T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 29/12/2023 N. 19948

 

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 29/12/2023 N.  19948

Pubblicato il 29/12/2023

N. 19948/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10853/2023 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10853 del 2023, proposto da Calcio Foggia 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba e dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale in Conversano (BA) in via Vito Macchia n° 20;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Calcio Lecco 1912 S.r.l.,  OMISSISS.r.l., non costituiti in giudizio; Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - pubblicato in data 17 luglio 2023, nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n° 65/2023 pubblicata il 20/07/2023, con la quale il predetto Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso avente R.G. n° 62/2023 promosso dal Calcio Foggia 1920 s.r.l., dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse dell’odierna ricorrente;

nonché per l’accertamento del diritto del Calcio Foggia 1920 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad ottenere la licenza per l’iscrizione della predetta società al Campionato di Calcio di Serie B per l’anno 2023/2024;

nonché ancora per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione della decisione n° 65/2023, pubblicata il 20/07/2023 dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche -, nonché di quella assunta nella riunione del 07/07/2023 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10/A di pari data, con la quale il Consiglio Federale della FIGC ha concesso al Calcio Lecco 1912 s.r.l. la Licenza Nazionale necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e di Lega Nazionale Professionisti B;

Vista la memoria del 5 ottobre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

a) la parte ricorrente, con ricorso notificato il 28 luglio 2023 e depositato il successivo 29 luglio 2023 2023, ha chiesto: i) l’annullamento del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - pubblicato in data 17 luglio 2023, nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 65/2023 pubblicata il 20 luglio 2023, con la quale il predetto Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso avente R.G. n. 62/2023 promosso dal Calcio Foggia 1920 s.r.l., dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse dell’odierna ricorrente; ii) l’accertamento del diritto del Calcio Foggia 1920 s.r.l. ad ottenere la licenza per l’iscrizione della predetta società al Campionato di Calcio di Serie B per l’anno 2023/2024; iii) il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione della citata decisione n. 65/2023, nonché di quella assunta nella riunione del 7 luglio 2023 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10/A di pari data, con la quale il Consiglio Federale della FIGC ha concesso al Calcio Lecco 1912 s.r.l. la Licenza Nazionale necessaria per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024;

b) con ordinanza n. 13603/23, pubblicata il 5 settembre 2023, questa Sezione – ritenuto che “tra il ricorso presentato, ex art. 106 c.p.a., dal Calcio Foggia 1920 s.r.l. (di seguito, “Foggia”) dinanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato, per la revocazione della sentenza n. 8075/2023 del 30 agosto 2023, e il presente giudizio sussiste un evidente rapporto di pregiudizialità, atteso che la decisione della presente controversia, e in primis la valutazione sulla eventuale sussistenza e permanenza dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, presuppone la preliminare definizione da parte del Consiglio di Stato del giudizio di revocazione della sentenza relativa alla legittimità del provvedimento di ammissione del Lecco al campionato di Serie B S.S. 2023/2024” – ha disposto la sospensione del processo, ai sensi degli artt. 79 del c.p.a. e 295 c.p.c., in quanto dalla decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per revocazione della indicata sentenza n. 8075/2023 proposto dalla ricorrente dipende anche la decisione della presente controversia;

c) con sentenza n. 8487/2023, pubblicata il 22 settembre 2023, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso per revocazione presentato dal Calcio Foggia 1920 s.r.l., citato nella richiamata ordinanza del Tar Lazio n. 13603/2023;

d) con memoria depositata il 5 ottobre 2023, il Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha conseguentemente dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia;

e) che va quindi dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso in epigrafe indicato;

f) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario

Silvia Simone, Referendario, Estensore

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