CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 11/10/2024 N. 8185
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 11/10/2024 N. 8185
Pubblicato il 11/10/2024
N. 08185/2024REG.PROV.COLL.
N. 02327/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2024, proposto da Accademia Nazionale di Scherma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Federazione Italiana Scherma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2728/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Scherma e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Lubrano, Cavazzino, in dichiarata delega dell'Avv. Angelo Clarizia, e Raimondo, in dichiarata delega dell'Avv. Pistis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e successivamente, l’Accademia Nazionale di Scherma ha impugnato – chiedendone l’annullamento – la deliberazione della Federazione Italiana di Scherma del 29-30 aprile 2021, n. 132, con la quale sono state disposte l’istituzione e la regolamentazione della Scuola per la formazione e per l’abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali, in attuazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), nonché la deliberazione della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato il predetto regolamento.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento – anche i comunicati n. 18 e 19 della Federazione Italiana Scherma, relativi alla sessione certificazione tecnici di II e III livello.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione odiernamente appellata ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2728/24 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti.
Avverso tale pronuncia giudiziale l’appellante ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando. Violazione e falsa applicazione delle norme di riconoscimento delle funzioni istituzionali dell’Accademia Nazionale di Scherma in tema di verifica della formazione e di esami, per la certificazione delle relative competenze, ai fini dell’attribuzione della qualifica di insegnante della scherma.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 26.9.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, il Collegio prende atto del provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Scherma (FIS) n. 81 del 5.9.2024, con il quale è stato sottoscritto l’accordo tra la FIS e l’Accademia Nazionale di Scherma, e della successiva ratifica del 12.9.2024 ad opera del Consiglio Federale FIS.
3. Per tali ragioni, va dichiarato l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a., come richiesto concordemente dalle parti in causa.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore