T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 12/02/2024 N. 2728

 

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 12/02/2024 N.  2728

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02728/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06815/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Accademia Nazionale di Scherma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, costituito in giudizio; Federazione Italiana Scherma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Elisabetta Pistis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituita in giudizio; Consiglio Federale F.I.S., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione della Federazione Italiana di Scherma 29-30 aprile 2021, n. 132, con la quale sono state disposte l'istituzione e la regolamentazione della Scuola per la formazione e l’abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali in attuazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ.); nonché della deliberazione della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 30.4.2021, con la quale è stato approvato il predetto regolamento e di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, in particolare della deliberazione della quale non si conosce il numero e data esatta ma che risulta essere approvato tra maggio ed i primi di giugno del 2021 (notizie di stampa fanno riferimento alla costituzione del Comitato Operativo della scuola e seguenti deliberazioni di attuazione) con la quale si è attivata la procedura per l’avvio dell'attività della Scuola;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento dei provvedimenti della Federazione Italiana Scherma aventi ad oggetto i bandi sessione certificazione Tecnici di II livello (Comunicato n. 18 del 23 novembre 2021) e Tecnici di III livello (Comunicato n. 19 del 23 novembre 2021), nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, in particolare, ove necessario, delle variazioni apportate dal Consiglio federale FIS il 29.4.2021 al Regolamento della Scuola di formazione e abilitazione Tecnici sportivi federali, approvato dal C.O.N.I. il 30.4.2021, n. 132.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Scherma e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 25.6.2021 e depositato il 5.7.2021 l’Accademia Nazionale di Scherma ha impugnato la deliberazione della Federazione Italiana di Scherma del 29-30 aprile 2021, n. 132, con la quale sono state disposte l’istituzione e la regolamentazione della Scuola per la formazione e per l’abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali in attuazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ); nonché la deliberazione della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato il predetto regolamento e tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati.

La ricorrente, a base del ricorso, ha eccepito “la violazione e falsa applicazione delle norme di riconoscimento delle funzioni istituzionali dell’Accademia Nazionale di Scherma in tema di verifica della formazione e di esami, per la certificazione delle relative competenze, ai fini dell’attribuzione della qualifica di insegnante della scherma in ogni sua forma e sotto qualsivoglia nome, cioè il Maestro di scherma e, in particolare, la violazione del combinato disposto del decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto legislativo n. 15/2016, dello Statuto dell’Accademia Nazionale di Scherma (r.d. 21 novembre 1880, r.d. 13 ottobre 1904, decreto del Prefetto di Napoli 12 gennaio 2005, n. 119873) e dello stesso Statuto della Federazione Italiana di Scherma (delibera C.O.N.I. 23 settembre 2016, n. 417), in relazione, anche, a quanto affermato dalle -OMISSIS-, -OMISSIS- e Consiglio di Stato, -OMISSIS-; violazione del giudicato”.

In sintesi, l’accademia Nazionale di Scherma, istituzione fondata nel 1861, ha rappresentato che con la Federazione Italiana di Scherma, soggetto di più recente formazione, è iniziato un conflitto a partire dal 2017, quando la seconda, non accontentandosi più della partecipazione con propri rappresentati alle sessioni di esame indette dall’Accademia Nazionale di Scherma, ha preteso di assumere una posizione preminente ed esclusiva nello svolgimento dell’attività di formazione in materia di scherma, procedendo direttamente ed autonomamente all’indizione delle relative sessioni di esame e pretendendo di confinare l’Accademia Nazionale di Scherma in una posizione assolutamente marginale, sino a sostituirsi nella prerogativa riconosciuta all’Accademia dal quadro normativo vigente.

Tale iniziativa aveva già condotto l’Accademia a ricorrere al Giudice amministrativo, che, con la sentenza del -OMISSIS-, ha annullato i bandi di esame indetti nel periodo dicembre 2016-febbraio 2017 per i tecnici di scherma di secondo e terzo livello e la modifica al Regolamento Attuativo SNAQ della F.I.S. approvato il 16 gennaio 2017, nella parte in cui escludeva ogni competenza dell’Accademia Nazionale di Scherma al rilascio dei diplomi magistrali, oltre ad accogliere la domanda risarcitoria della ricorrente, poiché è stato ritenuto che i predetti atti erano stati emessi in violazione: A) di una norma consuetudinaria che, in assenza di una espressa previsione di rango legislativo o regolamentare, assurge in materia a fonte del diritto; e B) dell’art. 1 comma 12 dello Statuto della FIS, all’epoca ancora vigente, che tale prassi aveva espressamente recepito e riconosciuto.

Orbene, malgrado tali pronunce e le chiare affermazioni di principio ivi espresse, la ricorrente lamenta in questa sede che la Federazione Italiana di Scherma, dopo alcune più limitate iniziative, ha adottato la deliberazione 29-30 aprile 2021 n. 136, avente ad oggetto “Scuola per la formazione e l’abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali”, con la quale avrebbe sostanzialmente preteso di arrogarsi ogni competenza - sostituendosi all’Accademia Nazionale di Scherma - in tema anche di verifica della formazione e di esami, per la certificazione delle relative competenze, ai fini dell’attribuzione della qualifica di insegnante della scherma in ogni sua forma e sotto ogni denominazione, cioè il Maestro di scherma.

Avverso tale deliberazione la Accademia Nazionale di Scherma ha proposto il presente atto di impugnazione, diretto a fare valere l’illegittimità della stessa e, comunque, la violazione del giudicato costituito dalle sentenze sopra richiamate.

2. Si costituivano in giudizio la Federazione Italiana Schema ed il Coni, chiedendo di dichiarare inammissibile ed infondato l’avverso ricorso, soprattutto in forza dell’approvazione del nuovo Statuto della FIS in data 2.7.2020 e di quanto affermato con riferimento a quest’ultimo dal -OMISSIS-.

La ricorrente, secondo quanto rilevato dalla Federazione Italiana Schema e dal Coni, avrebbe ignorato quest’ultima pronuncia, citandola esclusivamente a p. 9 del ricorso, ove, peraltro, ne sarebbe proposta un’esegesi errata.

3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.12.2021 la ricorrente impugnava anche i comunicati n. 18 e 19 della Federazione Italiana Scherma, relativi alla sessione certificazione tecnici di II e III livello.

4. All’udienza del 16.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Le censure sollevate dalla ricorrente non risultano fondate.

5.1 In effetti, i provvedimenti impugnati sono diretta espressione di quanto previsto dal nuovo Statuto della FIS (precisamente dall’art. 1, co. 10, 11, 12 e 13, e artt. 2, 52 e 55, ove è stabilito che presso la F.I.S. è istituita la Scuola per la Formazione e l’abilitazione dei Tecnici sportivi di Scherma Federali, disciplinata da un apposito Regolamento e che, ferme le competenze dell’Accademia Nazionale di Scherma, i tecnici federali devono essere in possesso di idoneo titolo rilasciato dalla Federazione e devono essere iscritti, durante la stagione agonistica, alle liste federali), approvato dal CONI con delibera di Giunta del 2.7.2020 n. 56, sulla base del decreto adottato il 18.5.2020 dal Commissario ad acta all’uopo nominato.

Dopo le sentenze n. -OMISSIS- (ambo richiamate a fondamento del ricorso ed entrambe, tuttavia, basate sul quadro normativo dell’epoca, in particolare su quanto stabilito in passato dall’art. 1 co. 12 del vecchio Statuo della FIS), la FIS si è, invero, dotata di altro Statuto, oggetto di attenzione -OMISSIS-, poiché non oggetto di gravame innanzi al Consiglio di Stato.

L’Accademia Nazionale di scherma (d’ora in poi ANS) aveva, infatti, ritenuto le norme dello Statuto anzidetto (cioè le disposizioni a monte di quelle impugnate col ricorso in oggetto) lesive delle proprie competenze, poiché la certificazione dell’insegnamento della scherma era stata attribuita anche alla FIS e non esclusivamente all’Accademia, che, pertanto, secondo l’ANS, vanterebbe un monopolio in materia.

La tesi non è stata considerata, però, fondata, in quanto l’ANS e la FIS sono titolari di “competenze complementari” nel campo, rispettivamente, dell’insegnamento della scherma (ANS) e di formazione dei tecnici sportivi in ambito federale (FIS). L’Accademia è ente competente per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze necessarie all’insegnamento della scherma, mentre la Scuola di Formazione federale è competente per l’attività di formazione e abilitazione dei “tecnici sportivi di Scherma Federali”. L’ANS ha competenza al rilascio di “diplomi magistrali”, ma non ha alcuna competenza al rilascio di licenze federali, di competenza della federazione di riferimento (FIS) e del CONI.

Tanto è vero che l’art. 1 co. 12 del nuovo Statuto dispone che l’ANS ha competenza per l’abilitazione professionale della diversa figura dei “Maestri di scherma”, imponendo peraltro un dovere di leale collaborazione tra ANS e FIS e rinviando ad espliciti “accordi il rilascio dei titoli di rispettiva competenza”.

Dunque, già lo Statuto riconosce chiaramente il ruolo e le competenze dell’Accademia di Scherma con riguardo all’abilitazione professionale dei Maestri di Scherma e disciplina, “in aggiunta”, il ruolo e le competenze della Federazione per la formazione e l’abilitazione dei Tecnici sportivi di scherma federali.

Con la conseguenza che il -OMISSIS- ha ritenuto che non vi fosse stato alcuno sconfinamento, da parte della Federazione, nelle prerogative e nelle competenze dell’ANS, non potendo peraltro condividersi quanto sostenuto dall’associazione ricorrente in merito alla sussistenza di una sorta di competenza esclusiva su tutte le attività connesse all’insegnamento della scherma.

In merito giova riportare i seguenti stralci della decisione menzionata: “Sul punto deve infatti rilevarsi che la natura di ente autonomo e preesistente dell’ANS rispetto alla FIS e la condizione di “non affiliazione” della prima rispetto alla seconda non implicano che tra le due entità non debba esserci alcuna forma di coordinamento, che proprio allo Statuto della FIS viene demandato. Pur avendo, la FIS, natura giuridica di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la peculiare valenza pubblicistica dell’attività svolta determina l’attribuzione in capo alla federazione di poteri funzionali che la pongono in una posizione differenziata rispetto alle altre associazioni sportive. Ed infatti la Federazione ha il compito di praticare, promuovere, sviluppare e diffondere la disciplina della scherma sul territorio nazionale e, sotto la vigilanza del CONI, è la sola associazione qualificata a disciplinare l’attività della scherma in Italia (cfr. art. 1 Statuto FIS). Tali prerogative derivano dalla legge (D.Lgs. 242/1992) e dall’avvenuto riconoscimento da parte del CONI. Pertanto, ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale, l’ANS deve coordinarsi con la FIS, le cui decisioni, tradotte in specifici atti, possono e devono investire l’attività dell’ANS, ma nel rispetto di quel principio di autonomia che ha da sempre portato quest’ultima a rivestire la qualità di “membro d’onore” e non di affiliato della FIS. Proprio in questo specifico senso devono essere lette le novellate disposizioni statutarie, che disciplinano compiti ed attribuzioni della federazione, nel rispetto degli ambiti di competenza e del ruolo dell’ANS ………. rientra nell’ambito dell’attività di valenza pubblicistica anche quella relativa alla preparazione olimpica e all’alto livello ed alla formazione dei tecnici. La formazione dei tecnici, tra i quali rientrano senz’altro anche i “tecnici federali di scherma” appartiene alle competenze della Federazione resistente e costituisce attività di valenza pubblicistica. Ne deriva che alcuna invasione di competenza ha posto in essere la Federazione dettando regole in merito alle condizioni a cui deve essere subordinata l’affiliazione, oppure all’istituzione di albi dei tecnici federali, non potendosi peraltro ravvedere in tali attività limitazioni della concorrenza, atteso che la Federazione ha esercitato le proprie prerogative ed i propri compiti istituzionali dettando una normativa che non preclude la possibilità di ottenere l’affiliazione a determinate categorie di soggetti, ma disciplina i presupposti e le condizioni affinché la stessa possa avere luogo. In aggiunta, deve pure rilevarsi che, all’art 55 dello Statuto novellato, viene espressamente prevista la possibilità di “riconoscimento” (ai fini federali di competenza FIS) dei titoli rilasciati da altri soggetti, tra i quali sicuramente può essere ricompresa l’ANS, demandando, ancora una volta, all’accordo tra le parti la possibilità che i titoli abilitativi rilasciati dall’Accademia possano essere riconosciuti ai fini sportivi dalla FIS. Per tali ragioni il ricorso per motivi aggiunti va conclusivamente respinto”.

5.2 In sintesi, il regolamento istitutivo della Scuola di formazione e l’abilitazione dei tecnici sportivi di schema federali, al pari di quanto è già stato considerato in termini definitivi per il nuovo Statuto della FIS, ha un raggio di azione ben definito, quale quello della formazione dei tecnici federali e la loro iscrizione in apposita lista tecnica (attività che, come chiarito dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 23 co. 1 Statuto del Coni, appartiene alle competenze della Federazione e costituisce attività di valenza pubblicistica), senza intaccare la diversa competenza dell’ANS in ordine all’abilitazione dei Maestri di scherma.

Le due attività non coincidono, come confermato, per un verso, dalla circostanza che l’ANS potrà continuare la sua attività riconoscendo l’abilitazione professionale per i Maestri di scherma (oltre a raggiungere accordi con la Scuola, come emerge dall’art. 1 co. 12 del nuovo Statuto), e, per altro verso, dal fatto che un tecnico di scherma, anche di terzo livello, è inquadrato in “regime sportivo dilettantistico” (art. 4 co. 2 del regolamento della Scuola) e può svolgere la sua attività esclusivamente nell’ambito della federazione (art. 4 co. 1 del regolamento della Scuola), mentre un Maestro di scherma è un professionista e può esercitare la professione anche in contesti non federali (ad esempio presso istituti scolastici). Le due figure, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (anche e soprattutto alle p. 9 e ss. del ricorso), coprono un campo di attività contiguo ma non coincidente.

5.3 Ne consegue, pur soprassedendo sulla questione di inammissibilità avanzata dalla FIS e dal CONI, l’infondatezza del ricorso principale.

6. Analoga conclusione deve essere raggiunta anche con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, relativo ai comunicati n. 18 e 19 della FIS, riferiti alla sessione certificazione tecnici di II e di III livello.

Come osservato dalla FIS l’accordo transattivo siglato tra il proprio Presidente e quello dell’ANS era sottoposto alla condizione dell’approvazione da parte della Federazione e del CONI, poiché per quanto ivi previsto era indispensabile una modifica del regolamento federale della “Scuola per la formazione e l’abilitazione dei tecnici sportivi” approvato il 30.4.2021.

Dunque, presupponeva e implicava la necessaria approvazione del Consiglio federale e della Giunta Nazionale del CONI.

Tale approvazione non vi è mai stata e, dunque, la condizione (sospensiva) non si è mai verificata. Sicché l’accordo non è mai divenuto efficace.

Ne deriva che la successiva indizione di bandi per la certificazione di tecnici di scherma di I, II e III livello SNaQ (ns. doc. 14) non risulta affatto illegittima, come è ex adverso preteso, poiché avvenuta in applicazione dello Statuto e dell’immutato e vigente regolamento della “Scuola per la formazione e l’abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federale”.

7. In conclusione, ambo i ricorsi devono essere respinti.

8. Sussistono in ragione della peculiarità delle questioni trattate giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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