CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 10/08/2023 N. 7726
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 10/08/2023 N. 7726
Pubblicato il 10/08/2023
N. 07726/2023REG.PROV.COLL.
N. 08579/2022 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8579 del 2022, proposto da A.S. Sambenedettese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, non costituita in giudizio; Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Latina Calcio 1932 S.r.l., S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l., A.C.R. Siena 1904 S.p.a., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9516/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D. e del C.O.N.I.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Angeletti, Viglione, Medugno e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dagli avvocati Di Cintio e Ferrari;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 4 maggio 2021 la società S.S. Sambenedettese s.r.l. veniva dichiarata fallita. Per l’effetto dell’esercizio provvisorio dell’impresa, la prima squadra completava il campionato di Lega Pro e conservava la categoria. Il 21 maggio 2021 veniva costituita A.S. Sambenedettese s.r.l. che richiedeva, in data 1 giugno 2021, l’affiliazione alla FIGC. Il 27 maggio 2021 A.S. Sambenedettese s.r.l. acquistava l’azienda sportiva calcistica S.S. Sambenedettese s.r.l., corrispondendo al Fallimento 540 mila euro, e provvedeva a raccogliere la documentazione necessaria per ottenere il titolo sportivo di S.S. Sambenedettese ai sensi dell’art. 52 NOIF.
2. Il 3 giugno 2021 la società, al fine di richiedere l’assegnazione del titolo sportivo, inviava la documentazione comprovante i pagamenti e riferiva che i debiti INPS, risultanti dall’avviso di addebito ricevuto dal Fallimento erano oggetto della sospensione del Decreto Sostegni-bis.
3. Espone l’appellante che, il 9 giugno 2021, veniva trasmessa alla FIGC una comunicazione con la quale, confermando che i debiti INPS erano soggetti a sospensione, si provvedeva, per scrupolo, al pagamento con compensazione di crediti di terzi (allegava i relativi modelli F24 quietanzati attestanti il pagamento); pagava inoltre direttamente, come A.S. Sambenedettese s.r.l., i contributi maturati nei mesi di marzo e aprile 2021 (euro 135 mila) mediante bonifico bancario.
4. Tra il 3 e il 9 giugno, riferisce ancora l’appellante di aver versato quasi 1 milione e 500 mila euro in ragione dell’accollo dei debiti sportivi contratti dalla gestione precedente, adempiendo a tutte le pendenze con i tesserati. Il 10 giugno 2021 la FIGC, con apposito comunicato ufficiale, attribuiva il titolo sportivo ad A.S. Sambenedettese s.r.l.; il 16 e il 22 giugno la FIGC manifestava perplessità circa l’utilizzo del pagamento in compensazione.
5. Il 28 giugno 2021, A.S. Sambenedettese s.r.l. depositava la documentazione per l’iscrizione al Campionato di Serie C, in gran parte coincidente con quella già depositata per l’ottenimento del titolo sportivo.
6. Con comunicazione dell’8 luglio 2021 Co.Vi.So.C. contestava i requisiti economico-finanziari. Il club presentava ricorso avverso la suddetta decisione e la FIGC, sentito il parere della Co.Vi.So.C., con delibera del 16 luglio 2021 disponeva di non concedere alla A.S. Sambenedettese s.r.l. la Licenza Nazionale 2021/2022 e di non ammetterla al Campionato di Serie C 2021/2022. Il club presentava quindi ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ricorso che veniva rigettato. Veniva quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma – R.G. 7866/2021, con richiesta di misura monocratica visto che l’inizio del Campionato era previsto per il 29 agosto. Il 3 agosto 2021 il legale rappresentante del club, depositava 2 assegni dell’importo pari al debito relativo ai contributi INPS contestati, per garantire il debito medesimo. Venivano inoltre depositati i bonifici effettuati a favore dei tesserati per gli stipendi di giugno e la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che, riferisce ancora l’appellante, dimostrava che la cartella esattoriale notificata al fallimento risultava, per effetto delle norme emergenziali, sospesa. Veniva infine depositato l’aggiornamento del cassetto fiscale del club volto a dimostrare la regolarità della posizione contributiva.
7. A seguito del decreto presidenziale di rigetto, in data 17 agosto si teneva la camera di consiglio dove veniva discussa collegialmente la domanda cautelare e depositata ulteriore documentazione. La domanda cautelare veniva rigettata anche in sede collegiale con ordinanza numero 4430/2021 del 18 agosto 2021.
8. Nelle more del giudizio, in data 10 agosto 2021, la FIGC, in accoglimento della richiesta del Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, concedeva l’opportunità, attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10 delle NOIF, di iscrivere al Campionato Interregionale una società in rappresentanza del Comune.
9. Il 13 agosto 2021 il Comune di San Benedetto del Tronto pubblicava un avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società sportiva in rappresentanza della città di San Benedetto del Tronto al campionato di serie D 2021/2022.
10. Il 18 agosto 2021, A.S. Sambenedettese s.r.l. diffidava il Comune dal raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di altre società e il 19 agosto 2021 chiedeva alla FIGC un intervento sospensivo della procedura indetta dal Comune intimandogli di non intraprendere ulteriori iniziative.
11. Il Comune rispondeva alle diffide il 20 agosto precisando, prima “che non è precluso a qualsiasi altro soggetto presentare autonomamente la propria candidatura alla FIGC, che resta unica responsabile della individuazione delle candidature ammesse”, e poi, di aver “posto in essere esclusivamente le attività necessarie a dare esecuzione alle prescrizioni della FIGC la quale, con la nota del 10 agosto 2021, ha concesso alla città di San Benedetto del Tronto l’opportunità di candidare una società a partecipare al campionato di serie D 2021/2022”.
12. Il 20 agosto 2021, l’ordinanza cautelare numero 4430/2021 adottata dal TAR Lazio veniva impugnata. Il 23 agosto 2021 veniva comunicato dal Consiglio di Stato il provvedimento monocratico di rigetto numero 4417/2021 con cui veniva fissata la camera di consiglio al 16 settembre 2021. In forza del citato provvedimento veniva preclusa la partecipazione al campionato di serie C nella stagione 2021/2022. A.S. Sambenedettese s.r.l. riferisce di essere stata portatrice dell’interesse a partecipare, quanto meno al campionato di serie D per cui, il 25 agosto 2021, proponeva ricorso per motivi aggiunti al ricorso 7855/2021 impugnando il provvedimento del 10 agosto 2021 con il quale il Presidente della FIGC, accogliendo la richiesta formulata dal Sindaco di San Benedetto del Tronto in data 27 luglio 2021, aveva concesso l’opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale di una società in rappresentanza del Comune di San Benedetto del Tronto, avvalendosi della procedura prevista dall’art. 52 comma 10 NOIF entro il 24 agosto 2021.
13. Il TAR accoglieva la misura cautelare richiesta, con ordinanza del 7 settembre 2021 n. 4615/2021, e sospendeva l’art. 52, comma 10, NOIF nella parte in cui non prevedeva che venisse preventivamente richiesto “alla società titolare del Titolo Sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato Serie D”.
14. Nel frattempo, riferisce l’appellante, la corrispondenza intercorsa tra il club e l’INPS confermava la regolarità dei pagamenti. La società ricorrente, quindi, chiedeva di essere iscritta al campionato di Serie D con comunicazione formale dell’8 settembre 2021.
15. La FIGC rispondeva attivando la procedura ex art. 52 comma 10 NOIF e quindi comunicando al Comune di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati. Il Comune di San Benedetto del Tronto invitava le società aspiranti a rappresentare la città (A.S. Sambenedettese s.r.l. e Unione Sportiva Sambenedettese 1923 SSD s.r.l.) a depositare i documenti richiesti dalla Federazione.
16. La FIGC sosteneva che l’ordinanza del TAR “ha semplicemente concesso la possibilità alla vostra società di accedere in via preventiva alla procedura di cui all’art. 52, co. 10, NOIF”.
17. Intanto, la FIGC, presentava appello al Consiglio di Stato il quale rigettava l’istanza di misura cautelare richiesta dalla Federazione sia in sede presidenziale che collegiale.
18. La società ricorrente si iscriveva al campionato Serie D; il 15 novembre 2021, A.S. Sambendedettese s.r.l., proponeva ulteriori motivi aggiunti chiedendo l’accertamento del diritto a partecipare al campionato di calcio di Serie C 2021/2022, in accoglimento del ricorso principale, o in subordine, come richiesto con ricorso per motivi aggiunti, a partecipare al Campionato di Serie D.
19. Il TAR, con sentenza n. 9516/2022 pronunciando sul ricorso principale e su quelli per motivi aggiunti li dichiarava improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, li respingeva.
20. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, A.S. Sambenedettese s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei seguenti motivi così rubricati: “1. Violazione e falsa applicazione del Sistema delle Licenze Nazionali - abuso/eccesso di potere – violazione del contraddittorio e del diritto di difesa – violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia probatoria”; 2. Violazione e falsa applicazione di legge della normativa emergenziale in tema di pagamenti - travisamento dei fatti – omessa pronuncia; 3. Travisamento dei fatti – carenza di motivazione – violazione del principio del legittimo affidamento - mancata applicazione delle norme - violazione e falsa applicazione delle norme sulla fideiussione; 4. Risarcimento danni per mancata ammissione al campionato Serie C. Sulla richiesta risarcitoria”; 5. Ammissione in Serie D: violazione e falsa applicazione delle norme federali – violazione dell’ordinanza cautelare – contraddittorietà della motivazione – travisamento dei fatti”.
21. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti -L.N.D., Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI.
22. Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
23. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
24. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
24.1. Secondo quanto argomentato dal TAR Lazio, la società A.S. Sambenedettese s.r.l. non ha rispettato gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per la stagione 2021/2022 per l’ammissione in Serie C perché ha utilizzato una modalità di estinzione dei debiti (accollo -compensazione) non prevista dalle norme. In particolare, l’inosservanza delle norme federali è emersa dalla comunicazione ricevuta dall’INPS in risposta al quesito della Co.Vi.So.C. La motivazione offerta sul punto dal TAR per rigettare il ricorso si presterebbe a molteplici censure.
24.2. La società ricorrente, in sede di concessione del titolo sportivo, aveva subito un dettagliato controllo da parte della FIGC e della Co.Vi.So.C. che avevano concluso che il club avesse i requisiti richiesti dalla normativa sportiva. Il titolo veniva concesso senza la fideiussione prevista dall’art. 52 NOIF che la società si era comunque resa disponibile a rilasciare. Il procedimento del rilascio del titolo sportivo si era quindi concluso con esito positivo, senza condizioni e senza riserve da parte della FIGC. In quella sede, Federazione e organo di vigilanza avevano già avuto modo di sapere che i debiti del club erano stati sanati mediante compensazione/accollo e non avevano espresso alcun dubbio sulla regolarità di tale modalità di adempimento. In sede di iscrizione al campionato, A.S. Sambenedettese s.r.l. ha poi depositato gli F24 quietanzanti attestanti il pagamento dell’IRPEF e dei contributi previdenziali.
24.3. Co.Vi.SO.C. avrebbe quindi dovuto semplicemente prendere atto del pagamento avvenuto, senza promuovere indagini in merito alle specifiche modalità di estinzione del debito.
24.4. Solo dopo, A.S. Sambenedettese è venuta a conoscenza del fatto che Co.Vi.So.C. aveva intrapreso una propria indagine con l’INPS chiedendo il parere dell’ente previdenziale sulle modalità di pagamento del debito, senza però coinvolgere la società diretta interessata. Tale elemento è emerso nel corso del giudizio avanti il Collegio di Garanzia quando la FIGC ha depositato lo scambio di pec intercorso con l’INPS.
24.5. Nella comunicazione del 22 giugno la FIGC chiedeva se i modelli F24 erano stati scartati, conscia che i modelli quietanzati erano la prova del pagamento avvenuto. Invertendo la prospettiva dei fatti, FIGC/Co.Vi.So.C., invece di considerare la documentazione come satisfattiva dell’adempimento richiesto dalla normativa sportiva (F24 quietanzati), si è spinta a svolgere accertamenti volti a provare l’irritualità del pagamento. Ma le norme sportive non regolano le modalità di pagamento dei contributi e richiedono solo di documentare l’avvenuto pagamento. Le Licenze Nazionali consentono di provare il requisito dell’assolvimento del debito prescritto dal Titolo I, I), lettera C) con modalità alternative, ovvero provando di avere raggiunto un accordo transattivo con il creditore o di avere ottenuto una rateazione.
24.6. In tutti questi casi la Co.Vi.So.C. non svolge indagini ulteriori, non approfondisce i termini della transazione per sincerarsi che siano per la stessa soddisfacenti, non valuta numero e date della rateizzazione ottenuta: prende atto di quanto depositato e ritiene adempiuta l’obbligazione. Solo nel caso in cui sia stato intrapreso un contenzioso tributario può valutare che la lite non sia da considerarsi temeraria. Negli altri casi le Licenze Nazionali richiedono solamente che “le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2021.”
24.7. Co.Vi.So.C., secondo l’appellante, non aveva quindi il potere di fare approfondimenti.
24.8. I pagamenti non erano stati scartati o rifiutati dall’INPS, per cui la società ricorrente non aveva nemmeno mai avuto motivo per contestare il presunto rifiuto di INPS. Se invece l’INPS si fosse espresso in questo senso, la società avrebbe aperto un contenzioso tributario che le avrebbe consentito di essere iscritta al campionato.
24.9. Lo stesso ente non avrebbe dovuto poi consultare l’INPS formulando un quesito in modo non corretto e, soprattutto, non doveva fondare su tale risposta l’esclusione della società dal campionato. La domanda rivolta all’INPS riguardava S.S. Sambenedettese, società debitrice poi fallita e non A.S. Sambenedettese. Nessuno si sarebbe preoccupato di aggiornare l’INPS sul fatto che la società era fallita, che il debito era stato accollato da A.S. Sambenedettese, che il pagamento era ricollegabile ad una società del gruppo cui faceva parte la newco e non la società oggetto di procedura concorsuale. L’INPS avrebbe avuto pertanto solo una visione parziale della situazione, quella che Co.Vi.So.C. le ha voluto rappresentare e ha fornito una risposta che non corrispondeva alla situazione reale. La pec dell’INPS non potrebbe dunque rappresentare la prova dell’inadempimento del club.
24.10. Inoltre, la società ricorrente ha effettuato i pagamenti dopo aver avuto contezza dell’esistenza dell’avviso di addebito, dopo che il Fallimento gliene aveva dato comunicazione in quanto il debito era di competenza della società fallita. L’ente titolare del credito fiscale non era dunque l’INPS, ma l’Agenzia delle Entrate con funzione esattoriale. Ogni contestazione dell’INPS non avrebbe avuto pertanto alcun peso perché l’ente titolare della posizione creditoria era l’Agenzia delle Entrate e non l’INPS.
25. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
25.1. Il TAR ha sostenuto che le norme emergenziali che avevano previsto lo slittamento dei termini di pagamento non potevano essere invocate dalla società che “avrebbe dovuto rappresentarlo entro il termine di scadenza previsto, a pena di decadenza, dal più volte citato art. 11) della lett. C) del sistema delle Licenze Nazionali”. In sostanza, secondo il TAR, il Decreto Sostegni poteva trovare applicazione solo se invocato nel termine perentorio del 28 giugno 2021.
25.2. La tesi non sarebbe condivisibile. La normativa emergenziale adottata dal Governo per far fronte alla crisi intervenuta per effetto della pandemia Covid 19 - e che ha colpito gravemente anche il settore sport – ha posticipato ex lege i termini di pagamento. La possibilità di avvalersi della sospensione era espressamente prevista dal Sistema delle Licenze Nazionali che, al punto I) lettera C), dispone di “assolvere il pagamento, anche attraverso le agevolazioni laddove applicabili, di cui all’art. 1, comma 36 e 37 della Legge n. 178/2020 e agli artt. 13-bis, 13-ter e 13 quater della legge n. 176/2020 e comunque di ogni altra disposizione legislativa in vigore”. Al momento di pubblicazione del Sistema delle Licenze Nazionali (il 21 maggio 2021) era in vigore la normativa sopra citata (leggi 178 e 176 del 2020) che prevedeva, proprio per il settore sportivo, a favore delle società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei termini dei contributi previdenziali e assistenziali (lettera b, art. 1 comma 36, L. 178/2020). La normativa sportiva consentiva espressamente di avvalersi della sospensione secondo la legge n. 178/2020 e secondo la legge n. 176/2020 nonché di ogni altra disposizione in vigore, lasciando quindi spazio alle modifiche legislative e alle proroghe successive purché vigenti al momento del 28 giugno 2021.
25.3. Le prime disposizioni urgenti in materia fiscale erano contenute nel “Decreto Cura Italia” (d.l. n. 18/2020) che aveva previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso, nonché la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. A seguire è intervenuto il “Decreto Rilancio” (d.l. n. 34/2020) che ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”.
25.4. Successivamente, il “Decreto agosto” (d.l. n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti - legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto legge n. 125/2020. Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione. In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il "Decreto Sostegni" (d.l. n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento. Sono stati, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, poi divenuto 30 giugno 2021 in forza del “Decreto Sostegni-bis” (d.l. n. 73/2021). Infine, il “Decreto Lavoro" (d.l. n. 99/2021) ha fissato al 31 agosto 2021 e poi al 30 settembre 2021 il termine “finale” del periodo di sospensione.
25.5. I pagamenti oggetto di contestazione erano dunque sospesi per effetto delle norme statali richiamate dalle Licenze Nazionali che non hanno mai subordinato la loro applicazione ad una preventiva richiesta delle società. In ogni caso, già in sede di assegnazione del titolo sportivo, prima del 28 giugno, Sambenedettese aveva precisato che i debiti INPS erano sospesi senza che la Co.Vi.So.C. facesse osservazioni al riguardo. La motivazione del TAR per negare l’applicabilità della sospensione dei pagamenti sarebbe dunque, oltre che infondata, smentita dalla documentazione prodotta.
25.6. Il diniego del TAR di applicabilità della sospensione di pagamento dei debiti INPS risulterebbe dunque immotivato ancor più se si considera che l’INPS, interpellato dalla società ricorrente, ha confermato la citata sospensione. Tale elemento sarebbe stato trascurato dal TAR.
26. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
26.1. La FIGC, nell’analizzare il 10 giugno la domanda di riconoscimento del titolo sportivo, aveva già fatto le proprie valutazioni e aveva concluso il procedimento con l’assegnazione.
26.2. I debiti da estinguere erano gli stessi, sia per l’ottenimento del titolo che per il riconoscimento della licenza. Pertanto, A.S. Sambenedettese avrebbe fatto legittimo affidamento sul provvedimento della Co.Vi.So.C. che riconosceva la ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 52 NOIF, tra cui il saldo dei debiti sportivi del club fallito. Tutti gli eventi successivi si sono fondati sul riconoscimento del titolo sportivo e sul convincimento che andassero assolti solo gli ulteriori adempimenti (e non quelli già considerati adempiuti dalla stessa Co.Vi.So.C.). Il TAR ha ritenuto che l’attribuzione del titolo sportivo non comportasse “anche un giudizio positivo di affidabilità in merito alla successiva procedura di verifica finalizzata alla concessione della Licenza, disciplinata da norme diverse”.
26.3. Avrebbe sbagliato il TAR nel distinguere tra le due procedure. È vero che le due procedure (di assegnazione del titolo sportivo e di ammissione al campionato) prevedono adempimenti diversi, ma è altrettanto vero che esse si sovrappongono solo nel momento in cui richiedono l’assolvimento dei debiti sportivi. In questa particolare situazione le due procedure coinciderebbero.
26.4. È anche vero che la fideiussione non è prevista dalle Licenze Nazionali, ma è prevista dall’art. 52 NOIF in tema di titolo sportivo per garantire i debiti del club, gli stessi debiti che, per le Licenze Nazionali, vanno pagati alla scadenza.
26.5. Per tale motivo la società ricorrente aveva da sempre chiesto quantomeno di poter regolarizzare la propria posizione accedendo a quella modalità alternativa di assolvimento dell’obbligo di pagamento che le norme sportive le concedevano. Proprio perché le NOIF (art. 52), oltre a prevedere che i debiti sportivi del club fallito debbano essere saldati, consente, in alternativa al pagamento, di garantirne il pagamento con fideiussione ciò significherebbe che l’adempimento delle Licenze Nazionali (assolvimento del pagamento) debba essere letto in combinazione con l’art. 52 NOIF (pagamento o garanzia fideiussoria). Si intende che nel caso particolare in cui il club che deve iscriversi al campionato sia un club che ha appena ottenuto il titolo sportivo, nell’ipotesi quindi eccezionale di un club che acquista il titolo in prossimità delle scadenze previste dalle Licenze Nazionali, il suo obbligo di dimostrare il pagamento dei debiti sportivi (previsto dalle Licenze) è adempiuto anche mediante il deposito di una fideiussione (previsto dalle NOIF). Il che vorrebbe dire che entro il termine che viene dettato i pagamenti possono anche non essere stati saldati (altrimenti la fideiussione non sarebbe necessaria perché il pagamento sarebbe già estintivo dell’obbligazione da garantire). Al 28 giugno A.S. Sambenedettese poteva non aver pagato tutti i debiti, non per le Licenze Nazionali ma per la facoltà prevista dall’art. 52 NOIF. In sede di rilascio del titolo sportivo la società aveva già dato la propria disponibilità in tal senso e, nel provvedimento di assegnazione del titolo sportivo, ve ne è traccia. La fideiussione avrebbe dovuto essere rilasciata in sede di richiesta del titolo sportivo, ma in quel momento – il 10 giugno 2021 - tanto A.S. Sambenedettese quanto la Co.Vi.So.C. erano convinti che i pagamenti fossero già stati fatti correttamente e che la fideiussione non fosse necessaria. Una volta che Co.Vi.So.C. ha cambiato idea e ha manifestato dubbi sui pagamenti effettuati, avrebbe dovuto concedere al club la possibilità di sanare la situazione con fideiussione non perché prevista dal Sistema delle Licenze Nazionali, ma perché prevista dall’art. 52 NOIF.
27. Con un ulteriore motivo di appello (non numerato), formulato successivamente alla domanda risarcitoria, A.S. Sambenedettese S.r.l. espone quanto segue.
27.1. Successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo volto a ottenere l’ammissione in Serie C, A.S. Sambenedettese ha presentato due ricorsi per motivi aggiunti, il primo per ottenere l’iscrizione in Serie D e il secondo per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere la FIGC, in contrasto con l’ordinanza cautelare n. 4615/2021, utilizzato la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF per determinare la società da ammettere in Serie D. L’ordinanza cautelare n. 4615/2021 autorizzava e riteneva illegittimo l’art. 52, comma 10, NOIF nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata ammissione di una società ad un campionato professionistico, la stessa abbia diritto di poter chiedere di accedere al campionato inferiore. La citata disposizione non prevede infatti una simile ipotesi, mentre regola un preciso iter per designare una società per il campionato dilettantistico dopo che il club non ha ottenuto l’iscrizione nel professionismo.
27.2. Tale iter così si articola:
a) il Sindaco della città della società esclusa dal Campionato manifesta l’interesse ad iscrivere una squadra ad un campionato di LND;
b) il Presidente FIGC valuta la richiesta e, con il parere favorevole del presidente di LND e della Commissione a tale scopo istituita, presta il consenso.
27.2.1. A questo punto si apre una procedura che non è disciplinata dalle norme sportive, ma che ha trovato accoglimento nella prassi. La procedura di cui all’art. 52, comma 10, NOIF è quindi articolata, prevede una serie di passaggi e soprattutto è soggetta al placet prima del Sindaco del Comune (che chiede di avere una squadra rappresentativa per la città e poi esprime una preferenza con la lettera di gradimento) e poi del Presidente FIGC (che valuta la richiesta). Tutta questa procedura, sostiene l’appellante, non avrebbe dovuto essere applicata in questo caso perché il TAR aveva stabilito che la società non ammessa al campionato professionistico (ancora affiliata alla FIGC e in possesso del titolo sportivo) deve avere diritto “di manifestare preliminarmente interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore oppure di rinunciare in favore del Comune”.
27.2.2. La procedura sopra dettagliata doveva quindi aprirsi solo per effetto di una rinuncia da parte di A.S. Sambenedettese che, invece, all’indomani del deposito dell’ordinanza cautelare, ha espressamente richiesto alla FIGC di essere iscritta al Campionato di Serie D. La FIGC, con il Comune, ha invece dato avvio alla procedura concorsuale che poi, solo per una serie di circostanze fortunate, ha portato ad individuare A.S. Sambenedettese quale club destinato a competere in Serie D, ma non certo in forza del provvedimento del Giudice. Tale circostanza sarebbe stata rilevata anche dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare motivando il diniego sul presupposto che “la sopravvenuta ammissione, per autonoma ragione, della società appellata al campionato serie D, attualmente in corso di regolare svolgimento, elide ogni ragione di danno prospettata dalla Federazione appellante” (ordinanza n. 5682/2021).
27.2.3. Accertato che l’ordinanza cautelare aveva previsto un meccanismo di ammissione in Serie D, subordinato semplicemente alla manifestazione di interesse del club, il ricorso alla procedura concorsuale dell’art. 52, comma 10, NOIF violerebbe quanto disposto dal TAR in sede cautelare.
27.2.4. In proposito, la sentenza del TAR ha ritenuto che con l’ordinanza cautelare il Tribunale aveva inteso sospendere l’art. 52 NOIF che precludeva la possibilità alla società avente il titolo sportivo della categoria superiore di essere preventivamente ammessa in Serie D.
27.3. La formulazione dell’art. 52 NOIF – rimasta invariata negli anni anche dopo la pronuncia del TAR – non precludeva alla società di essere ammessa in Serie D, quanto piuttosto non le riconosceva una posizione privilegiata, preferenziale pur avendo il titolo per partecipare alla categoria superiore. Così l’ordinanza TAR aveva stabilito che l’articolo in questione era illegittimo laddove non prevedeva la possibilità per il club di essere preventivamente ammesso (prima degli altri).
27.4. Il TAR prosegue in sentenza sostenendo che con l’ordinanza cautelare non si era voluto disporre un accesso automatico del club in Serie D, perché non poteva il Giudice Amministrativo imporre una regola alternativa di ammissione al campionato né evitare la verifica da parte della FIGC dei requisiti necessari per partecipare alla competizione.
27.5. Anche in questo passaggio della motivazione il TAR avrebbe errato. La società ricorrente non ha mai chiesto di essere esonerata dall’osservanza delle norme federali, ma ha sostenuto che l’ordinanza cautelare, denunciando una non previsione – cioè una omessa regolamentazione del caso oggetto di esame – ordinava alla FIGC di provvedervi.
27.6. Ma la FIGC non ha provveduto, ha applicato la stessa procedura al caso Sambenedettese, come se quella procedura dell’art. 52 NOIF, prima della pronuncia del TAR, fosse stata impedita. Applicando la procedura ha sottoposto la società al pagamento del contributo economico di € 350.000,00 per l’iscrizione al campionato dilettantistico. Tale pagamento rappresenterebbe una misura sproporzionata e sanzionatoria verso una società già “sanzionata” dalla mancata ammissione in serie C.
27.7. Una tale previsione trova giustificazione solo all’interno della procedura concorsuale di cui all’articolo 52 comma 10 NOIF, per una neo-società intenzionata a competere. Infatti, il contributo costituisce una “contropartita” per la concessione del titolo sportivo dato che il rilascio del titolo presuppone garanzia di solidità finanziaria e solvibilità economica del neo club. Tali requisiti vengono meno per quelle società che possiedono già il titolo sportivo e che chiedono di partecipare ad una competizione inferiore solo in via alternativa e subordinata. In sostanza, il provvedimento cautelare emesso dal TAR escludeva sia l’apertura della procedura concorsuale prevista dall’articolo 52 comma 10 NOIF sia l’imposizione del pagamento di un contributo economico.
27.8. Sebbene A.S. Sambenedettese abbia conquistato l’accesso alla serie D, non ha ottenuto tale risultato per effetto del provvedimento richiesto (ammissione in Serie D) ma solo indirettamente dall’applicazione della procedura adottata dalla FIGC. La Federazione avrebbe solo apparentemente osservato il provvedimento cautelare, ma di fatto avrebbe eluso la volontà concreta dell’ordinanza.
27.9. La violazione da parte della FIGC dell’ordinanza cautelare si sarebbe tradotta, per la società ricorrente, in un danno pari alla somma di euro 350 mila quale contributo economico versato e non dovuto.
28. Le censure dell’appellante, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
29. L’articolato atto di appello e gli argomenti, esposti con ampi svolgimenti, vertono sulle seguenti questioni di fondo:
a) il pagamento dei contributi INPS e l’idoneità della modalità di estinzione dei debiti contributivi per mezzo di compensazione - accollo;
b) l’applicabilità delle norme emergenziali che hanno previsto lo slittamento dei termini di pagamento;
c) la ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 52 NOIF e le modalità di applicazione.
30. Quanto al primo profilo, corrispondente al primo motivo di appello, è agevole rilevarne l’infondatezza.
30.1. La vicenda, depurata di inutili complicazioni, verte sul mancato pagamento di debiti contributivi riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo settembre 2020 - febbraio 2021 e quindi sulla irregolarità contributiva della società. Questo il punto nella sua semplicità.
30.2. Il sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato di serie C 2021/2022, prevedeva, tra l’altro, che le società dovessero entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, assolvere il pagamento dei contributi INPS.
30.3. Si tratta, molto semplicemente, della dimostrazione della regolarità contributiva.
30.4. La motivazione del TAR è del tutto condivisibile laddove si legge: (…) “la modalità di estinzione dei debiti contributivi riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo settembre 2020-febbraio 2021, per mezzo di compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi, non risulta idonea a soddisfare il requisito imposto dal Sistema delle Licenze. Sul punto deve infatti osservarsi che la modalità di estinzione utilizzata dalla ricorrente (compensazione/accollo ex art. 17 del D.lgs. 241/97, previo impiego di crediti IVA di soggetti terzi) non è prevista dall’ordinamento come valida forma di estinzione del debito contributivo, perché non prevista da alcuna norma, a differenza dell’accollo del debito di imposta espressamente autorizzato dall’art. 8, N. comma 2, Legge n. 212/2000, come riconosciuto anche dall’INPS, espressamente interpellato dalla C.O.V.I.Soc. sul punto”.
30.5. E tutto si comprende se si pensa che la situazione di regolarità contributiva rappresenta un indizio (nemmeno l’unico necessario) di una situazione di equilibrio finanziario che consenta, quantomeno secondo un giudizio prognostico, di affrontare gli impegni connessi alla partecipazione al campionato (in questo senso, quanto affermato a pagina 4 della memoria depositata il 21 aprile 2023 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio è pienamente condivisibile).
30.6. La Co.Vi.So.C. ha condotto una rigorosa istruttoria, per nulla esorbitando dai propri poteri e ha:
a) il 16 giugno 2021 (documento 8 produzioni in primo grado della Federazione Italiana Giuoco Calcio), chiesto alla Direzione Centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza nonché alla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali dell’INPS, con nota prot. n. 3178/2021: (…) “si prega di rendere noto se - in linea di principio - l’estinzione dei debiti contributivi a mezzo di crediti fiscali di pertinenza di soggetti terzi che operino in qualità di accollanti possa essere considerata una modalità giuridicamente ammissibile ovvero debba ritenersi preclusa dall'ordinamento di settore (come ad esempio avviene senz’altro in ambito tributario)”;
b) preso atto della risposta della Direzione Centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’INPS del 17 giugno 2021 (documento 9 produzioni in primo grado della Federazione Italiana Giuoco Calcio) nella quale si legge: (…) con riferimento al quesito circa l’ammissibilità dell’estinzione del debito contributivo a mezzo di crediti fiscali di soggetti terzi, non può che essere data risposta negativa. Si evidenzia, infatti, che l’accollo del debito contributivo non è mai stato consentito dall’ordinamento, diversamente dall’accollo del debito d’imposta, normato dall’art. 8, comma 2, Legge n. 212/2000” (…);
c) interpellato nuovamente l’Inps con nota prot. 3669/2021 (documento 10 produzioni in primo grado della Federazione Italiana Giuoco Calcio) che così rispondeva (documento 11 produzioni in primo grado della Federazione Italiana Giuoco Calcio): (…) “la condotta ivi descritta non può essere considerata una rituale (e come tale ammessa dall’ordinamento) modalità di estinzione dei debiti contributivi della S.S. Sambenedettese. Si rappresenta, altresì, che l’Istituto scrivente ha provveduto a bloccare le deleghe di pagamento anomale e porrà in essere tutte le azioni volte al recupero dei propri crediti con le modalità previste dall’ordinamento”.
30.7. Come si vede, nulla di “esorbitante” rispetto ai poteri attribuiti alla F.I.G.C. e, per essa, alla Co.Vi.So.C., che poi sono strumentali a garantire il regolare svolgimento dei campionati. La Co.Vi.So.C., contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (sia nell’atto di appello sia a pagina 2 della memoria depositata il 24 aprile 2023), non avrebbe per nulla dovuto limitarsi a prendere atto del pagamento avvenuto; nel promuovere indagini in merito alle modalità di estinzione del debito ha null’altro che esercitato le proprie competenze.
30.8. D’altronde, nell’adozione di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali, il nucleo comune delle misure adottate dal legislatore è rappresentato dalle limitazioni all'utilizzo dei crediti fiscali attraverso la procedura di compensazione. Questo sia da un punto di vista temporale in relazione al predetto utilizzo, sia attraverso l'introduzione di divieti assoluti, sia fissando specifiche sanzioni afferenti l'utilizzo e il passaggio dei crediti in questione nei modelli di pagamento F24. L’obiettivo del legislatore è sempre stato quello di individuare previsioni finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni.
30.9. Il riferimento alla S.S. Sambenedettese in luogo di A.S. Sambenedettese che l’appellante valorizza con enfasi è un argomento che non può essere condiviso. E’ del tutto evidente che la questione esaminata è quella dell’accollo quale modalità di estinzione dell’obbligo contributivo, operazione di cui la stessa A.S. Sambenedettese rivendica, senza successo, la validità.
31. Anche il secondo dei profili individuati e, in definitiva, il secondo motivo dell’appello è infondato.
31.1. La società doveva aver assolto il pagamento nei confronti dell’INPS entro il termine perentorio del 28 giugno 2021. Ma, a quella data, non vi era, come già ampiamente esposto, alcuna regolarità contributiva.
31.2. Alla pretesa (e alla ricostruzione) dell’appellante osta lo stesso sistema degli obblighi cui adempiere ai fini dell’ammissione ai campionati, obblighi che, qualora non rispettati, farebbero venir meno la stessa ragione delle Licenze nazionali. L'ammissione delle società calcistiche ai campionati si svolge nell’ambito di una procedura in cui il rispetto della par condicio deve essere rigorosissimo, pena lo slittamento dell’avvio dei campionati e il venir meno di ogni certezza anche in vista della formazione degli organici delle squadre.
31.3. Anche su questo punto la sentenza di primo grado resiste saldamente alle critiche che le sono state mosse.
32. Non meno infondato è il terzo motivo di appello.
32.1. Un conto è l’attribuzione del titolo sportivo ai fini dell’affiliazione alla FIGC, altro è la licenza nazionale ai fini dell’iscrizione al campionato di categoria. La tesi in base alla quale vi sarebbe una sorta di assimilazione del procedimento di attribuzione del titolo sportivo a quello relativo alla concessione della Licenza Nazionale ai fini dell’iscrizione ai campionati di categoria è del tutto eccentrica.
32.2. Se si accogliesse un simile ragionamento, la concessione del titolo sportivo precluderebbe ogni verifica sul possesso dei requisiti previsti ai fini della ammissione al campionato. L’infondatezza della tesi è talmente lampante da non dover indugiare oltre sul punto.
33. La domanda risarcitoria e il motivo di appello, connesso all’asserita inottemperanza dell’ordinanza del TAR Lazio n. 4615/2021, sono infondati.
33.1. Occorre prendere le mosse dalla citata ordinanza, ove si legge:
“Considerato:
a) che i motivi aggiunti hanno ad oggetto una vicenda subordinata e tuttavia strettamente conseguenziale alla mancata ammissione della società ricorrente al campionato di serie C e alla reiezione della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;
b) che una piena esplicazione dell’effettività della tutela giurisdizionale impone a questo giudice di pronunciarsi anche sulla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, la quale è sostanzialmente rivolta alla conservazione, per quanto possibile, del valore del titolo sportivo;
c) che il caso di specie non riguarda una questione di carattere disciplinare ovvero di ammissione ad un campionato professionistico (ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 145 del 2018), bensì rientra nelle ipotesi residuali previste dall’art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito in legge n. 280 del 2003) per le quali è riconosciuta, in via esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo;
d) che allo stato degli atti non sussiste alcuna posizione di controinteresse consolidata né viene in rilievo l’impugnativa di formali provvedimenti di ammissione o di esclusione dal campionato di serie D, dovendosi precisare al riguardo che le previsioni delle NOIF rivestono - alla stregua delle note impostazioni dottrinali e giurisprudenziali - natura di norme generali e astratte e non hanno pertanto natura provvedimentale: il che consente di escludere anche la sussistenza della cd. “pregiudiziale sportiva”, avuto altresì riguardo a quanto argomentato dal punto di vista oggettivo da TAR Lazio, sez. I - ter, n. 6624/2017;
e) che è quindi possibile ritenere - nella scia di quanto già affermato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 4427/2021 riguardante analoga fattispecie - che sussiste il fumus boni juris in ordine alla rilevata illegittimità dell’art. 52, comma 10, del NOIF quantomeno nella parte in cui esso non consente alla società non ammessa al campionato professionistico di serie C di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore (laddove, comunque, la stessa sia comunque in possesso dei requisiti per ottenere la relativa iscrizione) oppure di rinunciare in favore del Comune di riferimento, attesa l’evidente sproporzione di tale misura che sembra, invero, rivestire una natura sanzionatoria senza la copertura di una normativa di rango primario che ne legittimi l’adozione;
f) che la predetta irragionevolezza sembra ricavarsi anche rapportando tale disciplina alle previsioni contenute nei precedenti commi 3 e 4 dello stesso art. 52 laddove, in caso di revoca dell’affiliazione per insolvenza o liquidazione della società, si consente agli organi federali di poter attribuire, in via diretta, il titolo sportivo ad altra società in possesso dei requisiti ivi previsti (mentre, nel caso di specie, la società non “perde” l’affiliazione alla FIGC);
g) che pertanto la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti va accolta con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF, nella parte in cui prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D” (…).
33.2. Anche su questo punto il TAR si è espresso e lo ha fatto con motivazione assai dettagliata. Andrebbe peraltro precisato, sull’art. 52.10 delle NOIF, impugnato soltanto dinanzi al Giudice amministrativo, che appare sussistere il mancato rispetto del vincolo derivante dalla c.d. pregiudiziale sportiva, imposto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220. Fino a quando non risulti il previo esaurimento di tutti i gradi del procedimento sportivo, le questioni sottese al giudizio hanno ancora un rilievo meramente interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, secondo uno schema che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, subordinato all’esperimento dei successivi livelli giustiziali; il che è efficacemente compendiato nell’espressione “pregiudiziale sportiva” (Consiglio di Stato sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10606).
33.3. Ciò premesso, si legge nella sentenza impugnata, tra l’altro, che:
a) (…) “Procedendo con ordine, deve innanzitutto essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di ammissione al campionato di Serie D, formulata dalla ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti, avendo la A.S. Sambenedettese disputato tale campionato, essendovi stata ammessa. Quanto alle modalità connesse con tale ammissione, contestate della ricorrente in base ai profili evidenziati in precedenza ed ai connessi profili risarcitori, i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati nel merito, il che esonera il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni preliminari formulate dalle resistenti. Emerge infatti dagli atti del giudizio che, a seguito della più volte citata ordinanza 4615/2021 di questa Sezione, la FIGC ha chiesto alla Società di manifestare il proprio interesse all’iscrizione al Campionato, mediante comunicazione datata 08.09.2021, ai sensi dell’art. 52 comma 10 delle NOIF, come peraltro indicato proprio nella sopra citata ordinanza cautelare, che ha riconosciuto il diritto della società non ammessa al campionato professionistico di serie C, di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore. Ciò, non senza precisare che la predetta ammissione avrebbe potuto avere luogo solo “laddove, comunque, la stessa sia comunque in possesso dei requisiti per ottenere la relativa iscrizione”;
b) (…) “Questo Tribunale, in sede cautelare, ha sospeso la disposizione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF, nella parte in cui era stata indebitamente preclusa la possibilità - alla società titolare del titolo sportivo - di manifestare il proprio interesse ad essere preventivamente ammessa al campionato di Serie D, ma ciò nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti dalla Federazione, e, soprattutto, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata (ivi compresi quelli di carattere economico, come il contributo di iscrizione al campionato). E’ del resto evidente che il Tribunale, soprattutto in sede cautelare, non avrebbe potuto creare ed imporre alla Federazione alcuna regola di ammissione alternativa al campionato, né tantomeno attribuire alla ricorrente un esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, e ciò sia per la nota autonomia dell’ordinamento sportivo, sia per la salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati, sia, infine, per la regola fondamentale in tema di esercizio della giurisdizione sull’attività amministrativa di cui all’art. 34 comma 2 del c.p.a., che preclude al Giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati”.
33.4. Il secondo punto della motivazione sopra riportata è particolarmente efficace perché, pur affermando ciò che dovrebbe essere ovvio, risolve la questione laddove ricorda:
a) che l’ammissione al campionato di serie D non prescinde certo dalla previa verifica dei requisiti;
b) che il Giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
34. L’infondatezza alla stregua delle osservazioni svolte cui consegue la conferma della sentenza impugnata e la legittimità degli atti impugnati esclude la fondatezza delle domande risarcitorie proposte in prime cure e riproposte in sede di appello.
35. L’appello va pertanto respinto.
Le spese del grado di giudizio vista l’assoluta particolarità e, per certi aspetti, novità delle questioni sottoposte al Collegio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 9516/2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angela Rotondano, Presidente FF
Giovanni Grasso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere