CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO, ORDINANZA del 09/04/2024 n. 9502
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO, ORDINANZA del 09/04/2024 n. 9502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
– OMISSIS –
ORDINANZA
sul ricorso 14282-2021 proposto da: - OMISSIS - , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 43, presso lo studio dell'avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZA N. 26 presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PARISI;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 16/04/2021 R.G.N. 10005/2020;
Oggetto Fallimento – opposizione a stato passivo – contratto di lavoro sportivo R.G.N.14282/2021 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
1. con decreto 16 aprile 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 l. fall., da - OMISSIS - allo stato passivo del Fallimento U.S. Città di Palermo s.p.a., da cui era stato escluso il suo credito di € 170.981,51, insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c. per mensilità retributive da maggio ad ottobre 2019 non corrispostegli, in quanto compenso suddiviso per stagioni, non dovutogli per la mancata partecipazione della società al campionato 2019/20, a seguito della revoca di affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), essendo egli responsabile, quale direttore generale, della mancata iscrizione al campionato;
2. il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari della curatela fallimentare di inopponibilità, per mancanza di data certa anteriore al fallimento, del contratto di lavoro del ricorrente in data 8 maggio 2019 e di inefficacia per inosservanza del termine di deposito presso la Lega Nazionale Professionisti (L.N.P.) di serie B. Esso ne ha invece ritenuto la sopravvenuta inefficacia, a norma dell’art. 3, p.to 4 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B) ed Associazione dei Direttori e Segretari delle società sportive (A.DI.SE.), secondo il quale “indipendentemente dall’approvazione, il Contrato non sarà efficace o cesserà i propri effetti in caso di mancata ammissione o partecipazione della Società al Campionato di competenza”: e ciò, in ragione della incontestata (ed anzi documentata) deliberazione del 12 luglio 2019 del Consiglio Federale della F.I.G.C. (assunta in base alle risultanze degli accertamenti istruttori della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) di rigetto del ricorso della s.p.a. U.S. Città di Palermo, comportante la negazione ad essa della Licenza Nazionale 2019/20 e la sua conseguente esclusione dal Campionato di Serie B 2019/20;
3. dato quindi atto della corresponsione in suo favore, con bonifici del 18 giugno 2019 e del 4 settembre 2019, della complessiva somma di € 42.194,20, a titolo di emolumenti netti per “retribuzione fissa” dei mesi di maggio e giugno 2019, il Tribunale ha negato al lavoratore la spettanza della somma di € 92.000,00 lordi, a titolo di “retribuzione variabile” del periodo “in caso di promozione in serie A al termine della stagione” e di ogni altro compenso retributivo. Infine, esso ha ritenuto irrilevante la lamentata “disparità di trattamento” rispetto ai creditori - OMISSIS e - OMISSIS, ammessi allo stato passivo anche per le retribuzioni della stagione 2019/20, pur trovandosi –a detta dell’opponente – in analoga posizione contrattuale; 4. con atto notificato il 18 maggio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso;
5. Il P.G. ha comunicato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) nel senso del rigetto;
6. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;7. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2 della Direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati, che non abbiano potuto ottenere le retribuzioni spettanti in ragione dell’insolvenza del datore di lavoro, per il contrasto della disciplina dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.B e A.DI.SE., ai sensi dell’art. 4 legge n. 91/1981, previo eventuale “rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di stabilire la conformità del diritto interno”(primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.B e A.DI.SE., 72 l. fall., 1453 ss. c.c., per il diritto del lavoratore all’ammissione del credito insinuato, essendosi il suo contratto risolto per il fallimento del datore di lavoro (dichiarato dal Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2019) e pertanto di diritto, con decorrenza dalla data di apertura della procedura, a norma dell’art. 72 l. fall. e, analogamente, dell’art. 189 d.lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.B e A.DI.SE. e del principio di favor praestatoris, ispirante l’intero processo del lavoro e riconosciuto in via generale dall’art. 35 Cost. (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1 disp. prel. c.c., per non avere il Tribunale, senza rispettare la gerarchia delle fonti, applicato la norma di legge dell’art. 72 l. fall., di sospensione del rapporto, anche di lavoro, pendente alla data di dichiarazione di fallimento, in luogo dell’Accordo Collettivo citato (quarto motivo); violazione e falsa applicazione del principio di uguaglianza quale principio generale dell’Unione Europea in riferimento artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.B e A.DI.SE., per “il trattamento distinto, ed immotivatamente diverso, disposto nei confronti di - OMISSIS e - OMISSIS … ammessi al passivo, senza colpo ferire, in privilegio, anche per le retribuzioni della stagione 2019/20, fino al mese di ottobre 2019 … La posizione contrattuale degli anzidetti … era identica a quella dell’odierno ricorrente, trattandosi di direttori sportivi, con contratto di prestazione sportiva a tempo determinato, a scadere in data successiva all’anno 2019 … ”(quinto motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
3. non sussiste, infatti, violazione della Direttiva 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati, che non abbiano potuto ottenere le retribuzioni spettanti in ragione dell’insolvenza del datore di lavoro (né tanto meno si pone alcuna questione interpretativa esigente un rinvio pregiudiziale, a norma dell’art. 267 T.F.U.E., alla Corte di Giustizia UE), non essendone pertinente la denuncia, posto che il lavoratore non ha diritti di credito (esclusi dallo stato passivo) da far valere nei confronti del suo datore di lavoro insolvente;
4. neppure ricorre un error in iudicando in relazione degli artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.B e A.DI.SE., non essendosi verificata un’ipotesi di risoluzione del contratto, bensì di sua accertata sopravvenuta inefficacia, a norma dell’art. 3, p.to 4 del citato Accordo Collettivo, per effetto della documentata deliberazione del 12 luglio 2019 del Consiglio Federale della F.I.G.C. Tanto meno si configura una violazione dell’art. 72 l. fall. (non applicandosi ratione temporis l’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, a norma dell’art. 389 d.lgs. 14/2019 come da ultimo mod. dall’art. 42, primo comma, lett. a) d.l. 36/2022 conv. con mod. in legge n. 79/2022), che è norma relativa ai rapporti giuridici pendenti, ossia ancora reciprocamente ineseguiti da entrambe le parti al momento di dichiarazione di fallimento (nel caso di specie: con sentenza del Tribunale di Palermo del 19 ottobre 2019), essendo invece il rapporto di lavoro oggetto di controversia cessato in epoca ad esso anteriore (il 12 luglio 2019): con la conseguente inconferenza della sua denuncia nel caso di specie, comportante l’ovvia inconfigurabilità dell’error in iudicando, genericamente dedotto in relazione all’art. 1 disp. prel. c.c., riferito al citato Accordo Collettivo; 5. non è poi proprio deducibile la violazione di principi generali di diritto, senza alcuna denuncia di norme di diritto puntualmente individuate secondo la tassativa e specifica previsione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., siccome privi di efficacia cogente, per essere esterni al sistema delle fonti di diritto (Cass.S.U. 3 maggio 2019, n. 11747, in motivazione sub p.to 13.2). Nel caso di specie, essi sono stati genericamente indicati in quelli di favor praestatoris e di uguaglianza quale principio generale dell’Unione Europea in riferimento artt. 3 e 4 dell’Accordo Collettivo, in riferimento a diverso trattamento dei due creditori suindicati, asseritamente versanti nella medesima condizione del ricorrente, del tutto irrilevanti ai fini dello specifico ed argomentato accertamento della posizione individuale del ricorrente (come anche ritenuto dal Tribunale al penultimo capoverso di pg. 5 del decreto); 6. il ricorrente ha inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2751bis, n. 1, 2697 c.c., 99 l. fall., 116 c.p.c., per avere il Tribunale, nonostante le buste paga prodotte da maggio ad ottobre 2019 e la Certificazione Unica 2020 e pertanto quale “frutto di una svista”, escluso il credito del lavoratore, essendosi (secondo quanto dal medesimo Tribunale ritenuto, ferme le contestazioni fatte) la cessazione del rapporto verificata il 12 luglio 2019 ed avendo il medesimo così diritto alla mensilità retributiva fino a tale data (sesto motivo);
7. anch’esso è infondato; 8. giova sottolineare al riguardo che il credito retributivo del lavoratore ricorrenteè stato escluso, non già per un suo difetto di prova, bensì per avere la curatela fallimentare opposto a tale pretesa creditoria un’eccezione di inadempimento, originante responsabilità risarcitoria, in riferimento alla mancata partecipazione della società al campionato 2019/20 per impossibilità di iscrizione ad esso, a seguito della revoca di affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), di cui Fabrizio Luchesi è stato ritenuto appunto responsabile, in qualità di direttore generale: il che comporta la non pertinenza della denuncia; 9. infine, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese di giudizio tra le parti, reciprocamente soccombenti, in quanto rigettate le eccezioni del Fallimento di inopponibilità, in mancanza di data certa anteriore al fallimento, del contratto di lavoro 8 maggio 2019 del ricorrente e di inefficacia dello stesso, per inosservanza del termine di deposito presso la L.N.P. B (settimo motivo); 10. esso pure è infondato; 11. il Tribunale ha correttamente statuito in ordine alle spese del giudizio, poste a carico del lavoratore in applicazione del regime di soccombenza, individuata dal criterio dell'aver dato causa al processo (Cass. 29 maggio 2018, n. 13498; Cass. 27 febbraio 2023, n. 5813). Non si configura, nel caso di specie, un’ipotesi di reciproca soccombenza, al fine di un’eventuale compensazione delle spese tra le parti, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltantola compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. S.U. 31 ottobre 2022, n. 32061): qui né invocati, né tanto meno ricorrenti; 12. pertanto il ricorso deve rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.