T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 13/09/2023 N. 13779
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 13/09/2023 N. 13779
Pubblicato il 13/09/2023
N. 13779/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11561/2023 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 11561 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scalco, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72, costituito in giudizio; -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della decisione n. -OMISSIS- assunta dal -OMISSIS-, presso il -OMISSIS-, in data-OMISSIS-, avente oggetto “la perdita della gara con vittoria a tavolino per 0-3 in favore della -OMISSIS-, in danno alla -OMISSIS-” e la conseguente retrocessione della società odierna ricorrente dalla Serie D alla categoria Eccellenza alla luce della rideterminazione della classifica finale della Federazione, così eseguita;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e della -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame, -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento della decisione n. -OMISSIS- con cui il -OMISSIS-del -OMISSIS- ha decretato la perdita della gara con vittoria a tavolino 0-3 in favore della -OMISSIS- e in danno della -OMISSIS-, con conseguente retrocessione della ricorrente dalla serie D alla categoria Eccellenza alla luce della rideterminazione della classifica finale.
In particolare, la predetta decisione del -OMISSIS-è dipesa dalla circostanza che -OMISSIS-ha fatto partecipare alla gara un calciatore non legittimato a prendervi parte (-OMISSIS-).
Si sono costituiti in giudizio la-OMISSIS-e la -OMISSIS- per resistere al ricorso.
All’udienza del 12 settembre 2022, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal -OMISSIS-.
Deve essere, anzitutto, esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalle parti resistenti.
La stessa è fondata.
Invero, come già evidenziato nel decreto monocratico -OMISSIS-, la censurata perdita della gara con vittoria a tavolino per 0-3 in favore della -OMISSIS-, in danno alla -OMISSIS-, con conseguente retrocessione dalla Serie D alla categoria Eccellenza, costituisce una mera ed automatica conseguenza di un accertamento (relativo alla partecipazione di un calciatore alla suddetta partita di spareggio che ha comportato la sconfitta a tavolino) che riguarda, in senso stretto, la sola osservanza ed applicazione di norme regolamentari dell’ordinamento sportivo, con la conseguenza che al Tribunale adito risulta sottratta la cognizione della relativa impugnazione, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a), e comma 2, del d.l. n. 220 del 2003, convertito dalla l. n. 280 del 2003, che l’attribuisce in via esclusiva agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (“la controversia sull’omologazione della gara con l’attribuzione del risultato della perdita della gara stessa a tavolino non appartiene alla giurisdizione del giudice statale perché riguarda l’applicazione di regole tecniche e sportive e non provvedimenti che incidono su diritti o interessi delle parti, così rientrando nella previsione di cui all’art. 2 lett. a) d.l. 220/2003, che riserva all’ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale”; cfr. in questi termini Cons. Stato, sez. V, 13.10.2022, n. 8743 ed altre, nonché Corte Cost. n. 160/2019, in cui, parimenti al 2011, la Consulta ha chiarito che avverso questi provvedimenti è ammessa una tutela soltanto “risarcitoria”, e non anche “demolitoria”, innanzi al giudice statale, e questo è compatibile con la Costituzione).
La reale materia del contendere, pertanto, investe una questione di natura tecnica (riguardante la omologazione del risultato di una gara) senz’altro riconducibile nell’ambito di previsione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 220 del 2003, a norma del quale, come già evidenziato, è riservata all’ordinamento sportivo.
Si verte pertanto su un regime di “totale autonomia” riconosciuto legislativamente per simili tipologie di controversie, quello ossia dell’omologazione dei risultati strettamente sportivi, come tali coperti da una riserva assoluta di insindacabilità da parte di qualsiasi giudice statale.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto per difetto di giurisdizione, aspetto che assorbe ogni questione proposta.
Si ritiene, data la non particolare complessità della questione, di poter compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Caterina - OMISSIS - , Referendario