T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 21/08/2023 N. 5226
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 21/08/2023 N. 5226
Pubblicato il 21/08/2023
N. 05226/2023 REG.PROV.CAU.
N. 11561/2023 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11561 del 2023, proposto da US 1913 Seregno Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Coni, Usd Breno, Figc, Lnd, Procura Generale dello Sport, non costituiti in giudizio; Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po n. 9;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della decisione n. 71 – anno 2023, assunta dal Collegio di Garanzia del Sport, presso il CONI, in data 4 luglio 2023 e motivazioni comunicate in data 2 agosto 2023, avente oggetto “la perdita della gara con vittoria a tavolino per 0-3 in favore della U.S.D. Breno, in danno alla U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.” e la conseguente retrocessione della società odierna ricorrente dalla Serie D alla categoria Eccellenza alla luce della rideterminazione della classifica finale della Federazione, così eseguita;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti -L.N.D.;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto ad un sommario esame che la censurata perdita della gara con vittoria a tavolino per 0-3 in favore della U.S.D. Breno, in danno alla U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., con conseguente retrocessione dalla Serie D alla categoria Eccellenza, costituisca una mera ed automatica conseguenza di un accertamento (relativo alla partecipazione di un calciatore alla suddetta partita di spareggio che ha comportato la sconfitta a tavolino) che riguardava, in senso stretto, la sola osservanza ed applicazione di norme regolamentari dell’ordinamento sportivo, con la conseguenza che al Tribunale adito risulta sottratta la cognizione della relativa impugnazione, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a), e comma 2, del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003, che l’attribuisce in via esclusiva agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo;
Ritenuto che conseguentemente debba essere respinta la predetta istanza di misure cautelari monocratiche;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche;
FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 settembre 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 agosto 2023.