T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 03/12/2024 N. 21771

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 03/12/2024 N.  21771

Pubblicato il 03/12/2024

N. 21771/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10037/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10037 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato - OMISSIS - , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Natale Carbone in Roma, via Germanico, n. 172;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15; Federazione Italiana Dama - Fid, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Danila Iacovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il risarcimento dei danni

subiti e subendi in conseguenza della decisione n. -OMISSIS- resa dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni unite in data 3/05/2018, nonchè dei provvedimenti resi dagli organi di giustizia federali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Dama - Fid e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno contenzioso trae origine da un’articolata controversia svoltasi dinanzi agli organi della giustizia sportiva, di cui di seguito si descrivono le tappe fondamentali:

- con nota n. -OMISSIS-, la Procura Federale della Federazione Italiana Dama (“FID”) ha contestato al sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, tesserato con la Federazione, di aver violato l’account associato al canale youtube FID, precisando che era stata cambiata la password, che era stato rimosso l’indirizzo e-mail per il recupero della stessa e che il canale youtube era stato svuotato dei suoi contenuti. Con atto del 30 dicembre 2016 (prot. n. -OMISSIS-), la Procura Federale ha, dunque, deferito il sig.-OMISSIS- con riferimento all’accesso e all’utilizzo abusivo dell’account associato al canale youtube FID;

- con successivo atto del 10 aprile 2017 (prot. n. -OMISSIS-), la Procura Federale FID ha deferito nuovamente il ricorrente al Tribunale Federale per avere pronunciato frasi lesive nei confronti della Federazione, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati;

- con decisione del 25 luglio 2017, pubblicata il giorno successivo, il Tribunale Federale, riuniti i due procedimenti disciplinari, ha sanzionato il ricorrente con la radiazione immediata dalla FID, in quanto ritenuto responsabile delle violazioni contestate con i due atti di deferimento;

- in data 4 agosto 2017, il sig.-OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale Federale davanti alla Corte d’Appello Federale, con reclamo sottoscritto personalmente;

- con decisione resa il 10 ottobre 2017, pubblicata il giorno successivo, la Corte d’Appello Federale ha dichiarato il reclamo inammissibile, per essere stato proposto dal sig.-OMISSIS- senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’art. 30, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina della FID (“RGD”). Per effetto della pronuncia resa sulla questione pregiudiziale, la Corte d’Appello Federale ha ritenuto precluso l’esame della richiesta del Procuratore Federale, formulata per la prima volta all’udienza del 30 giugno 2017, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del RGD, a causa del mancato rispetto da parte della FID del termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, previsto per l’adozione della pronuncia di primo grado;

- la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha impugnato la decisione della Corte d’Appello Federale davanti al Collegio di Garanzia dello Sport;

- con decisione n. -OMISSIS-, il Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Quarta, ha rimesso la questione di massima, ai sensi dell’art. 56 Codice di Giustizia Sportiva, alle Sezioni Unite del medesimo Collegio;

- con decisione n. -OMISSIS- il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha accolto il ricorso della Procura Generale, precisandone la non natura impugnatoria, in ragione della mancanza di soccombenza formale della Procura nel giudizio endofederale e della contestuale mancata tempestiva proposizione del ricorso da parte del Sig.-OMISSIS-, soccombente nel giudizio endofederale; ha affermato che poteva farsi riferimento a quanto prescritto dall’art. 363 c.p.c., adottando una pronuncia nell’interesse dell’ordinamento sportivo; ha ritenuto che il giudizio disciplinare condotto nei confronti del signor-OMISSIS- doveva essere dichiarato estinto (già) dal Tribunale Federale; ha ravvisato una carenza di motivazione della decisione federale di primo grado in relazione alla gravità della sanzione inflitta al ricorrente per le violazioni accertate; ha segnalato alla FID l’opportunità di valutare l’adozione di possibili misure volte a rimuovere gli effetti della radiazione irrogata al sig.-OMISSIS-;

- nella seduta del 24 novembre 2018, il Consiglio federale della FID ha preso atto, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto FID e dell’art. 61 del Regolamento Organico, “che non sussistono i termini né i tempi per poter prendere in esame la segnalazione”;

- avverso la citata delibera del 24 novembre 2018 del Consiglio federale della FID il ricorrente non ha proposto gravame dinanzi agli organi della giustizia sportiva.

2. Con l’odierno ricorso il sig.-OMISSIS- ha agito contro il CONI e contro la FID per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla citata decisione n. -OMISSIS- delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la quale “nonostante l’accertata illegittimità della decisione resa dal Tribunale Federale, prot. n.-OMISSIS-, dispositiva della radiazione dalla F.I.D. in danno dell’odierno ricorrente, e del successivo provvedimento reso dalla Corte Federale d’Appello in data 10/10/2017, pubblicato il giorno seguente, con il quale veniva confermata integralmente la decisione di primo grado – non ha di fatto annullato i predetti provvedimenti illegittimi”, nonché, quali atti presupposti, “della decisione resa dal Tribunale Federale, prot. n.-OMISSIS-, e del successivo provvedimento reso dalla Corte Federale d’Appello in data 10/10/2017, prot. n. -OMISSIS-, pubblicato in data 11/10/2017, provvedimenti già dichiarati illegittimi con decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia”.

3. Avverso i gravati provvedimenti il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

I) Illegittimità della decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, e art. 49, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. Violazione artt. 2, 3, 13, 111 Cost. Illogicità e contraddittorietà della motivazione stessa. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza.

II) Sulla illegittimità – gia’ accertata con sent. n. -OMISSIS- s.u. del Collegio di Garanzia – dei provvedimenti resi dagli organi di giustizia f.i.d.: sent. trib. federale prot. n.-OMISSIS-, sent. corte federale d’appello prot. n. -OMISSIS- del 10/10/2017. Violazione art. 24, comma 4, art. 35, comma 1, art. 41 e art. 49, comma 2, del regolamento di giustizia f.i.d. omessa e/o insufficiente motivazione della decisione di primo grado federale.

4. Si è costituito il CONI per resistere al ricorso, eccependo la legittimità delle decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva e federale, nonché l’insussistenza della responsabilità del CONI e dei danni asseritamente subiti dal ricorrente, per carenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. e per concorso del fatto colposo del ricorrente nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.

5. Si è costituita in giudizio anche la FID, eccependo a sua volta l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso nel merito.

6. In vista dell’udienza di merito le parti del giudizio si sono scambiate memorie e repliche ex art. 73 cod. proc. amm.

7. All’udienza pubblica del 12 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato e va respinto.

8.1 Va premesso che il risarcimento dei danni invocato dal ricorrente presuppone l’accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente onere in capo al danneggiato di provare la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito e con l’avvertenza che, nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che “non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, ove l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità” (Cons. St., sez. IV, n. 3464/2016 e, più di recente, Tar Lazio, sez. I ter, sentenze nn. 19014/2024 e 17711/2023).

8.2 Venendo al caso all’esame, dell’illecito aquiliano difetta prima di tutto – secondo questo Collegio – l’elemento oggettivo della illegittimità dei provvedimenti gravati.

Con riguardo alla delibera n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni unite, dal contenuto sostanzialmente favorevole all’odierno ricorrente, ritiene il Collegio che fosse precluso all’organo di giustizia sportiva l’annullamento dei provvedimenti federali. Il ricorso al Collegio avverso la pronuncia della Corte federale d’appello, in mancanza di un rituale ricorso da parte del sig.-OMISSIS-, soccombente nel giudizio federale, è stato infatti proposto dalla Procura Generale del CONI, non soccombente, ai sensi ex artt. 12 bis Statuto del Coni e 54, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva del Coni, nei limiti (possibili) del ricorso “nell’interesse dell’ordinamento sportivo”; ciò al fine di ottenere dall’organo di ultimo istanza della giustizia sportiva, in analogia con l’art. 363 c.p.c., l’enunciazione di principi di diritto ai quali i giudici federali dovranno attenersi nel futuro.

La mancata proposizione del ricorso nei termini di legge da parte del sig.-OMISSIS-, soccombente nel giudizio federale, non rendeva, infatti, possibile per il Collegio di Garanzia pronunciarsi con un giudizio con effetto cassatorio sulla pronuncia della Corte federale d’appello.

E’peraltro da escludere, come evidenzia correttamente il CONI, che la Procura Federale potesse essere qualificata come parte sostanzialmente soccombente nel giudizio endofederale in ragione del fatto che quest’ultima avesse richiesto di dichiarare alla Corte di Appello Federale l’estinzione del procedimento disciplinare. L’esame di tale eccezione, sollevata dalla Procura Federale per la prima volta all’udienza del 30 settembre 2017 innanzi alla Corte di Appello Federale, è stato infatti precluso dall’inammissibilità del reclamo proposto dal sig.-OMISSIS- per mancanza originaria della sottoscrizione del ricorso da questi proposto da parte di un difensore munito di procura, così come invece previsto dall’art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FID e dall’art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

La costituzione personale del sig.-OMISSIS- nel giudizio d’appello senza l’assistenza di un procuratore è stata infatti considerata dalla Corte d’appello federale – e confermato dal Collegio di Garanzia - tamquam non esset, con la conseguenza che la preliminare declaratoria di inammissibilità del gravame come proposto dall’appellante ha precluso di poter esaminare la domanda formulata dal Procuratore Federale nel corso dell’udienza, e ha comportato il passaggio in giudicato della pronuncia federale di primo grado.

In tal senso, la decisione del Collegio di Garanzia a Sezioni unite risulta esente da vizi, in quanto coerente con i principi e con le norme generali del processo civile, i quali svolgono funzione integrativa della normativa sportiva, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS. Con la decisione n. -OMISSIS-, pertanto, il Collegio di Garanzia ha attribuito al ricorso della Procura Generale l’unica funzione ammissibile nel caso di specie, ossia quella nomofilattica, senza incidere sul caso concreto così come previsto dall’art. 363, comma 4, c.p.c., secondo cui “la pronuncia della corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito”.

D’altra parte, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, il sig.-OMISSIS- si è limitato a depositare, oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata e senza alcuna istanza di rimessione in termini, una “memoria di costituzione” che, come rilevato dalla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport e sottolineato in seguito dalle Sezioni Unite, “non può valere a dispiegare gli effetti né del ricorso principale né del ricorso incidentale, rispettivamente disciplinati dai commi 1 e 5 dell’art. 59 del CGS CONI”.

La legittimità della decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport esclude la possibilità di configurare alcun tipo di illecito ascrivibile al CONI.

8.3 E’, altresì, da escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano in capo al Collegio di Garanzia, considerato che con la pronuncia gravata quest’ultimo ha rivolto alla FID l’invito di valutare l’adozione di possibili misure volte a rimuovere gli effetti della radiazione del ricorrente dalla Federazione, invito che la FID ha disatteso esplicitamente con la determinazione assunta dal proprio Consiglio federale il 24 novembre 2018, rimasta inoppugnata.

8.4 Quanto sopra è rilevante anche rispetto all’insussistenza del nesso di causalità tra la gravata decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia e i lamentati danni di cui il ricorrente chiede il risarcimento.

9. Parimenti inammissibili e infondate sono le censure di cui al secondo motivo di ricorso, col quale il sig.-OMISSIS- ha contestato la legittimità dei provvedimenti adottati dagli organi di giustizia federale.

9.1 In proposito va considerato che, con riguardo alla sentenza di primo grado resa dal Tribunale federale, l’odierno ricorrente si è irritualmente costituito in sede di appello, da cui il passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Come precisato dalla Corte d’appello, “la costituzione personale in giudizio della parte, senza l’assistenza di un procuratore, va considerata tamquam non esset e, pertanto il ricorso così come proposto è chiaramente inammissibile con ogni conseguente effetto anche sull’impugnata sentenza del Tribunale di primo grado”.

9.2 Dinanzi al Collegio di Garanzia, il sig.-OMISSIS- – come già evidenziato con riguardo al primo motivo di ricorso - ha poi depositato solo una “memoria di costituzione”, che – come rilevato dall’organo di giustizia sportiva del CONI - non poteva “valere a spiegare gli effetti né del ricorso principale né del ricorso incidentale, rispettivamente disciplinati dai commi 1 e 5 dell’art. 59 del CGS CONI”, essendo stato presentato “ben oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione [della decisione] impugnata”, e tale dunque da assumere valore di mero atto defensionale.

9.3 Si aggiunga poi che il ricorrente ha prestato acquiescenza alla determinazione del Consiglio federale della FID, adottata nella seduta del 24 novembre 2018, di non dar seguito all’invito del Collegio di Garanzia di procedere alla revisione della sanzione irrogata, non avendo il sig.-OMISSIS- proposto gravame innanzi ai competenti organi della giustizia sportiva.

Decorso il quinquennio prescritto dalla normativa della FID, il ricorrente non ha neppure presentato alcuna istanza di richiesta di grazia, pur avendone facoltà, come precisato nella citata delibera FID del novembre 2018 e ricordato nella comunicazione inviata dalla FID al ricorrente del 2021.

9.4 Per tutte le esposte ragioni, nessuna responsabilità è ascrivibile alla FID, né può configurarsi alcun nesso causale tra i danni asseritamente subiti dal sig.-OMISSIS- e il comportamento della Federazione.

Da tali considerazioni discende, anche rispetto alla FID, l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito civile di cui all’art. 2043 c.c., necessaria per accedere alla tutela risarcitoria invocata.

10. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, la domanda risarcitoria avanzata col ricorso deve essere respinta, attesa l’insussistenza – tanto con riguardo al CONI quanto con riguardo alla FID - degli elementi costitutivi dell’illecito civile; si può dunque soprassedere dall’esame delle singole voci di danno di cui il ricorrente ha chiesto il ristoro.

11. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate.

12. Con riguardo all’istanza di liquidazione della parcella depositata in data 8 novembre 2024 dall’Avv. - OMISSIS - , rileva il Collegio che la stessa non è corredata dall’intera documentazione attestante la persistenza continuativa delle condizioni reddituali a sostegno del diritto al patrocinio a spese dello Stato in capo al ricorrente.

In proposito, considerato:

- che l’art.79 del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l’istanza di gratuito patrocinio contenga, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art.76 nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

- che questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – ai sensi dell’art. 127, comma 4 del d.P.R. n. 115 del 2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità e preso atto del fatto che le condizioni reddituali di interesse sono: A) ex art.76 c.1 cit., quelle risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi (ai fini dell'imposta personale sul reddito) – e cioè quelle risultanti dalla dichiarazione relativa all’anno precedente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; B) ex art. 79 c.1, lett. d), “fino a che il processo non sia definito” (e cioè fino all’anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso: v. anche art. 136 c.1), le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente. Pertanto, nel caso di specie, in cui il processo si è avviato nel 2018 e concluso nel 2024, le condizioni reddituali di interesse sono quelle relative agli anni 2018-2024;

- che va quindi disposto il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000, e debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché delle eventuali copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002), è stato negli anni di riferimento non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, sopra richiamate, fino alla sentenza che ha definito il giudizio innanzi a questa giurisdizione, in tal modo integrando la documentazione parziale (riferita agli anni d’imposta 2017 e 2018) già depositata in atti;

- che vanno quindi assegnati al difensore istante sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per adempiere al suddetto incombente,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

In relazione all’istanza di liquidazione della parcella, assegna all’istante il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per soddisfare l’incombente istruttorio di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore, la camera di consiglio del 25 marzo 2025.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

 

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