T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 13/06/2024 N. 12066
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 13/06/2024 N. 12066
Pubblicato il 13/06/2024
N. 12066/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05356/2023 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5356 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ercole Forgione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ercole Forgione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''annullamento
del provvedimento del Questore di Roma n. -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto “a -OMISSIS-, per anni DUE, a far data dalla notifica del presente provvedimento, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati” divieto “esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e della Nazionale Italiana di Calcio”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti contestano la pericolosità dell’oggetto che il -OMISSIS--OMISSIS- avrebbe scagliato sulla tifoseria avversaria, affermando trattarsi di un fazzoletto di carta arrotolato del tutto privo di potenziale lesivo. I fatti risalgono ad un incontro di calcio disputatosi allo Stadio Olimpico il -OMISSIS-. Nella fase del deflusso venivano ripresi dal sistema di videosorveglianza alcuni giovani tifosi tra cui il -OMISSIS-, intenti al lancio di oggetti dalla curva Nord verso la tifoseria opposta. Il lancio avveniva alle ore -OMISSIS- circa e i tre autori venivano compiutamente identificati e denunciati dagli agenti operanti.
Dalla relazione depositata dalla Questura di Roma non è dato comprendere in che modo l’oggetto lanciato dal ricorrente fosse idoneo a “creare un concreto pericolo per le persone”.
Il Collegio ha ritenuto necessario pertanto, al fine del decidere, acquisire le riprese video anche in estratto nonché atti e documenti utili al procedimento -OMISSIS-
L’Amministrazione, costituitasi in resistenza, ha depositato una relazione ed il video richiesto. I ricorrenti depositano memorie e documenti. Ha svolto intervento ad adiuvandum il -OMISSIS-interessato.
All’udienza pubblica del 14.5.2024 la causa è stata riservata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente deduce che il provvedimento del Questore di Roma n. -OMISSIS-, notificato in data 14 gennaio 2023, è viziato da difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 6 bis della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241/1990.
Le censure, che vengono trattate unitariamente, sono fondate con riguardo all’assorbente profilo della mancanza dei presupposti di legge del provvedimento.
L’Amministrazione non ha fornito adeguato riscontro in ordine alla natura dell’oggetto lanciato ed agli effetti conseguenti al lancio.
In disparte le possibili considerazioni in ordine al contesto di ordine pubblico in cui si verificano questo tipo di gesti posti in essere da gruppi di tifosi organizzati, si deve invero valutare il singolo episodio che tuttavia non assurge al livello di pericolosità per le persone richiesto dal parametro normativo di riferimento.
Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 401/1989 il presupposto per l’emissione del provvedimento inibitorio cd DASPO è il lancio o l’utilizzo”… in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”.
Inoltre l’art. 6 c. 5 primo periodo stabilisce: “Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione….”.
In tal senso depone anche la pronuncia del giudice penale che ha disposto, su richiesta conforme del PM, l-OMISSIS-, aperto a carico del -OMISSIS-ricorrente, disposta in quanto gli elementi emersi non consentono di descrivere e compiutamente individuare la condotta di lancio di oggetti ascritta ai -OMISSIS- coinvolti nel procedimento penale (archiviazione testualmente motivata da “genericità della condotta ascritta …”).
Tenendo comunque separati i piani di rilevanza del fatto contestato, amministrativo e penale, sul piano amministrativo che qui occupa occorre evidenziare che il video depositato in atti non fornisce la prova o almeno un principio di prova del fatto stesso e dei suoi effetti.
Se da un lato non è credibile la versione dei ricorrenti circa l’oggetto lanciato, dall’altro tuttavia non è integrato il presupposto di fatto richiesto dalla disposizione citata, in quanto la condotta attiva del prevenuto deve raggiungere il livello del “concreto pericolo per le persone”.
Per queste ragioni, assorbite le restanti censure, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite devono essere compensate tra tutte le parti attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento gravato.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore