T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/12/2024 N. 21665

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/12/2024 N.  21665

 

Pubblicato il 02/12/2024

N. 21665/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12542/2022 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12542 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da - OMISSIS - , rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Profili, Giorgia Esposito, Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Roma, via Palumbo 26;

contro

Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, Luca Masotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Lo Sport, Procura Generale dello Sport, non costituiti in giudizio; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- Della Decisione n.59/2022 del 15.09.2022 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I notificata a mezzo p.e.c. il 16.09.2022 e del suo Dispositivo Prot. n. 00760/2022 con cui è stato rigettato integralmente il ricorso n.26/2022 promosso dall'odierno ricorrente;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- Della “Comunicazione ai sensi dell'art. 7 co. 3 Regolamento Agenti Sportivi CONI – prot. 20.22”, notificata a mezzo p.e.c. in data 31.03.2022, con cui è stato comunicato al ricorrente che la “[…] Commissione Agenti Sportivi CONI, nella riunione del 29.03.22, ha deliberato la cancellazione dell'iscrizione del nominativo - OMISSIS -  dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 20.22) con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l'attività: 1. per mancanza del presupposto di cui all'art. 23 co. 1 del richiamato regolamento (ndr. del Regolamento Agenti Sportivi CONI approvato il 10.02.2022 e pubblicato il 11.02.2022) ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare. 2. per mancata trasmissione di documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all'art. 19 co. 2 lett. b) del richiamato regolamento, posto che quanto prodotto a riscontro della nota RUP del 24.01.22, non soddisfa la ricorrenza della su richiamata condizione. […]”;

- Della Delibera della Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. del 29.03.2022, a tutt'oggi sconosciuta nei contenuti in quanto non fornita nonostante la formale istanza di accesso agli atti presentata il 08.04.2022, all'esito della quale la Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. ha deliberato la cancellazione “[…] dell'iscrizione del nominativo - OMISSIS -  dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 20.22) con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l'attività”;

Del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. – Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021, approvato in data 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della Legge n- 138/1992, nonché pubblicato in data 11.02.2022, quale atto preordinato connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Nazionale – Elenco domiciliati, nella parte in cui l'art. 25, comma 6 (norme transitorie) del Regolamento del 11.02.2022 venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro stabiliti entro la data del 14.05.2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell'applicazione dell'istituto della domiciliazione verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari e nella parte in cui l'art. 26, comma 2, del Regolamento del 11.02.2022, nella parte in cui dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell'elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell'inserimento per l'anno 2021, non oltre il 31.12.21” venga interpretato applicando le disposizioni dell'art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati;

- Nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente, ivi inclusa la “Comunicazione ex art. 7 co. 2 e art. 24 co.1 - iscrizione 2022 nel Registro nazionale agenti sportivi – Elenco domiciliati - OMISSIS -  e - OMISSIS -  Slu c/o - OMISSIS - (Prot. 20.22)” del 22.02.2022, con cui la Commissione Agenti Sportivi CONI, in persona del R.U.P. Avv. Marco Ferrante, ha invitato il ricorrente a fornire una “[…] dichiarazione integrativa, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, sottoscritta dal domiciliato e dal domiciliatario, attestante il possesso dei requisiti sub i), ii), e iii) […]” del nuovo Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. approvato il 10.02.2022 e pubblicato in data 11.02.2022 e “[…] la documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all'art. 19 co. 2 lett. b) del Regolamento agenti sportivi CONI, posto che quanto prodotto a riscontro della mia del 24.01.22, non soddisfa la ricorrenza della su richiamata condizione”;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

- Dell'illegittimità di tutti i provvedimenti sopra menzionati impugnati con il ricorso n.26/2022 innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

- Del diritto dell'odierno ricorrente alla ammissione nel Registro Nazionale Agenti Sportivi Coni – Elenco domiciliati (prot. 20.22) perché regolarmente iscritto nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi – “Sezione Stabiliti” ante approvazione del Regolamento del 14.05.2020 e con la conseguente iscrizione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l'attività per l'anno 2022 e per il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'avvenuta illegittima cancellazione dal marzo 2022 fino alla data della decisione

NONCHÉ IN VIA GRADATA

- per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata iscrizione nel registro degli agenti sportivi del ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentate della società “- OMISSIS -  S.L.U.” nel registro dei domiciliati.

- per la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da - OMISSIS -  Luigi il 17/11/2022:

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- Della Decisione n. 63/2022 del 18.10.2022 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, notificata a mezzo p.e.c. il 18.10.2022 e del suo Dispositivo Prot. n. 1009/2022 con cui è stato rigettato integralmente il ricorso n. 42/2022 promosso dall'odierno ricorrente (doc. 38 e 39);

- Del provvedimento di cancellazione adottato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, notificato al ricorrente a mezzo p.e.c. in data 31.05.2022 con nota recante oggetto “Cancellazione Registro Federale – elenco domiciliati CFAS 25.05.2022”, con cui la Commissione Federale Agenti Sportivi istituita presso la F.I.G.C. ha disposto la cancellazione del nominativo “- OMISSIS - ” e della persona giuridica “- OMISSIS -  S.l.u.” dal Registro Federale - Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della F.I.G.C (doc. 40);

- Del Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi di cui al C.U. n. 227/A del 27.04.2022 (doc. 41), pubblicato in data 27.04.2022, con cui sono state recepite le novità introdotte dal Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021 (approvato in data 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 138/1992, nonché pubblicato in data 11.02.2022), quale atto preordinato e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Federale – Elenco agenti sportivi domiciliati della F.I.G.C. nella parte in cui:

a) con particolare riferimento ai requisiti soggettivi per il ricorso all'istituto della domiciliazione, nella nuova formulazione dell'art. 22, comma 1, prevede che l'istituto della domiciliazione trova applicazione “[…] previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente al Registro nazionale – per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Féderation Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno […]”;

b) nella parte in cui l'art. 2, comma 1 – lettera f), ai fini delle disposizioni del Regolamento, dispone che per “agente sportivo domiciliato” si intende “[…] il soggetto residente da almeno un anno in uno stato diverso dall'Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Intenationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno”;

c) in via subordinata, poiché l'art. 24, comma 6 del Regolamento F.I.G.C. pubblicato in data 27.04.2022 dispone che “Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”, per l'annullamento anche dell'art. 25, comma 6 (norme transitorie) del Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi pubblicato in data 11.02.2022 qualora debba essere interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro stabiliti entro la data del 14.05.2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell'applicazione dell'istituto della domiciliazione verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi e dalla Commissione F.I.G.C. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari;

d) in via subordinata, poiché l'art. 24, comma 6 del Regolamento F.I.G.C. pubblicato in data 27.04.2022 dispone che “Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”, per l'annullamento anche dell'art. 26, comma 2, del Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi pubblicato in data 11.02.2022, ove dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell'elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell'inserimento per l'anno 2021, non oltre il 31.12.21” debba essere interpretato applicando le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Regolamento C.O.N.I Agenti Sportivi del 11.02.2022 agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati;

- Del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. – Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021, approvato in data 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 138/1992, nonché pubblicato in data 11.02.2022 (doc. 42), quale atto preordinato connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Federale – Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della F.I.G.C. (atteso che l'art. 24, comma 6, del Regolamento F.I.G.C. quivi impugnato dispone che “Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento CONI Agenti Sportivi”), nella parte in cui:

a) l'art. 25, comma 6 (norme transitorie) del Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi pubblicato in data 11.02.2022 venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro stabiliti entro la data del 14.05.2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell'applicazione dell'istituto della domiciliazione verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi e dalla Commissione F.I.G.C. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari;

b) l'art. 26, comma 2, Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi pubblicato in data 11.02.2022, ove dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell'elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell'inserimento per l'anno 2021, non oltre il 31.12.21” venga interpretato applicando le disposizioni dell'art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

- Dell'illegittimità di tutti i provvedimenti sopra menzionati impugnati con il ricorso n. 42/2022 proposto dall'odierno ricorrente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;

- Del diritto dell'odierno ricorrente alla ammissione nel Registro Federale – Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della F.I.G.C. perché regolarmente iscritto nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi – “Sezione Stabiliti” ante approvazione del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 14.05.2020 con la conseguente iscrizione della persona giuridica attraverso cui è svolta l'attività per l'anno 2022, e per il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'avvenuta illegittima cancellazione dal marzo 2022 fino alla data della decisione;

NONCHÉ, IN VIA GRADATA

- Per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata iscrizione nel Registro Federale – Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della FIGC del ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentate della società “- OMISSIS -  S.L.U.”;

- Per la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. - OMISSIS - , odierno ricorrente, è iscritto quale agente sportivo presso le Federazioni calcistiche spagnola, inglese, greca e tedesca e non è in possesso del titolo abilitativo unionale equipollente previsto dalla normativa per l'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi - Sezione stabiliti. Il Sig. - OMISSIS - , in ossequio al Regolamento emanato dalla F.I.G.C. il 01.04.2015, ha svolto la professione di agente sportivo e, in particolare, ha depositato contratti/ mandati stipulati con calciatori e/o con importanti società calcistiche.

Lo stesso è stato iscritto, con riserva, alla Sezione stabiliti del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi prima del 14 maggio 2020 e, successivamente, è stato destinatario di un provvedimento di cancellazione con efficacia ex tunc, non essendo in possesso dei relativi requisiti.

Alla luce della versione allora vigente dell’art.23 e dell’art.25, comma 6 del Regolamento CONI Agenti Sportivi il ricorrente chiedeva e conseguiva in data 26 gennaio 2021 l’iscrizione nella sezione “domiciliati” del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi per l’anno 2021.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti, proposti il 17.11.2022, sono volti a censurare le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport che rigettano i ricorsi “n. 26/2022” e “n. 42/2022” proposti dal Sig. - OMISSIS -  avverso la cancellazione, disposta nei suoi confronti prima dal CONI e poi dalla FIGC, anche dal registro “domiciliati” (decisioni n. 59/2022 e n. 63/2022 del CONI - Collegio di garanzia, Prima sezione).

La cancellazione è stata disposta a seguito dell’adozione di un nuovo regolamento, che ha introdotto nuovi requisiti per detta categoria non posseduti dal - OMISSIS -  che, fino a quel momento, era regolarmente iscritto al citato registro domiciliati.

Il sig. - OMISSIS -  era stato dapprima iscritto al registro agenti nazionale ordinario , poi a quello degli “stabiliti” in virtù della normativa transitoria prevista e del possesso della iscrizione in altre federazioni unionali da parte del ricorrente; dopo veniva iscritto in quello dei “domiciliati” , considerata una misura compensativa per la iscrizione degli “stabiliti” che prevede l’obbligo di assistenza nei contratti di altri agenti.

Il Sig. - OMISSIS -  aveva quindi, in virtù del precedente regolamento, conseguito il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei “domiciliati” a seguito della sua iscrizione nel precedente elenco degli “stabiliti” alla data del 14.05.2020.

In data 11.02.2022 è stato pubblicato un nuovo Regolamento degli Agenti Sportivi C.O.N.I. che, da un lato, all’art. 25, comma 6, consente agli agenti sportivi stabiliti iscritti alla data del 14.05.2020 di ottenere il riconoscimento professionale tramite la misura compensativa della domiciliazione e, dall’altro, all’art. 26, comma 2, stabilisce che le previsioni di regolamento in tema di domiciliazione si applichino anche ai nominativi già iscritti nell’elenco “domiciliati” per l’anno 2021, facendo valere le nuove disposizioni regolamentari sul possesso di requisiti soggettivi per l’iscrizione all’elenco domiciliati introdotti per la prima volta con il novellato art. 23, comma 1 (rubricato “Istituto della domiciliazione”).

La disposizione dell’art. 23 nuovo Regolamento CONI stabilisce che per assumere la qualifica di agente sportivo “domiciliato” e ottenere l’iscrizione nel relativo elenco è necessario, oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina previgente, il possesso contestuale dei seguenti requisiti:

“ (i) essere residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano);

(ii) essere abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento;

(iii) avere ricevuto e effettivamente eseguito nel corso dell’ultimo anno almeno due mandati.

Riferisce il ricorrente:

a) in data 22.02.2022 ha ricevuto l’impugnata comunicazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, del sopra menzionato Regolamento con invito a fornire “[...] dichiarazione integrativa, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, sottoscritta dal domiciliato e dal domiciliatario, attestante il possesso dei requisiti sub i), ii) e iii)”e la “[...] documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all’art. 19 co. 2 lett. b del Regolamento agenti sportivi CONI [...]” entro quindici (15) giorni, a pena di cancellazione della sua iscrizione;

b) il 08.03.2022 ha riscontrato la comunicazione contestando la legittimità della richiesta relativa alla dichiarazione integrativa in contrasto con la normativa europea e nazionale, evidenziando di operare come agente autorizzato “(...) con Licencia federale n. AS8697410 rilasciata dalla Real Federaciòn Española de Fùtbol dal 06/06/2019, per il tramite della società - OMISSIS -  S.l.u., in conformità con le disposizioni regolamentari spagnole applicabili, e per tale tramite (...)” , nonché di aver ricevuto ed effettivamente seguito nel corso dell’ultimo anno almeno due mandati;

c) il 31.03.2022 ha ricevuto l’impugnata comunicazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento dell’atto con cui la Commissione CONI ha disposto la cancellazione dal Registro nazionale –Elenco domiciliati, con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l’attività per la mancanza del presupposto di cui all’art.23 comma 1 del Regolamento CONI del 2022.

Avverso la suddetta comunicazione di cancellazione dal Registro Nazionale “domiciliati” del CONI il Sig. - OMISSIS -  ha proposto in data 29.04.2022 ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il giudizio veniva assunto al RG ricorsi n. 26/2022.

Nelle more del suddetto giudizio anche la F.I.G.C., in data 31.05.2022, disponeva la cancellazione del nominativo “Luigi - OMISSIS - ” e della persona giuridica “- OMISSIS -  S.l.u.” dal Registro Elenco Agenti Sportivi Domiciliati della F.I.G.C.

Il sig. - OMISSIS - , pertanto, ha tempestivamente impugnato in data 30.06.2022 anche la cancellazione disposta dalla F.I.G.C. e gli atti ad essa connessi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. Il giudizio è stato assunto al R.G. ricorsi n. 42/2022.

I suddetti ricorsi sono stati, rispettivamente, rigettati dal Collegio di Garanzia dello Sport –Prima sezione - con la decisione n. 59/2022 (qui impugnata con il ricorso principale) e la decisione n. 63/2022 (qui impugnata con i motivi aggiunti).

Tanto premesso, il ricorrente deduce che i provvedimenti gravati sono illegittimi e propone col ricorso principale i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19, COMMA 2, LETT. B , 23, COMMA 1, E ART. 25, COMMA 6, e 26, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI C.O.N.I. APPROVATO IN DATA 10.02.2022 PUBBLICATO 11.02.2022 – DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT DEL 24.02.2020 - ILLOGICITÀ MANIFESTA –SPROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - DEL GIUSTO PROCEDIMENTO EX ART. 97 COST.-INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO-ERROR IN IUDICANDO –ERROR IN PROCEDENDO;

II) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE E DI TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 41 COST., DELL’ART. 97 COST ., DELL’ART. 11 PRELEGGI – DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEI RAPPORTI - DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO – ERROR IN IUDICANDO –ERROR IN PROCEDENDO;

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO U.E. DEL 28.02.2022 RECANTE MISURE VOLTE IMPEDIRE I “BLOCCHI GEOGRAFICI INGIUSTIFICATI” – DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI NELL’U.E. EX ARTT. 56, 57, 59 E 60 DEL T.F.U.E. – DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL’INTERNO DELL’U.E. EX ARTT. 47, 49, 56 E 63 DEL T.F.U.E. – DEL DIVIETO EUROCOMUNITARIO DI DISCRIMINAZIONE -–DELLA LEGGE N. 241/1990 –ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Propone altresì motivi aggiunti avverso gli atti in epigrafe deducendo:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, REGOLAMENTO F.I.G.C. AGENTI SPORTIVI DI CUI AL C.U. N.27/A DEL 27.04.2022 – DEGLI ARTT. 23, COMMA 1, E ART. 25, COMMA 6, e 26, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI C.O.N.I. IN DATA 11.02.2022 – DELL’ART. 9, COMMA 2, B REGOLAMENTO F.I.G.C. AGENTI SPORTIVI - DELL’ART.19, COMMA 2 , B, REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI C.O.N.I. PUBBLICATO IN DATA 11.02.2022 - DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT DEL 24.02.2020 -ILLOGICITÀ MANIFESTA –SPROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO;

II) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE E DI TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 41 COST., ART. 97 COST. - ART. 11 PRELEGGI – DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEI RAPPORTI.

Si costituiscono in resistenza, depositando memorie, il Comitato Olimpico Nazionale CONI e la Federazione sportiva del calcio FIGC.

All’udienza del 24 settembre 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorrente è amministratore e socio unico della ditta individuale “- OMISSIS -  Slu”, con sede in Barcellona (Spagna), di cui possiede direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.

In rappresentanza della predetta società, il Sig. Luigi - OMISSIS -  rammenta di essere in possesso:

a) dell’autorizzazione obbligatoria di “intermediario” della Federazione calcistica spagnola “Real Federacion Espanola de Futbol” n. 1078, tessera n. AS8697410 con scadenza al 31.12.2022, avendo superato in data 05.07.2019, l’esame orale previsto dal regolamento della RFEF al fine di ottenere la certificazione di intermediario sportivo;

b) della licenza di agente sportivo della Federazione calcistica inglese “Football Association (The FA)”, con scadenza al 03.01.2023, della Federazione calcistica greca “Hellenic Football Federation ”con numero identificativo 2020-00063, della Federazione calcistica francese “Federation Francaise de Football” del 12.08.2022, comunicata in data 16.08.2022, nonchè della licenza di Agente Sportivo della Federazione calcistica tedesca del 13.08.2021.

2.- Nelle more di un giudizio sportivo avverso una precedente cancellazione dal Registro CONI agenti sportivi, in virtù delle disposizioni del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14.05.2020, in data 26.01.2021 l’odierno ricorrente ha chiesto e ottenuto l’iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del C.O.N.I. –“Elenco domiciliati”, che è stata approvata dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi nella riunione del 01.02.2021, con scadenza al 31.12.2021.

Successivamente è intervenuto il nuovo Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. in data 20.07.2021, che ha reiterato all’art. 23, comma 1 la possibilità per gli agenti sportivi nelle condizioni del ricorrente di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della “domiciliazione”, trattandosi di agenti sportivi già iscritti alla sezione “Agenti sportivi Stabiliti” prima della entrata in vigore del Regolamento, ossia alla data del 20.07.2021 (cfr. art. 23 “Norme transitorie e istituto della domiciliazione”).

2.1.- Il Sig. - OMISSIS -  ha dunque chiesto il rinnovo dell’iscrizione nel “Registro Nazionale –Elenco domiciliati” del C.O.N.I., istanza accolta in data 12.01.2022.

Il sig. - OMISSIS -  e la - OMISSIS -  S.L.U. venivano iscritti con riserva al Registro Nazionale CONI Agenti Sportivi,“ in attesa delle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sulle modifiche apportate dalla Giunta Nazionale del CONI in tema di domiciliazione e fatto salvo ogni eventuale soccorso istruttorio”.

3. - L’impugnativa principale ha ad oggetto:

- la comunicazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, del sopra menzionato Regolamento con invito a fornire “[...] dichiarazione integrativa, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, sottoscritta dal domiciliato e dal domiciliatario, attestante il possesso dei requisiti sub i), ii) e iii)” e la “[...] documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all’art. 19 co. 2 lett. b del Regolamento agenti sportivi CONI [...];

- il successivo provvedimento di cancellazione del Sig. - OMISSIS - , agente sportivo, notificato in data 31.03.2022, dall’albo degli agenti sportivi domiciliati ed il nuovo Regolamento Agenti Sportivi CONI in parte qua per gli articoli 25 c. 6 e 26 c.2 ( Regolamento CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.21, approvato il 10.02.22 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.1 della L. n.138 del 1992, pubblicato in data 11 febbraio 2022);

- la decisione n. 59/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, Prima sezione, sul ricorso presentato avverso detti atti, nonchè l’accertamento del danno conseguente all’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

3.1- Il ricorso è infondato.

Afferma il ricorrente che:

- la disposizione regolamentare, introdotta per la prima volta con il novellato Regolamento pubblicato il 11.02.2022, poteva applicarsi solo nei confronti dei nuovi richiedenti l’iscrizione e non agli agenti - come l’odierno ricorrente- già iscritti alla sezione agenti sportivi “stabiliti” alla data del 14.05.2020;

- essa non potrebbe essere applicata in modo retroattivo alla sua posizione;

- al contrario andava applicata la normativa transitoria di cui all’art. 25, comma 6, sopra citato;

- la presunta mancata trasmissione di documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all'art. 19 co. 2 lett. b) del richiamato regolamento, è smentita dai documenti prodotti, che dimostrerebbero invece la tempestiva trasmissione al R.U.P. della richiesta documentazione in ottemperanza al soccorso istruttorio, attivato con la nota del 24.01.2022, riscontrata in data 04.02.2022.

4.- Il Coni e la FIGC nelle rispettive memorie difensive eccepiscono anzitutto l’inammissibilità del ricorso in quanto la tardività nell’impugnazione dell’atto presupposto (il Regolamento) rende inammissibile il ricorso proposto anche contro l’atto applicativo-consequenziale (il provvedimento di cancellazione).

Contestano nel merito la lettura offerta dal ricorrente dell’art. 12 del D.M. del Ministro per le politiche giovanili e e lo sport del 24 febbraio 2020 e dell’art. 25, c. 6, del nuovo Regolamento CONI.

Gli Enti sportivi affermano concordemente che l’operato del CONI sarebbe da considerarsi pienamente legittimo atteso che, in sede di valutazione della domanda di iscrizione del sig. - OMISSIS - , l’Ente ha applicato il Regolamento e i requisiti richiesti per la domiciliazione nella versione in vigore per l’anno 2022 (ovvero, per l’anno per il quale il ricorrente ha richiesto l’iscrizione). Né potrebbe predicarsi la contrarietà dell’art. 23 a norme gerarchicamente sovraordinate, in quanto è lo stesso D.M. 24 febbraio 2020 a demandare al CONI di specificare “le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione” .

Lo stesso è a dirsi dell’art. 25, comma 6, del Regolamento (come già, nella precedente versione del Regolamento del 14 maggio 2020, l’art. 23, comma 1), che precisa che gli agenti stabiliti, al ricorrere dei requisiti previsti dal Regolamento, possano eventualmente accedere alla domiciliazione per proseguire la propria attività.

In sostanza le citate previsioni del Regolamento non contrasterebbero affatto con il quadro normativo del D.M. 24 febbraio 2020, che, al contrario di quanto afferma il ricorrente, presuppone l’esistenza di “condizioni, termini, modalità” a cui subordinare l’accesso alla domiciliazione, senza prevedere alcuna appartenenza necessaria ed automatica a tale categoria degli agenti (ex) stabiliti privi di titolo abilitativo equipollente.

Aggiunge il CONI che, stante, in ogni caso, la carenza dei requisiti di cui all’art. 23, comunque la documentazione prodotta dal sig. - OMISSIS - , ai fini dell’effettiva prova del requisito di cui all’art. 19, comma 2, lett. b), non permetterebbe di verificare l’effettiva titolarità, in capo allo stesso sig. - OMISSIS - , (almeno) della maggioranza del capitale sociale della società - OMISSIS -  S.L.U.

- Sull’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.

5. – Il Collegio deve anzitutto procedere alla disamina dell’eccezione pregiudiziale di rito proposta dalle difese sia del CONI che della Federazione FIGC.

Affermano gli Enti sportivi che il ricorso avversario è inammissibile per carenza di interesse.

Il ricorrente chiede di annullare i provvedimenti per effetto dei quali è stata disposta, a far data dal 31 marzo 2022, la sua cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, nel quale il Sig. - OMISSIS -  aveva, poche settimane prima, ottenuto l’iscrizione con riserva con riferimento all’anno 2022.

L’iscrizione nella sezione domiciliati del predetto Registro nazionale ha durata pari a un anno solare ed è subordinata al continuativo possesso, per l’intera annualità di riferimento, dei requisiti di volta in volta prescritti dalla disciplina pro tempore vigente. Alla scadenza di ciascun anno i soggetti che intendano ottenere l’iscrizione anche per l’annualità successiva devono presentare una nuova richiesta e, dunque, attestare nuovamente il possesso dei requisiti richiesti per quella specifica annualità.

Affermano quindi CONI e FIGC che, alla luce del quadro normativo di riferimento, anche nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento di cancellazione del Sig. - OMISSIS -  dal Registro nazionale agenti sportivi per l’anno 2022, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire il bene della vita cui aspira con il presente ricorso (l’abilitazione all’esercizio in Italia della professione di agente sportivo in qualità di agente domiciliato), atteso che comunque egli dovrebbe avviare un nuovo procedimento di iscrizione.

5.1.- Ritiene il Collegio che l’eccezione sollevata può essere superata, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, nei termini che seguono.

- Sul primo motivo di ricorso.

6.- Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 59/2022, oggetto del presente giudizio, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le censure mosse dal Sig. - OMISSIS -  avverso la determinazione di cancellazione dal Registro nazionale agenti sportivi, per non avere il ricorrente tempestivamente impugnato il nuovo Regolamento CONI del 18 novembre 2021, che di tale determinazione costituisce atto presupposto.

Con la decisione impugnata (n. 59/2022), in via preliminare, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto “intempestivi” i vizi sollevati dal ricorrente avverso il “Regolamento CONI del 11.02.2022” affermando che, nella specie, sussisterebbe “un rapporto di presupposizione tra atti” e quindi che “la tardiva impugnazione dell’atto presupposto (….il Regolamento) rende inammissibile il ricorso proposto anche contro l’atto applicativo consequenziale ( il provvedimento di cancellazione)”.

Il Sig. - OMISSIS - , fino all’atto della cancellazione impugnata, pur essendo già entrato in vigore il Regolamento del 2022, era iscritto nell’elenco degli agenti domiciliati, come ammesso anche dal Collegio di Garanzia. Afferma quindi che la dedotta inammissibilità è illegittima ed erronea e viola i principi che sorreggono l’interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente era già iscritto nell’elenco degli agenti domiciliati. Aggiunge che il Regolamento CONI del 11.02.2022 è un atto contenente statuizioni di carattere generale e astratto, non idonee a produrre una immediata incisione nella sfera giuridica dei destinatari.

6.1.- Sul punto deduce che con la sentenza n. 4464/2020 il Consiglio di Stato ha chiarito che nel caso di regolamenti di “volizione –preliminare” (come il Regolamento C.O.N.I. degli Agenti Sportivi) le disposizioni in essi contenute non sono atti a ledere direttamente i soggetti destinatari, che non sono ancora identificabili al momento dell'emanazione del regolamento. In capo al ricorrente, pertanto, non incombeva un onere di impugnazione autonoma avverso il Regolamento C.O.N.I. degli Agenti Sportivi pubblicato il 11.02.2022.

6.2.- Afferma in senso opposto la difesa del CONI che l'attività della Commissione Agenti Sportivi, che adotta il provvedimento di cancellazione, è vincolata: il nuovo Regolamento CONI Agenti sportivi è immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente e, conseguentemente, doveva essere impugnato nei termini di legge.

Richiama quindi il Collegio di Garanzia nella decisione n.59/2022, ribadita nella successiva decisione n.63/2022, secondo cui il citato Regolamento , nell’indicare i requisiti per l’accesso alla professione, esprime precetti rispetto ai quali l’attività della Commissione Agenti Sportivi CONI si pone come priva di ogni discrezionalità ( “…Ne consegue che la lesione lamentata non possa essere attribuita al provvedimento della Commissione Agenti Sportivi CONI quanto, piuttosto, direttamente al precetto del Regolamento”.)

Sia il Regolamento Agenti sportivi CONI, che il regolamento FIGC Agenti sportivi del 27.04.2024 non sono stati impugnati tempestivamente dall’interessato, con conseguente inammissibilità dei vizi motivi prospettati dinanzi al giudice sportivo.

6.3.- La difesa della FIGC del pari richiama il rapporto di presupposizione corrente tra regolamenti e atto applicativo (cancellazione dal registro) e la natura vincolata di quest’ultimo. Sia il Regolamento FIGC Agenti sportivi che il regolamento CONI recano prescrizioni determinanti una lesione immediata, attuale e diretta di posizioni soggettive dei candidati.

6.4. – Il Collegio rileva che la disposizione regolamentare in parola, pur avendo carattere generale ed astratto, non poteva essere intesa come lesiva di posizioni soggettive del destinatario, in quanto avente effetto immediatamente escludente. L’onere di impugnazione non sorgeva con la pubblicazione del regolamento, non emergendo un concreto ed attuale interesse ad impugnare del Sig. - OMISSIS - , essendo questi all’epoca iscritto al registro agenti sportivi “domiciliati”, fino al contestato provvedimento di cancellazione del 31.05.2022.

Ne segue che il ricorso presentato il 30.06.2022 al giudice sportivo, assunto al R.G. 42/2022, risultava essere tempestivo rispetto alle norme regolamentari impugnate. Pertanto il giudice sportivo non poteva predicare l’improcedibilità del ricorso.

6.5. - La censura tuttavia è priva di interesse per il ricorrente e non ha rilievo ai fini della vicenda sostanziale, peraltro decisa funditus dal giudice sportivo con le pronunce qui contestate. Essa pertanto si palesa in questo giudizio priva di utilità per il ricorrente per le ragioni che seguono, che conducono alla reiezione complessiva nel merito del gravame.

7.- Nel merito della vicenda sempre nel primo motivo si censura la decisione del giudice sportivo n. 59/2022 laddove afferma che l’art. 25, comma 6, del Regolamento (come già, nella precedente versione del Regolamento del 14 maggio 2020, l’art. 23, comma 1), lungi dall’istituire una categoria differenziata di “agenti domiciliati” a cui appartengono di diritto gli “ex agenti stabiliti”, precisa che questi ultimi, al ricorrere dei requisiti previsti dal Regolamento, possono eventualmente accedere alla domiciliazione per proseguire la propria attività. Tale previsione, secondo il giudice sportivo, come, parallelamente, l’art. 26 comma 2 del Regolamento, non contrasta affatto con il quadro normativo del D.M. 24 febbraio 2020 in quanto al contrario di quanto afferma il ricorrente la disposizione presuppone anzi l’esistenza di “condizioni, termini, modalità” a cui subordinare l’accesso alla domiciliazione, senza prevedere alcuna appartenenza necessaria ed automatica alla categoria degli agenti (ex) stabiliti privi di titolo abilitativo equipollente.

7.1.- Ritiene il Collegio che la censura dedotta dal ricorrente non ha fondamento.

Come chiarito dal giudice sportivo, è legittimo il provvedimento di cancellazione in quanto esso si pone in armonia e coerenza col quadro regolamentare e normativo sovraordinato laddove ha correttamente negato la possibilità per il sig. - OMISSIS -  di avvalersi della domiciliazione per mancanza dei requisiti prescritti.

Infatti il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24.02.2020 stabilisce all’art. 12: “ L ’istituto della domiciliazione si applica anche ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che siano abilitati a operare in altro Stato membro dell’Unione europea ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Il Regolamento CONI prevede le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione.”

Il regolamento CONI disciplina quindi i requisiti della domiciliazione e pertanto non può affermarsi che la qualifica di agente sportivo domiciliato e l’iscrizione nel relativo elenco per i soggetti che beneficiano della normativa transitoria deve essere riconosciuta in assenza dei requisiti previsti dalla fonte secondaria all’art. 23, comma 1,nuovo Regolamento,pubblicato il 11.02.2022.

Deve allora essere chiarito che:

- l’art. 12 del D.M. del Ministro per le Politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020:

a- stabilisce che l’istituto della domiciliazione può trovare applicazione anche con riferimento ai cittadini italiani che siano abilitati a operare in un altro Stato membro dell’UE ma non abbiano superato prove equipollenti a quelle previste in Italia;

b- demanda specificamente al regolamento del CONI l’obbligo di specificare “le condizioni, le modalità e i termini della domiciliazione”;

c- agli agenti sportivi domiciliati si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto nonché il Regolamento CONI;

- l’art. 23, comma 1, del nuovo Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. (pubblicato il 11.02.2022) non può pertanto essere applicato solo ai nuovi richiedenti, ovvero a quelli già iscritti alla data del 31.12.2021 e che non erano “stabiliti” alla data del 14.05.2020;

- l’art. 25, comma 6 impugnato del nuovo Regolamento CONI deve essere applicato nel senso che gli agenti sportivi iscritti nel registro “stabiliti” a quella data (14.05.2020) possono essere considerati al pari degli iscritti all’elenco “domiciliati” che non avevano la precedente iscrizione;

- la nuova disciplina ha applicazione generale agli Agenti sportivi e non esclude dal suo ambito soggettivo ed oggettivo posizioni pregresse, quale può intendersi quella del ricorrente odierno.

In sostanza si deve ritenere che non è previsto un automatismo che regoli l’ottenimento della qualifica di “agente domiciliato”, occorrendo invece il riscontro delle “condizioni, modalità e termini” che il CONI è autorizzato a introdurre nell’esercizio della delega disposta dal citato D.M. 24 febbraio 2020.

In esecuzione delle modifiche normative introdotte con il richiamato D.M., il CONI ha approvato, con deliberazione n. 127 del 14 maggio 2020, una nuova versione del Regolamento Agenti Sportivi. In accordo con il quadro normativo sovraordinato, già in tale versione del Regolamento si prevedeva che la qualifica di “agente sportivo stabilito” afferisse a soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, e che per la domiciliazione occorresse essere residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno cinque anni nel Paese presso il cui elenco federale l’istante fosse registrato .

L’art. 1 c. 1 Regolamento CONI prevede:

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016, disciplina: a) i requisiti e le modalità di iscrizione al «Registro nazionale degli agenti sportivi», istituito presso il CONI; b) i requisiti necessari per lo svolgimento della «professione regolamentata» di «agente sportivo» in Italia; c) l’esercizio delle funzioni attribuite al CONI, nella qualità di autorità italiana incaricata di svolgere il riconoscimento professionale del titolo estero di agente sportivo, di «ente pubblico titolare», nonché di confederazione delle federazioni sportive nazionali, in materia di professione regolamentata di agente sportivo; d) la disciplina transitoria di adeguamento degli agenti sportivi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

La disposizione è coerente col quadro normativo sopraordinato e trova poi attuazione nella PARTE III, artt. 22 ss., dove l’art. 23 disciplina l’istituto della domiciliazione.

7.2.- In definitiva deve essere rilevato che il Regolamento Agenti Sportivi CONI – e conseguentemente il Regolamento FIGC Agenti Sportivi del 27 aprile 2024 - ha, conformemente al D.M. 24 febbraio 2020, stabilito nuovi criteri di generale applicazione in tema di domiciliazione, efficaci anche rispetto agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che vogliano accedere all’istituto della domiciliazione per proseguire la propria attività.

8.- Ancora col primo motivo il ricorrente sostiene che la decisione 59/2022 del giudice sportivo è illegittima perchè non ha considerato che da una visura camerale aggiornata e munita di traduzione italiana giurata della società “- OMISSIS -  - OMISSIS - S.L.U.”, con sede fin dalla sua costituzione in Barcellona (Spagna), si evince che la stessa è una “ditta individuale” con socio e amministratore “unico” il Sig. - OMISSIS - , che possiede direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L’art. 19, comma 2, lettera b) del Regolamento del 11.02.2022 prevede infatti che l’organizzazione dell’attività di agente sportivo in forma societaria è subordinata alla seguente condizione: “b) i soci agenti sportivi, iscritti nel Registro nazionale alle sezioni di cui all’art.3, comma 1,lett.a) e lett.b), devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;”.

8.1.- Il motivo proposto non è fondato, essendo il provvedimento in causa plurimotivato e attesa l’infondatezza complessiva del ricorso e dei motivi aggiunti. Nel merito comunque esso attiene ad un profilo organizzativo, successivo all’ iscrizione della persona fisica quale agente sportivo nel registro nazionale CONI. Pertanto non inficia i provvedimenti gravati che si fondano su profili sostanziali idonei a assicurarne la legittimità.

- Sul secondo motivo di ricorso.

9.- Il Sig. - OMISSIS -  afferma che la normativa transitoria di cui all’art. 25, comma 6 (impugnato dal ricorrente “se interpretato in modo avverso”) del nuovo Regolamento deve essere applicata nel senso che gli agenti sportivi iscritti nel registro “stabiliti” a quella data (14.05.2020) non possono essere considerati al pari degli iscritti all’elenco “domiciliati” che non avevano la precedente iscrizione; proprio il citato art. 25, comma 6, fa salvi i diritti acquisiti e le posizioni giuridiche acquisite e conseguenti all’avvento del nuovo D.P.C.M. del 24.02.2020.

L’odierno ricorrente ribadisce di essere stato iscritto regolarmente nel registro domiciliati fino al provvedimento di cancellazione e nel merito afferma:

- l’art. 25, comma 6 (norme transitorie) del Regolamento del 11.02.2022 è illegittimo e contrario al D.P.C.M. del 24.02.2020 se interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro “stabiliti” entro la data del 14.05.2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione;

- anche l’art. 26, comma 2, del Regolamento del 11.02.2022, nella parte in cui dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[...] per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21”, è illegittimo qualora si interpreti applicando le disposizioni del novellato art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti già iscritti al 14.05.2020, di cui all’art. 25, comma 6, che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa, così ottenendo regolarmente l’iscrizione nel registro agenti sportivi –Elenco domiciliati;

- l’impugnato provvedimento di cancellazione viola anche il principio di legalità non essendo possibile una interpretazione del nuovo Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. difforme rispetto al dettato del D.M. 24.02.2020, che impone la previsione di misure compensative ad eccezione dell’iscrizione nel registro degli agenti sportivi domiciliati per coloro che erano iscritti nel registro degli agenti sportivi stabiliti alla data del 14.05.2020, data di entrata in vigore del Regolamento Agenti Sportivi CONI approvato in data 14.05.2020.

Pertanto il ricorrente conclude che gli agenti sportivi iscritti alla sezione “stabiliti” del Registro Nazionale C.O.N.I. entro la data del 14.05.2020 sono iscritti nell’albo degli agenti “domiciliati” e sono una categoria diversa rispetto agli iscritti che non possedevano la precedente iscrizione per effetto del beneficio per l’accesso previsto dalla normativa transitoria.

9.1.- Il CONI replica che la corretta applicazione del principio del tempus regit actum ha determinato la soggezione dell’istanza di nuova iscrizione del sig. - OMISSIS -  alle norme del Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 18 novembre 2021, e quindi la conseguente adozione del provvedimento di cancellazione del ricorrente dal Registro Nazionale CONI Agenti Sportivi per mancanza dei requisiti prescritti per la domiciliazione.

9.2. - Ritiene il Collegio che la ricostruzione del ricorrente non ha fondamento alla luce del quadro normativo di settore, che si espone in sintesi.

L’esercizio in Italia dell’attività di agente sportivo presuppone:

(i) l’iscrizione presso il Registro federale degli agenti sportivi tenuto dalla Federazione sportiva professionistica presso la quale il soggetto intenda svolgere la propria attività;

(ii) una volta ottenuta l’iscrizione nel Registro federale, l’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI;

(iii) le predette iscrizioni nel Registro federale e in quello nazionale sono subordinate al superamento di una prova abilitativa, da ultimo disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018, articolata in una prova c.d. generale (organizzata dal CONI) ed in una prova c.d. speciale (organizzata dalle federazioni professionistiche).

In luogo del superamento di tale prova abilitativa – con norma intesa a garantire la libera circolazione di professionisti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea – il Regolamento Agenti Sportivi, all’articolo 4, j) ammette che possano essere iscritti nel Registro nazionale degli agenti sportivi anche soggetti che siano in possesso di “titolo unionale equipollente”, intendendosi per tale “il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese” (cfr. articolo 2, lett. j) del Regolamento).

La natura “equipollente” della prova superata dall’agente sportivo abilitato in un diverso Stato membro dell’UE è determinata sulla base di una apposita “Tabella di equipollenza” predisposta dal CONI. Nel caso in cui tale requisito qualitativo sussista, l’agente sportivo otterrà l’iscrizione nel Registro nazionale nell’apposita sezione dedicata agli “agenti stabiliti”. In caso contrario, il soggetto in possesso di un titolo abilitativo straniero “non equipollente” potrà comunque ottenere l’iscrizione nel registro, ma nella sezione “agenti domiciliati”, previo riconoscimento dei requisiti richiesti ivi inclusa, a seguito delle novelle introdotte dal Regolamento Agenti Sportivi del 18 novembre 2021, la residenza da almeno un anno nello Stato nel quale si è ottenuta l’abilitazione.

In ogni caso, l’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi ha durata annuale.

Se nel corso dell’annualità per la quale è stata ottenuta l’iscrizione sopraggiungano cause che, determinando la perdita dei requisiti prescritti dal Regolamento per l’esercizio dell’attività, il CONI dovrà procedere alla cancellazione del soggetto dal Registro per il venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 ( art. 7, comma 1, lett. d) Regolamento CONI).

10.- Il quadro normativo esposto evidenzia l’infondatezza della tesi complessiva dedotta nel ricorso.

In sintesi, l’autorizzazione all’esercizio, in Italia, della professione di agente sportivo è subordinata al perfezionamento di una fattispecie complessa che, oltre al possesso di un titolo abilitativo, richiede altresì l’iscrizione annuale negli appositi Registri, federale e nazionale.

L’iscrizione nel Registro nazionale è subordinata al possesso di determinati requisiti, che devono permanere per tutta la durata del periodo di iscrizione (i.e. un anno solare, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del Regolamento).

E’ nel contesto della riforma della prova abilitativa nazionale intervenuta con DPCM 2018, di attuazione delle previsioni di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alla luce delle previsioni contenute nel D.M. del 24 febbraio 2020 che devono essere inquadrate le novelle apportate al Regolamento CONI ( Delibera Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020, e Delibera n. 385 del 18 novembre 2021).

11.- Ritiene il Collegio che le considerazioni esposte evidenziano che alcuna posizione consolidata deve ritenersi acquisita dal sig. - OMISSIS - , la cui iscrizione non risulta più coerente con le nuove disposizioni regolamentari citate. Trattasi, come afferma la difesa degli Enti sportivi, di modifiche e integrazioni orientate a evitare condotte elusive della necessità di superamento dell’esame abilitativo previsto in Italia e per acquisire il titolo abilitativo in un diverso Stato membro – con modalità semplificate rispetto a quelle fissate dalla disciplina nazionale –in mancanza di qualsivoglia legame o rapporto con tale Stato membro, senza alcuna valida ragione per ottenere il titolo abilitativo in un luogo diverso dall’Italia.

- Sul terzo motivo di ricorso.

12.- Col terzo motivo di ricorso si richiede l’annullamento del nuovo Regolamento o, quantomeno, della parte in cui all’art. 23, comma 1 impone il requisito della residenza da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano), in quanto in asserito contrasto con le norme europee in materia di libertà di circolazione delle persone e dei servizi negli Stati Membri dell’Unione europea.

La menzionata norma regolamentare, infatti, violerebbe:

a) il Regolamento U.E. 2018/302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.02.2022, recante misure “[...] volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)”; il novellato art. 23, comma 1, del Regolamento del 11.02.2022 discrimina i destinatari degli aventi diritto alla iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti sportivi sulla base del luogo di residenza;

b) la libera circolazione dei servizi nell’U.E. ex artt. 56, 57, 59,60,61 T.F.U.E. e, dunque, il divieto di discriminazione del prestatore di un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito, in quanto il citato art. 23, comma 1, viola apertamente il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità Europea;

c) la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea ex artt. 45, 49, 56 e 63 del T.F.U.E. impedendo a tutti gli agenti residenti nella “area Schengen” di operare nel territorio nazionale italiano.

12.1.- Il CONI sottolinea che, al contrario, l’art. 23 del Regolamento sia pienamente in linea con l’obiettivo di facilitare la libera prestazione di servizi e la circolazione dei lavoratori tra Stati membri dell’Unione europea.

Afferma l’Ente sportivo: i) la domiciliazione è un’estrinsecazione della libera prestazione di servizi; ii) non richiede il riconoscimento delle qualifiche professionali per poter svolgere una prestazione professionale occasionale in uno Stato diverso da quello in cui si è stabiliti; iii) è coerente con la normativa europea verificare l’effettivo stabilimento del professionista nello Stato di origine per poter accedere alle facoltà protette dalla libera prestazione dei servizi e, quindi, dalla domiciliazione; iv) proprio a tale fine, viene verificata, tramite il requisito della residenza di cui all’art. 23 del Regolamento, la sussistenza di un reale legame con lo Stato di provenienza; v) il Regolamento non pone limitazioni o discriminazioni basate sulla residenza nel senso vietato dalla normativa europea.

12.2.- Ritiene il Collegio che la censura proposta dal ricorrente non ha fondamento.

E’ infatti da condividere la difesa del CONI laddove sottolinea che il regime della domiciliazione lungi dal costituire deroga ai principi europei ne è espressione coerente, introducendo anzi una regola che agevola il professionista. Risulta legittima la regola secondo cui un cittadino italiano o non italiano, stabilito in Italia, abilitato in uno Stato membro diverso dall’Italia, deve ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale con gli strumenti previsti dall’ordinamento interno.

Entro tali limiti la libertà di stabilimento è garantita e non risulta conculcata dalle norme in esame, che si palesano volte ad assicurare competenza e professionalità dell’Agente sportivo a fronte di un lavoro complesso che incide talora su interessi economici rilevanti e sulle carriere di professionisti dello sport.

- Sui motivi aggiunti.

13. - Con motivi aggiunti il Sig. - OMISSIS -  reitera le censure avanzate dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi sarebbe frutto della illegittima applicazione retroattiva delle norme del Regolamento ad un procedimento concluso prima della sua entrata in vigore, in spregio al principio generale del c.d. “tempus regit actum” ed in contrasto con la certezza del diritto al cui presidio è posto l’art. 11 delle preleggi del codice civile.

Afferma il ricorrente che:

- la decisione, sul punto, è illegittima per violazione del principio della certezza del diritto;

- sussiste una violazione dell’art. 11 delle “Preleggi” e dei principi espressi dalla Corte di Giustizia (Sentenza del 22.10.1997) che ha dato rilevanza al profilo soggettivo dell’affidamento e della diligenza dell’operatore economico nella valutazione delle circostanze che determinano l’affidamento;

- in assenza del principio di prevedibilità non poteva imporsi ora per allora una norma che rendesse non proseguibile l’attività professionale per il possesso di nuovi requisiti soggettivi non vigenti nel pregresso;

- il Regolamento degli Agenti Sportivi CONI pubblicato il 11.02.2022, segnatamente l’art. 23, comma 1, non può essere applicato in modo retroattivo alla posizione del Sig. - OMISSIS -  in quanto si sostanzia in un complesso di norme a suo svantaggio.

Il ricorrente ritiene quindi che l’atto amministrativo può avere “effetti retroattivi” solo ed esclusivamente in alcune ipotesi: a) per espressa previsione di legge, ben potendo la legge, salvo che in materia penale (art. 25, comma 2, cost.), disporre anche per il passato; b) essenza dell’atto (annullamento di una precedente statuizione); c) doverosità ( ottemperanza a pronunce amministrative o giurisdizionali); d) vantaggio per l’interessato.

13.1.- Il Collegio di Garanzia dello Sport ha rigettato il motivo di ricorso avente ad oggetto l’applicazione asseritamente retroattiva del Regolamento CONI del 2022, affermando che nel caso di specie sussiste la corretta applicazione del principio del tempus regit actum, che ha determinato la soggezione dell’istanza di nuova iscrizione del sig. - OMISSIS -  alle norme del Regolamento della Giunta Nazionale CONI del 18 novembre 2021 e la conseguente cancellazione dal Registro Nazionale CONI Agenti Sportivi per mancanza dei requisiti prescritti per la domiciliazione.

13.2.- Ritiene il Tribunale che i motivi aggiunti non possono essere accolti.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, nella fattispecie non sussiste una applicazione retroattiva di ius superveniens rispetto ad una iscrizione già perfezionata in aderenza ai principi che sorreggono la successione di norme nel tempo. La Commissione Agenti Sportivi ha contemperato, tramite l’iscrizione “con ampia riserva”, l’esigenza del ricorrente di continuare a svolgere medio tempore la propria attività professionale con la necessità di applicare correttamente le disposizioni del Regolamento approvato il 18 novembre 2021.

In particolare, si osserva che:

(i)la domanda di iscrizione del Sig. - OMISSIS -  è stata presentata in data 4 gennaio 2022, e, quindi, successivamente all’adozione del Regolamento da parte della Giunta Nazionale CONI con Delibera del 18 novembre 2021;

(ii) nel caso di atti regolamentari del CONI, quale quello di cui si discute, la legge n. 138/1992 prevede un procedimento complesso articolato in più fasi, in cui –a seguito dell’approvazione da parte del CONI –l’atto in questione è sottoposto al controllo esterno dell’Autorità di Vigilanza governativa (la Presidenza del Consiglio dei Ministri);

(iii) nelle more del controllo in data 12 gennaio 2022 il CONI ha comunicato al Sig. - OMISSIS -  la sua avvenuta iscrizione nel Registro nazionale con riserva, in funzione degli ulteriori accertamenti istruttori necessari alla luce dei nuovi requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione domiciliati a partire dall’annualità 2022, per cui il Sig. - OMISSIS -  ha presentato domanda di iscrizione ex novo nel Registro nazionale.

Nella circostanza non vi è stata applicazione retroattiva del regolamento CONI in quanto la novella posta dalla norma regolamentare ha ricevuto applicazione pro futuro nel caso concreto, non essendovi una posizione acquisita e consolidata nel tempo del sig. - OMISSIS - , tale da porsi quale ostacolo al pieno dispiegarsi dello ius superveniens sotto forma di nuovo regolamento degli Agenti sportivi.

L’iscrizione del ricorrente nel Registro nazionale per l’anno 2022 con riserva non è stata tale da far maturare un legittimo affidamento dell’interessato circa il buon esito del procedimento. L’iscrizione con riserva è stata una decisione favorevole al ricorrente, necessaria per coordinare lo svolgimento del procedimento di iscrizione con le modifiche regolamentari non ancora esecutive, che gli ha consentito di continuare a svolgere temporaneamente la sua attività sulla base di tale decisione.

14. Conclusivamente il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, va respinto nella parte impugnatoria, attesa la carenza di interesse in ordine alla prima censura pur fondata in linea di principio, in quanto le pretese del ricorrente sono sostanzialmente infondate nel merito.

- Sulla domanda risarcitoria.

15.- Il ricorrente lamenta infine il danno patrimoniale conseguente alla mancata conclusione dei contratti di mandato in corso con le revoche effettuate da alcuni calciatori per importi sia fissi, sia provvigionali sulla scorta delle percentuali concordate negli accordi stessi. Afferma che una eventuale iscrizione del ricorrente nel registro dei domiciliati avrebbe consentito di svolgere la sua attività durante la fase del calcio mercato nel periodo dal 01/07/2022 al 01/09/2022. Per quanto riguarda la perdita di chance precisa che tutto il periodo di calcio mercato, in cui egli avrebbe potuto operare e concludere affari, è trascorso infruttuosamente stante l’illegittima cancellazione dall’Albo dei domiciliati.

16.- La reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria, atteso che non si rinviene alcuna illegittimità nella complessiva azione svolta dalla FIGC e dal CONI nella vicenda in esame, mancando pertanto un presupposto essenziale della tutela risarcitoria per equivalente. Non può essere inoltre ravvisata colpa grave delle Amministrazioni resistenti, alla luce della evidente complessità del quadro normativo di settore.

Difettano in definitiva nel caso gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale delle Amministrazioni, sia sul piano dell’elemento soggettivo che su quello dell’elemento oggettivo.

17.- Le spese di giudizio, attesa la peculiarità e particolare complessità della vicenda anche sul piano dell’interpretazione del quadro normativo, sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Francesco Vergine, Referendario, Estensore

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