T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/03/2024 N. 4636
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/03/2024 N. 4636
Pubblicato il 07/03/2024
N. 04636/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16257/2023 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16257 del 2023, proposto da Soc. Sport Race S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Sara Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Antonio Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
contro
Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituito in giudizio; Federazione Italiana di Atletica Leggera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituita in giudizio;
nei confronti
Coni, non costituiti in giudizio;
declaratoria di illegittimità dell'inevaso riscontro alla richiesta di accesso della Soc. Sport Race trasmessa via pec in data 11.10.2023 alla Federazione intimata ed avente ad oggetto “qualsiasi atto, documento e/o informazione tramite i quali la Federazione di Atletica Leggera possa dare conto dei criteri oggettivi e trasparenti adottati in relazione alle modalità di accesso all'impianto Stadio “Paolo Rosi” da parte delle associazioni sportive, sicchè ottemperare all'ammonimento del concessionario”, nei termini enucleati nella prodromica istanza ostensiva e annullamento di eventuali atti (non cogniti) con i quali sia stata negata la pretensione ostensiva (e informativa) in parola, nonché di ogni altro relativo atto presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorchè anch'essi non conosciuti) e conseguente declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a quanto oggetto della richiesta, nei termini e nei modi ritenuti di ragione nonche', per l'effetto, ordinare l'esibizione dei relativi documenti e/o di rendere le informazioni di specie entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le modalità ed incombenze suppletive, anche con apposita nomina, fin d'ora, di Commissario ad acta, all'uopo incaricato e con espressa riserva di azione risarcitoria e/o indennitaria da esperire ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e della Federazione Italiana di Atletica Leggera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Sport Race SSD a r.l. inviava alla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) una prima richiesta di accesso agli atti datata 21.9.2022, nella quale chiedeva di utilizzare anche un altro impianto in gestione della Federazione ed esattamente quello denominato Paolo Rosi (in località Acquacetosa a Roma) e chiedeva, altresì, di conoscere, sia il titolo giuridico in virtù del quale la Fidal gestiva l’impianto, sia i titoli giuridici in base ai quali le società che usavano l’impianto erano legittimate a farlo.
2. La Fidal, a mezzo del proprio legale, con una nota trasmessa il 18.10.2022, negava l’accesso ed evidenziava che la ricorrente aveva già in utilizzo altro impianto (“Stadio della Farnesina”) e che nell’assegnazione dei vari siti era stato seguito un “criterio di storicità”, onde facilitare l’attività delle varie associazioni.
3. Dopo che la ricorrente otteneva in data 28.11.2022 da Roma Capitale la convenzione stipulata da quest’ultimo ente con la Fidal per lo stadio “Paolo Rosi”, venivano inviate più diffide alla Federazione (datate 28.11.2022, 30.1.2023 e 20.7.2023), in cui la ricorrente eccepiva come non si stesse rispettando quanto previsto dalla convenzione e, pertanto, veniva chiesto il ripristino della legalità, riservandosi in merito successive azioni legali.
4. Con istanza di accesso dell’11.10.2023, avanzata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90 e art. 5 D. Lgs. n. 33/2013, la ricorrente, dopo aver ripercorso cronologicamente la vicenda, chiedeva di “ottenere copia di qualsiasi atto, documento o informazione tramite i quali la Federazione di atletica leggera possa dare conto dei criteri oggettivi e trasparenti adottati in relazione alle modalità di accesso all’impianto stadio Paolo Rosi da parte delle associazioni sportive”. All’istanza non seguiva alcuna riposta della Fidal, donde l’attuale ricorso.
5. Si costituivano in giudizio la Fidal e Roma Capitale.
6. All’udienza del 13.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente deve essere analizzata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Fidal.
In sintesi, è stato rilevato che la richiesta di accesso dell’11.10.2023 costituirebbe un’inammissibile reiterazione dell’istanza già avanzata precedentemente, che, quindi, non sarebbe stata impugnata nel termine previsto dall’art. 116 co. 1 CPA.
L’eccezione non si ritiene fondata per più ragioni.
Innanzitutto, perché, per indirizzo costante, si considera ammissibile la reiterazione di un’istanza di accesso già respinta in precedenza qualora la stessa si fondi su fatti o elementi nuovi, sopravvenuti o meno (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2022, n. 7999; ed altre). Ebbene, nel caso specifico, l’istanza di accesso successiva è dipesa anche da quanto appreso a seguito della comunicazione della convenzione da parte di Roma Capitale.
Inoltre, aspetto di per sé determinante, perché nell’istanza dell’11.10.2023 l’accesso aveva ad oggetto documenti diversi da quelli chiesti nel 2022, poiché la ricorrente non voleva più che le venissero dati in copia il titolo con cui la Fidal gestiva l’impianto, né quelli con cui era stato garantito l’uso ad altre associazioni, bensì, come accennato, voleva venire a conoscenza di qualsiasi atto, documento o informazione tramite i quali la Federazione di atletica leggera potesse dare conto dei criteri oggettivi e trasparenti adottati in relazione alle modalità di accesso all’impianto stadio Paolo Rosi da parte delle associazioni sportive. Detto altrimenti, la Sport Race SSD a r.l. voleva venire in possesso dei criteri con i quali la Fidal aveva deciso di assegnare i vari impianti da lei gestiti ad un’associazione piuttosto che ad altra.
8. Superata l’eccezione in rito, passando al merito il ricorso è infondato.
In effetti, deve, in primo luogo, evidenziarsi, come peraltro sottolineato dalla stessa ricorrente nella propria istanza di accesso dell’11.10.2023 (cfr. p. 6), che già da gennaio del 2023, a seguito di un incontro avuto con rappresenti della Fidal (incontro di cui viene dato ampiamente atto anche da parte dell’amministrazione resistente nella memoria in atti), la Sport Race SSD a r.l. era venuta a conoscenza che non esiste alcun atto formale della Federazione volto a stabilire dei criteri per disciplinare l’uso degli impianti tra le varie associazioni.
Già questo primo elemento, conduce ad escludere l’accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, poiché la normativa citata impedisce non solo un controllo “generalizzato” sull’attività della P.A. (tanto è vero che l’accesso deve riguardare uno o più documenti “specificamente” indicati nell’istanza di accesso), ma, ai sensi dell’art. 22 lett. d) l. 241/1990, prevede che esso abbia ad “oggetto” un documento di cui la P.A. è già in possesso.
In secondo luogo, anche volendo fare applicazione dell’art. 5 D. Lgs. 33/2013 (che fa riferimento pure alle “informazioni” in possesso dell’amministrazione, dunque non necessariamente a documenti già formati), c’è da considerare che sin dal diniego del 18.10.2022 (cioè dal diniego relativo alla prima istanza di accesso formulata il 22.9.2022) la Federazione aveva chiarito che nell’assegnazione dei vari siti era stato sempre seguito un “criterio di storicità”, onde facilitare l’attività delle varie associazioni presenti sul territorio (“è stato già più volte spiegato alla società istante, per le vie brevi, che la Fidal sta perseguendo un criterio di storicità che ha visto, nel tempo, alcune società sportive svolgere le proprie attività in alcuni siti e permettendo, quindi, sin dove possibile, la continuazione delle attività sportive”).
Pertanto, sotto questo profilo, all’istanza di accesso dell’11.10.2023, di fatto era già stata data risposta col diniego del 18.10.2022, senza dimenticare, come sottolineato dalla Federazione, i diversi incontri avuti con la ricorrente e con le altre associazioni, ad esempio il 30.3.2023, dove si è sempre ribadito l’uso del criterio anzidetto, che, come sottolineato dalla Fidal, è lo stesso che da anni consente alla Sport Race SSD a r.l. di usare l’impianto della Farnesina. In sintesi, non vi è nessuna discovery da fare, in quanto i criteri di come vengono assegnati gli spazi sono noti alla ricorrente e, ugualmente, sono note alla ricorrente le società sportive che utilizzano l’impianto avendole menzionate negli atti inviati alla Federazione.
In ragione di tali circostanze, non è dato comprendere quale sarebbe il documento di cui la ricorrente vuole venire a conoscenza (dato che per stessa ammissione della Sport Race SSD a r.l. è noto che lo stesso non esiste), ma, soprattutto, è ormai stato da tempo palesato dalla Fidal il criterio adottato nella assegnazione dei vari siti in gestione, sulla cui legittimità o meno non è possibile soffermarsi in questa sede.
9. Il Collegio ritiene di dover compensare le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario