T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/12/2024 N. 22319

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/12/2024 N.  22319

Pubblicato il 10/12/2024

N. 22319/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08917/2024 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2024, proposto da - OMISSIS - , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, rappresenta e difesa dall'avvocato Alessandro Benincampi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- OMISSIS - , non costituito in giudizio;

Avverso e per l'annullamento

del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, legge 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. legge 241/1990 in data 7 giugno 2024 a mezzo PEC dal ricorrente alla Federazione FISBB, per aver accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione dello stesso;

nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti,

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 giugno 2024, con conseguente ordine alla Federazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il presente ricorso trae origine dal contenzioso in ambito sportivo riguardante l’esclusione della candidatura del ricorrente dalla carica di Presidente Federale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), contestata avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva, dopo che il ricorrente ha presentato ricorso avanti i Giudici federali. Nell’ambito dei giudizi sportivi il ricorrente ha formulato istanza per poter verificare la documentazione che da una parte giustificava la sua esclusione e dall’altra legittimava le altre candidature.

La Federazione FISBB nella persona del segretario generale in data 3 giugno 2024 comunicava via pec al sig. - OMISSIS - : “.. la candidatura da Lei presentata non è ammissibile e, in ogni caso, è illegittima poiché non sottoscritta dal numero minimo di soggetti di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto federale e, in particolare, da “almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto, 6 Atleti e 6 Tecnici… ”.

2.- In data 7 giugno 2024 l’odierno ricorrente presentava istanza con cui richiedeva con urgenza “l’accesso a tutta la documentazione riguardante la decisione di rigetto della mia candidatura (a titolo esemplificativo: verbale della Commissione che ha disposto il rigetto della domanda, ...), nonché tutta la documentazione depositata degli altri candidati alla carica di Presidente Federale e relativa ulteriore documentazione istruttoria alla decisione assunta”.

Nella richiesta veniva inoltre specificato che la finalità dell’istanza era consentire all’istante di valutare le condizioni e i presupposti per poter provvedere alla tutela dei propri diritti.

3.- Il ricorrente afferma che attraverso la conoscenza degli atti richiesti intende in definitiva verificare se i criteri adottati nella valutazione della propria candidatura siano stati i medesimi rispetto agli altri candidati alla carica di Presidente Federale della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB).

In particolare egli espone quanto segue:

-il 10 giugno 2024 ha presentato ricorso avanti al Tribunale Federale richiedendo l’annullamento della determinazione assunta nei suoi riguardi da FISBB con richiesta di esibizione alla stessa Federazione dei documenti elencati nel ricorso e quindi: “ (a) verbale della Commissione che ha disposto il rigetto della candidatura del sig. - OMISSIS - Auro; (b) documentazione depositata dagli altri candidati alla carica di Presidente Federale;(c) documentazione istruttoria alla decisione assunta relativa all’analisi delle candidature a Presidente Federale;(d) produzione di tutte le delibere regionali di indizioni delle assemblee come già richieste al punto 2 della narrativa.”;

-in data 17 giugno 2024 il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso;

-la richiesta di esibizione è stata reiterata in secondo grado avanti alla Corte Federale d’Appello, che si è limitata a riferire che “l’istruttoria sollecitata nulla ha a che vedere con il perimetro del thema decidendum, fermo restando il diritto del tesserato di richiedere in Federazione tutti gli atti de quibus”, che il signor - OMISSIS - aveva richiesto già il 7 giugno 2024;

- successivamente è stato depositato ricorso avanti al Collegio di Garanzia dello Sport, giudice di legittimità della giustizia sportiva;

-nonostante la richiesta di ostensione sia stata inviata tramite pec il 7 giugno 2024 e sia stata oggetto in ognuno dei tre ricorsi presentati avanti agli organi di giustizia sportiva di istanza istruttoria di esibizione, il ricorrente afferma di non avere ricevuto alcun riscontro.

4.- Il controinteressato sig. - OMISSIS - in data 3 giugno 2024 è stato ammesso quale candidato alla carica in questione con delibera dell’Assemblea nazionale ordinaria (nota della segreteria generale in atti).

5.- Anche il Collegio di Garanzia dello sport si è pronunciato nel giudizio, respingendo il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2024, presentato in data 8 luglio 2024, nei confronti della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), della Procura Federale presso la FISBB, nonché del sig. - OMISSIS - , avverso la decisione della Corte Federale di Appello FISBB del 27giugno 2024, che, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FISBB del 17 giugno 2024.

6.- Il ricorso odierno è stato notificato alla Federazione FISBB che si è costituita ed ha depositato memoria, resistendo al gravame.

Il controinteressato sig, Andrea - OMISSIS - non si è costituito.

All’udienza del 12.11.2024 la causa è passata in decisione.

7.- Il ricorso è fondato.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge 241/1990; illegittimo diniego di accesso; violazione dei principi di trasparenza, celerità, efficienza, buona amministrazione; illogicità manifesta.

Afferma, in particolare, che, precludendo l’accesso, la Federazione vanifica la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa, impedendo di acquisire dati necessari al fine di articolare le proprie deduzioni difensive nei giudizi pendenti ed in quelli che dovranno essere avviati.

Il ricorrente menziona la giurisprudenza, tra cui la pronuncia TAR Lazio, Sezione I-ter, 5 maggio 2020, n. 4693 sull’applicabilità della legge 241/1990 nel caso di istanza di accesso agli atti rivolta nei confronti di una federazione sportiva nazionale.

Egli in particolare afferma che:

-la natura giuridica della Federazione intimata non preclude alla stessa di svolgere una funzione pubblica in ragione della quale è applicabile la normativa dell’accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 (TAR Lazio, Sezione I-ter, 5 maggio 2020, n. 4693);

- con le decisioni n. 3692 e 3693 del 28 febbraio 2023 il TAR Lazio, Sezione I Ter, ha precisato il principio ammettendo l’applicabilità della normativa statale e obbligando gli organi sportivi a rilasciare la documentazione richiesta.

8.- La Federazione intimata replica deducendo quanto segue:

- il ricorso è irricevibile e inammissibile in quanto tardivamente notificato;

- la domanda, poi, è, nel merito, infondata in quanto la FISBB non è soggetta alla disciplina in tema di accesso agli atti, essendo un’associazione di diritto privato con contribuzione pubblica pari solo al 18%, con l’82% di contribuzione privatistica; dunque, secondo quanto previsto dall’ANAC (delibera n. 367 del 27 luglio 2022), difettando il requisito dell’influenza pubblica dominante, essa non è qualificabile quale organismo di diritto pubblico, avendo una natura puramente privatistica;

- inoltre, il Sig. - OMISSIS - non è portatore di un interesse diretto, concreto e attuale in quanto l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si è celebrata il 20 luglio 2024 ed egli non ha impugnato le deliberazioni assembleari, né è più possibile la loro impugnazione, essendo decorsi i 30 giorni previsti dalla normativa del CONI (art. 30, comma 2, Codice della Giustizia Sportiva CONI del 16 dicembre 2025);

- dunque, i risultati elettorali si sono ‘cristallizzati’ e sono divenuti definitivi.

9.- La domanda del ricorrente di accesso agli atti deve essere accolta.

9.1- Deve essere anzitutto respinta l’eccezione preliminare relativa al difetto della notifica del ricorso al controinteressato sig. Mancino, atteso che risulta comprovato in atti che la sua tardività è imputabile ad un disguido del servizio postale. Il difensore, a seguito di tale disservizio, chiedeva la notifica dell’atto a mani tramite gli Ufficiali Giudiziari di Torre Annunziata, che notificavano regolarmente il ricorso al sig. - OMISSIS - alla sua residenza, consegnandolo a mani della figlia - OMISSIS - in data 16 ottobre 2024.

9.2.- Con riferimento, poi, al merito delle domande formulate dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene, in capo alla stessa, sussistente l’interesse all’accesso difensivo nel caso in esame in quanto strumentale alle forme di tutela riconosciute, in relazione alla vicenda prospettata nel gravame, dall’ordinamento giuridico statale e dall’ordinamento sportivo, federale e nazionale.

10.- Nella fattispecie, sussistono, poi, le altre condizioni richieste dagli artt. 22 e ss. l. n. 241/90 per l’esercizio del diritto di accesso.

10.1.- In proposito, si rende necessario verificare se la Federazione italiana sport biliardo e bowling FISBB sia soggetto rientrante tra quelli che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale diritto, infatti, è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (legge 241/1990 art.22 c.1, e).

La Corte Costituzionale (sentenza n. 184/2023) ha chiarito proprio la connotazione polivalente delle federazioni sportive nazionali, dichiarando fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 Cost., affermando quanto segue:

“ In primo luogo, è opportuno precisare che l’art. 18 Cost. è invocato in modo pertinente con riferimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate (DSA).

Quanto alle prime, l’art. 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), definisce la federazione sportiva nazionale come «l’organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini». Quanto alle seconde, è definita disciplina sportiva associata – dalla lettera r) dello stesso art. 2, comma 1 – «l’organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale».

Entrambe – federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate – «hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato», «non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione» (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999), e «svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI» (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 242 del 1999).

In attuazione di tali previsioni legislative, lo statuto del CONI individua le attività delle federazioni che hanno «valenza pubblicistica» (art. 23, comma 1, dello statuto, come modificato dal Consiglio nazionale il 9 marzo 2022), pur precisando che «[l]a valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse» (comma 1-bis).

Si è così in presenza di un fenomeno organizzativo – non sconosciuto al nostro ordinamento – nel quale «la connotazione privatistica della forma associativa dalle stesse [federazioni] rivestit[a] convive, per definizione, con la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 15 luglio 2021, n. 5348), e nel quale, dunque, tale seconda caratteristica non fa venir meno la prima, ossia la natura associativa privata delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate……».

10.2.- La ricostruzione della Consulta riguarda in generale le federazioni sportive ed appare utile allo scopo di chiarire, nel caso in esame, che la Federazione sportiva, a prescindere dalla sua natura, espleta, comunque, attività d’interesse pubblicistico.

Proprio a tal proposito va detto che non conduce a diversa opzione la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC - del 27 luglio 2022, allegata dalla Federazione intimata ricorrente, che in tema di affidamento di contratti pubblici esclude la natura di organismo di diritto pubblico della Federazione italiana sport equestri, FISE.

Il Consiglio ANAC infatti afferma in esordio:

“…l’istanza di parere richiama nel suo incipit le conclusioni raggiunte dall’Autorità nella delibera 23 marzo 2016 n. 372 (AG16/2016/AP) circa il riconoscimento della qualificazione delle Federazioni Sportive come organismi di diritto pubblico, con conseguente sottoposizione alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Nell’occasione, l’Anac ha ritenuto sussistente, oltre ai requisiti della finalità di interesse generale e della personalità giuridica (art. 3, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016), il requisito della influenza pubblica dominante nella forma della sottoposizione ad un controllo di gestione (art. 3, comma 1, lett. d), n.3, d.lgs. n. 50/2016), esercitato dal CONI (ente pubblico non economico) nei confronti delle Federazioni, sia in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi, indispensabile per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, sia nel corso di tutta la loro attività, attraverso l’approvazione dei bilanci e degli statuti e il potere di commissariamento. L’Autorità inoltre non ha escluso la possibilità che il requisito dell’influenza pubblica sia configurabile in capo ad alcune Federazioni anche sotto uno degli altri indici sintomatici, previsti dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del Codice, ovvero quello del finanziamento pubblico maggioritario, qualora venga accertato che il contributo che ricevono dal CONI abbia tale consistenza. Le conclusioni dell’Autorità sono state anche confortate dall’inclusione delle Federazioni Sportive nell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009 (c.d. elenco “ISTAT”), proprio in ragione dell’avvenuto riconoscimento della sussistenza di un potere di controllo pubblico su di esse in capo al CONI.”

Nella delibera del 2016 l’ANAC ha ritenuto inoltre che il CONI, che è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline associate, ente posto sotto la vigilanza dapprima del Ministero per i beni e le attività culturali e dal 2006 della Presidenza del Consiglio (art. 1, comma 19, d.l. n. 181/2006), svolga significativi poteri di controllo sulle singole Federazioni sportive, sufficienti ad integrare una forma di dominanza pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), n. 3, d.lgs. n. 50/2016.

10.3.- Le coordinate espresse da ANAC in odine alle Federazioni sportive in generale conducono in sostanza a conclusioni opposte a quelle enunciate dalla Federazione resistente.

Se da una parte, secondo quanto previsto dall’ANAC (delibera n. 367 del 27 luglio 2022), difettando eventualmente il requisito dell’influenza pubblica dominante la FISBB potrebbe non essere qualificata organismo di diritto pubblico, dall’altra, pur avendo status privatistico, essa ricade di certo nel perimetro rilevante ai fini dell’accesso documentale in causa, in qualità di soggetto di natura privata che svolge attività di pubblico interesse, tenuto pertanto al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 legge 241/1990.

Va quindi affermato che il rispetto dei principi e dei relativi obblighi pubblicistici in materia di trasparenza ed imparzialità discendono non tanto dalla natura del soggetto, ma dalla natura dell’attività svolta dal soggetto interessato.

Con riguardo alle federazioni sportive, le stesse, pur essendo “associazioni di diritto privato”, sono al contempo inserite nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed esercitano sia poteri di autonomia privata, sia potestà amministrative rilevanti per l’ordinamento statale, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto che di volta in volta viene in rilievo.

Non è dubbio pertanto che:

a- l’azione della Federazione FISBB ha carattere pubblicistico laddove incide con atti autoritativi sulle posizioni soggettive di appartenenti all’ente o di terzi;

b- i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento applicabili ex art. 1 legge 241/1990 sono fondamento del diritto di accesso;

c- alla FISBB sia applicabile la disposizione in materia di ambito soggettivo dell’accesso documentale, in quanto esercitabile nei confronti anche di soggetti di diritto privato “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse” (legge 241/1990 art.22 c.1, e ).

11.- Infine, gli atti di cui si chiede l’accesso sono certamente qualificabili come “documento” ai sensi della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990 come desumibile dall’art. 22, legge n. 241/1990,c. 1, d) secondo cui si intende per “documento” “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

12.- Conclusivamente, sussistendo i presupposti di legge, il ricorso deve essere accolto.

Va, quindi, ordinato alla Federazione intimata di ostendere al ricorrente copia dei documenti

istruttori richiesti, ivi compresi il verbale della seduta di Commissione che ha disposto il rigetto della domanda, la documentazione depositata dagli altri candidati a corredo dell’istanza di partecipazione alla selezione per la carica di Presidente Federale, la pertinente documentazione istruttoria.

L’ostensione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

13.- Le spese di giudizio attesa la complessità e la peculiarità della vicenda sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’ente resistente di consentire al ricorrente l’accesso, tramite visione ed estrazione di copia, dei documenti richiesti nei sensi e termini indicati in motivazione.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Silvia Simone, Referendario

Francesco Vergine, Referendario, Estensore

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