutte le altre squadre partecipanti al Campionato - allora la stessa società poteva essere ammessa al Campionato di B 2023/2024.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 63 del 20/07/2023

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021, per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023, con cui ha respinto il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con cui la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, e nel contempo ha deliberato di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della suddetta ricorrente al Campionato di Serie C 2023/2024; del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. Siena 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023;           della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. Siena 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024; nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.

Impugnazione Istanza: ASSOCIAZIONE   CALCIO   ROBUR   SIENA   1904   S.P.A.  / FIGC   

Massima: Rigettato il ricorso avverso la delibera del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato Professionistico di Serie C per il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico - finanziari previsti ai fini dell'ammissione al campionato di Serie C 2023-2024….Invero, alla data del termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta Società non ha assolto i seguenti adempimenti: deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC di cui al Titolo I), par. I), lett. D), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022; • versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per la mensilità di ottobre 2021 e per le mensilità del periodo gennaio-aprile 2023; versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità del periodo novembre 2021-agosto 2022. Tale mancato adempimento è dovuto al ritardo nel versamento delle prime tre rate relative al piano di rateazione di cui all’art. 1 comma 160 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, effettuato in data 5 gennaio 2023, quindi oltre il termine decadenziale del 29 dicembre 2022 previsto dalla citata normativa al fine di considerare tempestivi tali adempimenti; versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022-maggio 2023. La Società, inoltre, non ha fornito completa evidenza documentale circa:          il pagamento in favore del tesserato …. della rata relativa all’accordo di incentivo all’esodo in scadenza nel mese di maggio 2023; il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità del periodo luglio 2022-maggio 2023, al Medico Responsabile Sanitario, Delegato per la gestione dell’evento, Responsabile Finanza Amministrazione e Controllo, Responsabile Marketing/Commerciale e Responsabile Ufficio Stampa”…..è un dato oggettivo incontestato ed incrostabile che il Siena ha omesso il deposito di tale garanzia, così violando il Manuale delle Licenze. Il Collegio rammenta che la fideiussione assicurativa a prima richiesta è una tipologia di polizza fideiussoria caratterizzata dalla possibilità, da parte del beneficiario, di ottenere immediatamente il rimborso spettante nel caso in cui il soggetto debitore risulti inadempiente. Il fideiussore, sia esso agenzia assicurativa oppure ente bancario, con la stipula della fideiussione a prima richiesta si impegna a garantire la copertura della somma predefinita. La finalità di tale tipologia di fideiussione assicurativa a prima richiesta è garantire un immediato risarcimento al beneficiario della polizza. Tale tipo di polizza (a prima richiesta) avviene sulla base della comunicazione (richiesta) del creditore a seguito del venir meno degli impegni assunti dal debitore, ovviando ai tempi per la definizione di eventuali contenziosi. In tal modo, il creditore viene totalmente garantito, atteso che il fideiussore non può opporre alcuna eccezione sulla regolarità o validità del rimborso pattuito, ma deve immediatamente procedere al pagamento. Orbene, non si comprende il collegamento tra precedenti polizze e quella richiesta per la Licenza ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C 2023/2024. Per l’assenza di polizze e di ricevute di pagamento, non prodotte dal Siena, non si comprende quale è l’importo del premio pagato o da pagare per attivare tali polizze.… le società di calcio hanno l’obbligo sia di” assolvere il pagamento” dei richiamati debiti, ma anche di depositare “una autocertificazione (...) attestante detto adempimento”. In altri termini, tra gli adempimenti che devono essere posti in essere dalle società “entro il termine perentorio del 20 giugno 2023”, è esplicitamente previsto il deposito, “presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (di) una autocertificazione” che attesti il pagamento dei “debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC”. Poiché il Siena non ha depositato l“Autocertificazione”, ha violato il citato Manuale delle Licenze. Al riguardo, il Collegio fa presente che, In data 15 settembre 2020, è entrato definitivamente in vigore il decreto-legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come “Decreto Semplificazioni”). L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (esempio, Banche, Assicurazioni, Federazioni Sportive, etc.) Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso, in seno allo stesso art. 2, è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni. Tale autocertificazione è necessaria proprio per consentire alla CO.VI.SO.C. di effettuare con immediatezza i controlli di cui al D.P.R. n. 455/2000 che prevede, in caso di dichiarazioni false e mendaci, non solo la denunzia alla Procura della Repubblica per falso ideologico, ma anche l’immediata perdita del beneficio che il dichiarante intende conseguire  con l’autocertificazione/autodichiarazione….la Società ha depositato documentazione parziale ed incompleta che risulta difficilmente riconducibile ad unità ed insufficiente ad accertare l’effettivo assolvimento dei suddetti pagamenti. Una condotta del tutto analoga è stata adottata dalla Società anche in sede di presentazione di ricorso di talché, allo stato, non è in alcun modo possibile confermare l’avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento suindicati.

Massima: Regolare è la notifica alla società inviata ad uno dei suoi indirizzi pec. Sulla presunta nullità notifica nota CO.VI.SO.C. 30.6.2023 con un diverso indirizzo PEC Il Siena si duole di non aver ricevuto tempestivamente la comunicazione negativa della CO.VI.SO.C., contenuta nella nota prot. 1539/2023 del 30.06.2023, in quanto non inviata al domicilio digitale su posta elettronica certificata acrsiena1904@pec.it, regolarmente in uso e risultante da visura camerale (indicata agli ispettori Co.Vi.So.C. in data 14.06.2023, come da verbale - doc. n. 5 bis). Detta nota risulta inviata all’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it “tuttora presente sul sito istituzionale del Club unicamente in ragione di una mera svista, come attestato anche dal fatto che detta PEC è tutt’ora presente unicamente nella sezione “privacy e policy” e non anche nella sezione “contatti” ove, viceversa, sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (info@acrsiena1904.it e ufficiostampa@acrsiena1904.it) utilizzati dalla Società per interfacciarsi con gli addetti ai lavori e con i tifosi”. Al riguardo, parte ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la notifica effettuata ad indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri, (anche) preso dal sito web del destinatario, deve ritenersi nulla in presenza di un indirizzo, sempre di posta elettronica certificata, risultante dal Reginde (cfr. Corte Cass., Sez. VI, Ord. n. 24948/ 2021). Sul punto, va richiamata l’ordinanza n. 6015/2023, pubblicata il 28 febbraio 2023, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità della notifica, ad opera dell’Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA. La Suprema Corte, nel richiamare le conclusioni rese dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha statuito che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto”. La provenienza della e-mail da un indirizzo di posta diverso da quello indicato nei registri pubblici integra al più un profilo di irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 20214/2021). Orbene, nel caso in esame, la presunta illegittimità della notifica della comunicazione negativa della CO.VI.SO.C., contenuta nella nota prot. n. 1539/2023 del 30.06.2023, è stata sanata dalla stessa ricorrente, avendo il Siena presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. entro il 5 luglio 2023. In tal modo, il Siena ha esercitato pienamente il suo diritto di difesa, articolando nel ricorso tutte le eccezioni consentitele. Ne consegue, quindi, che lo scopo della notifica, ossia di rendere edotto il Siena del parere negativo reso dalla Co.Vi.So.C., è stato raggiunto. Considerato che non solo nei rapporti sportivi, ma anche in quelli istituzionali e verso terzi le società sportive sono tenute all’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, il Collegio osserva che sul sito web della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A non compare il domicilio digitale su posta elettronica certificata acrsiena1904@pec.it, di cui alla visura camerale (doc. n. 5 bis), ma continua ad essere riportato solo l’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it nella sezione “privacy e policy”, mentre, nella sezione “contatti” , sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (info@acrsiena1904.it ufficiostampa@acrsiena1904.it). Infine, si evidenzia che il sistema delle disposizioni in materia di rilascio delle Licenze non prevede l’istituto del silenzio assenso, atteso che la fase endoprocedimentale della CO.VI.SO.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi prevedono l’emanazione di un formale parere positivo o negativo sull’accertamento del possesso dei requisiti economici - finanziari e tecnici, relativi alla disponibilità dello stadio da parte della società sportiva richiedente la Licenza per iscriversi al campionato di calcio della categoria di riferimento. In ogni caso, nella fattispecie in esame, non c’è stato alcun silenzio perché è stata emanata la nota prot. 1539/2023 del 30.06.2023 contenente la comunicazione negativa della Co.Vi.So.C. alla richiesta del Siena al rilascio della Licenza per l’iscrizione al campionato di Serie C, stagione 2023/2023, regolarmente notificata ad indirizzo PEC riferito alla società Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A, come emerge per tabulas dalle ricevute di “accettazione” e di “consegna” della PEC che attestano l’avvenuta ricezione presso l’indirizzo PEC sienanoahssd@legalmail.it risultante agli atti della FIGC e ancora attivo.

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