T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/03/2024 N. 4642

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/03/2024 N.  4642

Pubblicato il 07/03/2024

N. 04642/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05189/2017 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5189 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Azzolini, Guido Mascioli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Grez e Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giorgio Leccisi, Ciro Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, costituita in giudizio;

Risarcimento danno materiale, da lucro cessante e danno biologico e/o esistenziale a seguito delle illegittime determinazioni, delle negligenze e mancanze rinvenibili nell'attività della Federazione Italiana Tennis.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Tennis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’odierno contenzioso trae origine da un’articolata controversia svoltasi dinanzi agli organi della giustizia sportiva, di cui si ripercorrono i tratti salienti:

- con atto del 9.7.2015, la Procura della Federazione Italiana Tennis inoltrava al Tribunale Federale richieste di procedimento disciplinare a carico, tra gli altri, dell’ing. -OMISSIS-, Giudice Arbitro Internazionale Certificato, contestando “la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, con riferimento agli artt. 1, 3, 6, 65, 66, 70 e 96 del Regolamento degli Ufficiali di Gara nonché all’art. 15 del Regolamento Tecnico Sportivo con l’aggravante di cui all’art. 41 - bis, lettera l, del medesimo Regolamento di Giustizia, per non avere compilato sul luogo della manifestazione i tabelloni dei Campionati Italiani di Beach Tennis, non avere effettuato il sopralluogo volto a verificare regolarità ed agibilità dei campi nonché la conformità delle attrezzature, essere arrivato in ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio dei Campionati, senza alcuna valida giustificazione, per non avere assicurato il regolare svolgimento degli stessi, permettendo al Giudice Arbitro Assistente, -OMISSIS-, di accompagnarlo all’aeroporto, anziché lasciargli svolgere le sue funzioni durante la finale in corso, causando disagio nell’organizzazione della manifestazione, infrangendo i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva ed arrecando pregiudizio e ripercussioni all’onore, rispettabilità e correttezza della Federazione, con l’aggravante della qualifica posseduta, attività accertata e protrattasi fino al 29 giugno 2014”;

- il Tribunale Federale, in accoglimento di una delle eccezioni mosse dal -OMISSIS-, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore della Corte Federale, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a), del Regolamento degli Ufficiali di Gara;

- la Procura Federale proponeva reclamo alla Corte d’Appello Federale, che, con decisione n. 4 del 5 febbraio 2016, in accoglimento del gravame, dichiarava la competenza del Tribunale Federale, dato che alla Corte Federale, in forza delle nuove norme endo-federali, era subentrato il Tribunale Federale in primo grado; dunque, la precedente sentenza del Tribunale Federale si riteneva frutto di un mancato coordinamento e adeguamento delle norme del Regolamento degli Ufficiali di Gara con il nuovo Regolamento di Giustizia;

- il 12.2.2016 il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale Federale;

- il 20.4.2016 veniva depositata la decisione n. 23/2016, con cui il -OMISSIS- veniva condannato a giorni 90 di sospensione dall’attività di Giudice Arbitro e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 2.000,00;

- la Corte d’Appello Federale, con decisione n.-OMISSIS-, dichiarava il reclamo in parte inammissibile, per genericità delle censure, e lo rigettava nel resto, con conferma della decisione impugnata;

- con la decisione n. -OMISSIS-, a seguito del ricorso proposto, il Collegio di Garanzia dello Sport annullava la decisione della Corte di Appello federale e quindi anche la sanzione, poiché vi era stata una violazione dell’art. 88 co. 9 (all’epoca dei fatti 102 co. 6) del Regolamento di Giustizia della FIT, dato che il giudice di appello, nel febbraio del 2016, avrebbe dovuto definire il giudizio, confermando o riformando, in tutto o in parte la decisione impugnata, senza possibilità di imporre la rinnovazione o riproposizione del procedimento di prima istanza; diversamente, infatti, da quanto accade in merito all’appello nel giudizio civile, per ragioni di celerità, il Regolamento menzionato nega la possibilità di rimessione al primo giudice, con la conseguenza che non è stato ritenuto condivisibile l’argomento fatto proprio dalla Corte Federale con la decisione n. -OMISSIS-, quando non era stato deciso il merito non considerando ammessa una decisione in unico grado; la mancata decisione della controversia già nel febbraio del 2016, conduceva il Collegio di Garanzia dello Sport a concludere per l’estinzione del procedimento disciplinare.

2. Con l’odierno atto di gravame, esauriti i gradi della giustizia sportiva, il ricorrente agisce contro la Federazione Italiana Tennis (d’ora innanzi F.I.T.) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, questo in forza di più motivi:

- “Eccesso di potere: difetto di potere disciplinare originario in merito ai fatti contestati”; in sintesi, per il ricorrente il procedimento disciplinare in questione non doveva neppure iniziare, oltre ad essere stato condotto con negligenza;

- Eccesso di potere: sviamento di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento; violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza; travisamento dei fatti”; in sintesi, non è stato dato il giusto peso alla corrispondenza intercorsa tra il -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- e, inoltre, non sono state assunte iniziative contro quest’ultima, malgrado abbia dichiarato circostanze non veritiere allorché escussa, al pari di -OMISSIS-, per i quali era stata avanzata richiesta di archiviazione;

- Eccesso di potere: sviamento di potere per difetto di istruttoria; violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza; travisamento dei fatti”; in sintesi, non è stata esaminata la problematica legata alla legittimazione del Sostituto Procuratore Federale procedente, avv. -OMISSIS-;

- Eccesso di potere: sviamento di potere per difetto di istruttoria; violazione dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza; erronea valutazione e travisamento dei fatti”; in sintesi, come rilevato dal Collegio di Garanzia del CONI, è stato commesso un evidente errore procedurale da parte degli organi federali nel pervenire alla decisione di condanna di primo e secondo grado dopo la sentenza n. -OMISSIS-; situazione che ha determinato la sospensione del -OMISSIS- nei periodi dal 18.9.2015 al 20.11.2015 e dal 12.2.2016 al 23.1.2017, determinando, peraltro, che dal 2014 vi è stata la designazione per un solo torneo.

3. Si è costituita la F.I.R., eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e la inammissibilità della domanda proposta.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.

4. All’udienza del 13.2.2024 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

5. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione proposta da parte resistente, che ha sostenuto come nella specie vi sia un difetto di giurisdizione, censurando il ricorrente non soltanto la sanzione ricevuta (che costituisce esclusivamente una delle “fonti” da cui sarebbero derivati i danni lamentati dal -OMISSIS-) ma, più in generale, il comportamento negligente tenuto ai suoi danni dagli organi della giustizia sportiva.

Nello specifico, i danni sono collegati anche alla circostanza che per il procedimento disciplinare in questione non doveva neppure iniziare, oltre ad essere stato condotto con negligenza e in violazione delle regole procedurali.

Doglianze queste ultime assorbite, tuttavia, per la FIT dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha annullato la sanzione irrogata.

Principiando dalla sanzione disciplinare (come accennato una delle possibili fonti dei danni lamentati dal ricorrente), deve essere, al riguardo, richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è un difetto di giurisdizione ai sensi del D.L. n. 220/2003, a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, laddove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione, ferma restando, però, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, co. 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando per essa alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale (cfr., tra molte, Cassazione civile sez. un., 28.12.2020, n. 29654 e quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, comma 1, lett. b e comma 2, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito con modificazioni con la L. 17 ottobre 2003, n. 280). Di conseguenza, il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte, in via incidentale e indiretta, per pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l’esplicita esclusione della giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari - che è a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22.8.2018, n. 5019).

Superato questo primo aspetto, sul quale non c’è dubbio che vi sia giurisdizione del TAR adito dal ricorrente, venendo alle altre fonti dei danni lamentati dal -OMISSIS-, deve osservarsi, com’è già stato affermato da questo Tribunale, che “Quanto agli Organi di giustizia incardinati presso le Federazioni sportive, … si tratta di organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale. Le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia riservata ex art. 2 d.l. n. 220 cit. all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 Cost.” (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 9850/2021).

Alla luce di ciò, dato che gli organi della giustizia federale sono interni alla Federazione (cfr. art. 3 Codice della Giustizia Sportiva del CONI) e che i loro atti sono da qualificare alla stregua di provvedimenti amministrativi, quando la loro attività, come nel caso di specie, giunge a ledere delle posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, non può non venire in gioco, ai sensi anche dell’art. 3 D.L. 220/2003 e art. 133 lett. z) CPA, ancora una volta la giurisdizione del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria, che non può essere chiesta al Collegio di garanzia dello Sport (“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia sportiva”).

Alla luce di queste premesse, l’eccezione sollevata dalla F.I.R. non può essere condivisa ed accolta, poiché la domanda proposta ha ad oggetto soltanto il risarcimento del danno e non incide su tale conclusione la circostanza che il ricorrente censuri anche l’operato degli organi federali sotto profili strettamente procedurali.

6. Passando allo scrutinio del ricorso nel merito, lo stesso è fondato nei termini di cui sotto.

Va premesso che il risarcimento dei danni invocato dalla parte ricorrente presuppone l’accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito e con l’avvertenza che, nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che “non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, ove l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità” (Cons. St., sez. IV, n. 346-OMISSIS- e più di recente TAR Lazio-Roma, sez. I ter, n. 17711/2023).

6.1 Tanto premesso in punto di diritto, quanto alla prima fase della vicenda, a cui si riferiscono i primi tre motivi di gravame proposti dal ricorrente, ovvero sino alla decisione del 5.2.2016 della Corte di appello Federale (su cui si tornerà più ampiamente di seguito), non appare ravvisarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, né alcuna illegittimità nel comportamento dei vari organi federali (si consideri, in merito, che il Collegio di garanzia dello Sport non ha analizzato la questione nel merito ma l’ha affrontata solo proceduralmente) né soprattutto alcuna colpa dell’amministrazione e questo per più ordini di considerazioni.

Innanzitutto, quanto alla genesi del procedimento disciplinare, deve osservarsi che proprio l’art. 5 RSA (regolamento del settore arbitrale), citato nel ricorso, prevedeva che potesse essere iniziato pure un procedimento disciplinare.

Inoltre, come sottolineato nelle diverse decisioni assunte nei confronti del -OMISSIS-, sono state prese in esame le giustificazioni da questi fornite (peraltro, supportate, è bene evidenziarlo, anche dai vari documenti prodotti, che effettivamente facevano emergere una sua buona fede), ma si è ritenuto che, malgrado ciò, era altrettanto incontestabile che questi avesse violato più disposizioni del Regolamento degli Ufficiali di Gara. Non c’è, infatti, alcun dubbio, poiché non è contestato, che giunse in ritardo alla manifestazione di -OMISSIS-, che non effettuò in loco la riunione tecnica e la compilazione dei tabelloni (comportamenti questi ultimi violativi dell’art. 2, in tema di presenza obbligatoria degli Ufficiali di gara, e degli artt. 66, 67 e 68, in tema di attività che devono compiersi una volta ricevuta la designazione e appena giunti sul luogo della manifestazione) e che si allontanò prima che il torneo finisse, senza lasciare come proprio sostituto neppure il G.A. supplente -OMISSIS-, così privando la manifestazione dell’ufficiale di gara, fra l’altro durante la partita finale (in violazione degli artt. 52, 70, 71 e 72; sul punto, si consideri che il -OMISSIS- ha rappresentato, durante le indagini, di non essere stato d’accordo con il -OMISSIS- e che si prestò ad accompagnarlo solo per ordine della -OMISSIS-). Detto altrimenti, per quanto dagli atti risulta effettivamente che il -OMISSIS- possa essere stato spinto ad agire in un certo modo anche in virtù delle interlocuzioni avute con gli organi tecnici che lo designarono, è parimenti pacifico che molte disposizioni del Regolamento degli Ufficiali di gara oggettivamente vennero violate, sebbene delle stesse il ricorrente fosse ben a conoscenza e potesse anche rinunciare motivatamente alla designazione (questo in ragione del contemporaneo impegno che aveva al torneo di -OMISSIS-), come consentitogli dall’art. 66 del Regolamento.

6.2 Discorso differente deve essere effettuato quanto alla violazione dell’art. 88 co. 9 (in precedenza art. 102 co. 6) del Regolamento di Giustizia della FIT, a cui si fa riferimento nel quarto motivo di gravame.

In tal caso, come sottolineato dal Collegio di Garanzia dello Sport, la normativa da applicare era “estremamente chiara”, dunque difficile per questa azione non individuare, sia un comportamento illegittimo, sia, altresì, una colpa in capo agli organi federali, questo anche laddove si volesse fare applicazione, come indicato dalla parte resistente, dell’art. 2, rubricato “Responsabilità per dolo o colpa grave”, della L. n. 117/1988 “sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”.

In altri termini, come sottolineato a p. 7 della sentenza n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia, in data 5.2.2016 la Corte di appello Federale ha commesso un grave errore, poiché avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia.

Proprio la gravità della violazione, è bene rammentarlo, rappresenta uno degli indici sintomatici per dimostrare la colpa della P.A. (valutata considerando la chiarezza delle norme applicate, l’esistenza di contrasti giurisprudenziali o di una giurisprudenza consolidata), dato che quanto maggiore sarà la gravità della violazione tanto maggiore è evidente la negligenza. Ebbene, l’art. 88 co. 9 (in precedenza art. 102 co. 6) del Regolamento di giustizia della FIT prevede che il collegio deve “sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata; non è consentita la remissione al primo giudice”, ergo non era assolutamente possibile, come, invece, accaduto a seguito della decisione della Corte di appello Federale, la remissione della causa al primo giudice.

7. Ritenuto esservi anche l’elemento soggettivo, anche se limitatamente all’errore procedurale commesso nel febbraio del 2016, ci si deve soffermare sulle singole voci di danno chieste dal ricorrente.

7.1 Partendo dal danno emergente, innanzitutto la mancata designazione del 19.12.2015 (e le spese sostenute per l’areo) esula dal raggio di azione della condotta in questione, perché la sanzione disciplinare è stata inflitta solo nel 2016, questo a seguito dell’errore procedurale sopra più volte menzionato.

Quanto, invece ad alcune delle spese legali del giudizio sportivo (copia degli atti, tassa del ricorso innanzi alla Corte di appello federale, contributo di giustizia Coni e costo della difesa legale), non possono essere riconosciute, dato che, per un verso, già nella sentenza n. -OMISSIS- il Collegio di Garanzia ha condannato la FIT a pagare le spese del giudizio, e, per altro verso, deve rilevarsi che codesto TAR ha già affermato espressamente che “Quanto al danno economico derivante dalle spese sostenute nelle controversie dinanzi agli organi federali ed al Collegio di Garanzia, non può correttamente parlarsi di danno ingiusto, trattandosi delle spese di ‘giudizio’ sopportate per difendersi dinanzi a tali organi di giustizia sportiva” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 12.04.2018 n. 4041).

7.2 Il ricorrente poi domanda quale lucro cessante complessivi euro -OMISSIS- in ragione del fatto che a partire dal 2014 le designazioni sono drasticamente diminuite rispetto al passato, esattamente rispetto al 2012 e 2013.

Ebbene, premesso che la condotta ritenuta rilevante ai fini risarcitori è solo quella collegata all’errore procedurale in cui è incorsa la Corte di appello Federale, deve, innanzitutto, circoscriversi il discorso al seguente arco temporale: dal 5.2.2016 (quanto c’è stata la decisione della Corte di appello Federale) al 9.2.2017 (momento in cui è stata annullata dal Collegio di Garanzia dello Sport la decisione relativa alla sanzione disciplinare irrogata di sospensione dall’attività per gg. 90 oltre euro 2.000,00, ritenendo che ormai il procedimento si era estinto a seguito della mancata decisione nel merito già nel febbraio del 2016).

Pertanto, l’arco temporale da considerare ai fini del danno è pari solo ad un anno (il 2016), questo diversamente da quanto richiesto.

Tenuto conto di questo e del fatto che nel 2016 il -OMISSIS- non ha ottenuto designazioni (circostanza su cui una prova contraria non è stata fornita dalla FIT o meglio non è stata data dimostrazione di alcuna designazione in tale anno, così di fatto confermando quanto indicato dal ricorrente), può riconoscersi allo stesso un danno pari ad euro 4.500,00, questo in ragione dei seguenti elementi: 1) dalla cronologia dei fatti e dal calo improvviso delle designazioni può ricavarsi che la prosecuzione del procedimento disciplinare ha determinato che il -OMISSIS- non venisse incaricato come arbitro per nessun torneo, questo in attesa degli sviluppi della vicenda disciplinare; 2) la media dei compensi ricevuti per gli anni antecedenti era stata di circa -OMISSIS- (cfr. tabella riepilogativa in atti).

Dunque, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato (ad esempio nella recente sentenza della sez. VII, n. 112/2024), quando si tratta di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, riconducibili alla nozione di lucro cessante ex art. 1223 c.c., gli stessi devono essere riconosciuti e risarciti non soltanto in caso di assoluta certezza ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il ricorrente avrebbe conseguito se l’illecito non fosse stato commesso; possono essere esclusi soltanto quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte (si veda in questi termini anche Cass. civ., sez. I, n. 10750/2020).

Nella specie, come sopra accennato, la parte ha offerto la prova, quantomeno indiziaria, dell’utilità patrimoniale che avrebbe conseguito se fosse stato designato come accaduto prima del procedimento disciplinare.

7.3. Da ultimo è stato chiesto il risarcimento del danno biologico subito dal -OMISSIS- per il protrarsi del procedimento sportivo.

A supporto di tale presunto danno, il ricorrente ha prodotto una serie di consulenze e certificati.

Gli stessi, tuttavia, come osservato anche dall’amministrazione resistente, non dimostrano che la condizione patologica lamentata sia da collegare al procedimento disciplinare subito, anzi si fa riferimento ad una situazione psicologica particolare del ricorrente dettata piuttosto dalla presenza di una vulnerabilità affettiva a causa della difficoltà dell’adattamento sociale, da una scarsa maturità di socializzazione e da un’autostima negativa (si veda sul punto la consulenza medica della Dott.ssa -OMISSIS-).

È evidente, pertanto, sotto il profilo del nesso di causalità, che non risulta esservi un collegamento col provvedimento sanzionatorio.

Già tale circostanza induce a rigettare la richiesta di tale danno.

8. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e condanna la Federazione Italiana Tennis a risarcire il danno subito dal ricorrente che viene liquidato in complessivi euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si ritiene equo liquidare in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i nominativi delle altre persone fisiche indicate nella motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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