T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 27/09/2024 N. 16794

 

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 27/09/2024 N.  16794

 

Pubblicato il 27/09/2024

N. 16794/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06927/2021 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6927 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Panzarola, Claudia Pezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Pezzi in Roma, via Michele Mercati 51;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Tennis, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Massimo Proto, Valentina Ciaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Federazione Italiana Tennis-Comitato Regionale Toscana, non costituiti in giudizio;

nei confronti

- OMISSIS - , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione III, pubblicata in data 27 aprile 2021, prot. n. 557/2021, che ha respinto il ricorso n. 7/2021 promosso dal sig.-OMISSIS-ex artt. 59 Codice di giustizia sportiva e 12 bis Statuto del CONI, in data 17 gennaio 2021 per l'annullamento e la riforma della decisione n. 7/2020 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata a mezzo PEC in data 18 dicembre 2020 e pubblicata in pari data, con la quale, ai sensi dell'art. 1.1.4, comma 5, del Regolamento Organico FIT, è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'esclusione della sua candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Toscana della FIT , avvenuta con comunicazione di “Rifiuto di Candidatura” prot. 735 del 9 dicembre 2020, cui ha fatto seguito l'esclusione della candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati in data 14 dicembre 2020, per il superamento del limite massimo di tre mandati, di cui all'art. 54, comma 2, Statuto FIT e in virtù di quanto disposto dall'art. 1.1.4 del Regolamento Organico FIT, e la successiva elezione di nuovi consiglieri con delibera dell'Assemblea Regionale Elettiva Toscana FIT del 19 dicembre 2020;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23 settembre 2021:

- della decisione n. 63/2021 (prot. n. 01098/2021) del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione III, Presidente, pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 5 agosto 2021 e comunicata via pec in pari data, che ha respinto il ricorso n. 7/2021 promosso dal sig. -OMISSIS- per l'annullamento e la riforma della decisione n. 7/2020 della Corte Federale di Appello presso la FIT con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento dell'esclusione della sua candidatura dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del C.R. Toscana della FIT.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Tennis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

a) col ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento la decisione n. 557/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., Sezione III, pubblicata in data 27 aprile 2021, che, nel confermare la comunicazione del 9 dicembre 2020 del Presidente del Comitato regionale della Toscana, lo ha escluso dalla possibilità di candidarsi per la carica di consigliere del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis (FIT)-Toscana, in ragione del superamento del limite massimo di tre mandati già svolti, siccome previsto dall’art. 54, comma 2, Statuto FIT (il ricorrente aveva già svolto sette mandati consecutivi dal 1981 al 2008);

b) con sentenza non definitiva n. 17923 del 30 dicembre 2022, questo Tribunale ha dichiarato non fondati i primi due motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sollevato sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8/2018 (nella parte in cui esclude agli associati della FIT la possibilità di candidarsi nell’ambito degli organi direttivi a coloro che abbiano già svolto tre mandati), per violazione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’art. 11 della CEDU, e dell’art. 12 della Carta di Nizza;

c) con sentenza n. 184/2023 la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con riferimento all’inciso “nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall’art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112;

d) con memoria depositata il 18 settembre 2024, il ricorrente ha dedotto di non aver presentato istanza di riassunzione del giudizio nei termini di legge per sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione, chiedendo che ne sia dichiarata l’estinzione. Sia il CONI che la FITP – come dalle stesse rappresentato con memorie depositate, rispettivamente, il 18 e il 19 settembre 2024 - non hanno ritenuto di riassumere il giudizio;

e) nessuna delle parti ha riassunto il giudizio, nei termini di cui all’art. 80 cod. proc. amm. e che sussistono quindi i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.;

f) sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Silvia Simone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

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