T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 01/12/2023 N. 7917

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 01/12/2023 N.  7917

Pubblicato il 01/12/2023

N. 07917/2023 REG.PROV.CAU.

N. 13462/2023 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13462 del 2023, proposto da

A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco D’Alessandro, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Handball, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sezze, via Fanfara 46, costituita in giudizio; C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in - OMISSIS -  10, costituito in giudizio;

nei confronti

Fasano S.R.L. S.S.D. Junior, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzo Faceto, viale Stazione n. 10, costituito in giudizio; Suedtiroler Sportverein Brixen-Amateursportverein Kurz Ssv Brixen- Amateursportverein, A.S.D. Handball Sassari, Handball Meran Alperia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del dispositivo prot. n. 00875/2023 e della decisione n. 83/2023 emessa dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport depositata e comunicata alle parti in data 29.9.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Handball, del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Fasano S.R.L. S.S.D. Junior e del comune di Conversano;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 55 c.p.a. dalla ricorrente, volta a ottenere la sospensione del dispositivo prot. n. 00875/2023 e della decisione n. 83/2023 emessa dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport depositata e comunicata alle parti in data 29.9.2023, con la quale è stato rigettato il ricorso per ottemperanza proposto dalla Accademia Pallamano Conversano 2014 nei confronti della F.I.G.H. rispetto alla decisione n. 69/2023 emessa dal medesimo Collegio in data 27.7.2023, con la quale sono state annullate le sentenze di 1° e 2° grado emesse dai Tribunali della F.I.G.H. (Tribunale Federale e Corte Federale d’Appello);

rilevato che l’urgenza del provvedimento cautelare è stata giustificata in forza delle imminenti date (16 e 17 dicembre 2023) in cui è previsto che sarà disputata la Supercoppa Italiana Maschile di pallamano, gare da cui è stata esclusa la ricorrente;

considerato che, come eccepito anche dalle parti resistenti, sulla sospensione dei predetti atti questo Tribunale non ha giurisdizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a., art. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 - quaterdecies D.L. 162/2022, poiché la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di provvedimenti “incidenti sulla partecipazione a competizioni” (in cui si ritiene rientrare la fattispecie, stante che la società ricorrente lamenta di non essere stata inserita tra le squadre che prenderanno parte alla Supercoppa Italiana Maschile di pallamano) è circoscritta sul piano “soggettivo”, riguardando solo le società o associazioni sportive “professionistiche”, mentre la Accademia Pallamano Conversano 2014 rientra tra le associazioni dilettantistiche (si veda sul punto anche Consiglio di Stato, sez. V, n. 8612/2023 sui limiti soggettivi di applicazione degli artt. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 quaterdecies D.L. 162/2022);

considerato che la tutela cautelare è “strumentale” rispetto a quella di merito, quest’ultima non concedibile nella specie in forma reale, per il predetto limite di natura soggettiva;

considerato, ancora, che la limitazione della tutela annullatoria o di tipo caducatorio alle società o associazioni sportive professionistiche, non appare prima facie presentare profili di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., in quanto il mancato richiamo anche alle società o associazioni dilettantistiche da parte di tutte le norme sopra menzionate non appare irragionevole, in ragione dei diversi interessi in gioco rispetto alle società o associazioni sportive professionistiche, con la conseguenza che la materia rientra - in linea di principio e salva la verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti nella fase del merito - nell’ambito della tutela meramente risarcitoria alla stregua dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

rilevato, pertanto, che la domanda cautelare va dichiarata inammissibile;

considerato che si ritiene di compensare le spese in ragione della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara inammissibile la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

 

 

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 05/09/2023 N.  13603

 

Pubblicato il 05/09/2023

N. 13603/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10853/2023 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10853 del 2023, proposto da Calcio Foggia 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Lega Nazionale Professionisti Serie B - L.N.P.B., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Calcio Lecco 1912 S.r.l. e  OMISSISS.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - pubblicato in data 17 luglio 2023, nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n° 65/2023 pubblicata il 20/07/2023, con la quale il predetto Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso avente R.G. n° 62/2023 promosso dal Calcio Foggia 1920 s.r.l., dichiarandolo inammissibile

per difetto di interesse dell’odierna ricorrente;

nonché per l’accertamento del diritto del Calcio Foggia 1920 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere la licenza per l’iscrizione della predetta società al Campionato di Calcio di Serie B per l’anno 2023/2024;

nonché ancora per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione della decisione n° 65/2023, pubblicata il 20/07/2023 dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche -, nonché di quella assunta nella riunione del 07/07/2023 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10/A di pari data, con la quale il Consiglio Federale della FIGC ha concesso al Calcio Lecco 1912 s.r.l. la Licenza Nazionale necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e di Lega Nazionale Professionisti B;

Visto il ricorso numero di registro generale 7164 del 2023, proposto da Calcio Foggia 1920 s.r.l., ex art. 106 c.p.a., per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 08075/2023, del 30 agosto 2023, e visto l’avviso con cui il Presidente della citata Sez. V del Consiglio di Stato ha comunicato la fissazione della camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023, depositati presso questo Tribunale il 4 settembre 2023;

Visto il decreto monocratico n. 03710/2023, adottato dal Presidente della Sez. V del Consiglio di Stato il 3 settembre 2023, pubblicato in pari data, relativamente al citato ricorso in revocazione;

Visto l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 79, co. 1, cod. proc. amm. e 295 c.p.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che tra il ricorso presentato, ex art. 106 c.p.a., dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. (di seguito, “Foggia”) dinanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato, per la revocazione della sentenza n. 8075/2023 del 30 agosto 2023, e il presente giudizio sussiste un evidente rapporto di pregiudizialità, atteso che la decisione della presente controversia, e in primis la valutazione sulla eventuale sussistenza e permanenza dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, presuppone la preliminare definizione da parte del Consiglio di Stato del giudizio di revocazione della sentenza relativa alla legittimità del provvedimento di ammissione del Lecco al campionato di Serie B S.S. 2023/2024.

Rilevato altresì, ex art. 73, comma 3, c.p.a., in vista della ripresa del processo, che il ricorso del Foggia non risulta sia stato notificato all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, rappresentato dalla decisione n. 65/2023 del Collegio di Garanzia del CONI – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

Ritenuto, in ragione di quanto sopra che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 del c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del processo, in quanto dalla decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per revocazione della indicata sentenza n. 8075/2023 proposta dall’odierna ricorrente dipende anche la decisione della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) sospende il processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., fino alla pronuncia del Consiglio di Stato, nei sensi espressi in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

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