T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 29/05/2024 N. 10924
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 29/05/2024 N. 10924
Pubblicato il 29/05/2024
N. 10924/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05468/2020 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5468 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto n. 95;
contro
Federazione Italiana Scherma - F.I.S.-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ricorso con richiesta di risarcimento del danno per l'annullamento del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS-emessi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. nonché di tutte le precedenti decisioni degli organi federali e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Scherma - F.I.S.- e del C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato la decisione n.-OMISSIS-, emessa dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI nonché le precedenti decisioni degli organi federali e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la stessa.
2. Preliminarmente, si evidenziava che -OMISSIS- è una nota campionessa di scherma distintasi per i molteplici trofei vinti nella specialità del fioretto e allenatasi per diversi anni pure nella sciabola, col desiderio e l’obiettivo di poter partecipare ai giochi olimpici di Tokyo 2020 in ambo le specialità: di sciabola e di fioretto.
Tuttavia, nonostante nel marzo del 2019 la ricorrente aveva raggiunto ottimi risultati anche nella sciabola, tanto da essere stata convocata in nazionale nella gara di Sint Niklaas, la prima valida per la qualificazione olimpica che si sarebbe tenuta a Seoul, la Federazione Italiana Scherma (d’ora in poi FIS) le comunicava la sua scelta di farla concorrere solo per un’arma e di seguito, di fronte al silenzio della -OMISSIS-, la convocava soltanto per le gare di fioretto, cui -OMISSIS- aveva partecipato con successo.
Questo aveva spinto la ricorrente a rivolgersi al CAS di Losanna (in forza dell’art. 61 paragrafo 2 della Carta Olimpica “qualsiasi controversia che dovesse sorgere in occasione o in connessione con i Giochi Olimpici sarà sottoposta esclusivamente alla Corte Arbitrale dello Sport, in conformità con il codice dell’Arbitrato sportivo”), che, tuttavia, in data 30.8.2019 aveva ritenuto di non avere giurisdizione in materia, dato che nel caso specifico non era intervenuta alcuna “decisione” della Federazione suscettibile di essere impugnata. Il Tribunale Arbitrale Svizzero non entrava quindi nel merito della contesa.
Successivamente, erano stati aditi gli organi della giustizia sportiva (Tribunale Federale Nazionale della FIS, Corte Federale di Appello e Collegio di garanzia del CONI), che dichiaravano in via preliminare inammissibile il ricorso, poiché proposto tardivamente in violazione dell’art. 69 co. 2 del Regolamento di Giustizia della FIS.
3. Ricostruita, in sintesi, la vicenda, avverso la decisione ultima assunta dagli organi della giustizia sportiva e sugli atti antecedenti, venivano mosse le seguenti censure:
A) “Violazione di legge - omessa pronuncia”; è illogico che il TFN abbia riconosciuto come non potesse essere vietato ad un atleta di gareggiare in più specialità, ma poi si è stabilito che il diritto di gareggiare dovesse essere azionato entro 30 giorni; la domanda volta ad accertare la violazione del diritto di fare sport, secondo la prospettazione difensiva, non può essere soggetta a prescrizioni o a decadenze; il diritto allo sport è riconosciuto come un diritto inviolabile dell’uomo, fondato sul principio personalistico della dignità della persona umana, intesa non soltanto come singolo, ma anche nelle formazioni sociali; tale diritto ha peraltro trovato riconoscimento nella Carta Olimpica, nei trattati dell’U.E. nonché nella Costituzione italiana, essendo un diritto pacificamente inviolabile; sul punto, l’art. 2934, comma 2, c.c. precisa che “non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili”;
B) “Violazione di legge - omessa pronuncia”; non è stato applicato, erroneamente, al caso di specie l’istituto della translatio iudicii per effetto del quale la riproposizione delle istanze della ricorrente dal TAS-CAS al Tribunale Federale Nazionale avrebbe fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda; o meglio, al di là del dato letterale dell’art. 59 l. 69/2009 (che parla espressamente di giudice nazionale), si sarebbe dovuto fare un’applicazione estensiva dello stesso, così da farvi anche rientrare il difetto di giurisdizione del giudice straniero;
C) “Eccesso di potere - manifesta illogicità - manifesta irragionevolezza - travisamento dei fatti”; la Federazione ha assunto la decisione di far gareggiare la -OMISSIS- in una sola arma non in base alla sua discrezionalità tecnica, posto che la ricorrente, come indicato, aveva raggiunto ottimi risultati nella sciabola;
D) “Il danno”; l’illegittimità dei provvedimenti assunti prima dalla Federazione e poi dagli organi sportivi hanno dato luogo a danni patrimoniali e non a carico della -OMISSIS-, come meglio quantificati nella memoria depositata il 17.5.2024.
Per tali ragioni, la ricorrente chiedeva di accogliere il ricorso e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati siccome illegittimi e ingiusti, nonché condannare la FIS ed il CONI a risarcirle i danni subiti.
4. Si costituiva in giudizio la FIS, che eccepiva un difetto assoluto di giurisdizione e in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda demolitoria, la tardività del ricorso di primo grado endofederale, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2966 c.c. e, infine, nel merito l’infondatezza del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 28.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Preliminarmente, come eccepito dalla FIS, deve essere dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto alla domanda demolitoria proposta, stante che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, l’art. 2 lett. a) d.l. 220/2003 riserva a tale sistema le questioni, tra cui rientra quella in esame, aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”. In ogni caso, con riferimento all’azione di annullamento, il ricorso andrebbe ormai dichiarato pure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., posto che gli atti impugnati hanno riguardato la composizione delle squadre nazionali per i Giochi Olimpici di Tokyo svolti nell’estate del 2021, circostanza che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento originariamente chiesto dalla ricorrente.
7. Muovendo alla disamina della domanda risarcitoria, il ricorso è inammissibile o, comunque, infondato e va, pertanto, respinto.
7.1 Innanzitutto, a fronte dell’eccezione sollevata dalla FIS sulla giurisdizione (eccezione, si osservi, che non risulta limitata alla sola domanda demolitoria ma proposta in termini generali), deve essere affrontato subito tale profilo.
In merito, sulla domanda di risarcimento danni, non v’è dubbio stavolta che la giurisdizione sia del giudice amministrativo a fronte del dettato dell’art. 2 D.L. 220/2003 e 133 lett. z) c.p.a., poiché, come noto, si tratta di questione non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, innanzi ai quali la pretesa risarcitoria non può essere fatta valere (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011).
7.2 Superato tale aspetto, come già accennato, il ricorso è inammissibile e comunque infondato quanto alla domanda risarcitoria.
7.3 L’inammissibilità deriva dalla violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva. La materia è, come noto, disciplinata in via generale dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, il quale, all’art. 3, dispone: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, co. 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91”.
Orbene, come eccepito dalla FIS e come ritenuto dagli organi della giustizia sportiva, la ricorrente ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale Federale in violazione dell’art. 69 co. 2 del regolamento di giustizia della FIS, ove stabilisce che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. Tale norma si applica nel caso in questione, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla -OMISSIS- con il primo motivo di ricorso, nella specie non è in discussione il diritto in sé di fare sport, ma l’interesse di un atleta di essere convocato in più discipline olimpiche, posizione soggettiva che, come chiarito anche dal Tribunale Federale a p. 5, dipende da una scelta che non compete allo sportivo ma spetta alla Federazione, che ha l’interesse ad ottenere i risultati migliori.
Né, ancora, in modo condivisibile, è stato ritenuto che potesse attribuirsi rilevanza all’intervenuto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (e alla conseguente decisione), ravvisando nel caso che qui ci occupa un’ipotesi di translatio iudicii, come sostenuto nel secondo dei motivi di ricorso (p. 11 e ss.).
In effetti, come osservato dal Collegio di Garanzia del CONI, il principio ha rilevanza soltanto in ambito nazionale ed è finalizzato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in un sistema che è caratterizzato dalla presenza di giudici speciali.
Né può soccorrere a confutare tale impostazione l’invocata pronuncia della Cassazione (Cassazione civile, sez. I, 7.10.2015 n. 20105), giacché in alcun modo pertinente; la decisione, infatti, riguardava un caso nel quale era stato impugnato un lodo innanzi al Consiglio di Stato e, successivamente a declinatoria di giurisdizione, innanzi alla Corte di Appello nel rispetto dei termini di cui all’articolo 50 c.p.c., in ragione della mancata indicazione del termine per la riassunzione da parte del giudice amministrativo.
Neppure è pertinente il riferimento all’art. 15 Reg. CE 2201/2003, atteso che lo stesso disciplina la figura del forum c.d. conveniens in ambito di responsabilità genitoriale su un minore, statuendo che “In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono: a) interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 o b) chiedere all’autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza”. Trattasi, dunque, di un istituto di carattere eccezionale e di applicazione residuale, poiché è possibile invocarne l’operatività solo se sussistono i presupposti previsti dall’art. 15 citato.
7.4 Pur volendo superare tale assorbente rilievo, non vi sono elementi per dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e di conseguenza per condannare al risarcimento del danno la Federazione oppure il CONI.
Sul punto invero deve essere richiamata la decisione della Adunanza Plenaria n. 7/2021 che, nel solco della storica sentenza delle Sezioni Unite numero 500 del 1999, ha ribadito la riconducibilità della responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa al paradigma della responsabilità da fatto illecito. Secondo i principi ribaditi da quest’ultimo autorevole arresto, elemento essenziale e preliminare nella fattispecie di responsabilità da illegittima attività provvedimentale è l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio.
Ciò premesso, si ritiene che la Federazione, nell’ambito della discrezionalità che le compete, non ha violato alcuna norma.
A tale proposito, giova richiamare l’art. 11 dello Statuto Federale FIS, laddove prevede, al primo comma, che “I Tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI e le disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti della FIS, dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice di Giustizia Sportiva che, con il tesseramento, vengano pienamente accettati, nonché le relative deliberazioni anche in ordine agli obblighi di carattere economico”; al quarto comma, che “Gli Atleti sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive»; ancora, al quinto comma, che “Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI, della FIE e della FIS”; al sesto comma che “Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito”.
Alla stregua di tale disposizione, gli atleti sono soggetti alle regole nazionali ed internazionali della propria disciplina e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione. In particolare, è a questa ultima che compete la selezione degli atleti per le competizioni a squadre; selezione che si svolge tenendo conto di fattori di carattere oggettivo (come la posizione di Ranking), ma anche di carattere soggettivo e discrezionale (quali le condizioni fisiche dell’atleta specifiche per ciascuna disciplina e gli interessi della squadra che prevalgono su quelli individuali), conformemente, del resto, ai criteri dettati dal CIO.
Nel caso di specie la Federazione, come segnalato alla ricorrente sin da subito nella comunicazione del 29.10.2018, tenuto conto dei risultati della -OMISSIS- (che figurava soltanto alla posizione n. 28 nel Ranking nazionale e alla posizione n. 45 in quello internazionale della sciabola; cfr. all. 18 e 19 alla memoria FIS depositata il 30.4.2024) e delle relazioni dei propri Commissari tecnici, non ha fatto altro che effettuare le valutazioni tecnico - discrezionali che le competevano, alla luce dell’importanza prioritaria degli interessi delle squadre rispetto alle aspettative di ogni singolo atleta e in ragione, soprattutto, dell’indispensabilità della ricorrente tanto nelle gare individuali che in quelle a squadre nel fioretto.
Detto altrimenti, la FIS aveva manifestato sin dal principio alla -OMISSIS- perplessità sulla scelta di voler gareggiare in entrambe le competizioni (significativi i seguenti passaggi della comunicazione del 29.10.2018 “occorre tuttavia rammentare che gli interessi e la tutela delle Squadre che si accingono a intraprendere il delicato percorso di qualificazione ai Giochi di Tokyo non possono non rivestire per la FIS importanza prioritaria rispetto alle aspettative di singoli atleti … alla luce di tali considerazioni e delle risultanze emerse nel nostro colloquio, dopo aver condiviso le opportune valutazioni con i Commissari d’Arma, si è giunti alla decisione di consentirti, in via del tutto eccezionale, di essere coinvolta nelle attività agonistiche e addestrative dei settori Fioretto e Sciabola, limitatamente al periodo che precede l'inizio delle competizioni valevoli per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo ... in considerazione dell’evidenza che la Federazione, fin dal tuo debutto nelle categorie giovanili, ha investito risorse per consentirti una crescita tecnica nel fioretto fino alla conquista delle medaglie d'oro e d'argento ai Giochi di Londra, senza citare i titoli mondiali e le affermazioni in Coppa del Mondo, in vista dei Giochi di Tokyo sia il Commissario d'arma che il Consiglio federale avevano individuato in te un punto di riferimento tanto nelle gare individuali che nelle prove a squadre nel fioretto; pertanto la tua scelta di tentare la qualificazione nelle due specialità viene percepita come un percorso arduo e destabilizzante per le squadre. la cui unità di intenti è di fondamentale importanza per ottenere la qualificazione olimpica … alla luce delle valutazioni sopra esposte che, in sintesi, ti vedono come potenziale atleta di punta del fioretto, se alla data del 31 marzo 2019 avrai ottenuto in entrambe le anni risultati tali da far considerare indispensabile per i Commissari a la tua presenza nelle rispettive squadre, la Federazione si impegna a valutare la possibilità di concederti la facoltà di tentare la qualificazione in entrambe le specialità. In caso contrario, avrai facoltà di scegliere l'Arma nella quale perseguire la qualificazione”) e, alla fine del periodo precedente l’inizio delle competizioni valevoli per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha poi compiuto la sua scelta, tenuto conto, come indicato, delle relazioni dei Commissari tecnici, dell’importanza prioritaria degli interessi delle squadre rispetto alle aspettative di ogni singolo atleta e dell’indispensabilità della ricorrente tanto nelle gare individuali che in quelle a squadre nel fioretto.
8. Alla stregua di quanto sopra manca, nella specie, il presupposto dell’ingiustizia del danno, non ravvisandosi, per le ragioni indicate, un illegittimo esercizio del potere amministrativo da parte della FIS e del CONI.
9. Da questo logicamente discende l’assorbimento delle questioni attinenti alla colpa della Pubblica Amministrazione e al quantum risarcitorio.
10. Le spese del presente giudizio, in ragione della peculiare complessità della presente controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda volta all’annullamento dei provvedimenti impugnati e respinge nei sensi di cui in motivazione la domanda di risarcimento del danno.
Compensa integralmente le spese tra le parti della presente controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Mercone, Presidente FF, Estensore
Silvia Simone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario