CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 09/08/2023 n. 24284
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 09/08/2023 n. 24284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: IANNELLO EMILIO
– OMISSIS –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17181/2020 R.G. proposto da - OMISSIS - , rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Antonio Vallini (p.e.c. indicata: marcoantoniovallini@ordineavvocatifirenze.it);
– ricorrente principale –
contro
- OMISSIS - , rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Puppo (p.e.c. indicata: ettorepuppo@pec.ordineavvocatilivorno.it) e dall’Avv. Armando Scotto (p.e.c. indicata: armandoscotto@pec.ordineavvocatilivorno.it);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 1061/2021, pubblicata il 20 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che:
- OMISSIS - chiese e ottenne dal Giudice di pace di Firenze l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di - OMISSIS - per il pagamento dell'importo di € 1.769,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per l'attività svolta, in qualità di agente, in relazione al contratto stipulato dal - OMISSIS - con il Pisa calcio in data 23 luglio 2015; vi si oppose il - OMISSIS - eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del foro del consumatore, la prescrizione e comunque l’infondatezza della pretesa; l’opposizione venne rigettata; con sentenza n. 1061/2021, pubblicata il 20 aprile 2021, il Tribunale di Firenze ─ respinte le eccezioni, reiterate dall’appellante, di incompetenza e di prescrizione ─ ha accolto il motivo di gravame con il quale quegli lamentava che erroneamente il Giudice di pace, operando una inversione dell’onere della prova, aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria sulla scorta dell'affermazione per cui, seppure nel contratto stipulato dal - OMISSIS - con il Pisa calcio fosse espressamente indicato che il giocatore non era assistito da alcun procuratore, non si poteva escludere che lo stesso si fosse adoperato in sede di trattative per giungere alla conclusione del contratto stesso; ha rilevato al riguardo che: ─ «il - OMISSIS, su precisa contestazione del - OMISSIS - nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in merito alla mancanza di prova di una attività effettivamente svolta … ai fini della conclusione del contratto di prestazione sportiva, non ha adempiuto all'onere della prova su di lui incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.»; ─ «nulla è stato provato dal - OMISSIS - in merito all'effettivo svolgimento dell'attività di intermediazione e/o assistenza alla stipulazione, in relazione alla quale pretende il pagamento della provvigione, e tale prova sarebbe stata tanto più necessaria proprio a fronte dell'espressa indicazione invece, nel contratto sottoscritto con il Pisa calcio, dell'avvenuta conclusione del contratto senza assistenza di un agente sportivo»; ha inoltre rimarcato al riguardo che ─ «pur se la parte appellata nulla ha accennato sul punto ─ … né il contratto di mandato stipulato tra le parti …, né il regolamento FIGC del 2015 vigente all'epoca della stipulazione del contratto di prestazione sportiva oggetto di causa, che integra il contenuto contrattuale (Cass. n. 15934 del 2012), prevedono, a differenza del previgente regolamento del 2010 (art. 21 c. 6), che all'agente del calciatore spetti un compenso anche per i contratti conclusi senza la sua assistenza»; ha poi soggiunto che «qualora volesse all'opposto affermarsi in via di mera ipotesi ─ come propugnato dalla parte appellante ─ la prosecuzione dell'applicabilità al rapporto del previgente regolamento del 2010, pur se ormai la sua efficacia era cessata, sarebbe invece fondato il motivo di appello con il quale si è lamentata l'erroneità della sentenza impugnata in punto di mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione del credito: sulla scorta dell'art. 17 c. 2 del predetto regolamento, infatti, il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso, termine pacificamente ormai trascorso al momento della proposizione della domanda monitoria»; avverso tale sentenza - OMISSIS - propone ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo; vi resiste - OMISSIS - depositando controricorso con il quale propone ricorso incidentale condizionato articolando due motivi; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con l’unico motivo del proprio ricorso - OMISSIS - denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione del Regolamento Agenti F.I.G.C. 2010, del Regolamento Agenti F.I.G.C. 2015 e degli artt. 2697, 2946 e 2947 c.c.»; rileva che: ─ nel contratto concluso con il - OMISSIS - il 31 dicembre 2014 identificato come "Mandato tra calciatore professionista e agente", conferito in via esclusiva per la ricerca e la stipula successiva di un contratto per prestazioni sportive professionistiche, era stato previsto un compenso a favore dell'agente pari al 5% della retribuzione contrattuale lorda annuale pattuita nei contratti di prestazione sportiva conclusi tra il signor - OMISSIS - e le società di calcio professionistiche, conformemente alle previsioni dell'articolo 17 del Regolamento Agenti 2010; ─ non veniva fatto nessun riferimento all’ipotesi in cui il calciatore avesse provveduto a concludere un contratto senza l'ausilio dell'agente; ciò posto, argomenta che: ─ secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 835 del 2021) «l'art. 18, comma 2 e l'art. 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli (come nel caso di specie) un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r., almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositata o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti»; ─ al momento della conclusione del contratto con il Pisa Calcio (23 luglio 2015), era già in vigore il nuovo Regolamento Agenti Calciatori 2015 il quale non vieta che tra le parti sia pattuito un compenso per contratto di prestazione sportiva concluso senza l'assistenza dell'agente; ─ non essendo vietato quanto sopra esposto, si devono ritenere applicabili le norme vigenti al momento della firma del contratto, e cioè il regolamento del 2010; il ricorrente deduce anche l’erroneità della subordinata ratio decidendi spesa in sentenza in punto di prescrizione; osserva al riguardo che il regolamento del 2015 ha ormai acquisito la configurazione del procuratore sportivo quale libero professionista il quale, in virtù di un mandato senza rappresentanza, svolge in sostanza un'opera intellettuale, inquadrabile nell'art. 2229 c.c., fonte di diritti soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) o, in subordine, a quella breve quinquennale (ex art. 2947 c.c.); il motivo è inammissibile; come chiarito anche dal precedente evocato in ricorso di Cass. n. 835 del 2021, il Regolamento agenti FIGC — insieme con le altre "carte federali" delle federazioni sportive nazionali, aventi natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato — rappresenta un atto di autonomia organizzativa contrattuale (cfr. Cass. n. 17067 del 3/08/2007; Cass. Sez. U. n. 2725 del 12/05/1979): pertanto, non assumendo il rango di "norma di diritto", non è possibile denunciarne la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; dunque, il motivo, nella parte in cui propone una simile censura, è inammissibile; la critica piuttosto introduce un tema di merito, inerente alla esatta ricognizione di detto atto di autonomia privata, in questa sede suscettibile di sindacato nei limiti dell’error iuris nell’applicazione delle regole di ermeneusi contrattuale e del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, tanto più a fronte di un espresso accertamento contrario contenuto in sentenza secondo cui «il regolamento FIGC del 2015 vigente all'epoca della stipulazione del contratto di prestazione sportiva oggetto di causa, che integra il contenuto contrattuale (Cass. n. 15934 del 2012)» non prevede, «a differenza del previgente regolamento del 2010 (art. 21 c. 6), che all'agente del calciatore spetti un compenso anche per i contratti conclusi senza la sua assistenza»; tali censure nella specie non sono dedotte, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza, non essendo nemmeno specificato se e quando il regolamento cui si fa riferimento (del 2015) sia stato prodotto in giudizio e dove esso sia localizzato; il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, restando assorbito l’esame dei motivi di ricorso incidentale condizionato; ne discende la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza