Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0197/CSA del 18 Aprile 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. uff. n. 192 del18.03.2025
Impugnazione – istanza: - ACF Fiorentina S.r.l.
Massima:… non può essere condivisa e va respinta la doglianza secondo la quale la formulazione della decisione del giudice di primo grado, mancando della quantificazione in merito alle singole condotte della sanzione irrogata, vada in toto annullata in quanto eccessivamente sintetica e in pregiudizio del diritto di difesa. Al contrario, all’art. 44 C.G.S. (“Principi del processo sportivo”) e all’art. 51 C.G.S. (“Decisioni degli organi di giustizia sportiva”) è chiaramente statuito che è prerogativa del Giudice sportivo redigere i provvedimenti in «maniera chiara e sintetica», senza perciò determinare alcuna lesione del diritto di difesa e conformemente a quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, C.G.S. CONI. Del resto, la soluzione adottata dal legislatore federale segue quella già sperimentata presso altri plessi giurisdizionali: ad esempio, è immediato il parallelo con quanto si legge nell’art. 3, comma 2, c.p.a.; come pure con l’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo il quale la sentenza deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». Sul tema, va ancora ricordata la consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia del Coni, secondo il quale «la sinteticità degli atti processuali rientra tra i “principi del processo sportivo”, enunciati nell’art. 2 del C.G.S. del CONI» (Collegio di garanzia CONI, Sez. II, 14 febbraio 2017, dec. n. 13; e, in precedenza, cfr. già Collegio di garanzia CONI, Sez. II, 4 agosto 2015, dec. n. 33). È stato infatti spesso ribadito che le decisioni dei giudici federali possono contenere motivazioni espresse in maniera sintetica, per le esigenze di celerità e di informalità del processo sportivo (in questa direzione, v. anche Collegio di garanzia CONI, Sez. IV, 6 maggio 2019, dec. n. 32; Collegio di garanzia CONI, Sez. un., 1 ottobre 2018, dec. n. 63).