CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE, ORDINANZA del 11/09/2023 n. 26318

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE, ORDINANZA del 11/09/2023 n. 26318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: VINCENTI ENZO

– OMISSIS –

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12643/2022 R.G. proposto da: FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, e GRAVINA GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO RICHELMY 38, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GENTILE ( ) che li rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

AC CHIEVO VERONA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata per legge in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, e rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO DE BOSIO ( ) e GIULIANO VECCHIONE ( );

-controricorrente-

nonchè contro

- OMISSIS - SPA, FC CLIVENSE S.S.D. A R.L., - OMISSIS - , - OMISSIS -, - OMISSIS - ASSICURAZIONI S.P.A., … - OMISSIS - ASSICURAZIONI S.P.A.; -

intimati

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE VENEZIA n.r.g. 7256/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande risarcitorie rivolte verso la F.I.G.C., rappresentata da Gabriele Gravina, e la giurisdizione del giudice ordinario per le domande rivolte verso i soggetti privati.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche soltanto: F.I.G.C.), con il Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, approvò il cd. Manuale delle Licenze 2021/2022 con cui fissava gli adempimenti necessari per ottenere l’iscrizione al campionato di Serie B nella stagione calcistica 2021/2022. 1.1. - In particolare, per poter prendere parte alla competizione di Serie B, i punti 14 e 15 della Licenza prescrivevano che le società, entro il termine perentorio fissato alla data del 28.06.2021, avrebbero dovuto: a) pagare i tributi Ires, Irap ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ovvero, nell’ipotesi di procedure di rateazione del debito avviate con l’Agenzia delle Entrate, depositare nel medesimo termine gli atti di transazione e/o rateazione ed assolvere al pagamento delle rate scadute al 28.02.2021; b) assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per i trimestri degli anni di imposta 2017 e 2018 ed il primo e secondo trimestre del 2019, al pagamento delle rate scadute al 28.02.2021, depositando presso la Commissione Vigilanza Società di CalcioCo.Vi.So.C. una dichiarazione attestante l’assolvimento del detto adempimento.

1.2. - Tra le società calcistiche interessate alla partecipazione del campionato in Serie B 2021/ 2022 v’era l’A.C. Chievo Verona s.r.l. (di seguito anche soltanto: Chievo), già militante in questo campionato nell’anno precedente, dopo la retrocessione dalla Serie A subita nella stagione 2018/2019. A causa della sua posizione debitoria, tuttavia, con decisione n. 4650/2021 dell’8 luglio 2021, la Co.Vi.So.C. comunicò al Chievo l’impossibilità di accedere al campionato di Serie B, in ragione della insussistenza dei requisiti fiscali previsti dai punti 14 e15 della Licenza. La Co.Vi.So.C. rilevò il mancato pagamento degli obblighi fiscali inerenti alle liquidazioni IVA del primo e del secondo trimestre 2019, di tutti e quattro i trimestri 2018 e 2017 e dei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016: dopo una prima fase in cui, ottenuta la rateizzazione della pretesa tributaria, aveva abbattuto il debito erariale sino all’importo di euro 17.883.000,00 (il totale era in precedenza euro 36.683.106,43), la società calcistica era successivamente decaduta dal beneficio avendo interrotto, a partire dal marzo 2020, il versamento delle rate previste dai Piani.

1.3. - In data 28 giugno 2021, il Chievo presentò all’Agenzia delle Entrate una nuova istanza di rateizzazione, ritenuta tuttavia insufficiente ai fini della regolarizzazione della propria posizione debitoria.

1.4. - L’esclusione della A.C. Chievo Verona S.r.l. dalla competizione calcistica venne confermata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con provvedimento pubblicato il 16 luglio 2021 nel Comunicato Ufficiale n. 12/A. Per l’annullamento di tale provvedimento, il Chievo propose ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che, a sua volta, lo rigettò con decisione n. 1045/2021 del 26 luglio 2021.

1.5. - Esperito infruttuosamente il ricorso dinanzi alla giustizia sportiva, il Chievo agì dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei confronti di CO.N.I., F.I.G.C. e Cosenza Calcio S.r.l. per ottenere, anzitutto, l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

a) la decisione n. 1045/2021 del 26 luglio 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport, compresi i relativi atti presupposti di cui al provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (v. Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021), la decisione della Co.Vi.So.C. prot. n. 4650/2021 dell’8 luglio 2021, recante il diniego della concessione della Licenza Nazionale;

b) il comunicato Ufficiale della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021 con cui veniva deliberato lo svincolo coattivo dei calciatori tesserati con essa società calcistica;

c) il Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022 per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, con particolare riferimento ai punti 14 e 15. Il Chievo agì, altresì, per conseguire l’accertamento del suo diritto all’ammissione al Campionato di calcio di Serie B 2021/2022, nonché il risarcimento di tutti i danni dalla stessa società subiti in conseguenza dell’emanazione dei provvedimenti impugnati. L’adito T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 7045/2022, rigettò il ricorso.

2. – Nelle more del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, l’A.C. Chievo Verona S.r.l. e - OMISSIS -  S.p.A., socio di maggioranza della prima (di seguito anche solo - OMISSIS - ), con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2021, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, F.C. Clivense Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (già F.C. Chievo 2021 A.S.D.), nonché Gabriele Gravina, presidente della F.I.G.C., e - OMISSIS, per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della asserita illiceità dei provvedimenti di “illecita esclusione” (esclusione dal Campionato di Serie B 2021/2022), di “illecito svincolo” (provvedimento di svincolo coattivo dei calciatori tesserati con il Chievo Verona). Inoltre, le società attrici (di seguito identificate unitariamente anche solo come: Chievo) lamentavano di aver subito atti di concorrenza sleale e la violazione dei diritti di proprietà industriale relativi ai marchi “Chievo-Verona”, sicché per la tutela di questi ultimi agivano – anche nei confronti della F.I.G.C. e del presidente Gravina, per aver costoro concorso “negli atti illeciti di contraffazione e negli atti di concorrenza sleale” in ragione della affiliazione di F.C. Clivense e dell’utilizzo negli atti federali della relativa denominazione – non soltanto in via risarcitoria, ma altresì per ottenere l’inibizione dell’ulteriore utilizzo degli stessi marchi da parte dei convenuti, nonché l’ordine di distruzione di tutti gli strumenti, pubblicitari e non, raffiguranti tali segni distintivi.

2.1. - Si costituivano in giudizio tutti i convenuti e, successivamente, le compagnie assicuratrici (- OMISSIS) dagli stessi, rispettivamente, chiamate in causa.

3. - La F.I.G.C. e il Gravina, costituitisi con un’unica comparsa, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, a tal fine, proponevano, quindi, ricorso per regolamento di giurisdizione con atto notificato in data 10 maggio 2022.

4. - Con l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la F.I.C.G. e Gabriele Gravina, hanno sostenuto il radicamento della giurisdizione amministrativa sul presupposto che il fondamento delle pretese oggetto della controversia instaurata in sede civilistica fosse l’illegittimo esercizio del potere amministrativo, da ricondursi all’attività provvedimentale della stessa F.I.G.C. e del suo presidente. In particolare, i provvedimenti amministrativi rilasciati in punto di esclusione dal Campionato di Serie B, di svincolo del tesseramento e di affiliazione (di cui, peraltro, è stata chiesta la “revoca” in sede di conclusione dell’atto di citazione), in quanto espressione di potere pubblicistico, sarebbero atti devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi e per l’effetto dell’art. 133, primo comma, lett. z) e z-septies), c.p.a. Né tale ricostruzione – hanno precisato ulteriormente gli istanti – potrebbe essere inficiata dal coinvolgimento nella res controversa di diritti soggettivi, sussistendo la giurisdizione esclusiva proprio nei casi in cui la lesione di diritti soggettivi sia eziologicamente ascrivibile allo scorretto esercizio del potere pubblicistico.

4.1. - Resiste con controricorso la A.C. Chievo Verona s.r.l.

4.2. – Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo per le domande rivolte verso la F.I.G.C., rappresentata da Giuseppe Gravina, e la giurisdizione del giudice ordinario per le domande rivolte verso i soggetti privati. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va dichiarata, per le ragioni di seguito illustrate, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande proposte, dinanzi al Tribunale di Venezia, dall’A.C. Chievo Verona s.r.l. e dalla - OMISSIS S.p.A. nei confronti della F.I.C.G. e di Gabriele Gravina, mentre rimane ferma la giurisdizione dell’adito giudice ordinario sulle domande che le anzidette società attrici hanno avanzato, nel medesimo giudizio, nei confronti delle altre parti.

2. - Ad un tale esito conduce, infatti, la delibazione di queste Sezioni Unite, nell’esercizio dei compiti istituzionali di giudice regolatore della giurisdizione, orientata dal criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia dall’esame della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (la causa petendi) dal Chievo e dalla - OMISSIS -  con la causa promossa dinanzi al giudice civile (il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa), da individuarsi in base ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 29 aprile 2022, n. 13702).

2.1. – Con l’atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia della F.I.G.C., di Gabriele Gravina, della F.C. Clivense società dilettantistica a r.l. (già F.C. Chievo 2021 A.S.D.) e di - OMISSIS (giudizio nel quale si sono poi costituite anche le compagnie di assicurazione - OMISSIS chiamate in causa), l’A.C. Chievo Verona s.r.l. e la - OMISSIS S.p.A. hanno chiesto: «I. In via pregiudiziale, delibata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle attrici con il presente atto rimettere tali questioni alla Corte Costituzionale, per le conseguenti declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme oggetto delle stesse; II. Nel merito: 1. accertata e dichiarata, in ogni caso, e/o delibata, in ogni caso (ossia anche nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta l’istanza di rimessione alla Corte Costituzionale di cui al precedente punto I) ovvero occorrendo, la illegittimità costituzionale delle norme di cui al precedente punto I, accertare e dichiarare che F.C. Clivense Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (già F.C. Chievo 2021 A.S.D.), Federazione Italiana Gioco Calcio e gli altri convenuti hanno violato e violano, commettendo i fatti e gli atti di cui è causa, i diritti di proprietà intellettuale costituiti dai marchi e gli altri diritti soggettivi appartenenti a A.C. Chievo Verona S.r.l. di cui al presente giudizio; 2. per i titoli e ai sensi e per gli effetti delle normative di cui al presente atto, inibire, sotto la comminatoria della penale di cui al seguente punto 4 di queste conclusioni, ai Convenuti di utilizzare, per qualsiasi uso e scopo, i segni “F.C. Chievo Verona 2021 A.S.D.”, “Chievo 2021”, Chievo, “F.C. Clivense”, “Clivense” e il Simbolo e qualsiasi altro segno distintivo contenente le parole Chievo e/o Clivense e/o la diga del Chievo; 3. ordinare, sotto comminatoria della medesima penale di cui al seguente punto 4 di queste conclusioni, la distruzione di tutti gli strumenti, ivi inclusi quelli promozionali e/o pubblicitari, utilizzati per produrre e/o commercializzare l’attività dei convenuti contenenti la denominazione e/o gli altri segni distintivi di cui al precedente punto 2; 4. fissare, per ogni giorno di violazione del provvedimento emanando, la penale di Euro 500.000,00 e rispettivamente di Euro 5.000,00 per ogni violazione del provvedimento inibitorio; 5. condannare, per i titoli e ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al presente atto, i Convenuti, in solido tra loro o, in subordine, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate, a risarcire a A.C. Chievo Verona S.r.l. i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti epatiendi dalla società attrice a causa dei fatti, degli atti e dei comportamenti e per gli altri titoli di cui è causa, ivi inclusa l’eventuale violazione da parte di FIGC a conformarsi al giudicato e, quindi, revocare l’Illecita Esclusione, l’Illecito Svincolo e l’Illecita Affiliazione e a restituire all’attrice gli utili e tutti i benefici realizzati, a decorrere dalla data dell’Illecita Esclusione e/o, in subordine, dall’inizio della Contraffazione di cui è causa, dai Convenuti e, quindi, condannare i Convenuti, in solido tra loro o, in subordine, nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate, a pagare a A.C. Chievo Verona S.r.l. l’importo corrispondente a tali danni, utili e benefici, che sarà determinato, anche, occorrendo, in via equitativa ex art. 1226 e 2056 cod. civ., alla luce degli atti e dei fatti di causa e delle prove prodotte ed escusse nel presente giudizio; (…)». 2.2. – A fondamento delle domande le attrici hanno diffusamente argomentato sugli “illeciti” addebitati alle parti convenute dinanzi al Tribunale di Venezia. Anzitutto (pp. 16/35 atto di citazione), sulla «illiceità dell’illecita esclusione e dell’illecito svincolo, per contrarietà agli artt. 3, comma 1, 10, 1° comma, 11, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 42, comma 3, 111, commi 1 e 2, Cost., agli artt. 6, comma 1 e 7, comma 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’art. 1 Protocollo 1 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo all’art. 20 e 47, comma 1, 3 49, commi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, al principio di irretroattività nonché alla tutela dell’affidamento e sussistenza della relativa giurisdizione» del giudice ordinario adito. Inoltre (pp. 35/38 atto di citazione), sulla «illiceità dell’illecita esclusione e dell’illecito svincolo anche in conseguenza dell’illegittimità costituzionale della legislazione emergenziale in parte qua (art. 68 Decreto “Cura Italia” n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020; Art. 144 “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 19 maggio 2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020; Art. 99 “Decreto Agosto” (DL n. 104 del 14 agosto 2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020; Art. 1 bis Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; Art. 13-septies Decreto Ristori” (DL n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020); Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021; Art. 4 "Decreto Sostegni" (DL n. 41 del 22 marzo 2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021; Art. 9 Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73 del 25 maggio 2021), e conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, occorrendo anche per eccesso o abuso o sviamento di potere nella mancata delibazione della eccepita illegittimità costituzionale». Il Chievo ha, quindi, riassuntivamente ricordato (pp. 38/40 atto di citazione) le ragioni della dedotta illiceità della “illecita esclusione” e dell’“illecito svincolo”, sostenendone la natura di sanzione punitiva, integrante una vera e propria confisca, in un contesto “non conformi alle leggi” ex art. 5, All. E, della legge n. 2248/1865, reso ancor più confliggente con l’ordinamento costituzionale e i principi sovranazionali dall’assetto normativo tributario emergenziale che non ha previsto la proroga dei termini delle “rateazione pre-esattoriali e comunque la sopravvivenza dei piani rateali pre-esattoriali”.

2.3. – Le società attrici hanno, poi, dedotto in ordine alla contraffazione dei marchi “Chievo” e sugli atti concorrenza sleale “imputabili ai convenuti”. In ordine alla “contraffazione” (pp. 40/46 atto di citazione), il Chievo ha allegato, segnatamente, che: «L’illecita esclusione e l’illecito svincolo sono anche i necessari e indispensabili atti prodromici alla contraffazione dei Marchi Chievo costituita dall’utilizzo da parte della Convenuta F.C. Clivense S.s.d.r.l. delle denominazioni e/o dei segni “F.C. Chievo 2021 A.S.D.”, “Chievo 2021”, “Chievo”, “F.C. Clivense S.s.d.ar.l.” e “Clivense” [Illecite Denominazioni] … e dalla Illecita Affiliazione». Le attrici hanno, quindi, precisato che: «L’illecita esclusione e l’illecito svincolo, lasciando campo libero alla c.d. “Falsa Chievo” di spacciarsi quale continuazione del glorioso vero Chievo e come colei che ne raccoglie l’eredità e ne difende il nome e i colori, sono, quindi, anch’essi strettamente connessi (come la illecita affiliazione) alla - e, comunque, presentano, quindi, evidenti ragioni di connessione con gli atti di - contraffazione dei Marchi Chievo di proprietà dell’attrice A.C. Chievo Verona S.r.l. e di concorrenza sleale (che, come si vedrà in prosieguo, sono anch’essi imputabili ai convenuti), anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e dell’art. 3 del D Lgs. 27 giugno 2003, n. 168». In ordine agli atti di concorrenza sleale della c.d. “Falsa Chievo” il Chievo deduce alle pp. 46 e 47 dell’atto di citazione, per, poi, argomentare sulla “complicità e concorso anche di FIGC e dei suoi esponenti negli atti di contraffazione e di concorrenza sleale e negli altri atti e fatti illeciti oggetto di causa” (pp. 48/49 atto di citazione), assumendo, in particolare, che «l’aver affiliato, sotto le Illecite Denominazioni di cui si è detto, la Falsa Chievo a FIGC costituisce utilizzo non autorizzato e, quindi, contraffazione dei Marchi Chievo e, comunque, dà luogo a un insostituibile concorso di FIGC, oltre che nell’utilizzo non autorizzato dei Marchi Chievo, anche negli atti di Concorrenza Sleale di cui si è detto». Il Chievo ha, altresì, sostenuto che «l’Illecita Affiliazione implica inevitabilmente l’uso negli atti ufficiali e nell’attività di FIGC delle Illecite Denominazioni e l’uso delle stesse, da parte della Falsa Chievo e di FIGC, anche per porre in essere tutte quelle attività (partecipazione ai campionati di calcio, organizzazione degli stessi e delle relative competizioni, consentendo, grazie alla affiliazione e a tali altre attività, alla falsa Chievo di confondersi con la A.C. Chievo Verona e di accaparrarsene parassitariamente la tifoseria, che la A.C. Chievo Verona ha conquistato con anni e anni di lavoro, investimenti e successo), che, solo grazie e a seguito dell’affiliazione alla FIGC, sono possibili».

2.4. – Quanto, infine, ai “danni che i convenuti devono risarcire” (pp. 49/52 atto di citazione), le società attrici hanno dedotto diffusamente sul fatto che «i danni patiti e patiendi dal Chievo a causa dell'illecita esclusione, dell'illecito svincolo, della contraffazione e degli atti di contraffazione [e di concorrenza sleale: p. 50] di cui sopra sono ingentissimi».

3. – Con il controricorso depositato in questa sede, l’A.C. Chievo s.r.l. ha insistito nelle domande proposte dinanzi al giudice ordinario, del quale chiede affermarsi la giurisdizione sul presupposto che i fatti relativi ai c.d. “illecito svincolo”, “illecita esclusione” e “sistema delle licenze 2021/2022” sfuggirebbero alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 133, lettere z) e z-septies), c.p.a., in ragione della riconduzione di essi nell’alveo dell’eccezione a tale giurisdizione costituita dai “rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

3.1. - Il Chievo ha chiesto, in via pregiudiziale, che venga sollevata questione di costituzionalità «in relazione agli art. 3, 24, 25 e 111 Cost., nonché 10, 11 e 117 Cost. in relazione agli articoli 6 e 13 CEDU, dell’art. 1, commi 647 e 649, della legge finanziaria 2019, l. 30 dicembre 2018 n. 302 e dell’art. 133, comma 1, lettera zsepties del D. Lgs. 2 luglio 2010 (introdotto dal comma 649 suddetto), nella parte in cui hanno demandato e/o reso possibile demandare a CONI e FIGC l’attuazione di uno sbarramento all’accesso alla giurisdizione, incongruamente implementato con un termine perentorio di soli 2 giorni, ed in ogni caso in quanto hanno irragionevolmente previsto una giurisdizione amministrativa esclusiva in materia, subordinandola ad una condizione di procedibilità vaga e non praticabile, oltre che scoordinata rispetto alla giurisdizione sulla consequenziale sanzione di espropriazione senza indennizzo (“svincolo”) del patrimonio di tesserati».

3.2. - Inoltre, la parte controricorrente ha sollecitato anche la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 25, comma 2, Cost., nonché agli artt. 10, 11 e 117 Cost. (con riferimento alla violazione degli artt. 7, 14 CEDU, 1 Protocollo 12 CEDU e 49, 3° comma, Carta dei diritti fondamentali della UE), della legislazione tributaria emergenziale (art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020; art. 13 decies d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge n. 176/2020; art. 144 d.l. n. 34/2020, conv. nella legge n. 77/2020; art. 3, comma 2, d.l. n. 146/2021; art. 3 ter d.l. n. 146/2021, inserito dalla legge n. 215/2021) già sollevate in sede di giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Venezia e dal cui accoglimento deriverebbe – nella prospettiva difensiva del Chievo - l’insussistenza dalla decadenza dalle rateazioni pre-esattoriali e, quindi, il venir meno del Sistema delle Licenze, da cui l’illecita esclusione e l’illecito svincolo.

3.3. - In via subordinata, la società controricorrente ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione e la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria e, in via ulteriormente subordinata all’eventuale riconoscimento della giurisdizione amministrativa, l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione per litispendenza, avendo la parte resistente già domandato al giudice amministrativo l’annullamento dell’Illecita Esclusione e dell’Illecito Svincolo.

4. – Ciò posto, emerge da quanto premesso che l’azione giudiziaria promossa dal Chievo dinanzi al Tribunale di Venezia esibisce un petitum sostanziale fondato, inequivocabilmente, su atti adottati dalla F.I.C.G., in persona del suo presidente (Gabriele Gravina), che sarebbero stati emessi contra legem (e non solo la legge ordinaria, ma anche la stessa Costituzione e i principi dettati da fonti sovranazionali, tra cui la CEDU e la CDFUE) e che avrebbero, quindi, determinato ingenti danni patrimoniali per il Chievo medesimo, sia come effetto immediato e diretto, sia come indefettibile presupposto senza il quale non si sarebbero potuti concretare gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e la lesione dei diritti di proprietà industriale sui “Marchi Chievo” riconosciuti dall’art. 20 del d.lgs. n. 30/2005 e dall’art. 9 Regolamento UE n. 2017/1001, rispetto ai quali ultimi si invoca anche un tutela inibitoria, chiedendosene la stessa “revoca”.

4.1. - Tali sono, infatti, il provvedimento del Consiglio federale (Comunicato Ufficiale 12/A del 16 luglio 2021) che deliberava l’esclusione della A.C. Chievo Verona S.r.l. dal campionato di serie B 2021/2022 (dal Chievo denominato “Illecita Esclusione”). E tanto sul presupposto rilievo effettuato, in data 8 luglio 2021, dalla Co.Vi.So.C. (organo istituito dallo Statuto della F.I.G.C. - art. 36 – e deputato alle “licenze nazionali” dall’art. 77 delle norme organizzative interne della F.I.G.C.-N.O.I.F.) del mancato rispetto di alcuni dei “criteri legali ed economici-finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di serie B 2021/2022 di cui al Titolo I) [segnatamente, i criteri dettati ai §§ 14 e 15] del Comunicato Ufficiale n. 252/A” emesso il 21 maggio 2021 dal Consiglio federale della F.I.G.C., in base alle attribuzione ad esso conferite dall’art. 90-ter delle N.O.I.F. (dal Chievo denominato “Sistema delle Licenza 2021/2022”). Di qui, come diretta conseguenza della “non ammissione” del Chievo alla partecipazione al campionato di Serie B 2021/2022 (per il mancato rispetto dei criteri previsti dalla “Licenza Nazionale”), lo svincolo “d’autorità” (denominato dal Chievo “illecito svincolo”) dei calciatori tesserati per lo stesso Chievo a seguito di provvedimento deliberato dal Presidente federale, con Comunicato Ufficiale n. 45/A del 3 agosto 2021, in base all’art. 110, comma 1, N.O.I.F., il quale dispone (per quanto interessa in questa sede) che, nel caso in cui la società “venga esclusa” dal “campionato di competenza”, i calciatori per essa tesserati “decadono d'autorità dal tesseramento”. Provvedimento della F.I.G.C. è, infine, anche l’affiliazione alla medesima Federazione della F.C. Clivense società dilettantistica a r.l. (denominata dal Chievo la “Illecita Affiliazione” della “Falsa Chievo”, fondata da - OMISSIS, ex attaccante della A.C. Chievo Verona s.r.l.) e, dunque, l’iscrizione della affiliata F.C. Clivense al campionato di calcio di “terza categoria”. Dal provvedimento di affiliazione della F.C. Clivense alla F.I.G.C. (con conseguente ammissione della affiliata società al campionato di calcio dilettanti) è la stessa società attrice che fa discendere la lesione dei propri diritti di proprietà industriale sui “Marchi Chievo” e gli atti di concorrenza sleale da parte della c.d. “Falsa Chievo” e del suo “fondatore”, resisi possibili – sempre nella prospettazione attorea – solo in ragione dei “necessari e indispensabili atti prodromici” costituiti dalla “illecita esclusione” e dallo “illecito svincolo”, senza i quali “mai la FIGC avrebbe potuto ammettere al campionato di calcio di Terza Categoria un’altra squadra con la stessa denominazione … e, di certo, non sarebbe stato possibile, per la F.C. Chievo 2021 A.S.D. (ora F.C. Clivense S.s.d.a.r.l. …), approfittare della confusione ingenerata nel pubblico dalla identità o, comunque, dalla estrema somiglianza fra i segni in discorso” (pp. 40 e 41 dell’atto di citazione). In tal senso, dunque, è dedotta la “complicità e concorso anche di FIGC e dei suoi esponenti negli atti di contraffazione e di concorrenza sleale e negli altri atti e fatti illeciti oggetto di causa” (p. 48 dell’atto di citazione).

4.2. – Ne discende, pertanto, che le domande proposte dalla A.C. Chievo Verona S.r.l. e dalla - OMISSIS S.p.A. nei confronti della F.I.G.C. e del suo Presidente in base ad una siffatta causa petendi non possono essere devolute alla cognizione del giudice ordinario (l’adito Tribunale di Venezia), in quanto su di esse insiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – dunque, comprensiva anche delle posizioni di diritto soggettivo – in base a quanto previsto dall’art. 133, lettera z) e lettera z-septies), c.p.a., che hanno affidato a quel giudice, rispettivamente, “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” e “le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”. Con la precisazione quanto alla lettera z) che – come da orientamento consolidato di queste Sezioni Unite, in sintonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 2011 e n. 160 del 2019 (tra le altre: Cass., S.U., n. 33536/2018; Cass., S.U., n. 29654/2020; Cass., S.U., n. 12149/2021; Cass., S.U., n. 3101/2022) – la riserva a favore della giustizia sportiva (art. 2 del d.l. n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003) comunque non opera in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, potendo il giudice amministrativo conoscere, incidentalmente, degli atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive ove lesivi di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale. E con la duplice precisazione quanto alla “lettera z-septies)”: a) che essa è stata introdotta dall'art. 1, comma 649, lett. b), della legge n. 145/2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 ed è, dunque, applicabile ratione temporis alla controversia introdotta dal Chievo con atto di citazione del 4 ottobre 2021; b) che la relativa la formulazione normativa è ripresa dal precedente comma 647 del medesimo art. 1 della legge n. 145/2018, il quale, modificando l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003, ha, altresì, disposto che le anzidette controversie, per l’appunto “in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, sono attribuite alla “competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma” (tra le altre: Cass., S.U., n. 12149/2021) 4.2.1. - Il provvedimento della F.I.G.C. di non ammissione del Chievo al campionato di serie B 2021/2022, adottato in ragione del mancato rispetto dei criteri del provvedimento della “Licenza Nazionale”, e il provvedimento di svincolo d’autorità dei calciatori per essa società tesserati sono a fondamento della riserva di giurisdizione esclusiva del giudice amministravo in base alla più specifica previsione della lettera z-septies). Sono, infatti, provvedimenti di diretta esclusione (il Comunicato Ufficiale 12/A del 16 luglio 2021) di una società sportiva professionistica da una competizione professionistica quale è quella del campionato di calcio di Serie B, ovvero (il “Sistema Licenze” e lo “svincolo d’autorità”) provvedimenti “comunque incidenti sulla partecipazione” a quella competizione, configurandosi il rispetto dei criteri dettati dalla “Licenza Nazionale”, adottata con il Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, quale requisito necessario perché possa essere deliberata l’ammissione al campionato di serie B e lo svincolo dei calciatori tesserati per il Chievo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 45/A del 3 agosto 2021, quale atto che ha impedito definitivamente alla società sportiva professionistica di essere parte della predetta competizione sportiva.

4.2.2. - Il provvedimento di affiliazione alla F.I.G.C. della F.C. Clivense e, quindi, la sua iscrizione e partecipazione al campionato di calcio di “Terza categoria”, non può dar luogo a controversia riconducibile alle ipotesi contemplate dalla lettera z-septies) dell’art. 133 c.p.a., giacché quel campionato non è competizione professionistica, bensì riservata a società che tesserano calciatori dilettanti. È, però, provvedimento adottato dalla F.I.G.C., in persona del suo presidente, che ha prodotto gli effetti innanzi evidenziati, sicché la controversia instaurata dal Chievo nei confronti della stessa Federazione e del suo presidente è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base alla lettera z) dell’art. 133 c.p.a. Né, come dedotto dalla società controricorrente, può nella specie trovare applicazione la deroga a detta giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario, in ragione della riconducibilità della controversia a “quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”, poiché tale eccezione attiene al caso in cui la controversia abbia ad oggetto i rapporti di diritto privato su cui si radicano le pretese fatte valere dai singoli atleti, non anche l’illegittimo esercizio di un’attività che rimane provvedimentale ed è posta in essere dalla Federazione Sportiva in modo tale (come si assume con l’atto di citazione) da avere incidenza lesiva su posizioni di diritto soggettivo e, quindi, da fondare pretese risarcitorie e inibitorie.

4.2.3. - Del resto, ad analoghe conclusioni si giungerebbe anche là dove – come ancora il Chievo ha sostenuto con il controricorso – si intendesse ricondurre anche i provvedimenti federali di esclusione, adottato sul presupposto di quello della “Licenza Nazionale”, e di svincolo dei tesserati nell’alveo delle ipotesi di cui alla lettera z) dell’art. 133 c.p.a., essendo evidente, per le medesime ragioni appena esposte, che non troverebbe applicazione la deroga in favore della giurisdizione del giudice ordinario.

4.4. – Nella complessiva prospettiva anzidetta si collocano, peraltro, i precedenti di questa Corte (Cass., S.U., n. 19666/2020; Cass., S.U., n. 4850/2021; Cass., S.U., n. 4851/2021; Cass., S.U., n. 30714/2021), che, in controversie aventi oggetto parzialmente sovrapponibile con quello del presente regolamento preventivo, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a fronte di azioni risarcitorie promosse nei confronti (anche) della F.I.G.C. per omessa vigilanza sulla regolarità contabile di società sportiva poi fallita e per l'esclusione di società professionistiche dal campionato di calcio per eccesso di indebitamento (con svincolo dei tesserati), anche in conseguenza del mancato rispetto del sistema delle licenze nazionali.

4.4. – Va, poi, ribadito che, in ragione dell’evidenziato petitum sostanziale dell’azione promossa dal Chievo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda anche la posizione di Gabriele Gravina, giacché evocato in giudizio unicamente quale Presidente della F.I.G.C. nell’esercizio esclusivo di attività funzionale di organo rappresentativo della Federazione medesima, la cui volontà ha manifestato all’esterno. 5. – Il Chievo, con il controricorso, ha anche sollecitato queste Sezioni Unite a sollevare, dinanzi al Giudice delle leggi, due questioni di legittimità costituzionale.

5.1. - La prima (v. § 3.1. che precede) investe la c.d. “pregiudiziale sportiva” di cui alla disciplina dettata dal d.l. n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003, e successive modificazioni. A tal riguardo va osservato (in linea con quanto posto in rilievo anche da Cass., S.U., n. 33536/2018) che l’assetto normativo censurato consente, comunque, la possibilità di ricorrere ad un giudice dello Stato e questo, nel caso in esame, è il giudice amministrativo, al quale è riservata anche la cognizione su posizioni di diritto soggettivo; sicché, nell'ambito di tale giurisdizione esclusiva è il giudice amministrativo tenuto a pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della disciplina sulla “pregiudizialità sportiva”, che si configura come presupposto di accesso alla giurisdizione di detto giudice. La questione di costituzionalità è, dunque, irrilevante in questa sede.

5.2. – Con la seconda questione (v. § 3.2. che precede) si deduce l’incostituzionalità della normativa sulla rateizzazione tributaria prevista dalla normativa emergenziale al fine di elidere la relativa disciplina statale e, quindi, far accertare che il Chievo non è decaduto dalla rateizzazione stessa, con la conseguenza che sarebbe insussistente anche la decadenza che ha prodotto l’esclusione dal campionato di serie B e, poi, lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per essa società. Si tratta, però, di una questione di legittimità costituzionale che attiene al merito della controversia e non investe la norma, che riserva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nel caso in esame, ossia l’art. 133, comma 1, lettere z) e z-septies), c.p.a. Pertanto, al giudice amministrativo dovrà, semmai, essere rivolta la sollecitazione a proporre l’incidente di costituzionalità. Dunque, anche tale questione di legittimità costituzionale si palesa irrilevante in questa sede.

5.3. – Il Chievo, infine, ha eccepito, con il controricorso (v. § 3.3. che precede), anche l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione per litispendenza, avendo la parte resistente già domandato l’annullamento della “illecita esclusione” e dello “illecito svincolo” al giudice amministrativo. L’eccezione è infondata sulla scorta del principio – risalente (si veda già Cass. n. 1771/1968) – per cui sul regolamento preventivo di giurisdizione che abbia riguardo al riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo non può esercitare influenza impeditiva un'eventuale litispendenza.

6.- Quanto, infine, alla posizione della F.C. Clivense Società sportiva dilettantistica a r.l. e di - OMISSIS evocati in giudizio dalla A.C. Chievo Verona S.r.l. dinanzi al Tribunale di Venezia, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere affermata in forza del principio per cui l'art. 103 Cost. richiede che la controversia riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo debba necessariamente coinvolgere come parte la P.A. (tra le altre, Cass., S.U., n. 29175/2020 e Cass., S.U., n. 6690/2020), mentre nel caso di specie le domande svolte con l’atto di citazione nei confronti di detti soggetti riguardano solo una controversia tra privati, sebbene avente come presupposti provvedimenti emessi dal soggetto pubblico nell’esercizio di una pubblica funzione (in termini, nella materia in esame, Cass., S.U., n. 19666/2020).

7. – Va, dunque, dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande proposte, con atto di citazione del 4 ottobre 2021, dalla A.C. Chievo Verona S.r.l. e dalla - OMISSIS -  S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del suo Presidente, Gabriele Gravina, mentre deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle medesime domande proposte nei confronti della F.C. Clivense S.s.d. a r.l. e - OMISSIS. Le spese del presente giudizio per regolamento devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte dalla A.C. Chievo Verona S.r.l. e dalla - OMISSIS -  S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del suo Presidente, Gabriele Gravina; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulle medesime domande proposte nei confronti della F.C. Clivense S.s.d. a r.l. e - OMISSIS; compensa interamente tra tutte le parti le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni

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