T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/10/2024 N. 17048

 

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/10/2024 N.  17048

Pubblicato il 02/10/2024

N. 17048/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09134/2021 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9134 del 2021, proposto da - OMISSIS - , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Panzarola, Claudia Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Pezzi in Roma, via Michele Mercati 51;

contro

Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Massimo Proto, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9; Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Coni, Federazione Italiana Tennis Comitato Regionale Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

- OMISSIS - , non costituito in giudizio; Comitato Olimpico Nazionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della decisione n. 67/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione III, pubblicata in data 24 agosto 2021, prot. n. 01130/2021, che ha respinto il ricorso n. 31/2021 promosso dal sig. - OMISSIS - , ex artt. 59 Codice di giustizia sportiva e 12 bis Statuto del CONI, in data 2021 per l'annullamento e la riforma della decisione n. 2/2021 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata a mezzo PEC in data 19 febbraio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale, ai sensi dell'art. 1.1.4, comma 5, del Regolamento Organico FIT, è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'esclusione della sua candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Marche della FIT, avvenuta con comunicazione di “Rifiuto di Candidatura” del 10 febbraio 2021, cui ha fatto seguito l'esclusione della candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati in data 15 febbraio 2021, per il superamento del limite massimo di tre mandati, di cui all'art. 54, comma 2, Statuto FIT e in virtù di quanto disposto dall'art. 1.1.4 del Regolamento Organico FIT, e la successiva elezione di nuovi consiglieri con delibera dell'Assemblea Regionale Elettiva Marche FIT del 21 febbraio 2021;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Tennis e di Comitato Olimpico Nazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

in data 7 febbraio 2021, il sig. - OMISSIS -  ha riferito di avere presentato al Comitato Regionale Marche (“CRM”) la propria candidatura alla carica di consigliere regionale, che è stata respinta in data 10 febbraio 2021, sull’assunto del superamento da parte del sig. Capodaglio del limite massimo di tre mandati previsto dall’art. 54, comma 2, Statuto FIT, e in virtù di quanto disposto dall’art. 1.1.4 del Regolamento Organico FIT, con esclusione della sua candidatura dalla lista dei nominativi pubblicata in data 15 febbraio 2021;

col ricorso introduttivo il sig. - OMISSIS -  ha impugnato per l’annullamento la decisione n. 67/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione III, pubblicata in data 24 agosto 2021, prot. n. 01130/2021, che ha respinto il ricorso n. 31/2021 ex artt. 59 Codice di giustizia sportiva e 12 bis Statuto del CONI, per l'annullamento e la riforma della decisione n. 2/2021 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata a mezzo PEC in data 19 febbraio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale, ai sensi dell'art. 1.1.4, comma 5, del Regolamento Organico FIT, è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'esclusione della sua candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Marche della Federazione Italiana Tennis FIT;

il sig. Capodaglio ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 67/2021, sollevando anche questione di costituzionalità degli artt. 16, comma 2, d. lgs. n. 242/1999 –come modificato dall’art. 2, comma 1, L. n. 8/2018 –e 6, commi 1 e 2, L. n. 8/2018, in quanto contrastanti con gli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 48 Cost., nonché 12 Carta di Nizza, 11 CEDU e 20 ss. TFUE;

con sentenza non definitiva n. 17925/2022, pubblicata in data 30 dicembre 2022, questo TAR Lazio ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8/2018 (nella parte in cui esclude agli associati della FIT la possibilità di candidarsi nell’ambito degli organi direttivi a coloro che abbiano già svolto tre mandati) per violazione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU, e dell’art. 12 Carta di Nizza” e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale;

con sentenza n. 184/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con riferimento all’inciso «nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall’art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 39bisdel decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

con memoria depositata il 18.09.2024 il sig. Capodaglio ha dichiarato di non avere riassunto il giudizio dinanzi al TAR LAZIO entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 4 ottobre 2023, e quindi entro il 4 gennaio 2024, al fine di vedere annullato il provvedimento del CRM che lo ha estromesso dalle candidature per l’elezione dei consiglieri per il quadriennio 2021-2024 poiché il quadriennio era ormai in scadenza e in virtù del sopravvenuto art. 39-bisdel decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112 ( G.U. 16 agosto 2023, n. 190) aveva e ha la possibilità di ricandidarsi;

il CONI e la FITP non hanno ritenuto di riassumere il giudizio;

nessuna delle parti ha riassunto il giudizio, nei termini di cui all’art. 80 cod. proc. amm.;

sussistono quindi i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.;

sussistono inoltre i presupposti per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Silvia Simone, Referendario

Francesco Vergine, Referendario, Estensore

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