CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 11/01/2024 N. 384
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 11/01/2024 N. 384
Pubblicato il 11/01/2024
N. 00384/2024REG.PROV.COLL.
N. 03372/2018 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3372 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Stoppani 1;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Panama 58; Commissione degli Agenti di Calciatori, Istituita Presso la F.I.G.C., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Vista la memoria depositata il 20 dicembre 2023, con cui l’appellante ha dichiarato di non avere interesse alla decisione;
Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. del giorno 10 gennaio 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Mandolfo e Mazzarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha agito nel presente giudizio per la condanna della Federazione giuoco calcio italiana - FIGC al risarcimento dei danni subiti a causa della sua ritardata iscrizione all’elenco degli agenti di calciatori tenuto dalla stessa federazione resistente. A fondamento della domanda ha dedotto di avere partecipato alla prova d’idoneità bandita con comunicato ufficiale numero 2/F, pubblicato il 6 luglio 2007, senza esito, a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto, ma di avere poi vittoriosamente esperito il giudizio di annullamento, definito con sentenza della VI sezione di questo Consiglio di Stato, da cui è derivato l’accertamento del suo diritto all’iscrizione. Aggiunge che questa è stata infine disposta, in data 27 gennaio 2011, con un ritardo di oltre tre anni, dall’epoca presunta dell’ottobre 2007, che in tesi gli avrebbe impedito di conseguire i guadagni ritraibili dalla professione.
2. La domanda i cui fatti costitutivi sono così sintetizzabili è stata respinta in primo grado, dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe.
3. Proposto appello, e costituitosi il contraddittorio con la FIGC, con la memoria depositata il 20 dicembre 2023, indicata in preambolo l’appellante ha dichiarato che è venuto meno il proprio interesse alla decisione del proprio ricorso.
DIRITTO
1. In conformità alla dichiarazione da ultimo menzionata deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.; in punto spese, l’esito in rito del presente giudizio di secondo grado ne giustifica la compensazione, su cui vi è inoltre stata adesione da parte della FIGC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere