T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 14/08/2023 N. 5208
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 14/08/2023 N. 5208
Pubblicato il 14/08/2023
N. 05208/2023 REG.PROV.CAU.
N. 10664/2023 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10664 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Aureli, Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Società Mantova 1911 S.r.l., Società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., non costituiti in giudizio; Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Invernizzi, Alex Testa, Gian Pietro Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ANNULLAMENTO
a) della decisione n. 63/2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024 con conseguente esclusione dal medesimo Campionato e in particolare:
- la delibera pubblicata il 7 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 9/A che - sulla base del parere della CO.VI.SO.C. del 6 luglio 2023 di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023 (anche esso oggetto di impugnazione) - ha respinto il ricorso del Siena e ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2023/2024;
- la nota del Segretario Generale FIGC, prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione al Siena del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021;
- la nota 30 giugno 2023, prot. n. 1539/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023-2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico - finanziari previsti ai fini dell'ammissione al campionato di Serie C 2023-2024.
b) della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2023 - per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 - con cui si è determinato a respingere il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023 con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. l'esito negativo dell'istruttoria e, per l'effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. al Campionato di Serie C 2023/2024;
c) del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. SIENA 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023;
d) della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021;
e) ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023 con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024;
f) nonché di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti;
nonché per l'annullamento e/o la riforma
a) per quanto occorrer possa della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 42/A del 24 luglio 2023 con la quale è stato deliberato di concedere alle società MANTOVA 1911 S.R.L. la Licenza Nazionale, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2023/2024;
b) per quanto occorrer possa della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/A del 24 luglio 2023 con la quale è stato deliberato di approvare la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2023/2024 che vede nell'ordine le seguenti società: Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l. (seconda squadra), Casertana F.C. s.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l.;
c) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A. il 13/8/2023:
nonché - con il presente atto per motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo - per l'annullamento, previa sospensione
a) del Comunicato Ufficiale del Presidente della FIGC n. 56/A, pubblicato in data 4.08.2023, con cui è stato disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della società ACR Siena (cfr. doc. n. 20);
b) dell'art. 110 delle NOIF e di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la risoluzione dei contratti dei calciatori tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato (doc. n. 21);
c) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti.
nonché - con il presente atto per motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo - per l'annullamento, previa sospensione e previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.
a) del provvedimento di estremi e contenuto ignoto con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato e definito il procedimento previsto dall'art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) demandando al Comune di Siena lo svolgimento della procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il predetto titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 e così trasferendo il titolo sportivo della Associazione Calcio Robur Siena 1904 s.r.l. al medesimo Comune di Siena;
b) della nota del 9.08.2023 di estremi e contenuto ignoto con la quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato riscontro alle note prot. 56932 del 10.07.23 e prot. n. 64862 del 08.08.2023 con cui il Sindaco di Siena, a seguito della mancata iscrizione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024 della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a., aveva formulato alla FIGC istanza di partecipazione al Campionato per la stagione sportiva 2023/2024 attraverso un nuovo soggetto giuridico che svolga attività sportiva in nome della Città, ai sensi dell'art.52 co.10 delle N.O.I.F., demandando al medesimo Comune di Siena lo svolgimento della procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il predetto titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024;
c) dell'art. 52, comma 10, delle NOIF e di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato (cfr. doc. n. 22);
d) per quanto occorrer possa della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Siena n. 294 del 10.08.2023 con cui il medesimo Comune - in conseguenza della predetta nota del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 9.08.2023 di estremi e contenuto ignoto - ha deliberato di attivare l'iter amministrativo per l'espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 (cfr. doc. n. 23);
e) per quanto occorrer possa dell'Avviso pubblicato dal Comune di Siena ai sensi di quanto disposto dalla citata d.G.C. n. 294/2023, avente ad oggetto “Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società o associazioni sportive per l'iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del Comune di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 ai sensi dell'art. 52, comma 10, delle NOIF - Avviso pubblico di manifestazione di interesse” (cfr. doc. n. 24);
f) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché
nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima allo stato non conosciuti;
nonché per l'accertamento
a) del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a. ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D ovvero al Campionato Regionale di Eccellenza per la stagione 2023/2024, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato di Serie C;
nonché per la condanna
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla associazione sportiva ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199;
Considerato che per la trattazione del merito della causa principale è già stata fissata l’udienza pubblica del 26.9.2023;
Visto l’orientamento della giurisprudenza della Sezione, sia cautelare che di merito, in particolare relativa ai casi Casertana Calcio e Sanbenedettese, con particolare riferimento all’art. 52 NOIF (ordinanze 4427/21 e 4615/21 e la sentenza n. 6624/2017, con particolare riferimento alla giurisdizione per le controversie sui regolamenti dell’ordinamento sportivo);
Ravvisata l’irreparabilità del pregiudizio recato alla associazione sportiva ricorrente dal provvedimento di decadenza, senza possibilità di iscrizione ad un campionato di serie inferiore (serie D ovvero Eccellenza), dal titolo, che sarà assegnato ad altra società, all’esito della procedura, già attivata dal Comune con avviso pubblicato in data 11.8.2023, che dovrà concludersi entro il 17.8.2023.
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misure cautelari monocratiche in esame debba essere accolta in parte, nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella limitata parte in cui l’art. 52, comma 10, delle NOIF prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D.
P.Q.M.
Accoglie in parte, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale l’udienza pubblica del 26.9.2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 14 agosto 2023.