CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA, ORDINANZA del 10/05/2024 n. 12811
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA, ORDINANZA del 10/05/2024 n. 12811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CAVALLINO LINALISA
– OMISSIS –
ORDINANZA
sul ricorso n.22877/2020 R.G. proposto da: A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., p.i. 01715910236, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Corrado Tognetti, con domicilio digitale tognetticorrado@pec.it
ricorrente
contro
- OMISSIS - S.A., con sede in 6977 Ruvigliana -Svizzera- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Ingraffia, dall’avv. Vittorio Glauco Ebner e dall’avv. Martino Maria Ebner, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Vittorio Glauco Ebner in via Gregorio VII n. 466
controricorrente
avverso la sentenza n. 5344/2019 della Corte d’appello di Venezia depositata il 27-11-2019,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso di - OMISSIS - SA, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 5753/2015 con il OGGETTO: contratto dell’agente sportivo R.G.22877/2020 C.C. 23-4-2024 quale ha ingiunto a A.C. Chievo Verona s.r.l. di pagare Euro 20.000,00 a titolo di corrispettivo per i servizi di consulenza forniti dall’agente - OMISSIS - in relazione al trasferimento del calciatore - OMISSIS - alla società estera Sparta Praga, in forza del contratto di mandato n. 3881 del 7-7-2013. A.C. Chievo Verona s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Verona ha rigettato con sentenza n. 1312/2017 depositata il 25 - 5 - 2017, condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite. 2.Avverso la sentenza A.C. Chievo Verona s.r.l. ha proposto appello, che la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 5344/2019 depositata il 27-11-2019 ha rigettato, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. La sentenza ha rigettato l’eccezione di assenza di titolarità del diritto in capo all’ingiungente, rilevando sia che l’attività di agente poteva essere effettuata anche da “un soggetto per il tramite di persona giuridica” ai sensi del Nuovo regolamento per i servizi di procuratore sportivo sia che - OMISSIS - aveva comunicato a A.C. Chievo Verona s.r.l. la cessione del credito a favore della società appellata; ha dichiarato che secondo l’indirizzo di Cass. 5216/2015 le violazioni di regole dell’ordinamento sportivo non erano direttamente determinanti nullità e nella fattispecie l’appellante non aveva denunciato frode alla legge. La sentenza ha altresì rigettato la tesi dell’appellante secondo la quale non si era verificata la condizione prevista nel contratto per il pagamento della provvigione, relativa alla cessione ad altra squadra del giocatore, rilevando che l’avveramento della condizione era provato dal contratto 24-7-2014 e dal comunicato stampa del 24-7-2014, con il quale la società calcistica dichiarava di avere ceduto a titolo definitivo il calciatore Vacek.3.Avverso la sentenza A.C. Chievo Verona s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. - OMISSIS - S.A. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., in data 22-4-2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato che A.C. Chievo Verona s.r.l. è stata dichiarata fallita e all’esito della camera di consiglio del 2 3 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che il fallimento della società ricorrente intervenuto nella pendenza del giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. Sez. 1 13-3-2024 n. 6642 Rv.670477-01, Cass. Sez. 2 6-11- 2023 n. 30785 Rv. 669228, Cass. Sez. 1 12-2-2021 n. 3630 Rv. 660567-01, per tutte).
2.Il primo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dei principi in tema di contratto di agente sportivo con riguardo alla validità del contratto e alla legittimazione attiva (art. 360 n.3 c.p.c.)”. La società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1322 e ss., 1418, 1703 cod. civ., artt. 4 e 16 Regolamento Agenti Calciatori della FIGC, sostenendo che erroneamente la Corte d’appello abbia rigettato le sue eccezioni di assenza di titolarità del diritto in capo a - OMISSIS - SA e di nullità del contratto di mandato n. 3881 del 7-7-2013; lamenta che la sentenza abbia escluso che dall’inosservanza della norma regolamentare dell’ordinamento sportivo non potesse conseguire la nullità del contratto e lamenta che sia stato ritenuto che la societ à avesse ricevuto da - OMISSIS - mandato all’incasso conforme alle previsioni dell’art. 4 del Regolamento agenti dei calciatori. Richiamata Cass. 5216/2015 per sostenere che la nullità dei rapporti contrari all’ordinamento sportivo discende dall’art. 1322 co. 2 cod. civ., per la non meritevolezza di tutela degli atti contrari alle regole endoassociative, evidenzia che sia A.C. Chievo Verona s.r.l. sia l’agente Terraneo erano soggetti all’ordinamento sportivo e che vi sono state violazioni di tale ordinamento, perché Terraneo non ha depositato il contratto di mandato presso la Commissione Agenti di Calciatori della FIGC, incorrendo nella violazione dell’art. 16 co.1 e 2 del Regolamento Agenti di Calciatori e perché l’art. 4 del Regolamento prevede che l’attività possa essere svolta solo da persone fisiche ; aggiunge che avrebbe dovuto essere A.C. Chievo Verona s.r.l., quale società che aveva conferito il mandato all’agente, ad autorizzare l’agente ad attribuire a una società i diritti derivanti dal contratto, ma tale autorizzazione non era stata data e non era stata neppure dimostrata l’esistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4 per autorizzare tale attribuzione. Inoltre sostiene che - OMISSIS - , quale mandataria all’incasso, non aveva la legittimazione ad agire e lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto riferimento a un ‘nuovo regolamento’ che non poteva essere vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto di mandato.
2.1.Il motivo è infondato. In primo luogo , erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato (punti 5 - 7 della sentenza) che le violazioni di regole dell’ordinamento sportivo non potessero determinare la nullità del contratto di mandato. Al contrario, e in tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza ex art. 384 ult. co. cod. proc. civ., è acquisito il principio secondo il quale le violazioni di regole dell’ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest’ultimo secondo l’ordinamento dello Stato poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, le regole dell’ordinamento sportivo incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorchéil contratto sia stato posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste (Cass. Sez. 3 17-3-2015 n. 5216 Rv. 634660-01). Come si legge in Cass.5216/2015,il contratto concluso senza l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dall’ordinamento sportivo è inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale la funzione dovrebbe esplicarsi e pertanto non può ritenersi idoneo sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti (nello stesso sensoCass. Sez. 3 32- 2- 2004 n. 3545 Rv. 570392- 01 , Cass. Sez. 2 7-11-2023 n. 30997, non massimata). Confermato il principio esposto, si impone la considerazione che la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16 Regolamento Calciatori per non essere stato depositato il contratto di mandato presso la Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C. Poiché tale dato non emerge in alcun modo dalla sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto, in osservanza della previsione dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., non solo allegare di avere dedotto questo specifico profilo di inosservanza del Regolamento davanti al giudice di merito, ma anche indicare in quale preciso atto del giudizio precedente e in quali termini lo avesse fatto, in quanto i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo precluso prospettare in sede di legittimità questioni o temi nuovi non trattati nel giudizio di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8- 2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01). Infatti è anche pacifico che, seppure non sussistano preclusioni al rilievo della nullità, i dati di fatto individuati al fine sostenere la nullità -quale nella fattispecie il mancato deposito del contratto di mandato secondo la prospettazione della ricorrente- devono essere stati allegati in causa entro i termini a tal fine fissati (Cass. Sez. 3 17-7-2023 n. 20713 Rv. 668476-02, Cass. Sez. 3 18-10- 2023 n. 28983 Rv. 669320-01). Considerazioni analoghe valgono per l’ulteriore profilo di nullità rilevato dalla ricorrente, per la violazione dell’art. 4 del Regolamento riferito al fatto che l’attività dell’agente possa essere svolta solo da persone giuridiche. La ricorrente non allega in quali atti avesse sostenuto che l’attività in riferimento alla quale è chiesta la provvigione sia stata svolta dalla - OMISSIS - S.A. e, anzi, la tesi risulta in contraddizione con il dato accertato dalla sentenza impugnata (punto 5), in ordine al fatto che l’agente Terraneo aveva comunicato al Chievo la cessione del credito a favore della società G.T . Per questo, non si pone questione neppure della violazione dell’art. 4 del Regolamento per il fatto che l’attribuzione dei diritti derivanti dal contratto avrebbero potuto essere ceduti dall’agente a una società solo con l’autorizzazione della società Chievo: secondo quanto accertato in fatto dalla sentenza impugnata il doc. 11 di G.T. attestava la comunicazione della cessione del credito dell’agente Terraneo a G.T. e a tale comunicazione A.C. Chievo non aveva opposto alcunché. Ne consegue che non sono pertinenti neppure le deduzioni della ricorrente sulla carenza di legittimazione ad agire di - OMISSIS - S.A., in quanto la stessa era legittimata a chiedere il pagamento sia quale cessionaria del credito sia quale mandataria all’incasso.
3.Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dei principi in tema di contratto di agente sportivo con riguardo all’esecuzione (art. 360 n.3 c.p.c.)”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto avverata la condizione prevista al punto 5) del contratto di mandato, laddove prevedeva la corresponsione in favore dell’agente di ulteriore somma nel caso di riscatto del calciatore professionista - OMISSIS - da parte della società calcistica estera alla quale il giocatore era stato dato in prestito. Sostiene che la pronuncia sia viziata non solo da violazione e/o falsa applicazione di legge, ma anche per l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; evidenzia che il contratto di trasferimento del calciatore prevedeva che la società estera potesse esercitare il diritto di riscatto del giocatore entro il 25-5-2014, pagando gli importi ivi previsti e, al contrario, il 30- 6- 2014 il calciatore non riscattato era rientrato nuovamente all’A.C. Chievo e solo successivamente, e cioèil 24-7-2014 -stagione sportiva successiva-, le due società concludevano un nuovo contratto di acquisizione del calciatore, a titolo definitivo e gratuito. Quindi la ricorrente chiede di modificare la ricostruzione in fatto eseguita dal giudice di merito, dichiarando che non si è avverato l’evento dedotto in condizione, in quanto non è stato esercitato da parte della società estera il diritto di riscatto nei tempi stabiliti nell’accordo di trasferimento. 3.1.Il motivo è infondato laddove lamenta l’omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che la condizione si era verificata, facendo esplicito e preciso riferimento ai documenti prodotti dalla stessa appellante dalla quale risultava la circostanza. In questo modo la motivazione non è né totalmente mancante, né meramente apparente né irrimediabilmente contraddittoria, per cui soddisfa il requisito del rispetto del minimo costituzionale al quale è limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Per il resto, il motivo è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, è evidente che la ricorrente non deduce alcun vizio di violazione di legge, in quanto lamenta non l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e perciò l’illegittima interpretazione e applicazione delle disposizioni sulla condizione, ma l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, per il fatto che il giudice di merito ha ritenuto avverata la condizione che, diversamente, non si era verificata. In questo modo la ricorrente chiede un diverso accertamento di fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede e nella fattispecie neppure veicolabile attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., inammissibile ex art. 348- bis ult. co. cod. proc. civ. nella fattispecie ratione temporis applicabile, in quanto si verte in ipotesi di “doppia conforme”, avendo la Corte d’appello integralmente rigettato l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado depositata il 25-5-2017. Il motivo è inammissibile sotto l’ulteriore profilo della novità delle deduzioni in quanto, non trattando la sentenza impugnata le questioni relative alle modalità di esercizio del riscatto, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre, come sopra già esposto, in quali atti e in quali termini avesse sostenuto che il passaggio del giocatore alla società estera, che pure riconosce essersi verificato, non fosse avvenuto in esecuzione del contratto di trasferimento del giocatore medesimo. 4.In conclusione il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro2.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.