T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 11/04/2024 N. 7101

 

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 11/04/2024 N.  7101

Pubblicato il 11/04/2024

N. 07101/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15854/2022 REG.RIC.

N. 01489/2023 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15854 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Maria Laura Guardamagna e Riccardo Bovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Diotallevi ed Enrico Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Apollonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Barberini, n. 47; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in - OMISSIS -  10;

sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Maria Laura Guardamagna e Riccardo Bovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in - OMISSIS -  10; Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Diotallevi ed Enrico Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia n. 79;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Apollonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 15854 del 2022:

- dell'elezione di -OMISSIS- come Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, nomina resa pubblica in data 15 ottobre 2022 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali: l'elenco dei soggetti ammessi ad essere candidati come Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, pubblicato in data 15 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito -OMISSIS-; gli artt. 46.4 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport Invernali e 48.4 dello Statuto di detta Federazione, nella parte in cui prevedono che il limite massimo dei tre mandati si riferisca solo a mandati “interi” e “quadriennali”;

quanto al ricorso n. 1489 del 2023:

(i) della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 83 del 23 dicembre 2022 con cui è stato rigettato il ricorso n. -OMISSIS- proposto da-OMISSIS- avverso la decisione della Corte d’Appello Federale n. -OMISSIS-, confermativa della decisione del Tribunale Federale n.-OMISSIS-, le quali hanno ritenuto legittima l'ammissione della candidatura di -OMISSIS- a Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali;

- e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui:

(ii) l’elenco dei soggetti ammessi ad essere candidati come Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, pubblicato in data 14 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito -OMISSIS-;

(iii) gli artt. 46.4 del Regolamento Organico e 48.4 dello Statuto della Federazione Italiana Sport Invernali, nella parte in cui prevedono che il limite massimo dei tre mandati si riferisca solo a mandati “interi” e “quadriennali”.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, della Federazione Italiana Sport Invernali e del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. Con ricorso NRG 2022/15854, notificato il 14 dicembre 2022 e depositato il 15 dicembre 2022, il sig.-OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari (c.d. “Giudizio sul Risultato Elettorale”): i) l’elezione del sig. -OMISSIS-, per la quarta volta, quale Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali (“FISI”), elezione resa pubblica in data 15 ottobre 2022, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali: ii) l’elenco dei soggetti ammessi ad essere candidati come Presidente della FISI, pubblicato in data 15 settembre 2022, nella parte in cui è stato inserito -OMISSIS-; iii) l’art. 46.4 del Regolamento Organico della FISI (“ROF”) e l’art. 48.4 dello Statuto di detta Federazione, nella parte in cui prevedono che il limite massimo dei tre mandati si riferisca solo a mandati “interi” e “quadriennali”.

Il ricorrente - collocatosi al secondo posto della graduatoria per la nomina a Presidente della FISI – ha dedotto, in particolare, che alla luce (i) della normativa nazionale, (ii) della ratio posta a base della medesima, (iii) dello statuto del CONI e (iv) dei principi fondamentali cui devono uniformarsi gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, per il raggiungimento della soglia massima dei tre mandati previsti per l’elezione a Presidente della FISI è irrilevante la durata del mandato, dovendo computarsi tutti i mandati nel calcolo del limite massimo di tre. Ne consegue l’illegittimità della nomina di -OMISSIS- quale Presidente della FISI per la quarta volta consecutiva, con la conseguenza che spetterebbe allo stesso ricorrente ricoprire tale carica.

In punto di fatto il ricorrente ha rappresentato, in sintesi, che:

- -OMISSIS- è stato Presidente della FISI: nel quadriennio olimpico 2010 -2014, a seguito dell’annullamento dell’assemblea elettiva del 24 aprile 2010 e del successivo commissariamento della FISI, con nomina del 31 marzo 2012; nel quadriennio olimpico 2014 – 2018, iniziato il 24 febbraio 2014 e concluso il 25 febbraio 2018, con nomina del 12 aprile 2014; nel quadriennio olimpico 2018 – 2022, iniziato il 25 febbraio 2018 e concluso il 20 febbraio 2022, con nomina del 22 aprile 2018;

- -OMISSIS- ha dunque esercitato la funzione di Presidente della FISI negli ultimi tre mandati olimpici (2010 – 2022). Nonostante ciò, lo stesso si è candidato per la presidenza della citata Federazione pure per il quadriennio olimpico 2022 – 2026 ed è stato inserito nell’elenco dei soggetti eleggibili pubblicato il 15 settembre 2022;

- la candidatura di -OMISSIS- è stata impugnata dallo stesso ricorrente innanzi al Tribunale Federale, contestandone l’ammissibilità per violazione delle disposizioni statali e del CONI vigenti in materia; - con decisione n.-OMISSIS-, il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso;

- la decisione è stata gravata innanzi alla Corte Federale d’Appello che, con pronuncia n. -OMISSIS-, ha confermato la pronuncia di primo grado;

- nelle more dell’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva sul ricorso relativo alla candidatura, -OMISSIS- è stato nominato per la quarta volta Presidente della FISI, all’esito dell’assemblea federale ordinaria tenutasi il 15 ottobre 2022; il ricorrente si è collocato al secondo posto;

- il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, innanzi al quale la controversia sulla candidatura è stata portata, dopo aver rilevato ex officio una questione “pregiudiziale e potenzialmente assorbente” relativa alla possibile carenza di giurisdizione del giudice sportivo in tema di controversie sugli atti delle Federazioni Sportive Nazionali in materia elettorale, ha respinto il ricorso con dispositivo pubblicato in data 5 dicembre 2022;

- la giurisdizione in tema di controversie sull’elezione di un soggetto alla carica sociale di una federazione sportiva nazionale per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità non rientra tra le questioni riservate alla giurisdizione sportiva ex DL 220/2003, ma alla giurisdizione statale.

Ciò premesso, avverso il provvedimento di elezione del sig. -OMISSIS- a Presidente della FISI il sig. -OMISSIS- ha dedotto quali motivi di illegittimità: la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, della legge n. 8/2018 (“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni Sportive Nazionali”) e 36 bis, comma 3, dello statuto del CONI, nonché del principio di legalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e del principio di gerarchia delle fonti.

In particolare, sostiene il ricorrente che la nomina di -OMISSIS- a Presidente della Federazione per la quarta volta poggerebbe sull’erroneo assunto che il primo mandato dal medesimo espletato, non essendo stato ricoperto per l’intero quadriennio, non debba essere computato ai fini del raggiungimento nel limite massimo dei tre mandati. Tale tesi contrasterebbe, a suo dire, con l’art. 2 della legge n. 8/2018, il quale prevede che “Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati” e con l’art. 36 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, ai sensi del quale “I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate non possono svolgere più di tre mandati”, disposizione alla quale devono conformarsi i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, inclusa la FISI.

La circostanza che la nozione di mandato debba essere intesa in senso oggettivo, ossia svincolata dalla relativa durata effettiva, sarebbe confermata – secondo il ricorrente - dal fatto che la legge n. 8/2018 ha abrogato l’art. 2, comma 6, D.lgs. n. 15/2004, il quale consentiva al Presidente delle Federazioni Sportive Nazionali di espletare un ulteriore mandato nel caso in cui uno dei due precedenti si fosse svolto per un periodo di tempo inferiore a due anni. Inoltre, l’art. 2 della legge n. 8/2018 stabilisce che “Gli statuti delle federazioni sportive nazionali … possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite” dei tre individuato dal legislatore statale, con la conseguenza che è permesso solo ed esclusivamente restringere e non espandere il divieto di svolgere più di tre incarichi (in senso conforme, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 8566 del 26 marzo 2021, e il parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 6/2018, avente ad oggetto l’applicazione della L. n. 8/2018 nell’ordinamento sportivo, secondo cui “I mandati che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono considerarsi al fine del computo del raggiungimento della soglia dei tre”).

Anche una corretta interpretazione della normativa federale FISI in senso conforme allo spirito e alla ratio della L. n. 8/2018, confermerebbe - secondo il ricorrente - che il Presidente FISI avrebbe potuto al massimo portare a termine tre mandati interi quadriennali.

Il 20 dicembre 2022 si è costituita in giudizio la FISI, per resistere al ricorso.

Il 23 dicembre 2022 il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato la decisione n. -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso n. -OMISSIS- proposto da -OMISSIS- avverso la decisione della Corte d’Appello Federale n. -OMISSIS-, confermativa della decisione del Tribunale Federale n.-OMISSIS-, le quali hanno ritenuto legittima l’ammissione della candidatura di -OMISSIS-a Presidente della FISI, dichiarando la sua candidabilità e, quindi, eleggibilità (detta decisione è stata impugnata da -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, NRG 1489/2023, di cui si dirà appresso).

Con atto depositato in data 29 dicembre 2022, il ricorrente ha conseguentemente rinunciato alla domanda cautelare presentata con il ricorso introduttivo.

In pari data si è costituito in giudizio il CONI, per resistere al ricorso.

Con memoria depositata il 13 gennaio 2023 la FISI ha eccepito: i) la manifesta inammissibilità/improcedibilità del ricorso in questione per difetto di giurisdizione del giudice adito per mancata soddisfazione della “pregiudiziale sportiva”; ii) la correttezza dell’operato della FISI, in quanto conforme all’ordinamento sportivo; iii) la tardività di ogni impugnazione dello Statuto della FISI, in quanto deliberato dal Commissario ad acta nominato dal CONI ed approvato con delibera del Presidente del CONI n. 134/24 del 10/09/2019, e del ROF della FISI, poiché approvato dapprima dal Consiglio Federale ed infine, in data 27/05/2022, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. Le delibere di approvazione dello Statuto e del ROF, secondo la FISI, avrebbero difatti dovuto essere impugnate, ai sensi dell’art. 30.2. del Codice di Giustizia Sportiva, “entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto”, in quanto immediatamente lesive; iv) la tempestività della pubblicazione sia del ROF che dello Statuto federale sul sito della Federazione, in seguito alla loro approvazione; v) la necessità, qualora si vagli nel merito il presente ricorso, di procedere ad una “sospensione impropria” del procedimento, dato il rinvio alla Corte Costituzionale, con ordinanza di questo Tribunale n. 17923/2022 del 30/12/2022, per una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 8/2018, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8/2018.

Il 13 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il controinteressato -OMISSIS-, sollevando le medesime eccezioni della FISI. Il controinteressato ha inoltre eccepito l’infondatezza di ogni asserita violazione e/o falsa applicazione della L. n. 8/2018, dell’art. 36-bis dello Statuto del CONI, degli art. 48 dello Statuto federale e 46.4 del ROF e con essa dell’asserita sua incandidabilità per il presunto avvenuto superamento del limite massimo del numero dei mandati previsto dalle citate disposizioni federali.

B. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2023 (giudizio NRG 1489/2023), -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, la citata decisione n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2022 del Collegio di Garanzia del CONI. Con detta decisione il Collegio di Garanzia, nel respingere il ricorso di -OMISSIS-, ha confermato la legittimità della candidatura e l’eleggibilità di -OMISSIS- alla carica di presidente della FISI.

Il ricorso in questione è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 c.p.a. e 100 c.p.c., eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, in quanto gli artt. 46.4 del ROF e 48.4 dello Statuto FISI non sono qualificabili come atti immediatamente lesivi; la lesione per -OMISSIS- è divenuta concreta ed attuale solo nel momento in cui la FISI, applicando le disposizioni regolamentari in esame, ha inserito -OMISSIS-nella lista dei soggetti candidabili alla presidenza.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, l. n. 8/2018 e 36 bis, co. 3, statuto del CONI, nonché del principio di legalità di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e del principio di gerarchia delle fonti, per aver consentito a -OMISSIS-di candidarsi al fine di essere eletto per la quarta volta consecutiva a Presidente della FISI, in contrasto con la normativa applicabile alla materia. Il ricorrente ha inoltre precisato che “in caso di accoglimento del presente ricorso si produrranno effetti caducanti, per illegittimità derivata, in relazione al risultato elettorale (già contestato dal Ricorrente innanzi a codesto T.A.R. con giudizio n.r. 15854/2022), così come previsto dall’art. 48, co. 5, dello Statuto della FISI”, secondo cui “La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo [ossia quelli per ricoprire le cariche federali], comporta l'immediata decadenza dalla carica”.

III. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa all’interpretazione conforme a legge delle disposizioni regolamentari della FISI. Violazione degli artt. 46.4 del regolamento organico e 48.4 dello Statuto della FISI, nonché degli artt. 2, co. 1, l. n. 8/2018 e 36 bis, co. 3, Statuto del CONI.

IV. Nullità dell’art. 46.4 del Regolamento organico poiché adottato in regime di prorogatio e violazione degli artt. 2385 c.c. e 3, co. 2, d.l. n. 293/1994.

In detto giudizio si sono costituiti il CONI, il sig. -OMISSIS-e la FISI eccependo, con apposite memorie difensive, l’inammissibilità, l’irricevibilità, nonché l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto.

Affermano in particolare la FISI e il sig. -OMISSIS-che le norme federali (art. 46.4 del ROF e 48.4 dello Statuto) che prevedono, per l’assunzione delle cariche federali, il limite dei tre mandati quadriennali interi, sono legittime in quanto: i) rispondenti al dettato delle disposizioni di cui alla L. 8/2018 (che prevede il limite dei tre mandati) e volte, con le specificazioni relative alla durata di tali mandati (tre interi mandati quadriennali), unicamente a dettare disposizioni di dettaglio, integrative ed attuative, in ordine al quomodo, del principio generale; ii) redatte in diretta collaborazione con il CONI, che ne ha disposto la definitiva approvazione con provvedimenti divenuti ormai inoppugnabili; iii) comunque impugnate dal ricorrente, per asserito contrasto con la legge n. 8/2018, tardivamente, attesa la loro immediata lesività.

Le controparti hanno sollevato, altresì, la sussistenza di una rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale delle disposizioni federali, ai sensi degli artt. 2, 3, 18, 41, 42 e 48 della Costituzione e di pregiudizialità eurounitaria per violazione degli artt. 2 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), dell’art. 11 della CEDU, nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla CEDU, nel caso in cui non si provveda a rendere un’interpretazione conforme al diritto eurounitario dell’art. 6, co. 4, l. n. 8/2018, che deponga nel senso di far salva la candidatura non solo di coloro che siano in carica al momento dell’entrata in vigore della legge n. 8/2018, ma anche di coloro che abbiano svolto e concluso i tre mandati in un periodo successivo, ma antecedente alla modifica dello Statuto del CONI e alla successiva modifica degli Statuti delle Federazioni sportive per dare attuazione alla l. n. 8/2018, ovvero, di tutti coloro che abbiano già svolto tre mandati.

In vista dell’udienza di merito del 24 ottobre 2023 le controparti si sono scambiate memorie, nelle quali, ulteriormente precisando le proprie posizioni, hanno tra l’altro evidenziato l’intervento sopravvenuto della legge n. 112/2023 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”) - che in sede di conversione del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, ha aggiunto l’art. 39 bis e ha modificato l’art. 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, nei seguenti termini “Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi” - nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2023, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato Olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento all’inciso “nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, nella parte in cui estendeva agli organi territoriali il divieto posto dall’art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242/1999.

All’udienza del 24 ottobre 2023 la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 febbraio 2024, al fine di consentire la trattazione congiunta dei due ricorsi NRG 15854/2022 e NRG 1489/2023, pendenti tra le medesime parti.

In vista di detta udienza le parti del giudizio si sono scambiate memorie e repliche.

In particolare, con memoria depositata in data 26 gennaio 2024 -OMISSIS-, rinviando ai precedenti scritti difensivi, ha ulteriormente dedotto che:

- nel corso del giudizio, il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto: i) della citata sentenza n. 184/2023 della Corte costituzionale. Detta pronuncia è, secondo il ricorrente, insuscettibile di applicazione analogica alle federazioni sportive nazionali centrali; ii) della citata legge n. 112/2023 che, in sede di conversione del D.L. n. 75/2023, ha modificato l’art. 16, co. 2, D.lgs. n. 242/1999.

- tra il presente giudizio sulla decisione e il giudizio sul risultato elettorale di cui al precedente punto A corre un rapporto di derivazione necessaria, tale per cui, ancorché proposto successivamente, deve “essere trattato per primo il Giudizio sulla Decisione in quanto, in caso di accoglimento del medesimo, si produrranno effetti caducanti, per illegittimità derivata, in relazione al risultato elettorale (come già evidenziato a pag. 19 del ricorso). Ed infatti, la sussistenza dei requisiti per essere ammesso alla candidatura costituisce presupposto indefettibile per garantire la legittimità della successiva elezione”. Ciò sarebbe confermato dall’art. 48.5 dello Statuto della FISI, il quale dispone che “La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo [ossia quelli per assumere le cariche federali], comporta l'immediata decadenza dalla carica” e dall’art. 2, lett. d) del Regolamento del CONI, che disciplina le impugnazioni da proporsi avverso le candidature nel contesto delle assemblee nazionali elettive. Ciò implica anche, secondo il ricorrente, l’irrilevanza del mancato rispetto della pregiudiziale sportiva con riferimento al giudizio sul risultato elettorale.

Con memoria depositata il 27 gennaio 2024 il CONI ha eccepito che:

- il ricorrente ha impugnato il risultato delle elezioni direttamente dinanzi al Tar, violando il principio della pregiudiziale sportiva (ric. 15854/2022). Il ricorso è, dunque, inammissibile in quanto proposto senza il previo doveroso passaggio endofederale. In mancanza di una valida impugnazione preliminare dinanzi alla giustizia sportiva, il risultato elettorale è dunque divenuto inoppugnabile;

- l’eventuale annullamento della lista dei candidati (atto validamente impugnato dinanzi a codesto TAR con ricorso r.g.n. 1489/2023) non avrebbe alcuna efficacia caducante sul risultato elettorale;

- alcun rilievo avrebbe in tal senso l’art. 48.5 dello Statuto FISI, il quale stabilisce che la mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l’immediata decadenza dalla carica;

- l’interpretazione costituzionalmente orientata, sulla base del principio reso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/2023 impone di ritenere legittima la prescrizione regolamentare FISI che riduce (prevedendo i mandati interi) il vulnus al diritto di elettorato passivo.

Con memoria depositata il 1° febbraio 2024 -OMISSIS-, nel ribadire quanto già dedotto circa l’inammissibilità del ricorso n. 15854/2022 per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, ha eccepito, a sua volta, che un ipotetico annullamento della decisione del Collegio di Garanzia, impugnata con il ricorso NRG 1489/2023, non comporterebbe la caducazione della sua elezione, non essendo quest’ultima un atto meramente applicativo della legittima candidatura alla Presidenza FISI. Non sussiste, infatti, secondo il controinteressato, alcun rapporto di conseguenzialità necessaria tra la lista dei candidati e l’elezione a Presidente, tenuto anche conto che il regolamento FISI consente di essere eletti senza essere stati previamente inseriti nella lista dei candidati. L’elezione a Presidente è divenuta, comunque, inoppugnabile per la mancata, ovvero, irricevibile impugnazione dei risultati elettorali.

Il ricorso n. 1489/2023 avverso la decisione del Collegio di Garanzia, inoltre, secondo -OMISSIS-, risulterebbe parimenti inammissibile/improcedibile per consumazione del potere di impugnazione, in quanto la proposizione del primo ricorso n. 15854/2022 avverso l’elezione di -OMISSIS-ha precluso a -OMISSIS- di formulare degli altri profili di gravame per censurare, in questo caso, la candidabilità a Presidente del medesimo sig. -OMISSIS-, mediante un nuovo (secondo) atto di impugnazione in parte diverso dal primo, quanto a petitum causa petendi.

Circa gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2023, il controinteressato ha rilevato, in primo luogo, l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. n. 249/1999, nel testo vigente prima delle modifiche ad opera dell’art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nonché la necessità di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata anche del periodo “il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”.

In sede di repliche il CONI ha eccepito l’improcedibilità del ricorso avverso la candidatura per difetto di interesse, attesa la mancata impugnazione da parte di -OMISSIS- del risultato elettorale e tenuto conto che l’invalidità della candidatura non si trasmetterebbe automaticamente alla elezione.

Anche la FISI, con memoria depositata in data 2 febbraio 2024, ha eccepito in replica l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso sull’elezione di -OMISSIS-per mancato esperimento della pregiudiziale sportiva, così come l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’ammissione alla candidatura, per la mancata impugnazione della definitiva elezione di -OMISSIS-come Presidente della FISI.

Il ricorrente, nel ribadire la propria posizione circa il descritto rapporto di conseguenzialità necessaria tra i due giudizi, ha poi ulteriormente controdedotto che: la pregiudiziale sportiva è stata perfettamente rispettata in relazione all’ammissione della candidatura del controinteressato; l’impugnazione in sede sportiva della nomina del controinteressato a presidente della FISI avrebbe avuto lo stesso identico contenuto della contestazione presentata avverso la relativa candidatura (i.e. superamento del limite massimo di tre mandati); non sarebbe stato possibile – contrariamente a quanto sostengono le controparti –impugnare il risultato elettorale tramite un ricorso per motivi aggiunti “successivo” all’atto introduttivo del giudizio sulla decisione del Collegio di Garanzia, in quanto il termine per notificare il ricorso avverso la nomina del controinteressato innanzi al giudice amministrativo è scaduto (14 dicembre 2022) prima della data in cui il Collegio di Garanzia ha reso note le motivazioni della decisione (23 dicembre 2022); nel giudizio sportivo, d’altra parte, non sono ammessi i motivi aggiunti; il fatto che fosse sufficiente ottemperare alla pregiudiziale sportiva per la sola candidatura si evince, in particolare, dall’art. 2, lett. d, Regolamento della Giunta Nazionale CONI, che pacificamente consente di contestare in via immediata l’ammissione della candidatura medesima, così di fatto riconoscendo il carattere immediatamente lesivo di detto provvedimento.

All’udienza pubblica del 13 febbraio 2024 le due cause sono state trattate congiuntamente e sono state trattenute per la decisione.

1. Ritiene il Collegio, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., di dover disporre la riunione dei ricorsi NRG 15854/2022 e NRG 1489/2023, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. Ciò premesso, va preliminarmente affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso NRG 15854/2022 proposto da -OMISSIS- avverso l’elezione di -OMISSIS-alla Presidenza della FISI per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva”, sollevata dalla FISI, dal CONI e dallo stesso sig. -OMISSIS-. Eccepiscono in proposito che il ricorso è stato proposto davanti a questo Giudice senza il previo, doveroso passaggio endofederale: in mancanza di una valida impugnazione preliminare dinanzi alla giustizia sportiva, il risultato elettorale è dunque divenuto inoppugnabile. Ha controdedotto in proposito il ricorrente che: i) la pregiudiziale sportiva è stata perfettamente rispettata in relazione all’ammissione della candidatura del controinteressato; ii) l’impugnazione in sede sportiva della nomina del controinteressato a presidente della FISI avrebbe avuto lo stesso identico contenuto della contestazione presentata avverso la relativa candidatura (i.e. superamento del limite massimo di tre mandati); iii) il ricorso alla giustizia sportiva non sarebbe stato comunque possibile per avvenuta decorrenza dei relativi termini, nelle more dell’adozione della decisione del Collegio di Garanzia sulla legittimità della candidatura di -OMISSIS-, e della impossibilità in sede sportiva di proporre ricorso per motivi aggiunti.

3. A giudizio del Collegio, l’eccezione è fondata.

4. Con il termine “pregiudiziale sportiva”, invero, si intende far riferimento in questa sede alla condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, comma 1, della legge n. 280/2003, che vale per “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive” diversa dalle controversie tecniche e disciplinari, individuate dall’art. 2. La disposizione, infatti, stabilisce che solo dopo aver “esaurito i gradi della giustizia sportiva” è possibile adire il giudice amministrativo, non sancendo, quindi, una preclusione assoluta ad adire la magistratura statale, ma, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo e necessario esaurimento dell’iter della giustizia sportiva.

5. L’art. 3 della legge n. 280/2003 individua due condizioni ai fini del riconoscimento di una pregiudizialità sportiva, rappresentate, innanzitutto, dalla residualità dell’azione esperita rispetto a quelle individuate dall’art. 2, e, in secondo luogo, dal definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva. Tali condizioni, a loro volta, presuppongono che l’azione da esercitare davanti agli organi della Giustizia Sportiva trovi una puntuale disciplina nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

6. Ebbene, che le controversie in cui si contesta l’elezione a una carica sociale di una federazione sportiva per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità non sia riservata agli organi di giustizia sportiva e che le stesse diano invece pienamente accesso alla giurisdizione statale, una volta esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva, è stato confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2320/2020 del 7 aprile 2020, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare. Come precisato in detta sede, nell’ambito di questo genere di controversie “Infatti non si discute del corretto risultato di una competizione e, dunque, dell’applicazione di una regola tecnica. Si discute piuttosto della legittima investitura di organi interni di quella speciale associazione. Non si tratta di controversie irrilevanti dal punto di vista giuridico generale, perché l’ordinamento ritiene rilevanti le vicende strutturali interne delle formazioni sociali (cfr. artt. 14 e ss. Cod. civ.): il fatto che siano espressioni del principio di libertà associativa non impedisce invero che singoli loro atti possano restringere ultra vires sia l’effettiva capacità di concorrere alla vita associativa dei singoli (specialmente quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro capacità di relazione), sia la distribuzione di responsabilità esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si associano o riferiscono”. E ancora nella medesima pronuncia - nel perimetrare la giurisdizione residuale del giudice amministrativo rispetto alla giurisdizione ordinaria – si afferma che “La scelta legislativa di assegnare alla giurisdizione esclusiva amministrativa la residuale tutela avverso gli «atti» delle Federazioni sportive non appare incoerente con la funzione del giudice amministrativo come giudice del pubblico potere (Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204). Infatti, anche se le «federazioni sportive nazionali», hanno, per espressa affermazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59) «natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato» e sono dichiarate «soggette, per quanto non espressamente previsto» dallo stesso decreto, «alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione», sta di fatto che il loro assetto organizzativo (di un atto del quale qui si verte) si integra necessariamente e bilateralmente con quello del C.O.N.I., ente pubblico che confedera le federazioni sportive: dunque, in quanto fenomeno che concorre all’organizzazione complessiva dell’attività sportiva, ha rilievo indiretto, di ordine pubblicistico, per l’ordinamento generale”.

Ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato DL 203/2020, è necessario rispettare, quale condizione di procedibilità dell'azione, il “definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva”, essendo precluso “l'accesso diretto alla giurisdizione amministrativa senza il previo esaurimento dei rimedi giustiziali sportivi e la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso” (cfr. TAR Lazio, Sez. I-Ter, I, sentenze 7 marzo 2024, n. 4644 e 19 gennaio 2022, n. 591).

7. Al riguardo, non risulta condivisibile l’argomento sostenuto dal ricorrente, secondo il quale l’eventuale annullamento della lista dei candidati (atto impugnato con il ricorso NRG 1489/2023 preceduto da rituale impugnazione in sede sportiva) avrebbe una diretta e immediata efficacia caducante sul risultato elettorale, atteso che, come evidenziato dalle controparti, tra la candidatura e le elezioni si interpongono le votazioni, tale per cui l’elezione non può essere considerata come un atto meramente esecutivo della candidatura; ciò tanto più nel caso di specie, nel quale, come evidenziato dalle controparti, l’ordinamento FISI non esclude la possibilità di essere eletti dall’assemblea anche se non si fa parte della lista dei candidati.

8. Detta conclusione non muta neppure in relazione al rilievo del ricorrente fondato sul presupposto che, ai sensi dell’art. 48.5 dello Statuto FISI, la mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato, del requisito della rieleggibilità di -OMISSIS-per superamento del limite temporale di cui al punto 4 della disposizione, comporterebbe la decadenza di quest’ultimo dalla carica.

Sotto il profilo che qui interessa, viene in rilievo non tanto il rapporto diretto tra l’accertamento della mancanza del requisito e la decadenza dalla carica (la quale suppone l’avvenuto insediamento a seguito dell’elezione), quanto il rapporto tra detto accertamento e il risultato elettorale, per il quale valgono le conclusioni di cui al precedente punto 7.

9. Inconferente si palesa pure il richiamo operato dal ricorrente al procedimento conclusosi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per l’impugnativa del provvedimento di ammissione della candidatura di -OMISSIS-a Presidente della FISI, e alla circostanza che una impugnativa in sede endofederale pure dell’elezione di -OMISSIS-avrebbe avuto i medesimi contenuti del ricorso presentato avverso la candidatura di quest’ultimo. Si tratta infatti, a ben vedere, di due provvedimenti autonomi, ciascuno dei quali idoneo ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente e, dunque, suscettibili ciascuno di impugnazione secondo le procedure previste dall’ordinamento sportivo.

10. Privo di riscontri risulta, invero, anche quanto sostenuto da -OMISSIS- circa l’improponibilità di motivi aggiunti nell’ambito della giustizia sportiva. Sul punto, con sentenza di questo Tribunale n. 8367/2011 è stato testualmente statuito che il giudizio endofederale, attesa la natura amministrativa degli atti ivi impugnati, è equiparabile a quello successivo che si svolge dinanzi al giudice amministrativo, con conseguente applicazione dei principi che allo stesso presiedono, primo fra tutti il principio del giusto processo e della tutela piena ed effettiva: “Corollario obbligato di tale premessa è la possibilità del ricorrente di introdurre motivi nuovi ove, nel corso del giudizio, siano palesati, anche grazie alle argomentazioni difensive delle controparti e alla documentazione versata in atti, vizi del procedimento/ provvedimento non conosciuti al momento dell'instaurazione del giudizio. In tali ipotesi il termine (nella specie di 30 giorni) per censurare i vizi comincia a decorrere dalla loro conoscenza. È dunque ammissibile la contestazione dei vizi conosciuti solo nel corso del giudizio” e, ancora, che “Il Collegio ritiene infatti che non possa trovare applicazione il principio, elaborato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo che esclude l'ammissibilità, per i soli ricorsi in materia elettorale, di nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle ulteriori verifiche istruttorie disposte dal Giudice in relazione alle originarie censure. Alla base di tali affermazioni è, infatti, la necessità di garantire la celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare per consentire un corretto funzionamento delle istituzioni e il contestuale rispetto di principio di democraticità delle stesse. Ad avviso del Collegio nel contenzioso elettorale per la nomina degli organi di una federazione sportiva tale necessità non è tanto pressante da giustificare il sacrificio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sacrificio indubbio nel caso in cui si inibisca la possibilità di censurare nuovi vizi del procedimento di cui si è venuti a conoscenza solo in un momento successivo alla proposizione (tempestiva) dell'atto introduttivo del giudizio”.

11. Tanto considerato, ritiene il Collegio che la mancata preliminare proposizione del ricorso avverso le elezioni di -OMISSIS-a Presidente della FISI dinanzi ai competenti organi della giustizia sportiva, eventualmente con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio instaurato avverso la decisione del Consiglio di Giustizia sportiva sulla candidatura dello stesso, violi il principio della pregiudiziale sportiva e comporti, in quanto tale, l’inammissibilità del ricorso n. 15854/2022.

12. Quanto al ricorso NRG 1489/2023 va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del medesimo per carenza di interesse, sollevata dal CONI non avendo il ricorrente ritualmente impugnato il successivo risultato elettorale, con la conseguenza che un eventuale annullamento della candidatura di -OMISSIS-non porterebbe a -OMISSIS- alcuna utilità in termini di chance di essere eletto.

13. L’eccezione è, a parere di questo Collegio, infondata, atteso che quanto previsto dal citato art. 48.5 del Regolamento, non consente di escludere - pur non configurandosi, per le ragioni sopra dette, un rapporto di conseguenzialità necessaria tra l’annullamento della lista dei candidati e il risultato elettorale e dunque il travolgimento automatico dell’elezione di -OMISSIS-a seguito dell’annullamento della sua candidatura - l’eventualità di un travolgimento “a valle” del risultato elettorale e dunque la chance per -OMISSIS-, secondo classificato, di subentrare a -OMISSIS-.

14. Nel merito, il ricorso è comunque infondato.

15. Con il primo motivo di ricorso, -OMISSIS- sostiene l’erroneità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 23 dicembre 2022, n. 83, con cui è stata rilevata la tardività di ogni impugnazione delle delibere di approvazione dello Statuto e del ROF, ossia “entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto”, ai sensi dell’art. 30.2 del Codice di Giustizia Sportiva.

16. -OMISSIS- sostiene, in proposito, che le previsioni normative contenute negli artt. 46.4 del FOF e 48.4 dello Statuto della FISI non fossero per lui immediatamente lesive alla data della rispettiva emanazione o fin dalla data della relativa approvazione da parte del CONI, ma che esse fossero divenute lesive solo nel momento in cui la FISI ha deciso di ammettere il controinteressato tra i soggetti candidati a ricoprire la carica di Presidente della FISI, e quindi con la pubblicazione della candidatura di -OMISSIS-, avvenuta il 14 settembre 2022.

17. L’argomento non può essere condiviso. Deve ritenersi, infatti, che le disposizioni dello Statuto e, in particolare, del R.O.F. che si assumono confliggenti con la normativa primaria avessero un carattere immediatamente lesivo, proprio perché elemento fondante di candidature basate sulla durata di tre interi mandati quadriennali. In effetti, tale immediata lesività finisce per assumere il connotato anche di “garanzia fondamentale”, perché - come rilevato dal Collegio di Garanzia nella decisione oggetto del presente gravame - sussiste l’interesse del candidato (ricorrente) a partecipare a una determinata competizione elettorale in un contesto normativo ben definito per evitare la partecipazione “illegittima” o “irregolare” di candidati e assicurare un corretto svolgimento e una conforme conclusione delle operazioni elettorali.

18. D’altra parte, anche a voler ritenere che la lesività delle disposizioni in questione si sia concretizzata e attualizzata solamente al momento dell’avvenuta elezione di -OMISSIS-alla Presidenza FISI, -OMISSIS- avrebbe comunque dovuto impugnare le disposizioni regolamentari lesive innanzi alla giustizia sportiva, cosa che non ha fatto.

19. Ne consegue, quindi, che il ricorrente non ha mai formalmente impugnato le delibere di approvazione dello Statuto e del ROF, con la conseguenza che le relative contestazioni risultano, in ogni caso, insanabilmente tardive.

20. Entrando comunque - per completezza - nel merito delle stesse, va rilevato che il ricorrente afferma che gli artt. 46.4 del ROF e 48.4 dello Statuto non sarebbero conformi alla normativa nazionale in quanto contrasterebbero con (i) l’inequivoco tenore letterale degli artt. 2, comma 1, della legge n. 8/2018 e 36 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, (ii) con la ratio posta a base degli stessi (i.e. evitare la cristallizzazione di situazioni di potere e favorire la più ampia partecipazione nell’assunzione delle cariche apicali delle Federazioni e (iii) con l’orientamento espresso dagli organi di giustizia sportiva e nazionali, sia con specifico riferimento alla normativa in esame, sia in relazione a fattispecie connotate da molteplici punti in comune con la presente controversia.

21. Anche tale assunto non risulta, a parere di questo Collegio, passibile di favorevole apprezzamento.

22. A ben vedere, come correttamente eccepito dalle controparti, la normativa federale (ROF e Statuto FISI) non presenta un contenuto difforme dalla normativa primaria.

23. Dal dettato letterale delle disposizioni federali in questione si ricava infatti, rispetto alla normativa sovraordinata, la specificazione “interi” e “quattro anni”, termini che permettono una più puntuale e univoca applicazione della normativa primaria mediante l’introduzione di precisazioni relative al quomodo della fruizione del mandato elettivo; grazie a dette specificazioni si chiarisce infatti che, ai fini del computo temporale dei mandati, deve considerarsi rilevante solamente la durata “quadriennale” di ciascun mandato, che deve essere svolto per “intero”.

24. Detta precisazione appare, invero, coerente con la ratio sottesa alla modifica normativa avvenuta nelle more del presente giudizio con la legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha aggiunto, in sede di conversione, l’art. 39 bis nel d.l. n. 75/2023, così eliminando il limite massimo dei tre mandati per i presidenti e i membri degli organi direttivi; pur trattandosi di normativa priva di rilevanza diretta per l’elezione del sig. -OMISSIS-(in quanto jus superveniens non applicabile retroattivamente), essa segnala infatti il favor del legislatore per l’eliminazione del limite dei tre mandati per le cariche apicali.

25. La “tenuta” di dette previsioni si ricava in via interpretativa pure dai principi enucleati dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 184/2023. Sebbene la dichiarazione di incostituzionalità del limite dei tre mandati faccia espressamente riferimento solo agli organi periferici delle Federazioni sportive, tenuto conto dei due casi specifici (territoriali) sottoposti al suo sindacato, le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte – e, segnatamente, che far divieto assoluto di elezione in una Federazione a chi ha già svolto la funzione per tre mandati non è una misura proporzionata allo scopo di garantire effettività al principio di democrazia interna – possono essere applicate anche alle candidature relative ad incarichi apicali per le Federazioni sportive nazionali.

26. In particolare, pur esprimendo apprezzamento per il fine di “stimolare e sostenere […] un ricambio direttivo ai vertici delle federazioni sportive nazionali” e di sottrarre le stesse “al rischio di cristallizzazione nell’assetto gestionale”, la Corte stabilisce che un limite eccessivamente restrittivo (nel caso specifico, il divieto assoluto) fosse irragionevole e sproporzionato rispetto al fine da perseguire.

27. In quest’ottica, non appare irragionevole né sproporzionato, nel bilanciamento tra l’esigenza di assicurare la democraticità interna alla federazione nazionale da un lato e l’autonomia normativa ed organizzativa dell’ordinamento sportivo dall’altro, che le norme federali in questione abbiano puntualizzato, rispetto alla normativa primaria, che ai fini del computo del limite triennale dei mandati presidenziali della FISI si debba tener conto di mandati quadriennali svolti per intero.

28. In punto di fatto, nel caso di -OMISSIS-appare quindi non irrilevante la circostanza che uno dei mandati ricoperti non abbia avuto una durata quadriennale – riconducibile ad un intero quadriennio olimpico – ma si sia limitato solamente ad un periodo di due anni e 10 mesi, e ciò per circostanze peraltro neppure imputabili allo stesso -OMISSIS-.

29. In conclusione, sulla base di tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene inammissibile il ricorso NRG 15854/2022 atteso il mancato rispetto da parte del ricorrente del vincolo della pregiudiziale sportiva.

30. E’ invece infondato, e merita dunque di essere respinto, il ricorso NRG 1489/2023.

31. Attesa la peculiarità della vicenda sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

dichiara inammissibile il ricorso NRG 15854/2022 nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

respinge il ricorso NRG 1489/2023.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

 

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