T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 02/05/2024 N. 1713
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 02/05/2024 N. 1713
Pubblicato il 02/05/2024
N. 01713/2024 REG.PROV.CAU.
N. 03964/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3964 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Grassani, Alessandro Lolli, Fabrizio Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in - OMISSIS - 10; Federazione Italiana Sport Equestri - F.I.S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Fata, Annalisa Todaro Codicè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, quarta sezione, assunta in data 20 febbraio 2024 sul ricorso n. -OMISSIS- e delle successive motivazioni di cui alla decisione n. -OMISSIS- dello stesso Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dell'-OMISSIS- – con istanza di sospensione del provvedimento emanato dalla Corte Federale di Appello FISE nel procedimento caf n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-e di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di -OMISSIS- e di Federazione Italiana Sport Equestri - F.I.S.E.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il sindacato del giudice amministrativo nella controversia in esame è limitato ai soli profili risarcitori, atteso che al Giudice Amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in capo allo stesso una cognizione meramente incidentale volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno in favore di coloro che ritengano di aver subito, per effetto dei provvedimenti adottati dagli organi della giustizia sportiva, una lesione (cfr. in tal senso Corte Costituzionale sentenza n. 49/2011, e, in senso conforme, sentenza n. 160/2019);
considerato che la tutela cautelare è strumentale a quella di merito e che non è, quindi, possibile ottenere dal provvedimento d’urgenza più di quanto si potrebbe ottenere con la sentenza che definisce il giudizio;
considerato, pertanto, che ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa - in disparte la questione riguardante l’ammissibilità del ricorso, che potrà trovare il necessario approfondimento in sede di esame dell’impugnazione nel merito - non sussistono i presupposti per un accoglimento della istanza cautelare, atteso che con detta richiesta la parte ricorrente non ha richiesto la concessione di misure interinali a carattere patrimoniale, quanto piuttosto di sospendere, perché illegittimo, e dunque in vista di un suo annullamento, il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport oggetto di gravame, in violazione delle prerogative dell’ordinamento sportivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara inammissibile la richiesta misura cautelare.
Compensa le spese di fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario