CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 06/02/2024 n. 3402

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 06/02/2024 n. 3402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE  TERZA

Presidente: SESTINI DANILO

Relatore: TASSONE STEFANIA

– OMISSIS –

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18992/2020 R.G. proposto da: - OMISSIS - , domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato VERDE PASQUALE (pasqualeverde@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura speciale in calce al ricorso.

-ricorrente-

contro

- OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - , domiciliati ex lege in in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato GRASSO BIAGIO (biagiograsso2@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura speciale in calce al controricorso.

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1406/2020 depositata il 22 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - e - OMISSIS -  ingiungevano a - OMISSIS -  il pagamento di somme loro spettanti, oltre interessi, a titolo di rimborso spese relative al periodo in cui avevano militato quali calciatori dilettanti presso la Polisportiva Viggiano, di cui il - OMISSIS - era presidente pro tempore, sulla base di un assegno bancario di euro 11.500,00, a loro intestato ed a loro mani, privo di data ma a firma di - OMISSIS. Proponeva opposizione il - OMISSIS in particolare sostenendo che i rimborsi spese erano già stati da lui corrisposti e che l'assegno in forza del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo era stato da lui denunciato smarrito. Resistevano gli ingiungenti chiedendo il rigetto dell'opposizione.

1.2 Con sentenza del 15 ottobre 2015 il Tribunale di Napoli, ritenuto che l'opponente aveva provato di aver pagato gli atleti e che questi non avevano invece provato di aver diritto ad ulteriori somme, ritenuto inoltre che l'assegno prodotto era risultato denunciato smarrito e che gli opposti non avevano provato che l'assegno era stato loro consegnato prima della denuncia di smarrimento, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso questa sentenza gli atleti proponevano appello avanti alla Corte d’Appello di Napoli. Si costituiva resistendo - OMISSIS - .

2.1 Con sentenza n. 1406/2020 del 22 aprile 2020, La Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'opposizione di - OMISSIS -  e confermava il decreto ingiuntivo.

3. Avverso tale sentenza - OMISSIS -  propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resistono con controricorso - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS -  e - OMISSIS - .

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Censura l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha fatto buon governo dell’onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ.; afferma in particolare, citando precedenti di questa Suprema Corte, che ove il debitore convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea alla estinzione del medesimo, spetta al creditore, che agisce in giudizio sostenendo che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 111, comma 6 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Censura l'impugnata sentenza nella parte in cui -statuendo che era onere del - OMISSIS - dimostrare che i pagamenti da lui effettuati erano interamente estintivi di ogni pretesa avanzata dagli appellanti, per inferirne che la prova che il credito azionato dagli appellanti non fosse dovuto ricadeva dunque interamente su esso appellato, il quale, avendo eccepito il pagamento, si era assunto l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa azionata- esibisce una motivazione meramente apparente e/o comunque contenente affermazioni irriducibilmente contraddittorie circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342, 329, comma 2, 115 cod. proc. civ., nonché 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata là dove statuisce, nonostante la denegata efficacia ex art. 1988 cod. civ. dell'assegno posto in ingiunzione, che era onere del - OMISSIS - dimostrare che i pagamenti da lui effettuati erano interamente estintivi di ogni pretesa avanzata dagli appellanti e che le somme da essi richieste non erano dovute.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare i documenti tutti, assegni e ricevute, da lui prodotti in giudizio nonché le dichiarazioni da lui medesimo rese in sede di interrogatorio formale.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Deduce che l'impugnata sentenza, pur avendo escluso che l'assegno posto in ingiunzione potesse attribuire agli opposti il beneficio dell'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 cod. civ., al termine della propria motivazione erroneamente valorizzava a livello indiziario le seguenti circostanze: la denuncia di smarrimento dell’assegno, invero non dirimente; l’irrilevanza della assenza di data dell’assegno, per la considerazione, non condivisibile, che il - OMISSIS - poteva aver falsamente denunciato lo smarrimento dell'assegno ed averlo consegnato agli ignari appellanti anche dopo la denuncia; la singolarità della condotta del - OMISSIS - di detenere, senza darne alcuna motivazione, un assegno firmato in bianco. Lamenta che in tal modo la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione del contenuto normativo enucleabile dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., perché è ricorsa ad argomentazioni elusive della regola di corretta sussunzione sotto i tre caratteri della presunzione (gravità, precisione e concordanza) dei fatti concreti ritenuti dal primo giudice rispondenti a quei requisiti.

6. I primi tre motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente, nonostante la formale invocazione del vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, sostanzialmente sollecita una revisione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito, da ritenere preclusa in questa sede in quanto estranea al giudizio di cassazione (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). In ogni caso, non è dato ravvisare alcuna illecita inversione dell’onere della prova da parte del giudice di appello, che ha richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, di cui alla sentenza 20/08/2019, n. 21512 -anche menzionata nel ricorso-, secondo cui il creditore può limitarsi a provare l’esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell’adempimento (il principio è consolidato a partire dalla nota Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. n. 13533). L’odierno ricorrente richiama in particolare l’ulteriore principio secondo cui L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore , applicabile tuttavia ad una ipotesi diversa da quella oggetto di causa, in cui la corte territoriale, con motivazione congrua, priva di contraddizioni e scevra di vizi logico-giuridici, ha sottolineato che il debitore ha eccepito di aver adempiuto, così riconoscendo l’esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa delle controparti, ma non è poi riuscito a dimostrare di aver esattamente adempiuto in relazione alla intera pretesa creditoria vantata ex adverso.

7. Il quarto motivo, nonostante la formale invocazione del paradigma di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è inammissibile. Si risolve infatti, per come formulato, nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle questioni di fatto e delle risultanze probatorie, precluso nella presente sede di legittimità, tenuto conto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la disposizione di cui all’ art. 360, n. 5, c.p.c., che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) ed espressamente precisa che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. Un., n. 19881/2014, n. 25008/2014 e n. 417/2015). E’ stato inoltre precisato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni -che invece l’odierno ricorrente solo genericamente prospetta- per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 05/12/2014, n. 25756; Cass., 26/06/2018, n. 16812). Anche l’ulteriore doglianza circa l’omessa considerazione delle risultanze dell’interrogatorio formale è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., stante il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (v. di recente Cass., 24 ottobre 2023, n. 29472).

8. Il quinto motivo è inammissibile. Prospetta infatti lo svolgimento, da parte della corte d’appello, di un errato ragionamento presuntivo, ma facendo riferimento soltanto ad alcuni passaggi della motivazione, ove solo ad abundantiam viene evidenziata l’irrilevanza della denuncia di smarrimento dell’assegno, privo di data, e la singolarità per cui il - OMISSIS - detenesse assegni firmati in bianco senza darne alcuna spiegazione . Invero, la ragione principale del decidere, rispetto alla quale la motivazione si consolida, è quella per cui il debitore - OMISSIS - ha riconosciuto l’esistenza del rapporto su cui l’avversaria pretesa si fonda senza riuscire a provare di avere esattamente adempiuto. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, L’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende infatti inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass., 06/07/2020, n. 13880, Cass., 14/08/2020, n. 17182, Cass., 24/10/2019, n. 27339, Cass., 14/10/2020, n. 22183, Cass. 13 giugno 2018, n. 15399, Cass. Sez. Unite, 20 dicembre 2017, n. 30589, Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22226, Cass., Sez. Un., 09/01/2014, n. 264, Cass., Sez. Un., 29/03/2013, n. 7931, Cass.13/09/2017, n. 21250; Cass., Sez. Un., 26/01/2011, n. 1765). 9. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i l ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

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