CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 11/03/2024 N. 2328

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 11/03/2024 N. 2328

Pubblicato il 11/03/2024

N. 02328/2024REG.PROV.COLL.

N. 05597/2023 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5597 del 2023, proposto da U. S. Vibonese Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Fallimento Associazione Calcio Riunite Messina s.r.l. in Liquidazione, Procura Generale dello Sport, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5270/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti dagli avvocati Di Cintio, Matera, Medugno e Viglione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nella stagione sportiva 2016/2017, la U. S. Vibonese Calcio S.r.l. (d’ora in avanti “Vibonese”) aveva partecipato al Campionato di Lega Pro nel girone C. Al termine della stagione veniva retrocessa nel campionato di Serie D.

2. La Vibonese riferisce che, nel corso della medesima stagione sportiva, 20 società partecipanti al Campionato di Lega Pro avevano stipulato per l’iscrizione al campionato polizze assicurative con la Società Gable Insurance con sede a Vaduz in Lichtenstein. Tutte queste polizze sono risultate prive di copertura in ragione di una procedura fallimentare a cui era sottoposta la compagnia assicurativa.

3. In ragione di ciò la Federazione aveva disposto, con C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, di far sostituire la garanzia entro il termine del 31 gennaio 2017.

4. La società A.C.R. Messina s.r.l. non aveva provveduto in tal senso e, conseguentemente, era stata sanzionata dalla Corte Federale d’Appello con il C.U. 138/CFA del 7 giugno 2017 (motivazioni depositate con C.U. 20/CFA dell’01 agosto 2017) con il quale era stata inflitta “alla Società A.C.R. Messina di Messina la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/17”.

5. Anche dopo la decisione A.C.R. Messina s.r.l. non aveva provveduto alla produzione della fideiussione concludendo il campionato di Lega Pro senza prestare alcuna garanzia.

6. Dopo un susseguirsi di procedimenti si è giunti alla impugnazione, con ricorso proposto dinanzi il TAR Lazio, della decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport n. 76 del 2018. Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto con sentenza n. 5270/2023.

7. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Vibonese ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai seguenti motivi così rubricati: “1. Violazione e falsa applicazione di legge – Legge Fallimentare articolo 43; 2. Violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. 3. Eccesso di potere per omessa pronuncia, carenza di motivazione, erronea prospettazione, contraddittorietà. 4. Risarcimento del danno”.

8. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI.

9. Alla udienza pubblica del 16 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

10. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Vibonese avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5270/2023 con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso il dispositivo prot. 881 del 19 novembre 2018 comunicato in data 20 novembre 2018 e la decisione n. 76, prot. n. 898/18 del 28 novembre 2018 emessa dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I.

11. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:

a) l’art. 59 del codice di giustizia sportiva del CONI prevede che “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”;

b) risulta dalla decisione della Corte federale di appello del 20 agosto 2018 (che aveva accolto il ricorso proposto dalla Vibonese, posizionando l’A.C.R. Messina all’ultimo posto della classifica del campionato di Lega Pro 2016/2017) che l’A.C.R. Messina, sebbene evocata in giudizio, non risulta costituita e, pertanto, non può considerarsi “presente” ai sensi del citato art. 59, tanto da imporre la trasmissione di copia del ricorso proposto dalla FIGC e dalla Lega Pro;

c) il Fallimento Messina ricopriva una posizione omogenea a quella della FIGC e della Lega Pro, dal che deriva che non sussiste un obbligo di notifica delle parti soccombenti nei confronti di coloro che rivestono una analoga posizione processuale;

d) in ordine alla asserita violazione del diritto di difesa da parte del Collegio di Garanzia in quanto la decisione impugnata sarebbe stata assunta senza che il difensore della Vibonese fosse sentito in udienza, sebbene avesse avvertito anche a mezzo PEC di un contrattempo che non gli consentiva di arrivare in tempo alla seduta, il TAR ha ricordato che il difensore della parte è investito dell’onere di presenziare all’udienza all’orario prefissato e il rispetto del tempo di convocazione costituisce il corollario del principio di autoresponsabilità che deve caratterizzare l’attività di patrocinio difensivo; nel caso di specie, non poteva ritenersi un fatto eccezionale e non prevedibile il ritardo del mezzo di trasporto scelto dal difensore della Vibonese, il che avrebbe dovuto suggerire la scelta di una soluzione che neutralizzasse quel rischio;

e) in ordine alla asserita erroneità della decisione impugnata (n. 76/2018) nella parte in cui ha ritenuto che la CFA, con la decisione del 20 agosto 2018, non si sarebbe attenuta ai principi di diritto enunciati nella prima decisione del Collegio di garanzia n. 78/2017 il TAR ha rilevato:

e1) l’irritualità della iniziativa adottata dalla società ricorrente di adire, ai sensi dell’art. 30 del Codice di giustizia sportiva del CONI, il Tribunale federale nazionale della FIGC per sanzionare l’A.C.R. Messina con l’esclusione dal campionato di Lega Pro 2016/2017 e, di conseguenza, “ripescare” la ricorrente per poter partecipare a quella competizione nell’anno successivo;

e2) l’erroneità della pronuncia della CFA del 20 agosto 2018 che ha comminato la sanzione dell’esclusione dell’A.C.R. Messina dal campionato di Lega Pro 2016/2017, senza che una tale fattispecie fosse prevista e disciplinata da una previsione specifica nell’ambito dell’ordinamento della FIGC.

12. L’appellante contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:

a) la legittimazione processuale del Fallimento spetta al Fallimento medesimo ed è pertanto al suo indirizzo che deve essere notificato ogni atto;

b) la memoria costitutiva della Vibonese al Collegio di Garanzia era stata trasmessa all’indirizzo pec di A.C.R. Messina acrmessina@pec.it e ne era scaturita una risposta automatica “indirizzo non valido”; anche Lega Pro e FIGC avevano trasmesso l’atto allo stesso indirizzo; ne consegue che la notifica del ricorso a un indirizzo non più attivo comporta la nullità della notifica;

c) l’interpretazione offerta in motivazione dal TAR, che vorrebbe la notifica non necessaria per A.C.R. Messina perché essa non si era costituita avanti la Corte Federale d’Appello sarebbe contraria ad ogni norma processuale e anche allo stesso art. 59 del Codice di giustizia sportiva;

d) FIGC, Lega Pro e A.C.R. Messina non avevano una posizione analoga, né sostanziale, né processuale; A.C.R. Messina, su ricorso di Vibonese, era destinataria di un provvedimento sanzionatorio (che poi è stata la retrocessione), mentre FIGC e Lega Pro, non avevano interesse al procedimento e avrebbero dovuto esserne estranee;

e) esse avevano una posizione contraria a quella di A.C.R. Messina in quanto depositarie del rispetto delle norme sportive (che richiedevano la consegna di una fideiussione bancaria per iscriversi al campionato pena l’esclusione) e garanti della giustizia sportiva (non potendo chiedere l’annullamento di una pronuncia di un proprio organo di giustizia);

f) in ordine all’assenza del difensore all’udienza viene osservato che il ritardo non era ingiustificato, come sostiene il TAR, ma aveva una ragione comunicata al Collegio;

g) la carenza motivazionale della decisione del Collegio di Garanzia n. 76/2018, rilevata avanti al TAR, sarebbe rimasta priva di riscontro; per tale motivo la decisione sarebbe viziata per omessa pronuncia;

h) l’art. 30 del Codice di giustizia sportiva determina i limiti e i confini dell’azione da esercitare e attribuisce alla parte che vi abbia interesse la possibilità/il diritto di azionarsi se la Procura non si è già attivata;

i) il ricorso ex art. 30 del Codice di giustizia sportiva CONI rappresenta lo strumento per eccellenza per far valere avanti gli organi endofederali situazioni giuridicamente protette; l’azione ex art. 30 del Codice di giustizia sportiva CONI non presuppone l’intervento preventivo della Procura;

l) l’art. 8 del Codice di giustizia sportiva FIGC al comma 4 regola l’ipotesi in cui la società “mediante qualsiasi attività illecita o elusiva” ottenga l’iscrizione al campionato cui non avrebbe diritto di partecipare, che viene punita con le sanzioni previste alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, cioè rispettivamente la penalizzazione in classifica, la retrocessione all’ultimo posto della classifica, l’esclusione dal campionato, la non assegnazione o revoca del titolo di campione d’Italia;

m) esiste quindi una disposizione normativa di chiusura che comprende tutti i casi in cui la partecipazione al campionato viene ottenuta illecitamente anche eludendo norme, come quella che impone di depositare la fideiussione;

n) la sanzione dei 2 punti di penalizzazione era una sanzione per il ritardo dell’integrazione documentale, ma non poteva essere considerata una sanzione adeguata alla mancanza assoluta della fideiussione che rappresenta uno dei requisiti essenziali per ottenere la Licenza Nazionale;

o) nel caso di A.C.R. Messina è mancata del tutto la fideiussione, la squadra ha giocato l’intero campionato senza fornire la garanzia il che denunciava una grave difficoltà del club dimostrata dai fatti successivi: la società non ha pagato i giocatori che non hanno neppure potuto godere della garanzia a copertura dei loro stipendi; A.C.R. Messina è poi fallita.

13. La ricostruzione dell’appellante non merita condivisione e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.

14. Intanto, è pacifico che il Fallimento dell’A.C.R. Messina rivestisse nell’ambito dei ricorsi proposti dalla F.I.G.C. e dalla Lega Pro dinanzi al Collegio di Garanzia la posizione di soggetto interessato all’accoglimento dei medesimi che, se accolti, avrebbero consentito alla A.C.R. Messina la conservazione del titolo sportivo per partecipare al campionato.

14.1. FIGC Lega Pro avevano la medesima posizione processuale, come la A.C.R. Messina. Le notifiche della FIGC alla Lega Pro e della Lega Pro alla FIGC avevano assolto all’onere di notifica ad almeno un controinteressato.

15. Non vi è, inoltre, alcuna violazione del diritto al contraddittorio in quanto, affinché sussista un legittimo impedimento del difensore, occorre che l'assenza risulti dovuta ad assoluta impossibilità di comparire; l'impedimento deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza e non già in una mera difficoltà quale quella che ha interessato il caso qui esaminato.

16. Va ancora osservato che la Vibonese avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta “punitiva” alla Procura Federale. Sul punto, è da condividere pienamente la statuizione del primo Giudice laddove si afferma che solo all’esito delle valutazioni svolte dalla Procura la Vibonese avrebbe potuto assumere le iniziative consentite dall’ordinamento settoriale.

16.1. Altrettanto condivisibile è quanto affermato dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio a pagina 7 della memoria depositata il 12 ottobre 2023, laddove afferma che l’impugnazione della Vibonese era finalizzata a ottenere l’irrogazione di una sanzione in difetto di tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla sua comminatoria (contestazione degli addebiti da parte della Procura, deferimento a giudizio, svolgimento della fase dibattimentale nel contraddittorio con l’incolpato).

16.2. Va ancora osservato che la sanzione dell’esclusione dal campionato non era prevista, e non ha errato il primo Giudice nell’affermare che l’applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, in disparte la genericità della previsione, non era consentita trattandosi di materia sanzionatoria.

16.3. Dati i principi di tassatività e di determinatezza, se da un lato resta esclusa l'applicazione analogica della norma sanzionatoria, dall'altro tale norma deve essere formulata in maniera precisa, onde consentirne la percezione chiara e immediata del suo valore precettivo.

17. L’infondatezza alla stregua delle osservazioni svolte cui consegue la conferma della sentenza impugnata e la legittimità degli atti impugnati esclude la fondatezza delle domande risarcitorie proposte in prime cure e riproposte in sede di appello.

18. L’appello va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5270/2023.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida come di seguito:

a) € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

b) € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

c) € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

 

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